Decreto cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 23/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Chiara Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Cagliari, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto di revoca emesso dal Questore di Cagliari il 26 maggio 2025, notificato il 4 ottobre 2025,
con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- del signor -OMISSIS- con scadenza 4 agosto 2025;
- nonché per l’adozione di ogni conseguente provvedimento utile e favorevole alla parte ricorrente, ivi compresa la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato (art. 55 D. Lgs. 104/2010).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
FATTO e DIRITTO
Con nota cat. -OMISSIS- del 2 ottobre 2023 la Questura adita comunicava al ricorrente, cittadino pakistano, l’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. -OMISSIS-, in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere (o.c.c.) disposta dall’Autorità giudiziaria di Cagliari nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- Mod. 21, poiché “ responsabile delle condotte di promozione e organizzazione di un’associazione a delinquere di cui agli artt. 416 e e 603 bis C.P. finalizzata ad assumere ed impiegare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi anche mediante attività di intermediazione, in stato di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori retribuendoli in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro. Provvedimento derivante da condotte dalle quali si evince che Lei costituisce una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico, connotate da svolgimento protratto nel tempo ed in progressivo incremento per oltre sei mesi con lo sfruttamento di almeno 29 persone ” (documento n. 3 depositato dall’amministrazione).
Con l’impugnato provvedimento, in epigrafe indicato, la Questura di Cagliari, non essendo pervenute osservazioni da parte del ricorrente, disponeva la revoca del titolo di soggiorno, in quanto:
a) il processo penale per i reati di cui agli artt. 416 e 603- bis , c.p. si era concluso con la condanna del Tribunale Cagliari, in data 7 maggio 2024, alla pena di anni 1 e mesi 11 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa;
b) dalla gravità delle condotte era emerso che il sig. -OMISSIS- costituiva una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico.
Precisava la Questura che, nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia, il cittadino straniero non aveva maturato un rilevante inserimento sociale, famigliare e lavorativo che potesse ritenersi prevalente rispetto all’interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio nazionale.
Sotto altro profilo, il rimpatrio nel Paese di origine non avrebbe esposto a pericoli il ricorrente, avendo egli fatto rientro in Pakistan più volte dal 2019 al 2024, soggiornandovi, in ciascuna occasione, per diversi mesi.
Con il ricorso in esame l’interessato ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento lesivo per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione del diritto di partecipazione procedimentale - Difetto di contraddittorio: l’amministrazione non avrebbe comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento e, anche volendo ritenere dimostrata l’avvenuta notifica, quest’ultima non sarebbe efficace in quanto non accompagnata dalla traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione - Violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Mancata valutazione del diritto alla vita privata: l’amministrazione non avrebbe valutato la sospensione della pena, la concessione delle attenuanti, l’assenza di precedenti condanne, il corretto comportamento processuale, la stabile presenza in Italia, lo svolgimento di regolare attività lavorativa e il percorso di integrazione sociale avviato da tempo, omettendo di compiere una valutazione comparativa tra l’interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela della vita privata dello straniero;
3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta: diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, il ricorrente non sarebbe dedito a condotte criminali abituali, venendo in rilievo una condanna isolata, con pena sospesa, in un contesto in cui il giudice penale ha espressamente riconosciuto la sua collaborazione processuale;
4) violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa: l’Autorità provinciale di pubblica sicurezza non avrebbe valutato l’interesse pubblico a favorire percorsi di integrazione sociale e rispetto della legalità, alla luce della condotta complessiva del ricorrente;
5) violazione dell’art. 3 della CEDU e dell’art. 19, c. 1, d. lgs. 286/1998 - Violazione del principio di non-refoulement - Sussistenza del rischio di grave pregiudizio per la persona del ricorrente in caso di rimpatri: l’eventuale rimpatrio del ricorrente in Pakistan determinerebbe gravi rischi per la sua incolumità personale e per la tutela dei suoi diritti fondamentali.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione, con vittoria sulle spese e sugli onorari.
