Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499
Articolo 4
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14 gennaio 2000
Art. 5. (Disposizioni finanziarie) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno 2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2000