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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17627 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 10051 anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SESTA SEZIONE
In persona del Presidente, Giudice monocratico Dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Siciliani Pt_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2 opponente
contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2 (CF: , (CF: C.F._2 Parte_3
, (CF: C.F._3 Parte_4
) E (CF: C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Barone Muzj ed elettivamente domiciliati in Livorno, alla Via Dei Lanzi 33 opposti
OGGETTO: opposizione ex art. 668 c.p.c. all'ordinanza di convalida di sfratto n. 22394/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato ha proposto opposizione tardiva, Pt_1 ex art.668 c.p.c., avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità concessa dall'intestato Tribunale in data 24/12/2024 a favore degli odierni opposti e avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, alla via Oxilia n.13. A tal fine ha dedotto di non avere potuto presenziare all'udienza del 24/12/2024 per motivi ad essa non imputabili e, precisamente, per non aver ricevuto alcuna
1/5 comunicazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avendo gli intimanti provveduto alla notifica a un indirizzo pec non corrispondente al proprio e di essere venuta a conoscenza della procedura di sfratto solo con la notifica dell'atto di precetto. Nel merito, ha evidenziato di aver sempre regolarmente corrisposto il canone di locazione nella misura concordata con i locatori ed ha concluso chiedendo:
“voglia il Tribunale adito ai sensi dell'art. 668 c.p.c. annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida cron. 22394/2024 del 24.12.2024 r.g. 49705/2024 e, per l'effetto, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato”.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, avendo regolarmente notificato l'intimazione di sfratto per morosità e la successiva ordinanza di convalida, all'indirizzo pec 14754861004@impresa.italia.it, indirizzo registrato presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, come attestato dal portale INIPEC e dal Registro delle Imprese. Ha, inoltre, evidenziato l'incontestata morosità dell'opponente, pari ad oltre € 30.000,00. Ha quindi concluso chiedendo: “rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per manifesta carenza dei presupposti di fumus boni iuris e di in mora;
rigettare l'opposizione ex art. 668 c.p.c., in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
confermare la piena efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida n. 22394/2024 resa dal Tribunale di Roma in data 24.12.2024 e dei successi atti di esecuzione;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali, con condanna ex art. 96 cpc per aver l'opponente, con dolo e colpa grave, proposto un'azione manifestamente infondata e pretestuosa”.
******************
L'opposizione va respinta in quanto infondata.
All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con contratto dell'1/7/2018, regolarmente registrato, gli odierni opposti concessero in locazione alla per attività di centro estetico e Pt_1 parrucchiere, l'immobile sito in Roma, alla Via Nino Oxilia n.13, per la durata di sei anni, rinnovabile di sei in sei salvo disdetta, al canone mensile di € 2.015,00 (cfr. doc. 1 fasc. 2 opposti);
- al momento della sottoscrizione del contratto e poi anche nell'anno 2021 l'indirizzo pec associato alla era seguente: (cfr. Pt_1 Email_1 all. al ricorso privo di numerazione);
2/5 - nel corso del rapporto, per far fronte alle difficoltà economiche della conduttrice legate alla pandemia da COVID-19, le parti concordarono a più riprese la riduzione del canone (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc. 2 opposti);
- con missiva del 19/12/2023, delegata dai locatori, Parte_6
e in qualità di Amministratore pro tempore del Condominio, diffidò la
[...] al pagamento della somma di € 12.806,34 a titolo di canoni di locazione Pt_1 non corrisposti per i mesi da luglio 2023 a dicembre 2023, essendo scaduto il periodo di canone agevolato concordato, oltre all'importo di € 3.527,91 relativo alle spese per gestione ordinaria condominiale degli anni 2022 e 2023 (cfr. doc. 5 all. comparsa di costituzione);
- con atto del 20/11/2024, notificato il 22/11/2024, i locatori intimarono lo sfratto per morosità alla per una somma pari ad € 25.650,00 per Pt_1 canoni di locazione scaduti, oltre ad € 4.419,08 a titolo di spese condominiali impagate, comprensive di utenza idrica (cfr. sfratto per morosità);
- la notifica dell'intimazione di sfratto fu ricevuta all'indirizzo pec 14754861004@impresa.italia.it;
- in data 24/12/2024 lo sfratto venne convalidato e fu fissata quale data per il rilascio quella del 23/1/2025;
- l'indirizzo di cui sopra era associato alla così come attestato Pt_1 dall'estratto INIPEC dell'1/4/2025 e dall'estratto del Registro delle Imprese (cfr. doc.1 all. comparsa di costituzione) così come risulta dalla visura della società del 30/6/2025, (cfr. doc. 7 all. comparsa di costituzione);
- l'immobile venne infine liberato tramite ufficiale giudiziario in data 25/9/2025.
