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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 06/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UL, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al N.R.G. 565/2023, promosso da:
(C.F. ), nata a L'Aquila (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/03/1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vella del Foro di UL presso il cui studio sito in UL (AQ) alla Via San Polo n. 64 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a Pescocostanzo (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
01/10/1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Pagliari del Foro di Pescara (PE) presso il cui studio sito in Pescara (PE) alla Via dei peligni n. 102 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024: “la
IG.ra , rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che l'On. Tribunale di Parte_1
UL voglia:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, per colpa con addebito alla parte resistente;
2. Confermare il provvedimento reso in data 6.04.2024 in ordine all'obbligo di di contribuire al mantenimento della coniuge Controparte_1 Parte_1
, ponendo a carico del medesimo il versamento di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione
[...] annuale in base agli indici Istat, da corrispondere nei confronti di quest'ultima entro il 5 di ogni mese.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in UL alla Via Stazione
Introdacqua n.27, comprensiva di pertinenze, arredi e corredi, alla IG.ra .
4. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
1 Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 28.11.2024, riportandosi alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione (“Voglia l'On.le Tribunale di UL, contrariis rejectis, 1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione dei beni;
2.- rigettare la richiesta della IG.ra di assegno di mantenimento Pt_1 pari ad euro 600,00 mensili, considerato che ella presta, seppur in maniera irregolare, la propria attività lavorativa e dunque è percettrice di reddito proprio;
3.- rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in UL, alla Via Stazione Introdacqua, 27 non essendovene i presupposti e considerato altresì che i figli e sono maggiorenni ed Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti”) e, nella denegata ipotesi di rigetto delle stesse, ha chiesto la conferma di quanto statuito in ordine all'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 in favore della sig.ra con spese compensate. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 27.10.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di disporsi in via urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge e, nel merito, dichiarare la separazione personale, con Controparte_1 addebito nei confronti del medesimo, alle condizioni ivi indicate.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 13.10.1990 matrimonio civile con in Casape (RM), Controparte_1 trascritto nel registro del detto Comune al n. 3, parte II, anno 1990, in regime di comunione legale;
-che in costanza di matrimonio erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_3 ER
(nata il [...] a [...];
[...]
-che nel corso degli ultimi tempi la convivenza era divenuta insopportabile ed era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento arrogante e aggressivo tenuto da , Controparte_1 che avrebbe cercato di svilire, mortificare e assoggettare a sé la propria famiglia, assumendo una posizione di dominio e creando così un clima di soggezione e timore, muovendo continue critiche, svalutando, colpevolizzando e umiliando costantemente la moglie e i figli;
-che a causa di tali comportamenti, in data 11.7.2023 la ricorrente, unitamente alla figlia , si ER era rivolta al Centro Antiviolenza “La Libellula” al fine di chiedere aiuto e sostegno psicologico.
-che, come si legge nella relazione a firma della psicologa e coordinatrice del Centro, dai colloqui svolti con le signore è emerso un forte senso di allarme e paura nei confronti dell'uomo che già in passato - da quanto dalle medesime riferito - aveva assunto atteggiamenti prevaricanti e comportamenti aggressivi verso suppellettili e arredi di casa, con frequenti scatti di ira, nonché aggressioni verbali nei confronti dei propri familiari;
-che aveva inoltre precluso le cure mediche necessarie alla moglie, minimizzando le CP patologie della stessa;
-di aver vissuto in un “costante stato di allerta e paura di essere ripresa e rimproverata anche per acquisti modici e necessari”, integrandosi altresì un quadro di violenza economica;
, appena appresa l'intenzione della moglie di separarsi, aveva preteso l'immediata CP_2 restituzione del bancomat collegato al conto corrente bancario cointestato ad entrambi i coniugi, lasciando di fatto, la ricorrente priva di risorse economiche ed aveva altresì richiesto la restituzione della chiave dell'immobile sito in Pescocostanzo al figlio;
Per_1
-che sempre a seguito della detta volontà espressa dalla ricorrente di separarsi, il clima familiare era divenuto insostenibile a causa dell'atteggiamento ostile e provocatorio tenuto da nei CP
2 confronti della famiglia e soprattutto verso la moglie, tanto che, la figlia , temendo le reazioni ER violente del padre, aveva rappresentato al Centro Antiviolenza una profonda preoccupazione per i comportamenti che avrebbe potuto assumere il padre nei confronti della madre;
-di essersi quindi allontanata, come consigliato dalle professioniste del Centro Antiviolenza, insieme alla figlia alcune settimane dall'abitazione familiare, anche per consentire al coniuge di rilasciare l'abitazione, ma in mancanza di altro luogo ove alloggiare di avervi fatto ritorno nel mese di settembre
2023;
-che , diversamente da quanto annunciato, era rimasto nell'abitazione coniugale continuando CP ad attuare condotte lesive e pregiudizievoli per la famiglia;
-di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essersi sempre occupata da sola della crescita e dell'educazione dei propri figli, non potendo contare, per i motivi su esposti, sulla collaborazione del marito, il quale si è sempre disinteressato della famiglia, ponendosi in maniera ostile dinanzi alle richieste della coniuge;
-che percepisce una pensione mensile di circa € 1.790,00. Controparte_1
-che la figlia ha un contratto a tempo indeterminato con la Società Accenture Persona_2
Tecnology Solutions S.r.l dal 9.12.2021, mentre lavora con contratto a termine fino Persona_3 al 31.12.2023 presso la Società Adecco Italia S.p.a., per cui allo stato sono ambedue autosufficienti;
-di essere comproprietaria con il marito dell'immobile adibito a residenza familiare e dell'autorimessa siti in UL alla via Stazione di Introdacqua, immobili acquistati dalla ricorrente con i proventi derivanti dalla vendita di beni personali;
-che è proprietario di un garage e di un immobile siti in Pescocostanzo, per i cui Controparte_1 lavori di completamento egli aveva acceso presso la Banca Popolare di Novara un mutuo di lire
48.000.000 (€ 20.658,28), con rate semestrali pagate dal conto corrente attivo su Banca Intesa San
Paolo cointestato ad entrambi i coniugi;
-di aver contribuito con le proprie risorse economiche al mantenimento della famiglia, beneficiando dell'aiuto economico anche della zia che ha vissuto per circa nove anni presso Persona_4
l'abitazione dei coniugi, avvalendosi dell'assistenza della nipote e contribuendo con la propria pensione alle esigenze economiche della famiglia.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.Con decreto del 30.10.2023 il precedente Giudice istruttore ha disposto inaudita altera parte
l'allontanamento di dalla casa familiare, fissando per la conferma, modifica e/o Controparte_1 revoca del provvedimento adottato l'udienza del 16.11.2023.
4.Con memoria difensiva del 10.11.2023 si è costituito , impugnando e contestando Controparte_1 la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, chiedendo la revoca dell'ordine di allontanamento e deducendo l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 473 bis.15 c.p.c.
