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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 975 del Ruolo Generale dell'anno 2020 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. in persona del presidente-suo lrpt, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Grimaldi - opponente -
CONTRO
(P.IVA nr. , TE P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena - opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 6.2.2020 il in persona del presidente suo lrpt, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto n. 2548/2019 emesso dal Tribunale di Taranto il 26/11/2019, nel procedimento nr. 7684/2019 R.G., con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della ditta , di , la complessiva somma di E. TE TE 24.000,00 (quale saldo rinveniente dal contratto di appalto 29/7/2018, che affermava essere di complessivo €. 44.000,00 oltre I.V.A.) oltre interessi e le spese della procedura monitoria liquidate in Euro 145,50 ed Euro 540,00. Asseriva l'opponente che l'avversa pretesa era infondata precisando che: :
-la ditta in virtù del contratto di appalto del 29/7/2018 si era assunta l'obbligo di TE realizzare il rustico della scalinata di collegamento tra via Verga e via Palagianello nel realizzando comparto C.
2.1. del con le modalità previste dal progetto delle opere di Controparte_2 urbanizzazione. I lavori dovevano essere realizzati a regola d'arte a partire dal 31.7.2018 entro 30 giorni naturali e consecutivi ed il prezzo dell'appalto era stato stabilito in €. 300,00 giornalieri per l'impiego di 1 operaio specializzato e di 1 manovale restando a carico della committente la fornitura dell'acqua, della corrente elettrica, di idonei spazi di cantiere, il costo del ferro e del calcestruzzo mentre a carico dell'impresa appaltatrice i costi della sicurezza, dell'impianto del cantiere, del carico e dello scarico, gli stoccaggi ed accatastamenti di materiale di sgombro delle attrezzature ed il materiale di consumo. Era accaduto, però, che la ditta opposta aveva iniziato i lavori portando sul cantiere il ferro ed il calcestruzzo necessario che aveva acquistato per cui l'opponente dovendo far rispettare i tempi delle lavorazioni, aveva lasciato che la ditta l'appaltatrice utilizzasse il materiale di cui si era approvvigionata e che portasse a termine l'opera appaltata. Sosteneva, ancora, l'opponente che la ditta opposta aveva chiesto, alla fine dei lavori, il pagamento di E. 40.000,00 di cui E.9.000,00 per le 30 giornate lavorative impiegate e la restante somma per la rifusione dei costo del materiale utilizzato. Il ritenendo esosa la richiesta di pagamento invitava l'opposta a specificare Parte_1 Parte_1 il corrispettivo delle giornate lavorative effettivamente prestate ed il costo del materiale fornito ed utilizzato senza ricevere, però, alcun riscontro se non la notifica, in data 3.1.2020, dell'ingiunzione di pagamento. Avendo il già corrisposto alla ditta opposta due acconti da E. 10,000,00 Parte_1 cadauno incaricava, in data 5.2.2020, il Direttore dei Lavori di determinare il reale credito reclamato dall'opposta che veniva da quest'ultimo indicato in complessivi € 27.317,40 iva inclusa. Successivamente, in data 6.2.2020, il proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Parte_1 Taranto avverso il decreto ingiuntivo notificatogli chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni:
1) dichiarare che il prezzo dell'appalto, comprensivo del valore del materiale arbitrariamente fornito dall'appaltatore è di €. 27.317,40;
2) dare atto che in forza dell'acconto riconosciuto (€. 20.000,00) il residuo credito dell'appaltatore al momento della notifica del provvedimento monitorio ammonta ad € 7.317,40;
3) dare atto che la suddetta somma è stata tempestivamente pagata “in limine iudicii”;
4) revocare, in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi. Con comparsa di costituzione e risposta del 24.08.2020 si costituiva la TE
, in persona del suo lrpt, la quale impugnava e contestava l'avverso dedotto
[...] affermando:
- di aver realizzato a regola d'arte la scala di collegamento tra via Verga e via Palagianello all'interno del comparto C.
