TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Ferdinando Cesarani, presso lo CP_1 P.IVA_1 studio del quale in Corso Lodi n. 122, Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
- attore opponente-
CONTRO
( rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Costantini e Controparte_2 P.IVA_2
Christian Merlo del Foro di Genova, indirizzo pec e Email_1
come da procura agli atti;
Email_2
- convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra indicati così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Dato atto che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art 648 c.p.c. e che il credito per cui l'opposta ha agito in sede monitoria è integralmente contestato, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto e Conseguentemente, respingere la richiesta ex art.186 ter cpc d lla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale dell'attrice opponente. Dichiarare inammissibile/ improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta;
NEL MERITO -Accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14840/2023 presentata da con atto di citazione e conseguentemente: Revocare/ CP_1 porre nel nulla e/o comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 14840/2023, emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Milano in persona del Dott. Giovanni Grassi, nell'ambito del procedimento n. 27724/2023 R.G. IN VIA RICONVENZIONALE -Accogliere la domanda riconvenzionale presentata da parte convenuta e conseguentemente: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore di pari ad € 174.462,21 ovvero nella maggiore o minor somma che CP_1 emergerà in corso di causa e, per l'effetto, Condannare al pagamento in favore dell'attrice opponente Controparte_2 della somma di € 174.462,21 oltre interessi e rivalutazione come per legge. -Rigettare la domanda riconvenzionale presentata da parte convenuta e dichiarare che nulla deve a parte convenuta. IN VIA ISTRUTTORIA -Disporre Consulenza Tecnica CP_1 d'Ufficio • Contabile , al fine di verificare i rispettivi rapporti dare/avere fra opposta ed opponente, in relazione alla documentazione bancaria, fiscale e contrattuale delle parti in causa: • Tecnica , per l'accertamento degli stati di avanzamento lavori e la loro realizzazione secondo i criteri della buona regola d'arte in tutti i cantieri ove operava La general S.r.l., per CP_2 l'individuazione di tutte le opere realizzate al di fuori della buona regola dell'arte (recanti vizi di realizzazione) e la quantificazione dei costi necessari al risanamento dei vizi riscontrati. -Ordinare ex articolo 210 cpc ➢ l'esibizione dei libri contabili della convenuta opposta affinché ne siano estratte le registrazioni concernenti la controversia in corso. ➢ l'esibizione di tutte le scritture contabili, lettere, e-mail o pec L'esibizione di tutte le fatture (sia attive che ➢ passive) concernenti la presente controversia unitamente alla prova del pagamento delle fatture ricevute dai fornitori. -Ammettere Prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Con Con È vero che ha interrotto i lavori e non ha rispettato i tempi di consegna contrattualmente stabiliti? 2. È vero che non ha Con eseguito i lavori secondo regola d'arte? 3. È vero che i lavori sono stati realizzati da in maniera difforme rispetto al capitolato
1 Con iniziale con riferimento al suo cantiere? 4. È vero che nei cantieri di via Maria Capitoli 11, di Palazzo Pignano, via Pt_1 Gerole 20, e di , via DO ZO 5, ha interrotto le lavorazioni prima del completamento delle opere? 5. È vero che si è Parte_2
Con reso necessario l'intervento della società er la realizzazione della parte impiantistica appaltata ad ma non eseguita CP_4 Co da quest'ultima con riferimento al cantiere di Lomello, via Gallerina 14? 6. È vero che su incarico di Gen.Co lei è intervenuto
Con per sanare i vizi causati da con riferimento ai cantieri , via DO ZO, Palazzo Pignano? 7. È vero che Pt_1 Parte_2Con è stata integralmente pagata per i lavori che ha effettuato ed ha percepito pagamenti anche per lavori che non ha effettuato? 8.
Con È vero che i fornitori di si lamentavano in continuazione a causa del mancato pagamento della merce/manodopera fornita? 9. È
Con Con vero che gli unici dipendenti di sono un idraulico e un'impiegata part-time? 10. È vero che per la realizzazione delle opere
Con si è totalmente avvalsa di artigiani cui subappaltava le opere? 11. È vero che gli artigiani cui subappaltava le si lamentavano
Con per i mancati pagamenti? 12. È vero che la contabilità realizzata da e trasmessa ad per richieste di pagamento CP_5 Con comprendeva anche opere non completamente eseguite? 13. È vero che i dipendenti e i collaboratori di si lamentavano del
Con pagamento delle loro prestazioni professionali? 14. È vero che a causa del mancato regolare pagamento degli artigiani cui subappaltava i lavori ha determinato ritardi nell'esecuzione delle opere e costi di sovranoleggio? 15. É vero che non è CP_5Con Con mai incorsa in ritardo nei pagamenti relativi alle effettive lavorazioni eseguite da 16. È vero che il reale dominus di è il sig. colui che prendeva tutte le decisioni, operative, amministrative e organizzative? 17. È vero che, nel cantiere di Persona_1 Via Gerole 20 a Palazzo Pignano (CR), è stato eseguito anziché l'intonaco a civile previsto dal capitolato d'appalto, un intonaco base gesso? 18. È vero che, nel cantiere di Via Gerole 20 a Palazzo Pignano (CR) i collettori di distribuzione dell'impianto radiante
Con non sono stati installati secondo i dettami del committente? 19. È vero che, nel cantiere di via Maria Capitoli 11, ha Pt_1 interrotto i lavori prima della posa dei marmi, per la quale si è reso necessario l'intervento di per la posa e di CP_6 [...]
per la fornitura dei materiali? 20. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, la facciata è stata completata CP_7 Pt_1 dalla ditta GRUPPO DAHSHAN S.r.l.? 21. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario un nuovo Pt_1 intervento per realizzare la chiusura delle tracce dei cavidotti nei box? 22. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli Pt_1 11, si è reso necessario intervenire nuovamente per ripristinare la pendenza dei canali di gronda, per la fornitura e posa della scossalina sulla tettoia e dei pluviali? 23. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario l'intervento Pt_1 di un nuovo piastrellista per la rifinitura dei bagni? 24. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso Pt_1 necessario un nuovo intervento per riquadrare le spallette dei serramenti e per la posa dei paraspigoli delle spallette sul lato esterno? 25. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario un secondo intervento per stendere la Pt_1 seconda mano di rasatura su cappotto e successivo strato di finitura con rasatura ai silicati? 26. È vero che nel cantiere di Pt_1Con via Maria Capitoli 11, nella realizzazione di è emersa la mancanza di due scatole di impianto elettrico su facciata? 27. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, è stato necessario un nuovo intervento per il riposizionamento degli scarichi Pt_1 pluviali reso necessario dall'aumento di spessore della muratura perimetrale con rottura della pavimentazione esterna e rifacimento Con dei pozzetti? 28. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, gli operai della hanno danneggiato il cancello Pt_1 carraio? 29. È vero che nel cantiere di via Maria, si è reso necessario un secondo intervento per la realizzazione delle Pt_1Con tubazioni di gas metano non eseguite da 30. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, e in quello di Pt_1Con Buccinaso, via DO ZO 5, ha abbandonato in loco le macerie e i residui di lavorazione? 31. È vero che in tutti i cantieri, il Con servizio igienico per gli operai di cantiere e gli uffici mobili monoblocco spogliatoi per gli operai non sono mai stati forniti da nonostante questi li avesse contabilizzati e li avesse pagati? 32. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli CP_5 Pt_1Con 11, il ponteggio necessario per le lavorazioni che non ha realizzato né noleggiato è stato montato dalla ditta DAHSAN S.r.l.? 33. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si è reso necessario un nuovo intervento per fornitura e posa in marmo Parte_2 travertino per le copertine dei parapetti balconi? 34. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, è stato necessario un Parte_2 nuovo intervento per la posa dei parapetti in ferro, rimossi per l'asportazione delle copertine rotte? 35. È vero che nel cantiere di
, via DO ZO, si è reso necessario un nuovo intervento per la ritinteggiatura degli sfondati balconi e sottobalconi? Parte_2 36. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, sarà necessario un nuovo intervento per il montaggio delle tende da Parte_2 Con sole nell'edificio A che avrebbero dovute essere installate da 37. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si è Parte_2 reso necessario un intervento di lucidatura e ripristino delle copertine parapetti balcone in travertino? 38. È vero che nel cantiere di
, via DO ZO, sarà necessario un ulteriore intervento per lo smontaggio del ponteggio e per la posa di lastre di Parte_2 rivestimento in corrispondenza degli ancoraggi del ponteggio? 39. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si Parte_2 renderà necessario un ulteriore intervento per l'asportazione dei rifiuti e delle macerie di cantiere da trasportare alle discariche in vista della pulizia finale del cantiere? 40. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si renderà necessario un nuovo Parte_2 intervento per la ritinteggiatura dell'ufficio messo a disposizione del in luogo della baracca di cantiere? 41. È vero che CP_8Con nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il rivestimento realizzato da è difforme dalla regola dell'arte? 42. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, i pannelli utilizzati sono di scarsa qualità e con spessore inadeguato, privi della certificazione alla resistenza all'umidità? 43. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il rivestimento di cartongesso Con realizzato dal al piano seminterrato è stato sistemato da impresa MOHAMED e pagata da ? Controparte_9 44. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7 in relazione alle problematiche di cantiere legate al modus operandi della subappaltatrice lei ha chiesto di sciogliersi dal contratto d'appalto? 45. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli Con 7 non ha rispettato i tempi contrattuali di esecuzione delle opere? 46. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7 è stato necessario ritinteggiare salone e cucina? 47. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il vano scala è stato Con oggetto di risistemazioni varie oltre che ad un'accurata pulizia dei gradini imbrattati dagli operai della eseguito da CP_10 e pagata da ? 48. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, le fughe del bagno al piano terra
[...] CP_11 sono difformi dalle buone regole d'arte? 49. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, si è reso necessario un ulteriore intervento per la sistemazione dello zoccolino in tutto il piano terra eseguito dall'impresa HA e pagata da CP_11[...
50. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, sarà necessario un ulteriore intervento per la sistemazione delle porte interne? 51. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, servirà un ulteriore intervento per la realizzazione, in tutte le sue fasi del cappotto, sia per le pareti verticali che per l'androne carraio in orizzontale e la sua successiva finitura con rasatura ai silicati? 52. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario la tinteggiatura sia orizzontale che verticale per tutte le partizioni esterne? 53. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la fornitura e posa soglie e davanzali? 54. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento per la fornitura e posa della canna fumaria
2 definitiva? 55. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario fornire e posare persiane scorrevoli in alluminio color legno? 56. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di sostituzione di serramenti interni per 5 appartamenti? 57. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario intervento di demolizione e rifacimento delle spallette serramenti? 58. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di smontaggio del ponteggio? 59. È ver o che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di sistemazione dell'area di cantiere per la consegna al condominio? 60. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la fornitura e posa dei pluviali in facciata? 61. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, per completare le opere di lattoneria il condominio ha pagato al Con incirca 30.000 € direttamente a e di cui non è stata messa a corrente? 62. È vero che nel cantiere di Milano, via CP_11 Brioschi 7, si renderà necessaria la demolizione e il rifacimento delle pavimentazioni balconi con sistemazione dei parapetti e loro messe in quota per l'adeguamento normativo? 63. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la realizzazione di pensiline di protezione di ingressi sui vani scala? 64. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di fornitura e messa in opera e dei portoni ingresso vani scala 65. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di fornitura e posa in opera delle finestre vani scala? 66. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di rasatura muri di confine e successiva finitura come le facciate del condominio? 67. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento per la realizzazione per le nuove linee di adduzione gas per ogni singolo appartamento? 68. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di ritinteggiatura dei vani scala previa sistemazione intonaci ammalorati? * Si citano quali testimoni: • Sig. sui capitoli Testimone_1 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,31; • sig. proprietario dell'immobile sito in via Fratelli Cervi n. 8, Testimone_2
, e committente di e , in relazione ai capitoli 1,2,31 • sig. , Parte_2 Controparte_2 CP_5 Testimone_3 proprietario dell'immobile sito in via Gerole n. 20, a palazzo Pignano (CR) e committente di e in Controparte_2 CP_5 relazione ai capitoli 1,2,3,4,17,18,31 • sig.ra proprietaria dell'immobile sito in Via Maria Capitoli n. 11 a Testimone_4 e committente di e in relazione ai capitoli Pt_1 Controparte_2 CP_5 1,2,3,4,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 • signori , e , proprietari dell'immobile sito in Parte_3 CP_12 Pt_4 Testimone_ via Cavour n. 3 a Merone e committente di e in relazione ai capitoli 1,2,31 • sig. , Controparte_2 CP_5 proprietario dell'immobile sito in via dei Gladioli n. 7 a Melegnano e e committente di e in Controparte_2 CP_5 relazione ai capitoli 1,2,31,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 • Amministratore Condominiale pro tempore del Controparte_13
sito a e committente di e in relazione ai capitoli
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_5 1,2,4,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40 • Amministratore Condominiale pro tempore del a Milano e Controparte_14Con Tes_ committente di e In relazione ai capitoli 1,2,31,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 , 68 • Sig. CP_5
, subappaltatore di , in relazione al capitolo 5,31.”.
[...] CP_5 Per il convenuto opposto: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via principale: (a) respingere l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, conseguentemente: (i) Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 datato 22/9/2023 emesso in suo danno dal Tribunale di Milano per l'importo residuo di € 61.514,37, di cui € 54.648,97 pari alla sorte capitale delle fatture n. 21/2022 e n. 22/2023 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed € 6.865,40 per interessi al precitato tasso dovuti per il ritardato pagamento fatture n. 70/2022, n. 16/2023 e n. 18/2023 calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data di pagamento del 6/9/2023 oppure;
(ii) in subordine, condannare al pagamento di € 61.514,37, di cui € 54.648,97 pari alla sorte capitale delle fatture n. Controparte_1 21/2022 e n. 22/2023 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed € 6.865,40 per interessi al precitato tasso dovuti per il ritardato pagamento delle fatture n. 70/2022, n. 16/2023 e n. 18/2023 calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data di pagamento del 6/9/2023 (b) respingere la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 di “accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore di o pari ad € 174.462,21 e, conseguentemente,
[...] CP_11 condannare al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 174.462,21, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione come per legge” in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
ovvero, in via di mero subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda riconvenzionale di (c) Controparte_1 limitare al minor importo meglio visto il credito di oggetto della precitata domanda riconvenzionale e Controparte_1 dichiararne la compensazione ex art. 1243 cod. civ. per il corrispondente importo con le somme spettanti a Controparte_2 per effetto dell'accoglimento delle domande da quest'ultima spiegate nel presente giudizio;
in via riconvenzionale: (d)
[...] accertare e dichiarare l'inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, per le ragioni diffusamente
Controparte_1 esposte nella “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e per l'effetto; (i) accertare e dichiarare che vanta nei confronti di un credito non Controparte_2 Controparte_1 inferiore ad € 123.777,77, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di corrispettivo d'appalto per i lavori svolti nelle commesse oggetto dei contratti di sub-appalto conclusi con come illustrato nel paragrafo F)
Controparte_1 della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore de di un importo non inferiore ad €
Controparte_1 Controparte_2 123.777,77, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare che vanta nei Controparte_2 confronti di un credito non inferiore di € 132.599,12, o quello della diversa misura meglio vista all'esito
Controparte_1 dell'istruttoria, a titolo di danni per extra-costi per sovranoleggi dei ponteggi maturati alla data del 31/1/2024, come meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare a risarcire i precitati danni provocati a
Controparte_1 Controparte_2 per un importo non inferiore ad € 132.599,12, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre al
[...] pagamento dei danni per extra-costi per sovra-noleggi dei ponteggi che matureranno successivamente al 31/1/2024, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iii) accertare e dichiarare che
[...] anta nei confronti di un credito non inferiore ad € 14.163,15, o quello della diversa Controparte_2 Controparte_1 misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di interessi moratori per i ritardati pagamenti di , come Controparte_1 meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore de i Controparte_1 Controparte_2 un importo non inferiore ad € 14.163,15, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre al tasso di cui
3 all'art. 1284 comma 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iv) accertare e dichiarare che
[...] vanta nei confronti di un credito non inferiore ad € 46.427,97, o quello della diversa misura CP_2 Controparte_1 meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di ritenute e garanzia, come meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di
[... costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare
al pagamento in favore di un importo non inferiore ad € 46.427,97, o quello della CP_1 Controparte_15 diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via istruttoria insta: ➢ per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti rispettivamente: o nella
“Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.” datata 02/05/2024 e segnatamente per l'ammissione della prova testimoniale nonché per il licenziamento della C.T.U. ivi esplicitate;
o nella “Memoria ex art. 171- ter n. 3 c.p.c.” datata 10/05/2024 contenente la prova contraria e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con vittoria dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Gli Avv.ti Luciano Costantini e Christian Merlo, in qualità di difensori costituiti de
[...] chiedono all'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 93 comma 1° c.p.c., di distrarre in loro favore i compensi, Controparte_2 gli onorari e le spese di lite che verranno liquidate.”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/11/2023, ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
25/09/2023 in favore di per l'importo di euro 221.260,14, oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 70 del 13/12/2022, n. 16 del
8/5/2023, n. 21 del 14/07/2023, n. 18 del 29/06/2023 e n. 22 del 14/07/2023 oltre interessi di mora, emesse a titolo di corrispettivo per le opere edili eseguite presso i cantieri di Via Brioschi e Via DO
ZO.
A fondamento della propria opposizione ha allegato, in sintesi, che: a) le parti CP_1 stipularono 12 contratti di subappalto, tra i quali quelli azionati con la procedura monitoria denominati commessa di via DO ZO per bonus facciate 90% e commessa di via Brioschi per ecobonus 110% e sismabonus;
b) con i predetti contratti la società opposta si impegnò ad eseguire opere di manutenzione e ristrutturazione di stabili;
c) le parti pattuirono che l'emissione delle fatture e il conseguente pagamento sarebbe dovuto avvenire sulla base dello stato di avanzamento lavori;
d) nonostante La non avesse completato le opere presso i cantieri di via Brioschi e Controparte_2
DO ZO (tanto che il DL non ratificò le lavorazioni eseguite), la stessa emise comunque le fatture poi azionate con la procedura monitoria;
e) conseguentemente, la società opponente nulla deve alla società opposta la quale invece sarebbe debitrice nei confronti di – in CP_1 relazione a tutti i contratti di subappalto stipulati - di euro 174.462,21; f) peraltro, la società opponente ricevette numerose contestazioni da parte dei committenti relativamente alle opere eseguite dalla subappaltatrice, in quanto non realizzate a regola d'arte.