In particolare, ha dedotto l'inverosimiglianza della ricostruzione della ricorrente, atteso che non si spiega come mai la stessa, in presenza di presunte violenze psicologiche, non si sia allontanata dalla casa familiare per rifugiarsi in un ambiente protetto o non abbia sporto alcuna denuncia, evidenziando altresì che la ricostruzione dei fatti appare inveritiera in considerazione dei propri problemi di salute.
Ha inoltre contestato il contenuto della relazione del centro antiviolenza “La Libellula”, posta a fondamento della richiesta di allontanamento, per la genericità delle dedotte violenze psicologiche a
3 sé attribuite (atteso che egli si trovava fuori casa per l'intera settimana) e della violenza economica,
(in considerazione del fatto che egli era solito lasciare il bancomat nella disponibilità della moglie lamentandosi esclusivamente del saldo negativo del conto cointestato).
5.Con ordinanza del 20.11.2023 resa all'esito dell'udienza del 16.11.2023 (nella quale si è proceduto ad interrogare liberamente le parti e ad escutere gli informatori presenti), in special modo sulla scorta delle dichiarazioni dei figli della coppia, e , che hanno testimoniato Persona_2 Persona_3 la reiterazione di condotte prevaricatrici da parte di ai danni del nucleo familiare Controparte_1 nell'arco dell'intera vita matrimoniale, è stata confermata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare di , persistendo l'esigenza di preservare dal pregiudizio imminente e irreparabile CP
l'incolumità e l'integrità psicofisica di , e , Parte_1 Persona_2 Persona_3 con rinvio, per il prosieguo del giudizio di separazione, all'udienza del 17.1.2024.
6.Con comparsa di costituzione del 15.12.2023 si è costituito , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
Nella memoria difensiva parte resistente ha eccepito:
-che la crisi coniugale, già da tempo in essere, non sarebbe a sé addebitabile, essendosi sempre adoperato per il benessere della famiglia, prestando la propria attività lavorativa fuori casa per l'intera settimana e occupandosi da solo delle spese di gestione della casa coniugale, manifestando comprensione nei confronti della moglie e dei figli e;
ER Per_1
-di non aver mai attuato alcuna forma di violenza nei confronti della moglie e/o dei figli;
-che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, atteso che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non hanno interesse alla conservazione dell'habitat domestico;
-che l'acquisto della casa è stato effettuato in regime di comunione legale e, ai fini dell'esclusione dalla comunione, è necessario che ricorra una delle cause tassativamente indicate dall'art. 179 c.c. documentalmente provata;
-che la ricorrente ha omesso di riferire che presta attività lavorativa, seppur in forma irregolare, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, che utilizza esclusivamente per i propri bisogni;
-che la si è limitata a produrre l'attestato di disoccupazione e a dedurre di essere inoccupata, Pt_1 senza tuttavia provare la sua inabilità al lavoro e/o l'incapacità di raggiungere la autosufficienza economica;
-che i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti in quanto percettori di Per_1 ER stipendio mensile, coabitano con la madre presso l'abitazione di UL e insieme costituiscono un nucleo familiare con un reddito superiore al proprio.
ha concluso come in atti. Controparte_1
7.Con la memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha impugnato e contestato Parte_1 le avverse deduzioni, mentre con la memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c. ha precisato CP le proprie richieste, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande avanzate e per il rigetto di quelle ex adverso azionate.
8.All'udienza del 17.1.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
All'esito i difensori delle parti hanno chiesto concordemente un rinvio per verificare la percorribilità di una soluzione transattiva.
4 9. All'udienza del 13.3.2024, dato atto del mancato accordo, le parti hanno chiesto l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, nonché la regolamentazione delle modalità di ritiro degli effetti personali di dalla casa coniugale e della riconsegna in favore di Controparte_1 Parte_1
delle chiavi di accesso alla medesima (cantina, garage, portone, cancello e cancello
[...] elettronico).
10.Con ordinanza del 8.4.2024 il Giudice, oltre a disporre le modalità di ritiro dei beni personali del resistente presso la casa coniugale e la riconsegna delle chiavi alla ricorrente, provvedendo in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, da
[...] corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Ha inoltre ammesso parte delle prove orali richieste dalle parti, al cui espletamento si è dato seguito all'udienza del 12.06.2024.
11.All'esito, ritenuta la causa compiutamente istruita, è stata fissata per la discussione l'udienza del
28.11.2024 sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive e riservando la causa per la decisione collegiale.
*
Status.
L'esame degli atti e la concorde volontà delle parti evidenzia chiaramente una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi tale da poter escludere l'ipotesi di qualsiasi riconciliazione, di talché deve darsi luogo senz'altro alla chiesta pronuncia di separazione personale con i conseguenti adempimenti di legge.
Domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di Controparte_1 il quale, con atteggiamenti aggressivi e vessatori e condotte violente, e in ogni caso irrispettose nei confronti della moglie e dei figli, avrebbe ingenerato negli stessi uno stato di costante paura e timore.
Dette condotte sono risultate provate nel corso dell'istruttoria orale.
I figli della coppia, escussi all'udienza del 16.11.2023, hanno infatti confermato che il resistente, con i propri agiti violenti e intimidatori, ha creato una situazione familiare altamente conflittuale e gravemente pregiudizievole per la salute della ricorrente e dei figli, assumendo una posizione di dominio, mediante condotte ripetute nel tempo e via via intensificate.
ha dichiarato: “Il clima che si respira è pesante ultimamente perché si vive separati Persona_3 in casa, distaccati. Ciò almeno da aprile-maggio, da quando mia madre si è operata. Lei sta è stata male per un controllo, aveva un'ernia strozzata da operare urgentemente seppure non quel giorno.
Col passare del tempo la cosa si è aggravata tanto che mia sorella l'ha dovuta accompagnare all'ospedale di Popoli. Al rientro si è creata questa situazione. C'è un clima di tensione al punto che Part mia madre e mia sorella sono andate al cento antiviolenza, io sono in visita al . Il mio disagio dipende da una situazione costante che si è verificata in passato, da sempre. Non ci sono stati episodi di violenza fisica nei miei confronti, piuttosto si è trattato di violenza mentale;
non sono episodi continuativi ma non si sa mai quando possono accadere. […] È manipolazione e controllo. In un'altra occasione sono mancati 300 euro dal suo conto e voleva sapere chi avesse prelevato questi soldi. Ha aggiunto: stasera ci scappa il morto se qualcuno ha fatto movimenti strani. In alcuni
5 momenti a casa sono tranquillo, in altri avverto paura, pericolo non tanto per me quanto per mia madre e mia sorella.”
ha dichiarato: “Il clima in casa mia è sempre stato disteso quando mio padre non Persona_2 era in casa, quando tornava nel weekend era un crescendo di ansia, tanto che a 11 anni ho iniziato
a soffrire di attacchi di panico. Con noi viveva una zia di mia madre con cui condividevo la stanza e che mio padre perseguitava, ed io ero terrorizzata. Quando dico “perseguitava” intendo dire che la zia aveva dei problemi di deambulazione e lui le urlava di alzarsi e camminare a volte puntandole il coltello, in un'altra occasione lanciando il deambulatore e rompendo un mobile. Poi mia zia si è aggravata e lei stessa ha chiesto di essere portata in una casa di riposo. Mio padre ha sempre esercitato un controllo estremo sulla mia vita…. Di episodi di violenza fisica ce ne sono stati pochi...