2.1 del Comune di senza ricevere alcuna contestazione in merito alle opere CP_2 a realizzarsi, sia in riferimento ai tempi di realizzazione che alla fornitura dei materiali utilizzati;
- il contratto di appalto, che non prevedeva la quantificazione dell'opera a corpo, né tantomeno indicava il quantum del compenso spettante alla , era privo della data certa di TE sottoscrizione, per cui non si poteva evincere la data di partenza dei lavori, ed inoltre, ai sensi dell'Art. 6 del contratto era onere del committente pagare il costo del ferro e del calcestruzzo impiegato . Il consorzio aveva accettato l'opera ed aveva provveduto, in data 31.12.2018, al pagamento di E. 10.000,00 ed in data 03/04/2019 al pagamento di ulteriori E. 10.000,00 a mezzo assegno n. 0032531618-02 così come da fatture e solo a seguito del notificato decreto ingiuntivo si era lamentato del costi dell'opera rifiutandosi di corrisponderlo malgrado fosse inferiore a quello che si rinveniva dalla perizia stragiudiziale asseverata dall'Ing. che lo aveva Persona_1 stimato in complessivi € 48.703,83;
-di aver accettato l'ulteriore somma di € 7.317,40, solo in acconto al maggior dare per cui residuavano in suo favore E. 16.682,60. Per tali motivi la in persona del suo lrpt così TE concludeva:
In via preliminare:
1. Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa dal in p.l.r.p.t. in quanto Parte_1 inammissibile e/o improponibile e ,comunque, infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
In via Istruttoria:
Ammettersi la prova per interpello formale nella persona del sig. e per testimoni su fatti di Parte_2 cui alla narrativa da meglio articolarsi nelle successive memorie autorizzate di cui all'art. 183, comma
IV,c.p.c Testi riservati nei termini di legge. CTU a chiedersi . In ogni caso:
Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del legale dichiarato antistatario..
Radicatosi il contraddittorio concessi i termini ex art. 183 cpc comma 6 cpc la causa veniva istruita con la prova documentale, il solo l'interrogatorio formale del presidente del Parte_1 avendo il suo difensore, alla luce delle dichiarazioni rese dal suo presidente, rinunciato alla prova testimoniale ammessa e vertente sulle stesse circostanze dell'interpello nonché con una ctu redatta dall'ing. a seguito della dichiarata nullità della perizia dell'ing. . Persona_2 Persona_3
All'udienza del 12.7.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva decisa con concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Per unanime giurisprudenza (da ultimo. Cassazione Civile, sent. 23 gennaio 2023, n.1892) , in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art.2697 c.c..perchè essa dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto .
Il Giudice, quindi, non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve, soprattutto, accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n.14486/2019.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte creditrice non ha fornito la prova dell'entità del suo credito..
Va precisato che non è in discussione l'esecuzione della rampa oggetto del contratto di appalto avvenuta a regola d'arte non avendo mosso il alcuna contestazione Controparte_3 in termini di vizi e /o difetti del manufatto costruito, come confermato in sede di interrogatorio formale dal sig. , suo presidente (cfr all'udienza del 1.12.2023 :” non ho mai Parte_2 mosso contestazioni alle opere eseguite dalla ditta “) ma il quantum debeatur perché CP_1 conteggiato a posteriori dalla in complessivi Euro TE
40.000,00 più iva e riportato nelle fatture nr. 31/18 e 36/18 poste a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo senza specificarne e dimostrarne i criteri dell'operato calcolo pur essendo stato richiesto, precipuamente, dall'opponente, con raccomandata dell'11.7.2019, alla ditta opposta in risconto alla richiesta di pagamento del 22.5.2019 .
Si osserva a tal proposito che la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n.
17371 del 2003).
La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Invero, condividendo le conclusione della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato
(Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000 Sentenza Cassazione civile 05/08/2011, n. 17050).
Nel caso di specie la non ha provato secondo quanto TE riportato a pag 3 della sua comparsa conclusionale:
- di aver “ quantificato le reali giornate lavorate e, non certo le 30 giornate, ad hoc incartate nell'art.