Con decreto cautelare n. 346 del 27 novembre 2025 l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria depositata il giorno 12 dicembre 2025, dopo aver replicato alle argomentazioni del ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, le parti sono state informate della possibile definizione della causa nel merito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
All’esito della discussione, nella quale i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, è sufficiente constatare che la comunicazione di avvio del procedimento, versata in atti, risulta essere stata notificata al ricorrente in data 2 ottobre 2023 in lingua italiana, a lui certamente comprensibile, come desumibile non solo dalla lunga permanenza in Italia (oltre 10 anni), ma anche e soprattutto da molteplici atti depositati in giudizio, dai quali si evince la conoscenza scritta della lingua italiana, tra i quali: i) contratti di lavoro (documento n. 11 depositato dal ricorrente); ii) contratto di locazione (documento n. 5 depositato dal ricorrente); iii) verbale di notifica (in lingua italiana) dell’ordinanza di scarcerazione (anch’essa in lingua italiana) del 13 ottobre 2023, ove il verbalizzante, agente di polizia giudiziaria, attesta che “l’interessato [signor -OMISSIS-, n.d.r.] reso edotto degli obblighi e imposizioni contenuti nel provvedimento in parola, dichiara di averli compresi e di accettarli in toto ” (pagina 2 del documento n. 2 depositato dall’amministrazione).
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, il Collegio ritiene che l’amministrazione, facendo applicazione del principio di autonomia del giudizio di pericolosità sociale formulato dall’autorità di pubblica sicurezza rispetto al giudizio prognostico formulato dal giudice penale (T.A.R. Sardegna, n. 30/2025; TA.R. Abruzzo n. 475/2019, T.A.R. Emilia-Romagna, sede Parma, n. 431/2006), abbia autonomamente valutato le condotte ascritte al ricorrente, traendo da esse la convinzione secondo cui egli costituirebbe una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico.
Secondo la Questura di Cagliari, infatti, “ l’interessato costituisce una concreta ed attuale minaccia per l’ordine pubblico a causa della gravità delle azioni delittuose poste in essere durante il soggiorno in Italia, consistite in reiterate condotte di sfruttamento del lavoro illegale di soggetti stranieri versanti in stato di bisogno, realizzate mediante il supporto organizzativo di altri connazionali riuniti in un sodalizio il cui scioglimento è stato reso possibile solo attraverso l’intervento delle autorità di polizia giudiziaria, ed offensive di beni giuridici costituzionalmente rilevanti concernenti l’ordine pubblico, la regolarità dei flussi migratori e la sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro, condotte peraltro agevolate dall’utilizzo dell’attività imprenditoriale di “ attività di supporto alla produzione vegetale” esercitata, quale schermo per dissimulare le condotte di sfruttamento lavorativo ” (pagina 2 del documento n. 2 depositato dal ricorrente).
Il giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti, pertanto, emerge chiaramente dal percorso argomentativo sviluppato dall’amministrazione, ove vengono ponderati gli interessi pubblici, costituiti dalla tutela dell’ “ ordine pubblico, la regolarità dei flussi migratori e la sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro ” e gli interessi privati, anche di rilievo costituzionale, del cittadino straniero, costituiti dal lungo periodo di permanenza in Italia e dall’inserimento sociale, famigliare e lavorativo: a giudizio dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, infatti, “ nonostante il lungo periodo di permanenza in Italia, l’interessato non pare abbia maturato un rilevante inserimento sociale, famigliare o lavorativo che possa ritenersi prevalente rispetto all’interesse pubblico al suo allontanamento, in quanto pur avendo esercitato attività lavorativa subordinata tra il 2017 ed il 2022, percependo circa 7.000 euro annui, ed avviato attività imprenditoriale di supporto alla produzione vegetale il 20/12/2022, per la quale risulta avere dichiarato redditi per l’anno 2023 pari ad euro 12.631, quindi meramente sufficienti per il proprio sostentamento in Italia, sotto il profilo famigliare, non risulta altresì la presenza di congiunti in Italia o di relazioni affettive instaurate in via stabile e duratura e pertanto non risultano elementi tali da poter essere considerati prevalenti rispetto all’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico ” (pagina 3 del documento n. 2 depositato dal ricorrente).