Alla luce delle suddette allegazione, , ha concluso chiedendo: - nel merito, di CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 14840/2023; - in via riconvenzionale, di accertare il credito di pari a euro 174. 462,21 nei confronti della società opposta e CP_1 condannare quest'ultima al pagamento.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 12/02/2024, , Controparte_2 allegando sinteticamente che: a) tra agosto 2021 e aprile 2022, l'opponente, in qualità di general
4 contractor subappaltò a – tra gli altri - lavori di ecobonus, sismabonus e Controparte_2 ristrutturazione edile presso il cantiere di Via Brioschi a Milano e lavori di bonus facciate 90% presso il cantiere di Via DO ZO a;
b) ai sensi della clausola 11 di entrambi i Parte_2 contratti, il pagamento dei corrispettivi spettanti al subappaltatore sarebbe avvenuto “con bonifico Part bancario a seguito di entro il 15 del mese con pagamento entro la fine del mese successivo”; c) inizialmente pagò puntualmente la subappaltatrice, tuttavia successivamente – a causa CP_1 di ritardi nell'incasso dei crediti fiscali – iniziò a ritardare anche i pagamenti in favore dell'opposta;
d) riconobbe più volte il proprio debito promettendone il pagamento, tuttavia le fatture CP_1 della subappaltatrice non vennero mai saldate e quest'ultima si trovò costretta a incardinare dinanzi all'intestato Tribunale una procedura monitoria volta al recupero delle proprie spettanze pari ad euro 221.260,14, di cui € 219.917,16 a titolo di corrispettivi ed euro 1.352,98 per interessi di mora maturati;
e) tra il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. e l'emissione del decreto, in data
06/09/2023, versò all'opposta la somma di euro 201.298,53 saldando alcune fatture CP_1 non azionate con la procedura monitoria - n. 13/2023, n. 14/2023, n. 15/2023 - e parte di quelle oggetto di ingiunzione, ossia la n. 70 del 13/12/2022, la n. 16 del 8/5/2023 e la n. 18 del
29/06/2023, residuando quindi, rispetto all'importo ingiunto, un saldo del corrispettivo di euro
54.648,97 oltre euro 6.865,40 a titolo di interessi di mora, per un totale di euro 61.514,37; f) in data
23/11/2023, inviò all'opposta una diffida con cui comunicò la risoluzione per grave CP_1 inadempimento di dei contratti di subappalto di via Brioschi e via DO Parte_6
ZO, l'intimazione a liberare i cantieri da maestranze e cose e, infine, l'applicazione delle penali contrattualmente previste;
g) la società opposta replicò alla suddetta missiva prendendo atto della circostanza per cui non avrebbe pagato i corrispettivi residui e comunicò ai sensi CP_1 dell'art 1460 cc la sospensione delle lavorazioni presso i predetti cantieri;
h) oltre al residuo importo oggetto di ingiunzione di pagamento, La vanta nei confronti Controparte_2 dell'opponente ancora un ingente credito costituito da: - corrispettivi non pagati per le opere realizzate anche in esecuzione di altri contratti di subappalto stipulati tra le parti e oggetto di fatture non azionate in sede monitoria;
- ritenute a garanzia;
- interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- crediti risarcitori per danni subiti per il ritardo nei pagamenti nonché extra oneri supportati per il protrarsi delle commesse;
pertanto, la subappaltatrice, a titolo di reconventio reconventionis, è titolare di un credito di euro 316.968,01.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di emettere ordinanza ex art 648 comma 1°, secondo periodo, c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto per euro 61.514,37, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- di pronunciare ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente
5 esecutiva, in danno di per il pagamento a favore della somma di euro Controparte_1
61.514,37; - in via principale, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di condannare
[...]
al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 61.514,37; - di respingere la CP_1 domanda riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e – CP_1 nell'ipotesi di accoglimento – limitarne l'importo e disporre la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc con quanto dovuto alla società opposta;
- in via riconvenzionale, di condannare
[...]
al pagamento in favore di dell'importo di euro 316.968,01. CP_1 Controparte_2
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, parte opponente ha modificato le proprie domande chiedendo, altresì, di rigettare la domanda riconvenzionale presentata da parte opposta e di dichiarare che nulla deve a . CP_1 Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, è stata concessa dal precedente giudice assegnatario della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In esito al deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La parte ingiungente in qualità di subappaltatrice, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte di delle fatture n. 70 del 13/12/2022, n. 16 CP_1 dell'8/05/2023, n. 21 del 14/07/2023, n.18 del 29/06/2023 e n. 22 del 14/07/2023 oltre interessi di mora, emesse a titolo di corrispettivo per le opere edili eseguite presso i cantieri di Vai Brioschi e
Via DO ZO, per un totale di euro 221.260,14.
La subappaltatrice ha allegato di aver realizzato le opere commissionate da con i due CP_1 suddetti contratti di subappalto e di non averne ricevuto il pagamento, nonostante i solleciti effettuati e le rassicurazioni ricevute dall'opponente.
non ha contestato la sussistenza della fonte negoziale;
è, infatti, pacifico tra le parti CP_1 che queste avessero stipulato in data 05/04/2022 – tra gli altri – due contratti di subappalto relativi ai cantieri di Via Brioschi e Via DO ZO, con i quali in qualità di Parte_6 subappaltatrice, si impegnò ad eseguire lavori di ecobonus, sismabonus e ristrutturazione edile nonché lavori di bonus facciate 90%.
Parte opponente, tuttavia, ha contestato solo genericamente l'intero credito vantato dalla subappaltatrice, limitandosi ad allegare, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, che
6 le opere per cui l'opposta emise le fatture azionate con la procedura monitoria non furono dalla stessa completate, tanto che i SAL non vennero ratificati dal DL.
Difatti, la sub committente ha omesso sia di allegare specificatamente quali opere non sarebbero state eseguite dal subappaltatore presso i Condomini di Via Brioschi e di Via DO ZO, sia di specificare quali conseguenti voci di corrispettivo dovrebbero essere decurtate dal corrispettivo pattuito e, quindi, dalle fatture non pagate.
Ancora, l'opponente ha allegato – sempre del tutto genericamente - di aver ricevuto CP_1 numerose contestazioni da parte dei committenti relativamente alle opere eseguite non a regola d'arte dalla subappaltatrice.
Sennonché, ha prodotto in giudizio, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, unicamente la comunicazione ricevuta in data 27/10/2023 dal committente , con cui Testimone_5 quest'ultimo lamentò la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere che vennero eseguite dalla subappaltatrice presso il suo immobile.
È fatto incontroverso che la prova precostituita in esame si riferisca ad un contratto differente rispetto a quelli azionati con la procedura monitoria, in quanto afferente ad un immobile sito
Melegnano, via Gladioli 7), di proprietà del committente . Tes_5
A ciò deve aggiungersi che parte opposta ha provato l'esecuzione delle opere per cui ha richiesto il pagamento mediante la produzione, sin dalla procedura monitoria, delle fatture e dei relativi SAL, oltre che dell'invio di numerose lettere di sollecito, riscontrate da , con cui la stessa Parte_7 promise, più volte, l'integrale saldo dei corrispettivi (non solo all'opposta ma anche ai creditori di
, imputando il ritardo unicamente alle difficoltà riscontrare nel monetizzare i Controparte_2 crediti fiscali (doc. da 32 a 37 – parte opposta).
Venendo al quantum debeatur, è fatto riconosciuto dalla stessa opposta che la subappaltatrice pagò spontaneamente, prima della data di notificazione del decreto ingiuntivo, parte del credito azionato nella procedura monitoria residuando un saldo di euro 61.514,37.
Tale adempimento parziale all'obbligazione di pagamento, intervenuto prima della notificazione del titolo emesso all'esito del procedimento monitorio – fatto documentato oltre che confermato dal creditore - non può che portare alla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto al credito residuo, occorre premettere che il CTU nominato dal precedente giudice assegnatario ha esaminato le prove precostituite agli atti e ha concluso per l'integrale pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta in favore di parte opposta.
Nello specifico, , nel corso del contraddittorio peritale, ha provveduto al pagamento Parte_7 anche della residua parte del credito vantato dalla subappaltatrice.
7 Sennonché, tale pagamento sopravvenuto non può considerarsi – a differenza del pregresso – un adempimento spontaneo, in quanto intervenuto comunque successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni svolte sulla genericità delle contestazioni dell'opponente unitamente alle prove precostituite agli atti e alle valutazioni delle stesse effettuata dall'ausiliare del giudice, deve confermarsi in questa sede che la società subappaltatrice è creditrice della somma complessiva di euro 61.514,37.
2. Parte opponente ha, altresì, articolato domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la subappaltatrice al pagamento della somma complessiva di 174.462,21, così composta: - euro
80.808,75 a titolo di anticipazioni per lavorazioni subappaltati “in vari cantieri”, ma non eseguite da
; - euro 34.491,96 come conseguenza dello svincolo di un R.A.G. sismabonus;
- Controparte_2 euro 5.129,21 a titolo di costi per l'acquisto di materiali necessari per il cantiere di Via Brioschi non essendo la subappaltatrice in grado di farvi fronte;
- infine, euro 54.000 a titolo di debito del noleggio ponteggi per il cantiere di via Brioschi.