2 del contratto, e … le reali ore retribuite agli operai che vi lavorarono e non certo € 300,00 per un operaio specializzato e un manovale oltre IVA” dall'opponente”.
Di conseguenza deve ritenersi che la somma complessiva di Euro 9.000,00, calcolata per le 30 giornate di manodopera di cui all'art.3 del contratto de quo che prevedeva la misura del corrispettivo, concordato in E. 300,00 giornaliere, oltre I.V.A., fisse ed invariabile per l'intera durata dei lavori, costituisca un dato, pacifico ed indiscutibile ex art.115 cpc non essendo stato dimostrato che i lavori per la realizzazione della rampa fossero iniziati prima del 31.7.2018, data stabilita all'art. 2 dell'intercorso contratto di appalto ed avessero avuto, quindi, una durata maggiore ai 30 gg. previsti;
- di aver “quantificato il calcestruzzo e il ferro che, sebbene da contratto spettassero al committente, così come precisato nell' art. 6 del contratto, era stato acquistato dall'impresa”.
Si rileva a tal proposito che non vi sono riscontri probatori attinenti la quantità del materiale comperato né la spesa occorsa che avrebbero dovuto essere dati dalla ditta opposta all'opponente tenuta a rifondere il mero costo dei materiali utilizzati, come acclarato anche dal ctu ing. Persona_4 il quale ha verificato la mancanza di documentazione contabile attinente l'avvenuto acquisto e pagamento del ferro e del calcestruzzo da parte della ditta appaltatrice.
Pertanto il costo del ferro e del calcestruzzo non potrà che essere calcolato in base al criterio di quantificazione stabilito dal ctu, che dopo aver concordato con le parti, in sede di sopralluogo in data 20.02.2024,“ in ordine ai getti di calcestruzzo e delle armature metalliche”, lo ha calcolato effettuando “un'indagine di mercato locale riferita all'anno di fabbricazione del manufatto (2018)” a cui ha applicato, poi, ragionevolmente, una maggiorazione forfettaria degli oneri correlati alla fornitura del materiale quali: il nolo a caldo di autopompa e autogru, il prolungamento del tempo di stazionamento dei mezzi in cantiere per oggettive difficoltà di accesso al sito mezzi in cantiere etc.
Condivisibile appare, perciò, a codesto giudicante, il conteggio riportato nella espletata perizia di E.
19.322,34 indicato dal ctu quale prezzo del materiale impiegato per la realizzazione dell'opera, a cui addizionando E. 9.000,00 per il costo della manodopera, si è giunti alla determinazione del credito vantato dalla ditta , di per i lavori eseguiti nella TE TE misura di Euro 28.322,34 oltre iva e quindi in complessivi E. € 33.986,80.
Da detta somma, detratti gli acconti versati dal pari ad 27.317,40, la ditta Parte_1 opposta risulta essere ancora creditrice nei confronti del opponente della somma di Euro Parte_1
6.669,30 iva inclusa ( e non già di Euro 24.000,00 riportata nel decreto ingiuntivo opposto).
Per tali motivi l'opposizione merita l'accoglimento per quanto di ragione con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto nr 2460/2019 emesso dal Tribunale di Taranto il 25.11.2019 - RG n. 7514/2019 per l'operata riderminazione del credito della ditta appaltatrice ed ammontante Euro 6.669,40 che il dovrà pagarle oltre gli interessi legali dalla domanda al Parte_1 soddisfo per le opere eseguite. Le spese del giudizio, considerata la reciproca soccombenza, appare opportuno compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto n. 2548/2019 emesso dal Tribunale di Taranto, il 26/11/2019, nel procedimento nr. 7684/2019 R.G;
- dichiara che il credito spettante alla ditta per le opere TE eseguite era di Euro 33.986,80 iva inclusa da cui detratti gli acconti ricevuti pari ad Euro 27.317,40
è ora ridotto ad Euro E 6.669,40;
- condanna, pertanto, il in persona del suo lrpt, al pagamento in favore Parte_1 della ditta opposta di Euro 6.669,40 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Taranto lì 7.01.2025
IL G.O d P.
Avv. Carmen Nacci