TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 R.G. promossa da
AVV. C.F. ), in proprio, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTORE
NEL MERITO: In accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell'efficacia del decreto opposto, liquidare i compensi e le spese conseguenti all'assistenza del sig. nel procedimento RGNR 689/2023 in favore Parte_2 dell'avv. indicate nell'importo di € 400,00 oltre spese generali al 15% per Parte_1 rimborso forfetario c.p.a. ed iva, ed oltre le spese vive sostenute pari ad Euro 10,31, così come indicato nell'istanza di liquidazione del 20.02.2025
IN OGNI CASO: Condannare il alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze di lite del presente procedimento, in favore del ricorrente, oltre alle spese generali (15%) per rimborso forfetario, agli oneri nelle misure di legge e alle anticipazioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso relativo all'attività svolta come difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. del sig. , con riferimento all'udienza del Parte_2
9.10.2024, nell'ambito del procedimento penale rubricato al R.G.N.R.
689/2023.
L'istanza di liquidazione era motivata dall'irreperibilità di fatto del sig.
con allegazione della documentazione prevista dal Protocollo tra Pt_2
Tribunale COA. In particolare, nell'odierno ricorso il legale ha affermato di aver esperito “tutte le ricerche anagrafiche, contattando il Comune di
Perugia presso il quale il IU aveva dichiarato di essere residente: il
Comune di Perugia riscontrava la richiesta in parola evidenziando che il sig. non sarebbe mai stato residente presso il citato Comune e che, alla Pt_2
data del 11.02.2025, il predetto non risultava residente in alcun comune italiano” e di aver inoltrato richiesta al DAP “che riscontrava rappresentando come il sig. non fosse, allo stato, detenuto”. Pt_2
Nonostante ciò, l'istanza è stata rigettata per “difetto dei presupposti di cui all'art. 117 DPR 115/2002 | L'imputato non è stato dichiarato irreperibile nel procedimento ed anzi, dopo la sua formale dichiarazione di assenza, il processo è passato alla fase dibattimentale”.
Tale provvedimento di rigetto non è condivisibile alla luce dell'orientamento della Suprema corte che predilige una nozione fattuale e non formale dell'irreperibilità ai fini della liquidazione del compenso.
Particolarmente indicativa in questo senso è l'ordinanza n. 34888 del 2021 di cui è utile riportare un ampio passo: “Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte
2 del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt.
82 e 116 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n.
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019). Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 117, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017).
Inoltre, anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 TUGS, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass. 17021/2010).
La pronuncia, avendo dato rilievo alla mancanza di una formale dichiarazione di reperibilità e avendo ritenuto necessario un tentativo serio di recupero del credito a prescindere dalla dedotta irreperibilità di fatto dell'assistito, è incorsa nella violazione denunciata”.
Di conseguenza, alla stregua della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002 devono essere riconosciuti i presupposti per la liquidazione del compenso per l'attività svolta, consistente nella
3 partecipazione ad una udienza predibattimentale, risoltasi nel rinvio per la dichiarazione di apertura del dibattimento e la prosecuzione del giudizio, senza il compimento di attività rilevante come descritto in atti.
Appare quindi congruo liquidare, in ragione del richiamo dell'art. 82
D.P.R. 115/2002, una somma inferiore ai medi della fase di studio relativamente ai procedimenti davanti al Tribunale monocratico, cui applicare la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (Cass. Ord.
4048/2024).
L'accoglimento del ricorso, nei limiti quantitativi suddetti, giustifica la condanna alle spese del contumace, sulla base di valori inferiori ai CP_1
medi dello scaglione corrispondente all'importo riconosciuto, con esclusione della fase istruttoria in cui non è stata svolta attività rilevante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del , in riforma del
[...] Controparte_1
provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi, emesso in data
5.3.2025 dal Tribunale Penale Monocratico di Lecco, nell'ambito del procedimento penale con R.G.N.R. 689/2023,
DICHIARA la contumacia del (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CP_2
a favore dell'avv. , la somma di euro 250,00, oltre spese generali Parte_1
ed oneri di legge, a titolo di compenso;
CONDANNA il alla refusione all'avv. Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al presente giudizio, pari ad euro 350,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
4 Lecco, 2.11.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
5