Quanto alle asserite anticipazioni, non è stato nemmeno allegato dalla opponente quali fossero le lavorazioni non eseguite dalla subappaltatrice presso il anche se già pagate. Controparte_14
Peraltro, la contestazione dell'opponente è del tutto contrastante con il credito ulteriormente maturato dalla sub committente, pari ad euro 270.580,00, alla data del 17.11.2023
Quanto allo svincolo delle ritenute di garanzia per il c.d. Sismabonus, parte opponente non ha allegato fatti a sostegno dell'illegittimo pagamento. Peraltro, da un lato, la parte opposta ha specificato, in comparsa di costituzione e risposta, che fu la stessa ad autorizzare CP_1 [...]
a trattenere in via definitiva le ritenute a garanzia stante la sua crisi di liquidità; Controparte_2 dall'altro, la parte opponente ha del tutto omesso di contestare la circostanza a norma dell'art. 115
c.p.c.
Quanto della voce di credito pari ad euro 5.129,21, parte opponente ha allegato genericamente di aver fornito vario materiale alla subappaltatrice, producendo unicamente i documenti 6 -7, specificatamente contestati dalla controparte.
Come correttamente rilevato da quest'ultima, il primo documento contiene una fattura emessa dall'opponente non supportata dalla prova della sussistenza di un accordo tra le parti in merito all'anticipazione in capo all'opponente di costi spettanti all'opposta. Il secondo documento non può qualificarsi come documento di trasporto sottoscritto, essendo un mero documento ad uso interno della società Edil Comm S.r.l. dal quale non può farsi discendere la prova del trasporto e consegna di materiali presso il cantiere di Via Brioschi.
8 Da ultimo, in relazione all'importo di euro 54.000,00, difetta del tutto la prova che l'opponente avesse pagato la società di noleggio dei ponteggi. Peraltro, dalle prove precostituite agli atti, si desume che il contratto con il fornitore di ponteggi fu concluso dall'opposta, in quanto costo gravante sulla stessa.
Per le argomentazioni svolte, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
3. A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, la subappaltatrice ha chiesto, a titolo di reconventio reconventionis, la condanna di al CP_1 pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 316.968,01.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la stessa non afferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio - inerente alle opere dei subappalti nei
Condomini di Via Brioschi e di DO ZO – e, quindi, l'opposta avrebbe ampliato la causa petendi e il petitum estendendo le pretese ad altri contratti con oggetti differenti.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In primo luogo, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento di controcrediti, creando, quindi, il presupposto della reconventio reconventionis dell'opposta, la quale si è venuta a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto e non può, quindi, essere negato alla stessa il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una domanda.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte: (Sez. 2 -, Sentenza n. 5415 del 25/02/2019 (Rv. 652929 -
02) “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
"reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”.
In secondo luogo, è stato proprio l'opponente , nel proporre domanda riconvenzionale, Parte_7 ad elencare e richiamare tutti i cantieri complessivamente subappaltati all'opposta, non solo quindi quelli oggetto di procedura monitoria;
peraltro, anche l'unica denuncia di vizi e difetti prodotta agli atti da si riferisce ad un cantiere differente rispetto ai due oggetto di procedura CP_1 monitoria.
Quindi, anche l'estensione delle allegazioni e difese di parte opponente agli ulteriori rapporti contrattuali ha reso legittime le difese dell'opposta articolate mediante la proposizione di una nuova
9 domanda c.d. reconventio reconvetionis, in ogni caso dipendente dai titoli dedotti in causa dall'opponente (ossia gli ulteriori cantieri subappaltati a ) e quindi ammissibile. Controparte_2
Accertata l'ammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposto, in quanto conseguenza della domanda riconvenzionale, occorre esaminare, se, nel merito, abbia Controparte_2 raggiunto la prova della titolarità le diverse voci di credito allegate.
Con riferimento alle lavorazioni svolte in esecuzione dei contratti di subappalto afferenti alle c.d. commesse dei privati (committenti persone fisiche), il credito di euro 36.988,50 deve essere riconosciuto al subappaltatore, attesa la mancata contestazione da parte dell'opponente, a norma dell'art. 115 c.p.c., delle fatture prodotte nn. 10/2023, 33/2023, 19/2023, 5/2023 e 6/2023.
In particolare, risultano dovuti i seguenti corrispettivi: - euro 4.500,00 per le opere eseguite nell'immobile di proprietà di;
- euro 3.818,50 per le lavorazioni afferenti al Testimone_5 committente principale - euro 935,00 per le opere nell'immobile del Testimone_2 committente - euro 935,00 in relazione ai lavori svolti su richiesta del Controparte_16 committente originario;
- euro 21.800,00 per le opere di sostituzione della Controparte_17 caldaia con pompa di calore relative alla commessa di e;
- euro Parte_8 Parte_9
5.000,00 a titolo di rifacimento degli impianti presso l'immobile di proprietà della committente
CP_18
Con riferimento, invece, agli ulteriori corrispettivi richiesti dal subappaltatore per asseriti lavori eseguiti successivamente al 31/5/2023 rispetto ai cantieri di Via DO ZO (euro 29.383,56) e
Via Brioschi (euro 57.405,71), dalle prove precostituite agli atti non si ricava la titolarità del credito in capo alla subappaltatrice. Difatti, la parte opposta non ha nemmeno prodotto le fatture inerenti alle lavorazioni che avrebbe eseguito. Anche a voler ritenere che dopo il pagamento la società subappaltatrice potrebbe regolare il profilo fiscale emettendo i relativi titoli, quest'ultima non ha allegato, prima ancora che provato, quali lavorazioni avrebbe eseguito dopo la data del 31.05.2013.
Peraltro, è la stessa parte opposta ad aver riconosciuto di aver sospeso le lavorazioni a seguito della missiva inoltrata dal sub committente di “risoluzione dei contratti” del 23.11.2023.
In relazione alla somma di euro 46.427,97 invocata a titolo di ritenute di garanzia per i cantieri di
Via Brioschi e DO ZO, tale credito deve essere riconosciuto. In primo luogo, non vi è alcuna contestazione da parte dell'opponente sulla debenza delle somme indicate;
in secondo luogo, pur in mancanza di fatture la cui emissione dovrà avvenire dopo il pagamento da parte dell'opposta, da un lato, nei SAL prodotti viene indicato l'importo trattenuto dal sub committente a titolo di ritenute di garanzie;
dall'altro, le parti hanno espressamente pattuito clausole sulle ritenute di garanzie nei contratti di subappalto in esame.
10 Quanto agli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti, deve riconoscersi alla società subappaltatrice la somma di euro 14.163,15, in quanto parte opposta ha specificatamente allegato quando la sub committente pagò effettivamente la singola fattura e la data entro la quale avrebbe dovuto adempiere.
Nello specifico, si tratta delle fatture nn. 31/2022 e 15/2023 relative al committente nn. Tes_2
49/2022, 59/2022, 12/2023 inerenti al committente nn. 50/2022, 58/202, 11/2023 inerenti CP_16 alla commessa nonché le fatture nn. 51/2022, 11/2022, 18/2022, 19/2022 e 52/2022 CP_17 afferenti alle opere eseguite presso i Condomini di Via Brioschi e di Via DO ZO.
Per contro, non può essere riconosciuto il credito prospettato dalla subappaltatrice a titolo di “extra- costi per sovra-noleggi dei ponteggi”.
Difetta la prova del danno conseguenza ex art. 1223 c.c., in quanto l'eventuale ritardo maturato nel pagamento di fornitori (con conseguente accordo di rateizzazione del debito) con il quale il subappaltatore aveva concluso un contratto non può considerarsi conseguenza immediata e diretta del mancato adempimento del sub committente. Difatti, il subappaltatore assunse il rischio di realizzare le opere con propri materiali e, pertanto, sullo stesso gravava il rischio di non poter onorare i propri debiti, non potendo traslare gli stessi su un soggetto terzo al contratto di fornitura
(docc. 39,40,41,42,43,43A fasc. opposta).
In ogni caso, manca la prova che i crediti risarcitori di cui ha chiesto la liquidazione il subappaltatore trovassero titolo, in realtà, nel prolungamento delle date di allestimento cantiere, non avendo lo stesso neppure allegato specificatamente i periodi aggiuntivi e i relativi costi.
4. In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in data 25/09/2023 in favore di , ma la parte opponente Controparte_2 deve essere condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma complessiva di euro
61.514,37
Deve rigettarsi la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente.