Confermo che sia io che mia madre che mio RA siamo state vittima di violenza psicologica: spesso si avvicinava al viso senza toccarci. Come frequenza tali condotte avvenivano a cadenze variabili, talvolta settimanalmente talvolta mensilmente, dipende dal periodo e dal suo stato di animo. C'è stata una diminuzione quando è andato in pensione, in concomitanza all'allontanamento della zia di mamma. Noi siamo state sempre estremamente attente a spendere soldi perché, se spendiamo oltre un certo limite (oltre i 30 euro a spesa al supermercato), sono urla. ...Lui nel tempo ha adottato la tecnica di chiudersi in se stesso e lasciarci nella paura e nell'incertezza di quando queste esplosioni di rabbia avvengano. Quindi se anche negli ultimi mesi si è isolato, siamo state malissimo”.
Il resistente stesso ha confessato di aver effettivamente posto in essere alcuni episodi dedotti dalla ricorrente e dai figli: “In riferimento all'episodio della pedata alla porta del bagno, confermo il fatto ma l'ho fatto perché mia figlia si era chiusa dentro e non voleva uscire. Una volta ho tirato un calcio alla porta di camera della zia di mia moglie perché ero esasperato dai suoi problemi di salute, che non tolleravo più”. , sempre nel corso della detta udienza del 16.11.2023, ha altresì CP ammesso di avere esercitato violenza sulla moglie dichiarando: “ho dato un solo schiaffo a mia moglie”.
Dall'istruttoria è emerso altresì che, in conseguenza delle condotte di , la figlia è CP ER stata costretta a rivolgersi al Centro di Salute Mentale a causa di un disturbo dell'umore come si evince dalla certificazione rilasciata dal detto Centro, agli atti del presente giudizio, ove si legge “la sua situazione familiare, altamente conflittuale, è pregiudizievole per la sua salute”.
Inoltre, proprio a causa del comportamento tenuto dal , la ricorrente, unitamente alla figlia CP
, non riuscendo più a tollerare più detti soprusi, in data 11.7.2023 si è vista costretta a ER rivolgersi al Centro Antiviolenza “La Libellula” al fine di chiedere aiuto e sostegno psicologico: nella relazione del 25.10.2023, depositata agli atti, a firma della Dott.ssa Barbara Fucile e della Dott.ssa rispettivamente Psicologa e Coordinatrice del Centro, si rileva che la situazione Testimone_1 familiare descritta dalle donne era divenuta insostenibile a causa della condotta violenta del CP il quale da “lungo tempo agiva violenza psicologica sul nucleo familiare isolandosi in una chiusura comunicativa rigida e persistente. Tale comportamento avrebbe avuto inizio nel momento in cui la signora , con l'aiuto della figlia, avrebbe deciso di farsi operare dopo un lungo periodo Parte_1 di malessere e dolore all'inguine, dopo una valutazione medica. La donna racconta di come nonostante le sue sofferenze il marito le avrebbe precluso le cure necessarie minimizzando il suo stato fisico. L'essere venuta meno a tale controllo agito avrebbe scatenato la sua rabbia prima agita con aggressioni verbali ed insulti per poi passivizzarsi nel completo silenzio nei confronti delle due
6 donne, mantenendo un dialogo, seppure scarno con il figlio maschio”.
Sempre nella detta relazione si legge che “nei colloqui presso il centro è emerso un forte senso di allarme e paura nei confronti dell'uomo che già in passato, da quanto riferito dalle signore, ha avuto atteggiamenti prevaricanti e comportamenti aggressivi agiti verso suppellettili e arredi di casa
(tirava calci alle porte, una è stata rotta in un episodio) con frequenti scatti di ira”.
La ricorrente e i figli hanno altresì riferito che ogni qualvolta il tornava a casa il fine CP settimana, dopo essere stato fuori per lavoro, l'atmosfera familiare degenerava puntualmente in episodi di aggressione verbale, a causa delle continue accuse e critiche mosse dal resistente alla gestione del denaro di famiglia.
A causa di tali condotte –riportate analiticamente nella relazione del Centro Antiviolenza – OL
IA VI ha vissuto in “un costante stato di allerta e paura di essere ripresa e rimproverata anche per acquisti modici e necessari” e detto contesto “prefigura un quadro di violenza economica tale per cui la donna pur avendo consapevolezza delle entrate economiche e familiari non aveva di fatto la possibilità di gestire il denaro di famiglia”, e dunque una significativa restrizione di una libertà fondamentale.
Da ultimo la ricorrente, nel corso dell'udienza del 16.11.2023, ha confermato quanto già dichiarato al
Centro antiviolenza, precisando che “Col passare degli anni ho capito che mio marito vomita il veleno che ha dentro, non ci sono momenti scatenanti a me imputabili (a volte rientrava nervoso dal lavoro
o dopo litigi con amici e scaricava la rabbia in famiglia). Quali episodi posso ricordare che una volta ha divelto il telefono fisso dal muro, un'altra ha scaraventato mio figlio , da piccolo, Per_1 che piangeva, giù dal letto. Ha l'abitudine di chiederci conto delle spese con gli estratti conto alla mano, e a tal proposito di recente ha aspettato mio figlio per dirgli che sarebbe scappato il morto. È una persona subdola e che racconta una realtà distorta, che ha l'abitudine di chiudersi in sé stesso come ricatto psicologico: in passato io mi sottomettevo per riportare la pace. Ora sono arrivata a tremare alla sua sola vista. Da maggio a oggi ho tremori e paure continue e ho perso 10 kg pur mangiando. Non ho accettato di andare nei luoghi protetti per salvare la casa che ha comprato mia madre. Sono stati 33 anni di inferno, a cui avrei soprasseduto se il mio fisico me lo avesse permesso, ma oggi rischio un ictus. Si tratta di violenza psicologica, fisicamente mi ha dato solo due schiaffi tanto tempo fa;
solitamente si limita a venire sul viso mio e dei miei figli per minacciarci senza andare oltre. Anche mio figlio ha preso contatti con i centri per avere un supporto psicologico a seguito dei traumi subiti. Quanto agli episodi di isolamento, l'ultimo dura da maggio, ma è un continuo denigrare me e i miei figli. La paura è una costante della mia vita da 33 anni fa in avanti, l'unico modo per avere pace è farsi mettere i piedi in testa e finora l'ho fatto. Recentemente, tuttavia, mi si sono manifestati anche dei tremori alla voce, alle mani e alle gambe alla sola vista di mio marito”.