Ciò posto in punto di fatto l'intimazione di sfratto effettuata a mezzo PEC, ai sensi della normativa vigente (art.
3-bis L. 53/1994; art. 16, comma 6, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012), all'indirizzo Email_2 appare regolare, atteso che tale indirizzo è quello registrato presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, come attestato dal portale INIPEC e dal Registro delle Imprese.
Ai fini del domicilio digitale, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 e successivamente modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, stabilisce espressamente che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009; dall'art.
6-bis del D.Lgs. n. 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia”. Ne consegue che anche il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, rientra a pieno titolo tra i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni a mezzo PEC. Pertanto, l'indirizzo PEC sopra indicato, risultante dai pubblici registri INIPEC e REGISTRO IMPRESE, è perfettamente idoneo a ricevere validamente le notifiche di atti giudiziari.
3/5 “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini- PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.” (cfr. Cass. civ, sez. 1, sent. n. 2460 del 03/02/2021).
Il diverso indirizzo indicato dall'opponente, non può Email_1 ritenersi valido posto che non è più risultante nei pubblici registri.
Nessun vizio formale ha quindi inficiato il procedimento di convalida che prevede una serie di disposizioni atte a garantire una maggiore sicurezza circa l'effettiva conoscenza da parte del conduttore dell'intimazione rivoltagli, in considerazione della gravità degli effetti che la mancata comparizione ed opposizione produce.
Tutti gli adempimenti previsti ex lege sono stati svolti, sicchè vi è una presunzione legale relativa di conoscenza dell'atto da parte dell'intimato che può essere vinta solo nell'ipotesi in cui sussista un nesso di causalità fra la mancata tempestiva conoscenza della citazione per convalida e una delle seguenti circostanze: a) irregolarità della notificazione;
b) un evento di caso fortuito o forza maggiore. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. non è ammessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4788, del 13/11/1989).
Peraltro, il caso fortuito e la forza maggiore di cui alla norma in esame ricorrono quando possa essere escluso il dolo o la colpa negligente dell'intimato e quindi la riconducibilità causale ad esso della mancata conoscenza dell'atto, elidendo così le conseguenze dannose che da tale mancata conoscenza possono essere al soggetto derivate per non aver potuto comparire all'udienza di convalida. Non possono rientrare nel concetto di caso fortuito, quale fatto imprevisto ed imprevedibile, né tantomeno in quello di forza maggiore, intesa come ogni forza esterna che determina una persona contro la sua volontà in modo necessario ed inevitabile, le circostanze addotte dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va quindi respinta.