In parziale accoglimento della reconventio reconvetionis, parte opponente deve essere condannata a corrispondere alla opposta le seguenti somme: - euro 36.988,50 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- euro 46.427,97 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale a titolo di ritenuto di garanzia;
- euro 14.163,15 a titolo di interessi di mora su fatture già pagate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
11 Le spese del CTU seguono, parimenti, la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/09/2023 in favore di Controparte_2
2) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore dell'opposta della CP_1 somma complessiva di euro 61.514,37;
3) rigetta la domanda riconvenzionale articolata da Controparte_1
4) in parziale accoglimento della reconventio reconventionis, condanna parte opponente al pagamento a favore di elle seguenti somme: Controparte_2
- euro 36.988,50 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- euro 46.427,97 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di ritenute di garanzia;
- euro 14.163,15, a titolo di interessi di mora su fatture già pagate;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro in euro 11.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore degli avv.ti Luciano Costantini e Christian Merlo, in solido, a norma dell'art. 93 c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Milano il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Ferdinando Cesarani, presso lo CP_1 P.IVA_1 studio del quale in Corso Lodi n. 122, Milano, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
- attore opponente-
CONTRO
( rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Costantini e Controparte_2 P.IVA_2
Christian Merlo del Foro di Genova, indirizzo pec e Email_1
come da procura agli atti;
Email_2
- convenuto opposto-
Conclusioni:
Per l'attore opponente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra indicati così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Dato atto che l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art 648 c.p.c. e che il credito per cui l'opposta ha agito in sede monitoria è integralmente contestato, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto e Conseguentemente, respingere la richiesta ex art.186 ter cpc d lla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per i motivi di cui in narrativa all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale dell'attrice opponente. Dichiarare inammissibile/ improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta;
NEL MERITO -Accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14840/2023 presentata da con atto di citazione e conseguentemente: Revocare/ CP_1 porre nel nulla e/o comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 14840/2023, emesso in data 25 settembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Milano in persona del Dott. Giovanni Grassi, nell'ambito del procedimento n. 27724/2023 R.G. IN VIA RICONVENZIONALE -Accogliere la domanda riconvenzionale presentata da parte convenuta e conseguentemente: Accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore di pari ad € 174.462,21 ovvero nella maggiore o minor somma che CP_1 emergerà in corso di causa e, per l'effetto, Condannare al pagamento in favore dell'attrice opponente Controparte_2 della somma di € 174.462,21 oltre interessi e rivalutazione come per legge. -Rigettare la domanda riconvenzionale presentata da parte convenuta e dichiarare che nulla deve a parte convenuta. IN VIA ISTRUTTORIA -Disporre Consulenza Tecnica CP_1 d'Ufficio • Contabile , al fine di verificare i rispettivi rapporti dare/avere fra opposta ed opponente, in relazione alla documentazione bancaria, fiscale e contrattuale delle parti in causa: • Tecnica , per l'accertamento degli stati di avanzamento lavori e la loro realizzazione secondo i criteri della buona regola d'arte in tutti i cantieri ove operava La general S.r.l., per CP_2 l'individuazione di tutte le opere realizzate al di fuori della buona regola dell'arte (recanti vizi di realizzazione) e la quantificazione dei costi necessari al risanamento dei vizi riscontrati. -Ordinare ex articolo 210 cpc ➢ l'esibizione dei libri contabili della convenuta opposta affinché ne siano estratte le registrazioni concernenti la controversia in corso. ➢ l'esibizione di tutte le scritture contabili, lettere, e-mail o pec L'esibizione di tutte le fatture (sia attive che ➢ passive) concernenti la presente controversia unitamente alla prova del pagamento delle fatture ricevute dai fornitori. -Ammettere Prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Con Con È vero che ha interrotto i lavori e non ha rispettato i tempi di consegna contrattualmente stabiliti? 2. È vero che non ha Con eseguito i lavori secondo regola d'arte? 3. È vero che i lavori sono stati realizzati da in maniera difforme rispetto al capitolato
1 Con iniziale con riferimento al suo cantiere? 4. È vero che nei cantieri di via Maria Capitoli 11, di Palazzo Pignano, via Pt_1 Gerole 20, e di , via DO ZO 5, ha interrotto le lavorazioni prima del completamento delle opere? 5. È vero che si è Parte_2
Con reso necessario l'intervento della società er la realizzazione della parte impiantistica appaltata ad ma non eseguita CP_4 Co da quest'ultima con riferimento al cantiere di Lomello, via Gallerina 14? 6. È vero che su incarico di Gen.Co lei è intervenuto
Con per sanare i vizi causati da con riferimento ai cantieri , via DO ZO, Palazzo Pignano? 7. È vero che Pt_1 Parte_2Con è stata integralmente pagata per i lavori che ha effettuato ed ha percepito pagamenti anche per lavori che non ha effettuato? 8.
Con È vero che i fornitori di si lamentavano in continuazione a causa del mancato pagamento della merce/manodopera fornita? 9. È
Con Con vero che gli unici dipendenti di sono un idraulico e un'impiegata part-time? 10. È vero che per la realizzazione delle opere
Con si è totalmente avvalsa di artigiani cui subappaltava le opere? 11. È vero che gli artigiani cui subappaltava le si lamentavano
Con per i mancati pagamenti? 12. È vero che la contabilità realizzata da e trasmessa ad per richieste di pagamento CP_5 Con comprendeva anche opere non completamente eseguite? 13. È vero che i dipendenti e i collaboratori di si lamentavano del
Con pagamento delle loro prestazioni professionali? 14. È vero che a causa del mancato regolare pagamento degli artigiani cui subappaltava i lavori ha determinato ritardi nell'esecuzione delle opere e costi di sovranoleggio? 15. É vero che non è CP_5Con Con mai incorsa in ritardo nei pagamenti relativi alle effettive lavorazioni eseguite da 16. È vero che il reale dominus di è il sig. colui che prendeva tutte le decisioni, operative, amministrative e organizzative? 17. È vero che, nel cantiere di Persona_1 Via Gerole 20 a Palazzo Pignano (CR), è stato eseguito anziché l'intonaco a civile previsto dal capitolato d'appalto, un intonaco base gesso? 18. È vero che, nel cantiere di Via Gerole 20 a Palazzo Pignano (CR) i collettori di distribuzione dell'impianto radiante
Con non sono stati installati secondo i dettami del committente? 19. È vero che, nel cantiere di via Maria Capitoli 11, ha Pt_1 interrotto i lavori prima della posa dei marmi, per la quale si è reso necessario l'intervento di per la posa e di CP_6 [...]
per la fornitura dei materiali? 20. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, la facciata è stata completata CP_7 Pt_1 dalla ditta GRUPPO DAHSHAN S.r.l.? 21. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario un nuovo Pt_1 intervento per realizzare la chiusura delle tracce dei cavidotti nei box? 22. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli Pt_1 11, si è reso necessario intervenire nuovamente per ripristinare la pendenza dei canali di gronda, per la fornitura e posa della scossalina sulla tettoia e dei pluviali? 23. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario l'intervento Pt_1 di un nuovo piastrellista per la rifinitura dei bagni? 24. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso Pt_1 necessario un nuovo intervento per riquadrare le spallette dei serramenti e per la posa dei paraspigoli delle spallette sul lato esterno? 25. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, si è reso necessario un secondo intervento per stendere la Pt_1 seconda mano di rasatura su cappotto e successivo strato di finitura con rasatura ai silicati? 26. È vero che nel cantiere di Pt_1Con via Maria Capitoli 11, nella realizzazione di è emersa la mancanza di due scatole di impianto elettrico su facciata? 27. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, è stato necessario un nuovo intervento per il riposizionamento degli scarichi Pt_1 pluviali reso necessario dall'aumento di spessore della muratura perimetrale con rottura della pavimentazione esterna e rifacimento Con dei pozzetti? 28. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, gli operai della hanno danneggiato il cancello Pt_1 carraio? 29. È vero che nel cantiere di via Maria, si è reso necessario un secondo intervento per la realizzazione delle Pt_1Con tubazioni di gas metano non eseguite da 30. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli 11, e in quello di Pt_1Con Buccinaso, via DO ZO 5, ha abbandonato in loco le macerie e i residui di lavorazione? 31. È vero che in tutti i cantieri, il Con servizio igienico per gli operai di cantiere e gli uffici mobili monoblocco spogliatoi per gli operai non sono mai stati forniti da nonostante questi li avesse contabilizzati e li avesse pagati? 32. È vero che nel cantiere di via Maria Capitoli CP_5 Pt_1Con 11, il ponteggio necessario per le lavorazioni che non ha realizzato né noleggiato è stato montato dalla ditta DAHSAN S.r.l.? 33. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si è reso necessario un nuovo intervento per fornitura e posa in marmo Parte_2 travertino per le copertine dei parapetti balconi? 34. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, è stato necessario un Parte_2 nuovo intervento per la posa dei parapetti in ferro, rimossi per l'asportazione delle copertine rotte? 35. È vero che nel cantiere di
, via DO ZO, si è reso necessario un nuovo intervento per la ritinteggiatura degli sfondati balconi e sottobalconi? Parte_2 36. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, sarà necessario un nuovo intervento per il montaggio delle tende da Parte_2 Con sole nell'edificio A che avrebbero dovute essere installate da 37. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si è Parte_2 reso necessario un intervento di lucidatura e ripristino delle copertine parapetti balcone in travertino? 38. È vero che nel cantiere di
, via DO ZO, sarà necessario un ulteriore intervento per lo smontaggio del ponteggio e per la posa di lastre di Parte_2 rivestimento in corrispondenza degli ancoraggi del ponteggio? 39. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si Parte_2 renderà necessario un ulteriore intervento per l'asportazione dei rifiuti e delle macerie di cantiere da trasportare alle discariche in vista della pulizia finale del cantiere? 40. È vero che nel cantiere di , via DO ZO, si renderà necessario un nuovo Parte_2 intervento per la ritinteggiatura dell'ufficio messo a disposizione del in luogo della baracca di cantiere? 41. È vero che CP_8Con nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il rivestimento realizzato da è difforme dalla regola dell'arte? 42. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, i pannelli utilizzati sono di scarsa qualità e con spessore inadeguato, privi della certificazione alla resistenza all'umidità? 43. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il rivestimento di cartongesso Con realizzato dal al piano seminterrato è stato sistemato da impresa MOHAMED e pagata da ? Controparte_9 44. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7 in relazione alle problematiche di cantiere legate al modus operandi della subappaltatrice lei ha chiesto di sciogliersi dal contratto d'appalto? 45. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli Con 7 non ha rispettato i tempi contrattuali di esecuzione delle opere? 46. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7 è stato necessario ritinteggiare salone e cucina? 47. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, il vano scala è stato Con oggetto di risistemazioni varie oltre che ad un'accurata pulizia dei gradini imbrattati dagli operai della eseguito da CP_10 e pagata da ? 48. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, le fughe del bagno al piano terra
[...] CP_11 sono difformi dalle buone regole d'arte? 49. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, si è reso necessario un ulteriore intervento per la sistemazione dello zoccolino in tutto il piano terra eseguito dall'impresa HA e pagata da CP_11[...