Quanto riferito da trova inoltre pieno riscontro anche nelle dichiarazioni rese Pt_1 Parte_1 dal RA, , il quale ha riferito di aver assistito personalmente ad alcuni episodi di Testimone_2 prevaricazione.
Dalle sommarie informazioni raccolte, dunque, in particolare dall'escussione dei figli della coppia,
e , ha trovato conferma la circostanza dell'effettiva reiterazione di Persona_2 Persona_3 condotte prevaricatrici da parte di ai danni dei membri del nucleo familiare nell'arco Controparte_1 dell'intera vita matrimoniale, ed in particolare che tali condotte sono consistite, in via prevalente ma non esclusiva, nell'esercizio di violenza psicologica, attuata mediante un costante e pervasivo
7 controllo sull'operato dei familiari (in particolare, ma non solo, tramite continue richieste di rendere conto del denaro speso), associato - in via alternata - ora a scatti d'ira imprevedibili e per futili motivi
(es. luce del balcone lasciata accesa), e/o a continue denigrazioni e minacce nei confronti della Pt_1 dei due figli e della anziana zia materna all'epoca convivente nonché, talvolta, agiti di violenza fisica sia verso familiari che suppellettili di casa, ora a condotte di autoisolamento prolungato che tuttavia, lungi dall'attenuare la condizione di sottomissione psicologica delle vittime, contribuivano ad aumentarne l'intensità nell'attesa di una nuova ed imminente esplosione di rabbia.
Da tali risultanze risulta provato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali, reiterando condotte gravemente aggressive e vessatorie in danno della coniuge e dei figli della coppia e il perpetrarsi negli anni del clima di tensione sopra descritto ha ingenerato in capo a Parte_1
e ai figli un pervasivo stato di ansia e di paura.
[...]
Risulta altresì acclarato che l'irreversibile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente alla condotta del resistente, consapevolmente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e divenuta negli anni via via più intensa, e che sussiste nesso di causalità fra la condotta tenuta dal resistente e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Per quanto esposto la domanda della ricorrente di addebito della separazione deve essere accolta.
Domanda di mantenimento.
Per quanto concerne la richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, è emerso che vive nella casa a UL alla Via Stazione Introdacqua insieme ai figli, in Parte_1 comproprietà col marito, che il figlio lavora con contratto a tempo determinato (con scadenza al 31 gennaio 2025) e percepisce un reddito mensile di circa € 1300 mensili, mentre la figlia lavora con contratto a tempo indeterminato, da cui ricava circa € 1500 mensili ha altresì dichiarato di non svolgere attività lavorativa, di avere un'invalidità Parte_1 pari al 50% e di soffrire di artrite reumatoide. Ha precisato che la casa coniugale, seppure intestata ad entrambi i coniugi, è stata acquistata con proventi personali ottenuti dalla vendita di un appartamento al mare della madre;
ha dichiarato di essere comproprietaria con la madre e il RA di un appartamento a Roma, concesso in comodato ad un amico, e di un immobile a Casape (in provincia di Roma), in cui attualmente vive la madre con la badante, nonché di essere titolare di un conto corrente acceso presso il Banco Roma cointestato con il RA, avente una giacenza attuale di circa
€ 100, nonché di una PostePay, con un saldo di circa € 200, sulla quale la madre accredita somme per spese personali.
ha dichiarato di vivere a Pescocostanzo, in un appartamento di proprietà che ha messo in CP vendita, di percepire una pensione di circa € 1.800 mensili, di essere titolare, oltre all'immobile di
Pescocostanzo, della casa di UL (in comproprietà al 50% con la ricorrente), di un'automobile
Ford Focus e di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, con un saldo attivo di circa € 500,00, e di sostenere il finanziamento con Findomestic con una rata mensile di € 63,00.
I testi hanno consentito di acclarare che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, come risultanti dalle certificazioni mediche in atti, ed è disoccupata;
in ogni caso dall'istruttoria è emerso che nel corso della vita matrimoniale
[...]
ha svolto occasionali attività di pulizia presso abitazioni private, dalle quali la stessa Parte_1
8 ha tratto introiti comunque modesti.
Alla luce delle già indicate considerazioni, risultando una evidente disparità reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento della coniuge Controparte_1
nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT, da corrispondere nei confronti di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese.
Domanda di assegnazione della casa coniugale.
Parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale, della quale le parti risultano comproprietarie al 50%.
Sul punto si osserva che l'art. 337 sexies c.c. afferma che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
L'assegnazione della casa familiare, sebbene abbia riflessi economici, assolve principalmente alla funzione di tutelare la prole, al fine di conservare l'habitat domestico goduto in costanza di matrimonio dei genitori. Ne consegue che, di regola, presupposto per l'assegnazione della casa familiare è l'affidamento dei figli minorenni o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.
La norma, pertanto, prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (ex multis Conf. Cass. Ord. 24 febbraio 2023 n. 5738,
Corte d'Appello di Milano, Sezione V, Sent. 28 giugno 2024) e che in assenza dei figli (minori e/o non economicamente autosufficienti) il Giudice della separazione non possa pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge (ex multis Cassazione, sentenza n. 15367/2015; sentenza n. 13747/2013; n. 23591/2010, Cass. n. 16398/2007, Cass.
6979/2007), non costituendo una misura assistenziale per il coniuge più debole (in tal senso Cass.
Civ, Sez. I, sentenza n. 18440/2013, secondo la quale l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria).
Nel caso che ci occupa, in presenza di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non può essere disposta l'assegnazione della casa in favore di , che in ogni caso, quale Parte_1 comproprietaria, è pienamente legittimata ad abitarvi nelle more dell'eventuale e distinto giudizio di divisione dell'immobile e fino alla sua definizione.
Spese di giudizio.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese di lite nella misura del 50%.
Per la restante parte, queste seguono la prevalente e sostanziale soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art 5, comma 6 del predetto D.M. con una riduzione per la fase decisoria alla luce della discussione
9 orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Casape (RM) in data 13.10.1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM), anno 1990, n. 3, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
accoglie la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1 conferma l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da
[...] corrispondere nei confronti di quest'ultima entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite complessivamente liquidate in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, per una quota quindi pari a € 3.250,00 oltre accessori, compensandole per la restante parte.