4/5 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza rigettata così provvede:
RIGETTA l'opposizione avanzata da avverso l'ordinanza di convalida di sfratto Pt_1 per morosità n. 22394/2024 emessa dal Tribunale di Roma
ND la parte opponente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00, oltre spese generali, IVA e CAP
Il Presidente – Giudice designato dott.ssa Maria Tiziana Balduini
5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SESTA SEZIONE
In persona del Presidente, Giudice monocratico Dott.ssa Maria Tiziana Balduini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Siciliani Pt_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Martiri di Belfiore 2 opponente
contro
(CF: ), Controparte_1 C.F._1 Parte_2 (CF: , (CF: C.F._2 Parte_3
, (CF: C.F._3 Parte_4
) E (CF: C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Barone Muzj ed elettivamente domiciliati in Livorno, alla Via Dei Lanzi 33 opposti
OGGETTO: opposizione ex art. 668 c.p.c. all'ordinanza di convalida di sfratto n. 22394/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato ha proposto opposizione tardiva, Pt_1 ex art.668 c.p.c., avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità concessa dall'intestato Tribunale in data 24/12/2024 a favore degli odierni opposti e avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, alla via Oxilia n.13. A tal fine ha dedotto di non avere potuto presenziare all'udienza del 24/12/2024 per motivi ad essa non imputabili e, precisamente, per non aver ricevuto alcuna
1/5 comunicazione dell'intimazione di sfratto per morosità, avendo gli intimanti provveduto alla notifica a un indirizzo pec non corrispondente al proprio e di essere venuta a conoscenza della procedura di sfratto solo con la notifica dell'atto di precetto. Nel merito, ha evidenziato di aver sempre regolarmente corrisposto il canone di locazione nella misura concordata con i locatori ed ha concluso chiedendo:
“voglia il Tribunale adito ai sensi dell'art. 668 c.p.c. annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida cron. 22394/2024 del 24.12.2024 r.g. 49705/2024 e, per l'effetto, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato”.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, avendo regolarmente notificato l'intimazione di sfratto per morosità e la successiva ordinanza di convalida, all'indirizzo pec 14754861004@impresa.italia.it, indirizzo registrato presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, come attestato dal portale INIPEC e dal Registro delle Imprese. Ha, inoltre, evidenziato l'incontestata morosità dell'opponente, pari ad oltre € 30.000,00. Ha quindi concluso chiedendo: “rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per manifesta carenza dei presupposti di fumus boni iuris e di in mora;
rigettare l'opposizione ex art. 668 c.p.c., in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto;
confermare la piena efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida n. 22394/2024 resa dal Tribunale di Roma in data 24.12.2024 e dei successi atti di esecuzione;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese processuali, con condanna ex art. 96 cpc per aver l'opponente, con dolo e colpa grave, proposto un'azione manifestamente infondata e pretestuosa”.
******************
L'opposizione va respinta in quanto infondata.
All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con contratto dell'1/7/2018, regolarmente registrato, gli odierni opposti concessero in locazione alla per attività di centro estetico e Pt_1 parrucchiere, l'immobile sito in Roma, alla Via Nino Oxilia n.13, per la durata di sei anni, rinnovabile di sei in sei salvo disdetta, al canone mensile di € 2.015,00 (cfr. doc. 1 fasc. 2 opposti);
- al momento della sottoscrizione del contratto e poi anche nell'anno 2021 l'indirizzo pec associato alla era seguente: (cfr. Pt_1 Email_1 all. al ricorso privo di numerazione);
2/5 - nel corso del rapporto, per far fronte alle difficoltà economiche della conduttrice legate alla pandemia da COVID-19, le parti concordarono a più riprese la riduzione del canone (cfr. docc. 2, 3 e 4 fasc. 2 opposti);
- con missiva del 19/12/2023, delegata dai locatori, Parte_6
e in qualità di Amministratore pro tempore del Condominio, diffidò la
[...] al pagamento della somma di € 12.806,34 a titolo di canoni di locazione Pt_1 non corrisposti per i mesi da luglio 2023 a dicembre 2023, essendo scaduto il periodo di canone agevolato concordato, oltre all'importo di € 3.527,91 relativo alle spese per gestione ordinaria condominiale degli anni 2022 e 2023 (cfr. doc. 5 all. comparsa di costituzione);
- con atto del 20/11/2024, notificato il 22/11/2024, i locatori intimarono lo sfratto per morosità alla per una somma pari ad € 25.650,00 per Pt_1 canoni di locazione scaduti, oltre ad € 4.419,08 a titolo di spese condominiali impagate, comprensive di utenza idrica (cfr. sfratto per morosità);
- la notifica dell'intimazione di sfratto fu ricevuta all'indirizzo pec 14754861004@impresa.italia.it;
- in data 24/12/2024 lo sfratto venne convalidato e fu fissata quale data per il rilascio quella del 23/1/2025;
- l'indirizzo di cui sopra era associato alla così come attestato Pt_1 dall'estratto INIPEC dell'1/4/2025 e dall'estratto del Registro delle Imprese (cfr. doc.1 all. comparsa di costituzione) così come risulta dalla visura della società del 30/6/2025, (cfr. doc. 7 all. comparsa di costituzione);
- l'immobile venne infine liberato tramite ufficiale giudiziario in data 25/9/2025.