50. È vero che nel cantiere di Melegnano, via dei Gladioli 7, sarà necessario un ulteriore intervento per la sistemazione delle porte interne? 51. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, servirà un ulteriore intervento per la realizzazione, in tutte le sue fasi del cappotto, sia per le pareti verticali che per l'androne carraio in orizzontale e la sua successiva finitura con rasatura ai silicati? 52. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario la tinteggiatura sia orizzontale che verticale per tutte le partizioni esterne? 53. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la fornitura e posa soglie e davanzali? 54. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento per la fornitura e posa della canna fumaria
2 definitiva? 55. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario fornire e posare persiane scorrevoli in alluminio color legno? 56. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di sostituzione di serramenti interni per 5 appartamenti? 57. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario intervento di demolizione e rifacimento delle spallette serramenti? 58. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di smontaggio del ponteggio? 59. È ver o che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di sistemazione dell'area di cantiere per la consegna al condominio? 60. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la fornitura e posa dei pluviali in facciata? 61. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, per completare le opere di lattoneria il condominio ha pagato al Con incirca 30.000 € direttamente a e di cui non è stata messa a corrente? 62. È vero che nel cantiere di Milano, via CP_11 Brioschi 7, si renderà necessaria la demolizione e il rifacimento delle pavimentazioni balconi con sistemazione dei parapetti e loro messe in quota per l'adeguamento normativo? 63. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessaria la realizzazione di pensiline di protezione di ingressi sui vani scala? 64. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di fornitura e messa in opera e dei portoni ingresso vani scala 65. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di fornitura e posa in opera delle finestre vani scala? 66. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di rasatura muri di confine e successiva finitura come le facciate del condominio? 67. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento per la realizzazione per le nuove linee di adduzione gas per ogni singolo appartamento? 68. È vero che nel cantiere di Milano, via Brioschi 7, sarà necessario un intervento di ritinteggiatura dei vani scala previa sistemazione intonaci ammalorati? * Si citano quali testimoni: • Sig. sui capitoli Testimone_1 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,31; • sig. proprietario dell'immobile sito in via Fratelli Cervi n. 8, Testimone_2
, e committente di e , in relazione ai capitoli 1,2,31 • sig. , Parte_2 Controparte_2 CP_5 Testimone_3 proprietario dell'immobile sito in via Gerole n. 20, a palazzo Pignano (CR) e committente di e in Controparte_2 CP_5 relazione ai capitoli 1,2,3,4,17,18,31 • sig.ra proprietaria dell'immobile sito in Via Maria Capitoli n. 11 a Testimone_4 e committente di e in relazione ai capitoli Pt_1 Controparte_2 CP_5 1,2,3,4,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 • signori , e , proprietari dell'immobile sito in Parte_3 CP_12 Pt_4 Testimone_ via Cavour n. 3 a Merone e committente di e in relazione ai capitoli 1,2,31 • sig. , Controparte_2 CP_5 proprietario dell'immobile sito in via dei Gladioli n. 7 a Melegnano e e committente di e in Controparte_2 CP_5 relazione ai capitoli 1,2,31,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 • Amministratore Condominiale pro tempore del Controparte_13
sito a e committente di e in relazione ai capitoli
[...] Parte_2 Controparte_2 CP_5 1,2,4,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40 • Amministratore Condominiale pro tempore del a Milano e Controparte_14Con Tes_ committente di e In relazione ai capitoli 1,2,31,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 , 68 • Sig. CP_5
, subappaltatore di , in relazione al capitolo 5,31.”.
[...] CP_5 Per il convenuto opposto: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via principale: (a) respingere l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, conseguentemente: (i) Controparte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 datato 22/9/2023 emesso in suo danno dal Tribunale di Milano per l'importo residuo di € 61.514,37, di cui € 54.648,97 pari alla sorte capitale delle fatture n. 21/2022 e n. 22/2023 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed € 6.865,40 per interessi al precitato tasso dovuti per il ritardato pagamento fatture n. 70/2022, n. 16/2023 e n. 18/2023 calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data di pagamento del 6/9/2023 oppure;
(ii) in subordine, condannare al pagamento di € 61.514,37, di cui € 54.648,97 pari alla sorte capitale delle fatture n. Controparte_1 21/2022 e n. 22/2023 oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ed € 6.865,40 per interessi al precitato tasso dovuti per il ritardato pagamento delle fatture n. 70/2022, n. 16/2023 e n. 18/2023 calcolati dalle rispettive scadenze fino alla data di pagamento del 6/9/2023 (b) respingere la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 di “accertare e dichiarare la sussistenza del credito in favore di o pari ad € 174.462,21 e, conseguentemente,
[...] CP_11 condannare al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 174.462,21, oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione come per legge” in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
ovvero, in via di mero subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda riconvenzionale di (c) Controparte_1 limitare al minor importo meglio visto il credito di oggetto della precitata domanda riconvenzionale e Controparte_1 dichiararne la compensazione ex art. 1243 cod. civ. per il corrispondente importo con le somme spettanti a Controparte_2 per effetto dell'accoglimento delle domande da quest'ultima spiegate nel presente giudizio;
in via riconvenzionale: (d)
[...] accertare e dichiarare l'inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, per le ragioni diffusamente
Controparte_1 esposte nella “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e per l'effetto; (i) accertare e dichiarare che vanta nei confronti di un credito non Controparte_2 Controparte_1 inferiore ad € 123.777,77, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di corrispettivo d'appalto per i lavori svolti nelle commesse oggetto dei contratti di sub-appalto conclusi con come illustrato nel paragrafo F)
Controparte_1 della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore de di un importo non inferiore ad €
Controparte_1 Controparte_2 123.777,77, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare che vanta nei Controparte_2 confronti di un credito non inferiore di € 132.599,12, o quello della diversa misura meglio vista all'esito
Controparte_1 dell'istruttoria, a titolo di danni per extra-costi per sovranoleggi dei ponteggi maturati alla data del 31/1/2024, come meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare a risarcire i precitati danni provocati a
Controparte_1 Controparte_2 per un importo non inferiore ad € 132.599,12, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre al
[...] pagamento dei danni per extra-costi per sovra-noleggi dei ponteggi che matureranno successivamente al 31/1/2024, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iii) accertare e dichiarare che
[...] anta nei confronti di un credito non inferiore ad € 14.163,15, o quello della diversa Controparte_2 Controparte_1 misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di interessi moratori per i ritardati pagamenti di , come Controparte_1 meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore de i Controparte_1 Controparte_2 un importo non inferiore ad € 14.163,15, o quello della diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre al tasso di cui
3 all'art. 1284 comma 4 cod. civ. e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(iv) accertare e dichiarare che
[...] vanta nei confronti di un credito non inferiore ad € 46.427,97, o quello della diversa misura CP_2 Controparte_1 meglio vista all'esito dell'istruttoria, a titolo di ritenute e garanzia, come meglio illustrato nel paragrafo F) della “Comparsa di
[... costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.” datata 12/02/2024 e, conseguentemente, condannare
al pagamento in favore di un importo non inferiore ad € 46.427,97, o quello della CP_1 Controparte_15 diversa misura meglio vista all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via istruttoria insta: ➢ per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti rispettivamente: o nella
“Memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.” datata 02/05/2024 e segnatamente per l'ammissione della prova testimoniale nonché per il licenziamento della C.T.U. ivi esplicitate;
o nella “Memoria ex art. 171- ter n. 3 c.p.c.” datata 10/05/2024 contenente la prova contraria e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con vittoria dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. Gli Avv.ti Luciano Costantini e Christian Merlo, in qualità di difensori costituiti de
[...] chiedono all'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 93 comma 1° c.p.c., di distrarre in loro favore i compensi, Controparte_2 gli onorari e le spese di lite che verranno liquidate.”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/11/2023, ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
25/09/2023 in favore di per l'importo di euro 221.260,14, oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura monitoria, portato dalle fatture n. 70 del 13/12/2022, n. 16 del
8/5/2023, n. 21 del 14/07/2023, n. 18 del 29/06/2023 e n. 22 del 14/07/2023 oltre interessi di mora, emesse a titolo di corrispettivo per le opere edili eseguite presso i cantieri di Via Brioschi e Via DO
ZO.