Così deciso in UL, nella Camera di Consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UL, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al N.R.G. 565/2023, promosso da:
(C.F. ), nata a L'Aquila (AQ) in [...] Parte_1 C.F._1
25/03/1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Vella del Foro di UL presso il cui studio sito in UL (AQ) alla Via San Polo n. 64 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a Pescocostanzo (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
01/10/1959, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Pagliari del Foro di Pescara (PE) presso il cui studio sito in Pescara (PE) alla Via dei peligni n. 102 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024: “la
IG.ra , rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che l'On. Tribunale di Parte_1
UL voglia:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, per colpa con addebito alla parte resistente;
2. Confermare il provvedimento reso in data 6.04.2024 in ordine all'obbligo di di contribuire al mantenimento della coniuge Controparte_1 Parte_1
, ponendo a carico del medesimo il versamento di € 600,00 mensili, oltre rivalutazione
[...] annuale in base agli indici Istat, da corrispondere nei confronti di quest'ultima entro il 5 di ogni mese.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in UL alla Via Stazione
Introdacqua n.27, comprensiva di pertinenze, arredi e corredi, alla IG.ra .
4. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
1 Parte resistente ha concluso come da note conclusive depositate in data 28.11.2024, riportandosi alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione (“Voglia l'On.le Tribunale di UL, contrariis rejectis, 1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione dei beni;
2.- rigettare la richiesta della IG.ra di assegno di mantenimento Pt_1 pari ad euro 600,00 mensili, considerato che ella presta, seppur in maniera irregolare, la propria attività lavorativa e dunque è percettrice di reddito proprio;
3.- rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in UL, alla Via Stazione Introdacqua, 27 non essendovene i presupposti e considerato altresì che i figli e sono maggiorenni ed Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti”) e, nella denegata ipotesi di rigetto delle stesse, ha chiesto la conferma di quanto statuito in ordine all'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 in favore della sig.ra con spese compensate. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 27.10.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di disporsi in via urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge e, nel merito, dichiarare la separazione personale, con Controparte_1 addebito nei confronti del medesimo, alle condizioni ivi indicate.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-di aver contratto in data 13.10.1990 matrimonio civile con in Casape (RM), Controparte_1 trascritto nel registro del detto Comune al n. 3, parte II, anno 1990, in regime di comunione legale;
-che in costanza di matrimonio erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_3 ER
(nata il [...] a [...];
[...]
-che nel corso degli ultimi tempi la convivenza era divenuta insopportabile ed era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del comportamento arrogante e aggressivo tenuto da , Controparte_1 che avrebbe cercato di svilire, mortificare e assoggettare a sé la propria famiglia, assumendo una posizione di dominio e creando così un clima di soggezione e timore, muovendo continue critiche, svalutando, colpevolizzando e umiliando costantemente la moglie e i figli;
-che a causa di tali comportamenti, in data 11.7.2023 la ricorrente, unitamente alla figlia , si ER era rivolta al Centro Antiviolenza “La Libellula” al fine di chiedere aiuto e sostegno psicologico.
-che, come si legge nella relazione a firma della psicologa e coordinatrice del Centro, dai colloqui svolti con le signore è emerso un forte senso di allarme e paura nei confronti dell'uomo che già in passato - da quanto dalle medesime riferito - aveva assunto atteggiamenti prevaricanti e comportamenti aggressivi verso suppellettili e arredi di casa, con frequenti scatti di ira, nonché aggressioni verbali nei confronti dei propri familiari;
-che aveva inoltre precluso le cure mediche necessarie alla moglie, minimizzando le CP patologie della stessa;
-di aver vissuto in un “costante stato di allerta e paura di essere ripresa e rimproverata anche per acquisti modici e necessari”, integrandosi altresì un quadro di violenza economica;
, appena appresa l'intenzione della moglie di separarsi, aveva preteso l'immediata CP_2 restituzione del bancomat collegato al conto corrente bancario cointestato ad entrambi i coniugi, lasciando di fatto, la ricorrente priva di risorse economiche ed aveva altresì richiesto la restituzione della chiave dell'immobile sito in Pescocostanzo al figlio;
Per_1
-che sempre a seguito della detta volontà espressa dalla ricorrente di separarsi, il clima familiare era divenuto insostenibile a causa dell'atteggiamento ostile e provocatorio tenuto da nei CP
2 confronti della famiglia e soprattutto verso la moglie, tanto che, la figlia , temendo le reazioni ER violente del padre, aveva rappresentato al Centro Antiviolenza una profonda preoccupazione per i comportamenti che avrebbe potuto assumere il padre nei confronti della madre;
-di essersi quindi allontanata, come consigliato dalle professioniste del Centro Antiviolenza, insieme alla figlia alcune settimane dall'abitazione familiare, anche per consentire al coniuge di rilasciare l'abitazione, ma in mancanza di altro luogo ove alloggiare di avervi fatto ritorno nel mese di settembre
2023;
-che , diversamente da quanto annunciato, era rimasto nell'abitazione coniugale continuando CP ad attuare condotte lesive e pregiudizievoli per la famiglia;
-di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essersi sempre occupata da sola della crescita e dell'educazione dei propri figli, non potendo contare, per i motivi su esposti, sulla collaborazione del marito, il quale si è sempre disinteressato della famiglia, ponendosi in maniera ostile dinanzi alle richieste della coniuge;
-che percepisce una pensione mensile di circa € 1.790,00. Controparte_1
-che la figlia ha un contratto a tempo indeterminato con la Società Accenture Persona_2
Tecnology Solutions S.r.l dal 9.12.2021, mentre lavora con contratto a termine fino Persona_3 al 31.12.2023 presso la Società Adecco Italia S.p.a., per cui allo stato sono ambedue autosufficienti;
-di essere comproprietaria con il marito dell'immobile adibito a residenza familiare e dell'autorimessa siti in UL alla via Stazione di Introdacqua, immobili acquistati dalla ricorrente con i proventi derivanti dalla vendita di beni personali;
-che è proprietario di un garage e di un immobile siti in Pescocostanzo, per i cui Controparte_1 lavori di completamento egli aveva acceso presso la Banca Popolare di Novara un mutuo di lire
48.000.000 (€ 20.658,28), con rate semestrali pagate dal conto corrente attivo su Banca Intesa San
Paolo cointestato ad entrambi i coniugi;
-di aver contribuito con le proprie risorse economiche al mantenimento della famiglia, beneficiando dell'aiuto economico anche della zia che ha vissuto per circa nove anni presso Persona_4
l'abitazione dei coniugi, avvalendosi dell'assistenza della nipote e contribuendo con la propria pensione alle esigenze economiche della famiglia.
La ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.Con decreto del 30.10.2023 il precedente Giudice istruttore ha disposto inaudita altera parte
l'allontanamento di dalla casa familiare, fissando per la conferma, modifica e/o Controparte_1 revoca del provvedimento adottato l'udienza del 16.11.2023.
4.Con memoria difensiva del 10.11.2023 si è costituito , impugnando e contestando Controparte_1 la ricostruzione dei fatti dedotta dalla ricorrente, chiedendo la revoca dell'ordine di allontanamento e deducendo l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 473 bis.15 c.p.c.