Ciò posto in punto di fatto l'intimazione di sfratto effettuata a mezzo PEC, ai sensi della normativa vigente (art.
3-bis L. 53/1994; art. 16, comma 6, D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012), all'indirizzo Email_2 appare regolare, atteso che tale indirizzo è quello registrato presso il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, come attestato dal portale INIPEC e dal Registro delle Imprese.
Ai fini del domicilio digitale, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 e successivamente modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, stabilisce espressamente che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009; dall'art.
6-bis del D.Lgs. n. 82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia”. Ne consegue che anche il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, rientra a pieno titolo tra i pubblici elenchi rilevanti per le notificazioni a mezzo PEC. Pertanto, l'indirizzo PEC sopra indicato, risultante dai pubblici registri INIPEC e REGISTRO IMPRESE, è perfettamente idoneo a ricevere validamente le notifiche di atti giudiziari.
3/5 “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini- PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.” (cfr. Cass. civ, sez. 1, sent. n. 2460 del 03/02/2021).
Il diverso indirizzo indicato dall'opponente, non può Email_1 ritenersi valido posto che non è più risultante nei pubblici registri.
Nessun vizio formale ha quindi inficiato il procedimento di convalida che prevede una serie di disposizioni atte a garantire una maggiore sicurezza circa l'effettiva conoscenza da parte del conduttore dell'intimazione rivoltagli, in considerazione della gravità degli effetti che la mancata comparizione ed opposizione produce.
Tutti gli adempimenti previsti ex lege sono stati svolti, sicchè vi è una presunzione legale relativa di conoscenza dell'atto da parte dell'intimato che può essere vinta solo nell'ipotesi in cui sussista un nesso di causalità fra la mancata tempestiva conoscenza della citazione per convalida e una delle seguenti circostanze: a) irregolarità della notificazione;
b) un evento di caso fortuito o forza maggiore. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. non è ammessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4788, del 13/11/1989).
Peraltro, il caso fortuito e la forza maggiore di cui alla norma in esame ricorrono quando possa essere escluso il dolo o la colpa negligente dell'intimato e quindi la riconducibilità causale ad esso della mancata conoscenza dell'atto, elidendo così le conseguenze dannose che da tale mancata conoscenza possono essere al soggetto derivate per non aver potuto comparire all'udienza di convalida. Non possono rientrare nel concetto di caso fortuito, quale fatto imprevisto ed imprevedibile, né tantomeno in quello di forza maggiore, intesa come ogni forza esterna che determina una persona contro la sua volontà in modo necessario ed inevitabile, le circostanze addotte dall'opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va quindi respinta.
4/5 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza rigettata così provvede:
RIGETTA l'opposizione avanzata da avverso l'ordinanza di convalida di sfratto Pt_1 per morosità n. 22394/2024 emessa dal Tribunale di Roma
ND la parte opponente al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.900,00, oltre spese generali, IVA e CAP
Il Presidente – Giudice designato dott.ssa Maria Tiziana Balduini
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