A fondamento della propria opposizione ha allegato, in sintesi, che: a) le parti CP_1 stipularono 12 contratti di subappalto, tra i quali quelli azionati con la procedura monitoria denominati commessa di via DO ZO per bonus facciate 90% e commessa di via Brioschi per ecobonus 110% e sismabonus;
b) con i predetti contratti la società opposta si impegnò ad eseguire opere di manutenzione e ristrutturazione di stabili;
c) le parti pattuirono che l'emissione delle fatture e il conseguente pagamento sarebbe dovuto avvenire sulla base dello stato di avanzamento lavori;
d) nonostante La non avesse completato le opere presso i cantieri di via Brioschi e Controparte_2
DO ZO (tanto che il DL non ratificò le lavorazioni eseguite), la stessa emise comunque le fatture poi azionate con la procedura monitoria;
e) conseguentemente, la società opponente nulla deve alla società opposta la quale invece sarebbe debitrice nei confronti di – in CP_1 relazione a tutti i contratti di subappalto stipulati - di euro 174.462,21; f) peraltro, la società opponente ricevette numerose contestazioni da parte dei committenti relativamente alle opere eseguite dalla subappaltatrice, in quanto non realizzate a regola d'arte.
Alla luce delle suddette allegazione, , ha concluso chiedendo: - nel merito, di CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 14840/2023; - in via riconvenzionale, di accertare il credito di pari a euro 174. 462,21 nei confronti della società opposta e CP_1 condannare quest'ultima al pagamento.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 12/02/2024, , Controparte_2 allegando sinteticamente che: a) tra agosto 2021 e aprile 2022, l'opponente, in qualità di general
4 contractor subappaltò a – tra gli altri - lavori di ecobonus, sismabonus e Controparte_2 ristrutturazione edile presso il cantiere di Via Brioschi a Milano e lavori di bonus facciate 90% presso il cantiere di Via DO ZO a;
b) ai sensi della clausola 11 di entrambi i Parte_2 contratti, il pagamento dei corrispettivi spettanti al subappaltatore sarebbe avvenuto “con bonifico Part bancario a seguito di entro il 15 del mese con pagamento entro la fine del mese successivo”; c) inizialmente pagò puntualmente la subappaltatrice, tuttavia successivamente – a causa CP_1 di ritardi nell'incasso dei crediti fiscali – iniziò a ritardare anche i pagamenti in favore dell'opposta;
d) riconobbe più volte il proprio debito promettendone il pagamento, tuttavia le fatture CP_1 della subappaltatrice non vennero mai saldate e quest'ultima si trovò costretta a incardinare dinanzi all'intestato Tribunale una procedura monitoria volta al recupero delle proprie spettanze pari ad euro 221.260,14, di cui € 219.917,16 a titolo di corrispettivi ed euro 1.352,98 per interessi di mora maturati;
e) tra il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. e l'emissione del decreto, in data
06/09/2023, versò all'opposta la somma di euro 201.298,53 saldando alcune fatture CP_1 non azionate con la procedura monitoria - n. 13/2023, n. 14/2023, n. 15/2023 - e parte di quelle oggetto di ingiunzione, ossia la n. 70 del 13/12/2022, la n. 16 del 8/5/2023 e la n. 18 del
29/06/2023, residuando quindi, rispetto all'importo ingiunto, un saldo del corrispettivo di euro
54.648,97 oltre euro 6.865,40 a titolo di interessi di mora, per un totale di euro 61.514,37; f) in data
23/11/2023, inviò all'opposta una diffida con cui comunicò la risoluzione per grave CP_1 inadempimento di dei contratti di subappalto di via Brioschi e via DO Parte_6
ZO, l'intimazione a liberare i cantieri da maestranze e cose e, infine, l'applicazione delle penali contrattualmente previste;
g) la società opposta replicò alla suddetta missiva prendendo atto della circostanza per cui non avrebbe pagato i corrispettivi residui e comunicò ai sensi CP_1 dell'art 1460 cc la sospensione delle lavorazioni presso i predetti cantieri;
h) oltre al residuo importo oggetto di ingiunzione di pagamento, La vanta nei confronti Controparte_2 dell'opponente ancora un ingente credito costituito da: - corrispettivi non pagati per le opere realizzate anche in esecuzione di altri contratti di subappalto stipulati tra le parti e oggetto di fatture non azionate in sede monitoria;
- ritenute a garanzia;
- interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- crediti risarcitori per danni subiti per il ritardo nei pagamenti nonché extra oneri supportati per il protrarsi delle commesse;
pertanto, la subappaltatrice, a titolo di reconventio reconventionis, è titolare di un credito di euro 316.968,01.
Alla luce delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - di emettere ordinanza ex art 648 comma 1°, secondo periodo, c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto per euro 61.514,37, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- di pronunciare ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente
5 esecutiva, in danno di per il pagamento a favore della somma di euro Controparte_1
61.514,37; - in via principale, di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di condannare
[...]
al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 61.514,37; - di respingere la CP_1 domanda riconvenzionale formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e – CP_1 nell'ipotesi di accoglimento – limitarne l'importo e disporre la compensazione ai sensi dell'art. 1243 cc con quanto dovuto alla società opposta;
- in via riconvenzionale, di condannare
[...]
al pagamento in favore di dell'importo di euro 316.968,01. CP_1 Controparte_2
Verificata la regolarità del contraddittorio, svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, parte opponente ha modificato le proprie domande chiedendo, altresì, di rigettare la domanda riconvenzionale presentata da parte opposta e di dichiarare che nulla deve a . CP_1 Controparte_2
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione, è stata concessa dal precedente giudice assegnatario della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state rigettate le prove costituende articolate dalle parti ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
In esito al deposito della relazione peritale definitiva, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
1. La parte ingiungente in qualità di subappaltatrice, sin dalla procedura monitoria, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte di delle fatture n. 70 del 13/12/2022, n. 16 CP_1 dell'8/05/2023, n. 21 del 14/07/2023, n.18 del 29/06/2023 e n. 22 del 14/07/2023 oltre interessi di mora, emesse a titolo di corrispettivo per le opere edili eseguite presso i cantieri di Vai Brioschi e
Via DO ZO, per un totale di euro 221.260,14.
La subappaltatrice ha allegato di aver realizzato le opere commissionate da con i due CP_1 suddetti contratti di subappalto e di non averne ricevuto il pagamento, nonostante i solleciti effettuati e le rassicurazioni ricevute dall'opponente.
non ha contestato la sussistenza della fonte negoziale;
è, infatti, pacifico tra le parti CP_1 che queste avessero stipulato in data 05/04/2022 – tra gli altri – due contratti di subappalto relativi ai cantieri di Via Brioschi e Via DO ZO, con i quali in qualità di Parte_6 subappaltatrice, si impegnò ad eseguire lavori di ecobonus, sismabonus e ristrutturazione edile nonché lavori di bonus facciate 90%.
Parte opponente, tuttavia, ha contestato solo genericamente l'intero credito vantato dalla subappaltatrice, limitandosi ad allegare, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, che
6 le opere per cui l'opposta emise le fatture azionate con la procedura monitoria non furono dalla stessa completate, tanto che i SAL non vennero ratificati dal DL.
Difatti, la sub committente ha omesso sia di allegare specificatamente quali opere non sarebbero state eseguite dal subappaltatore presso i Condomini di Via Brioschi e di Via DO ZO, sia di specificare quali conseguenti voci di corrispettivo dovrebbero essere decurtate dal corrispettivo pattuito e, quindi, dalle fatture non pagate.
Ancora, l'opponente ha allegato – sempre del tutto genericamente - di aver ricevuto CP_1 numerose contestazioni da parte dei committenti relativamente alle opere eseguite non a regola d'arte dalla subappaltatrice.
Sennonché, ha prodotto in giudizio, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, unicamente la comunicazione ricevuta in data 27/10/2023 dal committente , con cui Testimone_5 quest'ultimo lamentò la mancata realizzazione a regola d'arte delle opere che vennero eseguite dalla subappaltatrice presso il suo immobile.
È fatto incontroverso che la prova precostituita in esame si riferisca ad un contratto differente rispetto a quelli azionati con la procedura monitoria, in quanto afferente ad un immobile sito
Melegnano, via Gladioli 7), di proprietà del committente . Tes_5
A ciò deve aggiungersi che parte opposta ha provato l'esecuzione delle opere per cui ha richiesto il pagamento mediante la produzione, sin dalla procedura monitoria, delle fatture e dei relativi SAL, oltre che dell'invio di numerose lettere di sollecito, riscontrate da , con cui la stessa Parte_7 promise, più volte, l'integrale saldo dei corrispettivi (non solo all'opposta ma anche ai creditori di
, imputando il ritardo unicamente alle difficoltà riscontrare nel monetizzare i Controparte_2 crediti fiscali (doc. da 32 a 37 – parte opposta).
Venendo al quantum debeatur, è fatto riconosciuto dalla stessa opposta che la subappaltatrice pagò spontaneamente, prima della data di notificazione del decreto ingiuntivo, parte del credito azionato nella procedura monitoria residuando un saldo di euro 61.514,37.
Tale adempimento parziale all'obbligazione di pagamento, intervenuto prima della notificazione del titolo emesso all'esito del procedimento monitorio – fatto documentato oltre che confermato dal creditore - non può che portare alla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto al credito residuo, occorre premettere che il CTU nominato dal precedente giudice assegnatario ha esaminato le prove precostituite agli atti e ha concluso per l'integrale pagamento da parte dell'opponente della somma ingiunta in favore di parte opposta.
Nello specifico, , nel corso del contraddittorio peritale, ha provveduto al pagamento Parte_7 anche della residua parte del credito vantato dalla subappaltatrice.
7 Sennonché, tale pagamento sopravvenuto non può considerarsi – a differenza del pregresso – un adempimento spontaneo, in quanto intervenuto comunque successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni svolte sulla genericità delle contestazioni dell'opponente unitamente alle prove precostituite agli atti e alle valutazioni delle stesse effettuata dall'ausiliare del giudice, deve confermarsi in questa sede che la società subappaltatrice è creditrice della somma complessiva di euro 61.514,37.