In particolare, ha dedotto l'inverosimiglianza della ricostruzione della ricorrente, atteso che non si spiega come mai la stessa, in presenza di presunte violenze psicologiche, non si sia allontanata dalla casa familiare per rifugiarsi in un ambiente protetto o non abbia sporto alcuna denuncia, evidenziando altresì che la ricostruzione dei fatti appare inveritiera in considerazione dei propri problemi di salute.
Ha inoltre contestato il contenuto della relazione del centro antiviolenza “La Libellula”, posta a fondamento della richiesta di allontanamento, per la genericità delle dedotte violenze psicologiche a
3 sé attribuite (atteso che egli si trovava fuori casa per l'intera settimana) e della violenza economica,
(in considerazione del fatto che egli era solito lasciare il bancomat nella disponibilità della moglie lamentandosi esclusivamente del saldo negativo del conto cointestato).
5.Con ordinanza del 20.11.2023 resa all'esito dell'udienza del 16.11.2023 (nella quale si è proceduto ad interrogare liberamente le parti e ad escutere gli informatori presenti), in special modo sulla scorta delle dichiarazioni dei figli della coppia, e , che hanno testimoniato Persona_2 Persona_3 la reiterazione di condotte prevaricatrici da parte di ai danni del nucleo familiare Controparte_1 nell'arco dell'intera vita matrimoniale, è stata confermata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare di , persistendo l'esigenza di preservare dal pregiudizio imminente e irreparabile CP
l'incolumità e l'integrità psicofisica di , e , Parte_1 Persona_2 Persona_3 con rinvio, per il prosieguo del giudizio di separazione, all'udienza del 17.1.2024.
6.Con comparsa di costituzione del 15.12.2023 si è costituito , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
Nella memoria difensiva parte resistente ha eccepito:
-che la crisi coniugale, già da tempo in essere, non sarebbe a sé addebitabile, essendosi sempre adoperato per il benessere della famiglia, prestando la propria attività lavorativa fuori casa per l'intera settimana e occupandosi da solo delle spese di gestione della casa coniugale, manifestando comprensione nei confronti della moglie e dei figli e;
ER Per_1
-di non aver mai attuato alcuna forma di violenza nei confronti della moglie e/o dei figli;
-che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, atteso che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non hanno interesse alla conservazione dell'habitat domestico;
-che l'acquisto della casa è stato effettuato in regime di comunione legale e, ai fini dell'esclusione dalla comunione, è necessario che ricorra una delle cause tassativamente indicate dall'art. 179 c.c. documentalmente provata;
-che la ricorrente ha omesso di riferire che presta attività lavorativa, seppur in forma irregolare, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, che utilizza esclusivamente per i propri bisogni;
-che la si è limitata a produrre l'attestato di disoccupazione e a dedurre di essere inoccupata, Pt_1 senza tuttavia provare la sua inabilità al lavoro e/o l'incapacità di raggiungere la autosufficienza economica;
-che i figli e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti in quanto percettori di Per_1 ER stipendio mensile, coabitano con la madre presso l'abitazione di UL e insieme costituiscono un nucleo familiare con un reddito superiore al proprio.
ha concluso come in atti. Controparte_1
7.Con la memoria ex art. 473-bis.17 comma 1 c.p.c. ha impugnato e contestato Parte_1 le avverse deduzioni, mentre con la memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c. ha precisato CP le proprie richieste, insistendo per l'integrale accoglimento delle domande avanzate e per il rigetto di quelle ex adverso azionate.
8.All'udienza del 17.1.2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti.
All'esito i difensori delle parti hanno chiesto concordemente un rinvio per verificare la percorribilità di una soluzione transattiva.
4 9. All'udienza del 13.3.2024, dato atto del mancato accordo, le parti hanno chiesto l'emissione di provvedimenti temporanei e urgenti, nonché la regolamentazione delle modalità di ritiro degli effetti personali di dalla casa coniugale e della riconsegna in favore di Controparte_1 Parte_1
delle chiavi di accesso alla medesima (cantina, garage, portone, cancello e cancello
[...] elettronico).
10.Con ordinanza del 8.4.2024 il Giudice, oltre a disporre le modalità di ritiro dei beni personali del resistente presso la casa coniugale e la riconsegna delle chiavi alla ricorrente, provvedendo in via temporanea e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, da
[...] corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Ha inoltre ammesso parte delle prove orali richieste dalle parti, al cui espletamento si è dato seguito all'udienza del 12.06.2024.
11.All'esito, ritenuta la causa compiutamente istruita, è stata fissata per la discussione l'udienza del
28.11.2024 sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine fino a tale data per il deposito di note conclusive e riservando la causa per la decisione collegiale.
*
Status.
L'esame degli atti e la concorde volontà delle parti evidenzia chiaramente una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi tale da poter escludere l'ipotesi di qualsiasi riconciliazione, di talché deve darsi luogo senz'altro alla chiesta pronuncia di separazione personale con i conseguenti adempimenti di legge.
Domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di Controparte_1 il quale, con atteggiamenti aggressivi e vessatori e condotte violente, e in ogni caso irrispettose nei confronti della moglie e dei figli, avrebbe ingenerato negli stessi uno stato di costante paura e timore.
Dette condotte sono risultate provate nel corso dell'istruttoria orale.
I figli della coppia, escussi all'udienza del 16.11.2023, hanno infatti confermato che il resistente, con i propri agiti violenti e intimidatori, ha creato una situazione familiare altamente conflittuale e gravemente pregiudizievole per la salute della ricorrente e dei figli, assumendo una posizione di dominio, mediante condotte ripetute nel tempo e via via intensificate.
ha dichiarato: “Il clima che si respira è pesante ultimamente perché si vive separati Persona_3 in casa, distaccati. Ciò almeno da aprile-maggio, da quando mia madre si è operata. Lei sta è stata male per un controllo, aveva un'ernia strozzata da operare urgentemente seppure non quel giorno.
Col passare del tempo la cosa si è aggravata tanto che mia sorella l'ha dovuta accompagnare all'ospedale di Popoli. Al rientro si è creata questa situazione. C'è un clima di tensione al punto che Part mia madre e mia sorella sono andate al cento antiviolenza, io sono in visita al . Il mio disagio dipende da una situazione costante che si è verificata in passato, da sempre. Non ci sono stati episodi di violenza fisica nei miei confronti, piuttosto si è trattato di violenza mentale;
non sono episodi continuativi ma non si sa mai quando possono accadere. […] È manipolazione e controllo. In un'altra occasione sono mancati 300 euro dal suo conto e voleva sapere chi avesse prelevato questi soldi. Ha aggiunto: stasera ci scappa il morto se qualcuno ha fatto movimenti strani. In alcuni
5 momenti a casa sono tranquillo, in altri avverto paura, pericolo non tanto per me quanto per mia madre e mia sorella.”
ha dichiarato: “Il clima in casa mia è sempre stato disteso quando mio padre non Persona_2 era in casa, quando tornava nel weekend era un crescendo di ansia, tanto che a 11 anni ho iniziato
a soffrire di attacchi di panico. Con noi viveva una zia di mia madre con cui condividevo la stanza e che mio padre perseguitava, ed io ero terrorizzata. Quando dico “perseguitava” intendo dire che la zia aveva dei problemi di deambulazione e lui le urlava di alzarsi e camminare a volte puntandole il coltello, in un'altra occasione lanciando il deambulatore e rompendo un mobile. Poi mia zia si è aggravata e lei stessa ha chiesto di essere portata in una casa di riposo. Mio padre ha sempre esercitato un controllo estremo sulla mia vita…. Di episodi di violenza fisica ce ne sono stati pochi...