La revoca del permesso di soggiorno, pertanto, è sorretta da una pregnante motivazione della pericolosità sociale in relazione alla durata del soggiorno sul territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, come richiesto dal consolidato orientamento giurisprudenziale seguito anche da questo Tribunale ( ex multis , Consiglio di Stato n. 2549/2023; T.A.R. Sardegna nn. 754/2024 e 755/2024). Al riguardo, è opportuno richiamare la condivisibile giurisprudenza secondo cui “ la tutela della vita privata e familiare non può aprioristicamente ritenersi prevalente rispetto alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, perché altrimenti lo svolgimento di una attività lavorativa o la formazione di una famiglia in Italia consentirebbero sempre e comunque la permanenza nel territorio italiano ” (T.A.R. Sardegna n. 754/2024; Consiglio di Stato n. 3024/2021; Consiglio di Stato n. 3227/2019; Consiglio di Stato n. 2654/2018; Consiglio di Stato 6038/2017; CEDU, sentenza 7 luglio 2020, ricorso n. 62130/15, K.A. c. Svizzera; T.A.R. Sardegna n. 755/2024).
Con riguardo al quarto motivo di ricorso, è sufficiente richiamare l’orientamento seguito anche da questo Tribunale, secondo cui: i) la non pericolosità sociale “ rientra tra i requisiti indispensabili per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, sicché la revoca del permesso di soggiorno o il mancato rinnovo, sono atti dovuti quando tale requisito viene a mancare ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 555/2020; T.A.R. Sardegna n. 30/2025, 755/2024 e 754/2024) e ii) l’amministrazione, in questa materia, gode di un’ampia discrezionalità e può essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale caducatorio solo a fronte di una manifesta abnormità (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nn. 100/2023 e 426/2021; T.A.R. Sardegna n. 30/2025, 755/2024 e 754/2024).
Infine, il quinto motivo di ricorso non è fondato, in quanto nel provvedimento impugnato l’amministrazione dà atto che “ dall’esame dei controlli del territorio non emergono pericoli in caso di rimpatrio di -OMISSIS-, connessi alla forma di protezione in precedenza riconosciutagli dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito della pregressa istanza di protezione internazionale, in quanto lo stesso risulta avere fatto rientro nel proprio paese di origine con frequenza negli ultimi 5 anni, in particolare dal 17/03/2019 al 12/05/2019, dal 16/10/2019 17/02/2020, dal 17/07/2020 al 13/09/2020, dal 19/07/2022 al 29/10/2022, dal 06/03/2024 al 22/03/2024, dal 21/04/2024 al 04/10/2024 e dal 21/03/2024 al 23/04/2024, da cui emerge il mantenimento di stretti contatti con il proprio stato di provenienza ” (pagina 2 del documento n. 2 depositato dal ricorrente): il volontario, ripetuto, rientro del ricorrente nel proprio Paese di origine per lunghi periodi di tempo risulta, a giudizio di questo Collegio, compatibile con la revoca del permesso di soggiorno, non sussistendo concreti e attuali pericoli per la sicurezza del signor -OMISSIS-connessi al suo rientro in Pakistan.
In conclusione, nel caso di specie l’amministrazione ha correttamente esercitato il suo ampio potere discrezionale, ponendo alla base del proprio giudizio i fatti descritti nel provvedimento giurisdizionale, valutandoli in modo autonomo senza travalicare i limiti della ragionevolezza della sua decisione che, pertanto, non è sindacabile in questa sede.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IL TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TO | TO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.