Confermo che sia io che mia madre che mio RA siamo state vittima di violenza psicologica: spesso si avvicinava al viso senza toccarci. Come frequenza tali condotte avvenivano a cadenze variabili, talvolta settimanalmente talvolta mensilmente, dipende dal periodo e dal suo stato di animo. C'è stata una diminuzione quando è andato in pensione, in concomitanza all'allontanamento della zia di mamma. Noi siamo state sempre estremamente attente a spendere soldi perché, se spendiamo oltre un certo limite (oltre i 30 euro a spesa al supermercato), sono urla. ...Lui nel tempo ha adottato la tecnica di chiudersi in se stesso e lasciarci nella paura e nell'incertezza di quando queste esplosioni di rabbia avvengano. Quindi se anche negli ultimi mesi si è isolato, siamo state malissimo”.
Il resistente stesso ha confessato di aver effettivamente posto in essere alcuni episodi dedotti dalla ricorrente e dai figli: “In riferimento all'episodio della pedata alla porta del bagno, confermo il fatto ma l'ho fatto perché mia figlia si era chiusa dentro e non voleva uscire. Una volta ho tirato un calcio alla porta di camera della zia di mia moglie perché ero esasperato dai suoi problemi di salute, che non tolleravo più”. , sempre nel corso della detta udienza del 16.11.2023, ha altresì CP ammesso di avere esercitato violenza sulla moglie dichiarando: “ho dato un solo schiaffo a mia moglie”.
Dall'istruttoria è emerso altresì che, in conseguenza delle condotte di , la figlia è CP ER stata costretta a rivolgersi al Centro di Salute Mentale a causa di un disturbo dell'umore come si evince dalla certificazione rilasciata dal detto Centro, agli atti del presente giudizio, ove si legge “la sua situazione familiare, altamente conflittuale, è pregiudizievole per la sua salute”.
Inoltre, proprio a causa del comportamento tenuto dal , la ricorrente, unitamente alla figlia CP
, non riuscendo più a tollerare più detti soprusi, in data 11.7.2023 si è vista costretta a ER rivolgersi al Centro Antiviolenza “La Libellula” al fine di chiedere aiuto e sostegno psicologico: nella relazione del 25.10.2023, depositata agli atti, a firma della Dott.ssa Barbara Fucile e della Dott.ssa rispettivamente Psicologa e Coordinatrice del Centro, si rileva che la situazione Testimone_1 familiare descritta dalle donne era divenuta insostenibile a causa della condotta violenta del CP il quale da “lungo tempo agiva violenza psicologica sul nucleo familiare isolandosi in una chiusura comunicativa rigida e persistente. Tale comportamento avrebbe avuto inizio nel momento in cui la signora , con l'aiuto della figlia, avrebbe deciso di farsi operare dopo un lungo periodo Parte_1 di malessere e dolore all'inguine, dopo una valutazione medica. La donna racconta di come nonostante le sue sofferenze il marito le avrebbe precluso le cure necessarie minimizzando il suo stato fisico. L'essere venuta meno a tale controllo agito avrebbe scatenato la sua rabbia prima agita con aggressioni verbali ed insulti per poi passivizzarsi nel completo silenzio nei confronti delle due
6 donne, mantenendo un dialogo, seppure scarno con il figlio maschio”.
Sempre nella detta relazione si legge che “nei colloqui presso il centro è emerso un forte senso di allarme e paura nei confronti dell'uomo che già in passato, da quanto riferito dalle signore, ha avuto atteggiamenti prevaricanti e comportamenti aggressivi agiti verso suppellettili e arredi di casa
(tirava calci alle porte, una è stata rotta in un episodio) con frequenti scatti di ira”.
La ricorrente e i figli hanno altresì riferito che ogni qualvolta il tornava a casa il fine CP settimana, dopo essere stato fuori per lavoro, l'atmosfera familiare degenerava puntualmente in episodi di aggressione verbale, a causa delle continue accuse e critiche mosse dal resistente alla gestione del denaro di famiglia.
A causa di tali condotte –riportate analiticamente nella relazione del Centro Antiviolenza – OL
IA VI ha vissuto in “un costante stato di allerta e paura di essere ripresa e rimproverata anche per acquisti modici e necessari” e detto contesto “prefigura un quadro di violenza economica tale per cui la donna pur avendo consapevolezza delle entrate economiche e familiari non aveva di fatto la possibilità di gestire il denaro di famiglia”, e dunque una significativa restrizione di una libertà fondamentale.
Da ultimo la ricorrente, nel corso dell'udienza del 16.11.2023, ha confermato quanto già dichiarato al
Centro antiviolenza, precisando che “Col passare degli anni ho capito che mio marito vomita il veleno che ha dentro, non ci sono momenti scatenanti a me imputabili (a volte rientrava nervoso dal lavoro
o dopo litigi con amici e scaricava la rabbia in famiglia). Quali episodi posso ricordare che una volta ha divelto il telefono fisso dal muro, un'altra ha scaraventato mio figlio , da piccolo, Per_1 che piangeva, giù dal letto. Ha l'abitudine di chiederci conto delle spese con gli estratti conto alla mano, e a tal proposito di recente ha aspettato mio figlio per dirgli che sarebbe scappato il morto. È una persona subdola e che racconta una realtà distorta, che ha l'abitudine di chiudersi in sé stesso come ricatto psicologico: in passato io mi sottomettevo per riportare la pace. Ora sono arrivata a tremare alla sua sola vista. Da maggio a oggi ho tremori e paure continue e ho perso 10 kg pur mangiando. Non ho accettato di andare nei luoghi protetti per salvare la casa che ha comprato mia madre. Sono stati 33 anni di inferno, a cui avrei soprasseduto se il mio fisico me lo avesse permesso, ma oggi rischio un ictus. Si tratta di violenza psicologica, fisicamente mi ha dato solo due schiaffi tanto tempo fa;
solitamente si limita a venire sul viso mio e dei miei figli per minacciarci senza andare oltre. Anche mio figlio ha preso contatti con i centri per avere un supporto psicologico a seguito dei traumi subiti. Quanto agli episodi di isolamento, l'ultimo dura da maggio, ma è un continuo denigrare me e i miei figli. La paura è una costante della mia vita da 33 anni fa in avanti, l'unico modo per avere pace è farsi mettere i piedi in testa e finora l'ho fatto. Recentemente, tuttavia, mi si sono manifestati anche dei tremori alla voce, alle mani e alle gambe alla sola vista di mio marito”.
Quanto riferito da trova inoltre pieno riscontro anche nelle dichiarazioni rese Pt_1 Parte_1 dal RA, , il quale ha riferito di aver assistito personalmente ad alcuni episodi di Testimone_2 prevaricazione.
Dalle sommarie informazioni raccolte, dunque, in particolare dall'escussione dei figli della coppia,
e , ha trovato conferma la circostanza dell'effettiva reiterazione di Persona_2 Persona_3 condotte prevaricatrici da parte di ai danni dei membri del nucleo familiare nell'arco Controparte_1 dell'intera vita matrimoniale, ed in particolare che tali condotte sono consistite, in via prevalente ma non esclusiva, nell'esercizio di violenza psicologica, attuata mediante un costante e pervasivo
7 controllo sull'operato dei familiari (in particolare, ma non solo, tramite continue richieste di rendere conto del denaro speso), associato - in via alternata - ora a scatti d'ira imprevedibili e per futili motivi
(es. luce del balcone lasciata accesa), e/o a continue denigrazioni e minacce nei confronti della Pt_1 dei due figli e della anziana zia materna all'epoca convivente nonché, talvolta, agiti di violenza fisica sia verso familiari che suppellettili di casa, ora a condotte di autoisolamento prolungato che tuttavia, lungi dall'attenuare la condizione di sottomissione psicologica delle vittime, contribuivano ad aumentarne l'intensità nell'attesa di una nuova ed imminente esplosione di rabbia.
Da tali risultanze risulta provato che il resistente ha gravemente violato gli obblighi coniugali, reiterando condotte gravemente aggressive e vessatorie in danno della coniuge e dei figli della coppia e il perpetrarsi negli anni del clima di tensione sopra descritto ha ingenerato in capo a Parte_1
e ai figli un pervasivo stato di ansia e di paura.
[...]
Risulta altresì acclarato che l'irreversibile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente alla condotta del resistente, consapevolmente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e divenuta negli anni via via più intensa, e che sussiste nesso di causalità fra la condotta tenuta dal resistente e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Per quanto esposto la domanda della ricorrente di addebito della separazione deve essere accolta.
Domanda di mantenimento.
Per quanto concerne la richiesta di contributo economico avanzata dalla ricorrente, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emerso nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, è emerso che vive nella casa a UL alla Via Stazione Introdacqua insieme ai figli, in Parte_1 comproprietà col marito, che il figlio lavora con contratto a tempo determinato (con scadenza al 31 gennaio 2025) e percepisce un reddito mensile di circa € 1300 mensili, mentre la figlia lavora con contratto a tempo indeterminato, da cui ricava circa € 1500 mensili ha altresì dichiarato di non svolgere attività lavorativa, di avere un'invalidità Parte_1 pari al 50% e di soffrire di artrite reumatoide. Ha precisato che la casa coniugale, seppure intestata ad entrambi i coniugi, è stata acquistata con proventi personali ottenuti dalla vendita di un appartamento al mare della madre;
ha dichiarato di essere comproprietaria con la madre e il RA di un appartamento a Roma, concesso in comodato ad un amico, e di un immobile a Casape (in provincia di Roma), in cui attualmente vive la madre con la badante, nonché di essere titolare di un conto corrente acceso presso il Banco Roma cointestato con il RA, avente una giacenza attuale di circa
€ 100, nonché di una PostePay, con un saldo di circa € 200, sulla quale la madre accredita somme per spese personali.
ha dichiarato di vivere a Pescocostanzo, in un appartamento di proprietà che ha messo in CP vendita, di percepire una pensione di circa € 1.800 mensili, di essere titolare, oltre all'immobile di
Pescocostanzo, della casa di UL (in comproprietà al 50% con la ricorrente), di un'automobile
Ford Focus e di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, con un saldo attivo di circa € 500,00, e di sostenere il finanziamento con Findomestic con una rata mensile di € 63,00.
I testi hanno consentito di acclarare che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, come risultanti dalle certificazioni mediche in atti, ed è disoccupata;
in ogni caso dall'istruttoria è emerso che nel corso della vita matrimoniale
[...]
ha svolto occasionali attività di pulizia presso abitazioni private, dalle quali la stessa Parte_1
8 ha tratto introiti comunque modesti.
Alla luce delle già indicate considerazioni, risultando una evidente disparità reddituale tra i coniugi, va confermato l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento della coniuge Controparte_1
nella misura di € 500,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale in base agli Parte_1 indici ISTAT, da corrispondere nei confronti di quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese.
Domanda di assegnazione della casa coniugale.
Parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione, in proprio favore, della casa coniugale, della quale le parti risultano comproprietarie al 50%.
Sul punto si osserva che l'art. 337 sexies c.c. afferma che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
L'assegnazione della casa familiare, sebbene abbia riflessi economici, assolve principalmente alla funzione di tutelare la prole, al fine di conservare l'habitat domestico goduto in costanza di matrimonio dei genitori. Ne consegue che, di regola, presupposto per l'assegnazione della casa familiare è l'affidamento dei figli minorenni o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente.
La norma, pertanto, prevede che il godimento della casa coniugale sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (ex multis Conf. Cass. Ord. 24 febbraio 2023 n. 5738,
Corte d'Appello di Milano, Sezione V, Sent. 28 giugno 2024) e che in assenza dei figli (minori e/o non economicamente autosufficienti) il Giudice della separazione non possa pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa coniugale all'uno o all'altro coniuge (ex multis Cassazione, sentenza n. 15367/2015; sentenza n. 13747/2013; n. 23591/2010, Cass. n. 16398/2007, Cass.
6979/2007), non costituendo una misura assistenziale per il coniuge più debole (in tal senso Cass.
Civ, Sez. I, sentenza n. 18440/2013, secondo la quale l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria).
Nel caso che ci occupa, in presenza di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non può essere disposta l'assegnazione della casa in favore di , che in ogni caso, quale Parte_1 comproprietaria, è pienamente legittimata ad abitarvi nelle more dell'eventuale e distinto giudizio di divisione dell'immobile e fino alla sua definizione.
Spese di giudizio.
La reciproca soccombenza consente di compensare le spese di lite nella misura del 50%.
Per la restante parte, queste seguono la prevalente e sostanziale soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 ex art 5, comma 6 del predetto D.M. con una riduzione per la fase decisoria alla luce della discussione
9 orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Casape (RM) in data 13.10.1990, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM), anno 1990, n. 3, parte II, serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
accoglie la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1 conferma l'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
nella misura di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat, da
[...] corrispondere nei confronti di quest'ultima entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite complessivamente liquidate in € 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, per una quota quindi pari a € 3.250,00 oltre accessori, compensandole per la restante parte.
Così deciso in UL, nella Camera di Consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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