2. Parte opponente ha, altresì, articolato domanda riconvenzionale, chiedendo di condannare la subappaltatrice al pagamento della somma complessiva di 174.462,21, così composta: - euro
80.808,75 a titolo di anticipazioni per lavorazioni subappaltati “in vari cantieri”, ma non eseguite da
; - euro 34.491,96 come conseguenza dello svincolo di un R.A.G. sismabonus;
- Controparte_2 euro 5.129,21 a titolo di costi per l'acquisto di materiali necessari per il cantiere di Via Brioschi non essendo la subappaltatrice in grado di farvi fronte;
- infine, euro 54.000 a titolo di debito del noleggio ponteggi per il cantiere di via Brioschi.
Quanto alle asserite anticipazioni, non è stato nemmeno allegato dalla opponente quali fossero le lavorazioni non eseguite dalla subappaltatrice presso il anche se già pagate. Controparte_14
Peraltro, la contestazione dell'opponente è del tutto contrastante con il credito ulteriormente maturato dalla sub committente, pari ad euro 270.580,00, alla data del 17.11.2023
Quanto allo svincolo delle ritenute di garanzia per il c.d. Sismabonus, parte opponente non ha allegato fatti a sostegno dell'illegittimo pagamento. Peraltro, da un lato, la parte opposta ha specificato, in comparsa di costituzione e risposta, che fu la stessa ad autorizzare CP_1 [...]
a trattenere in via definitiva le ritenute a garanzia stante la sua crisi di liquidità; Controparte_2 dall'altro, la parte opponente ha del tutto omesso di contestare la circostanza a norma dell'art. 115
c.p.c.
Quanto della voce di credito pari ad euro 5.129,21, parte opponente ha allegato genericamente di aver fornito vario materiale alla subappaltatrice, producendo unicamente i documenti 6 -7, specificatamente contestati dalla controparte.
Come correttamente rilevato da quest'ultima, il primo documento contiene una fattura emessa dall'opponente non supportata dalla prova della sussistenza di un accordo tra le parti in merito all'anticipazione in capo all'opponente di costi spettanti all'opposta. Il secondo documento non può qualificarsi come documento di trasporto sottoscritto, essendo un mero documento ad uso interno della società Edil Comm S.r.l. dal quale non può farsi discendere la prova del trasporto e consegna di materiali presso il cantiere di Via Brioschi.
8 Da ultimo, in relazione all'importo di euro 54.000,00, difetta del tutto la prova che l'opponente avesse pagato la società di noleggio dei ponteggi. Peraltro, dalle prove precostituite agli atti, si desume che il contratto con il fornitore di ponteggi fu concluso dall'opposta, in quanto costo gravante sulla stessa.
Per le argomentazioni svolte, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
3. A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, la subappaltatrice ha chiesto, a titolo di reconventio reconventionis, la condanna di al CP_1 pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 316.968,01.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto che la stessa non afferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio - inerente alle opere dei subappalti nei
Condomini di Via Brioschi e di DO ZO – e, quindi, l'opposta avrebbe ampliato la causa petendi e il petitum estendendo le pretese ad altri contratti con oggetti differenti.
L'eccezione è destituita di fondamento.
In primo luogo, l'opponente ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento di controcrediti, creando, quindi, il presupposto della reconventio reconventionis dell'opposta, la quale si è venuta a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto e non può, quindi, essere negato alla stessa il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una domanda.
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte: (Sez. 2 -, Sentenza n. 5415 del 25/02/2019 (Rv. 652929 -
02) “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
"reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”.
In secondo luogo, è stato proprio l'opponente , nel proporre domanda riconvenzionale, Parte_7 ad elencare e richiamare tutti i cantieri complessivamente subappaltati all'opposta, non solo quindi quelli oggetto di procedura monitoria;
peraltro, anche l'unica denuncia di vizi e difetti prodotta agli atti da si riferisce ad un cantiere differente rispetto ai due oggetto di procedura CP_1 monitoria.
Quindi, anche l'estensione delle allegazioni e difese di parte opponente agli ulteriori rapporti contrattuali ha reso legittime le difese dell'opposta articolate mediante la proposizione di una nuova
9 domanda c.d. reconventio reconvetionis, in ogni caso dipendente dai titoli dedotti in causa dall'opponente (ossia gli ulteriori cantieri subappaltati a ) e quindi ammissibile. Controparte_2
Accertata l'ammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposto, in quanto conseguenza della domanda riconvenzionale, occorre esaminare, se, nel merito, abbia Controparte_2 raggiunto la prova della titolarità le diverse voci di credito allegate.
Con riferimento alle lavorazioni svolte in esecuzione dei contratti di subappalto afferenti alle c.d. commesse dei privati (committenti persone fisiche), il credito di euro 36.988,50 deve essere riconosciuto al subappaltatore, attesa la mancata contestazione da parte dell'opponente, a norma dell'art. 115 c.p.c., delle fatture prodotte nn. 10/2023, 33/2023, 19/2023, 5/2023 e 6/2023.
In particolare, risultano dovuti i seguenti corrispettivi: - euro 4.500,00 per le opere eseguite nell'immobile di proprietà di;
- euro 3.818,50 per le lavorazioni afferenti al Testimone_5 committente principale - euro 935,00 per le opere nell'immobile del Testimone_2 committente - euro 935,00 in relazione ai lavori svolti su richiesta del Controparte_16 committente originario;
- euro 21.800,00 per le opere di sostituzione della Controparte_17 caldaia con pompa di calore relative alla commessa di e;
- euro Parte_8 Parte_9
5.000,00 a titolo di rifacimento degli impianti presso l'immobile di proprietà della committente
CP_18
Con riferimento, invece, agli ulteriori corrispettivi richiesti dal subappaltatore per asseriti lavori eseguiti successivamente al 31/5/2023 rispetto ai cantieri di Via DO ZO (euro 29.383,56) e
Via Brioschi (euro 57.405,71), dalle prove precostituite agli atti non si ricava la titolarità del credito in capo alla subappaltatrice. Difatti, la parte opposta non ha nemmeno prodotto le fatture inerenti alle lavorazioni che avrebbe eseguito. Anche a voler ritenere che dopo il pagamento la società subappaltatrice potrebbe regolare il profilo fiscale emettendo i relativi titoli, quest'ultima non ha allegato, prima ancora che provato, quali lavorazioni avrebbe eseguito dopo la data del 31.05.2013.
Peraltro, è la stessa parte opposta ad aver riconosciuto di aver sospeso le lavorazioni a seguito della missiva inoltrata dal sub committente di “risoluzione dei contratti” del 23.11.2023.
In relazione alla somma di euro 46.427,97 invocata a titolo di ritenute di garanzia per i cantieri di
Via Brioschi e DO ZO, tale credito deve essere riconosciuto. In primo luogo, non vi è alcuna contestazione da parte dell'opponente sulla debenza delle somme indicate;
in secondo luogo, pur in mancanza di fatture la cui emissione dovrà avvenire dopo il pagamento da parte dell'opposta, da un lato, nei SAL prodotti viene indicato l'importo trattenuto dal sub committente a titolo di ritenute di garanzie;
dall'altro, le parti hanno espressamente pattuito clausole sulle ritenute di garanzie nei contratti di subappalto in esame.
10 Quanto agli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti, deve riconoscersi alla società subappaltatrice la somma di euro 14.163,15, in quanto parte opposta ha specificatamente allegato quando la sub committente pagò effettivamente la singola fattura e la data entro la quale avrebbe dovuto adempiere.
Nello specifico, si tratta delle fatture nn. 31/2022 e 15/2023 relative al committente nn. Tes_2
49/2022, 59/2022, 12/2023 inerenti al committente nn. 50/2022, 58/202, 11/2023 inerenti CP_16 alla commessa nonché le fatture nn. 51/2022, 11/2022, 18/2022, 19/2022 e 52/2022 CP_17 afferenti alle opere eseguite presso i Condomini di Via Brioschi e di Via DO ZO.
Per contro, non può essere riconosciuto il credito prospettato dalla subappaltatrice a titolo di “extra- costi per sovra-noleggi dei ponteggi”.
Difetta la prova del danno conseguenza ex art. 1223 c.c., in quanto l'eventuale ritardo maturato nel pagamento di fornitori (con conseguente accordo di rateizzazione del debito) con il quale il subappaltatore aveva concluso un contratto non può considerarsi conseguenza immediata e diretta del mancato adempimento del sub committente. Difatti, il subappaltatore assunse il rischio di realizzare le opere con propri materiali e, pertanto, sullo stesso gravava il rischio di non poter onorare i propri debiti, non potendo traslare gli stessi su un soggetto terzo al contratto di fornitura
(docc. 39,40,41,42,43,43A fasc. opposta).
In ogni caso, manca la prova che i crediti risarcitori di cui ha chiesto la liquidazione il subappaltatore trovassero titolo, in realtà, nel prolungamento delle date di allestimento cantiere, non avendo lo stesso neppure allegato specificatamente i periodi aggiuntivi e i relativi costi.
4. In conclusione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in data 25/09/2023 in favore di , ma la parte opponente Controparte_2 deve essere condannata al pagamento, a titolo di corrispettivo, della somma complessiva di euro
61.514,37
Deve rigettarsi la domanda riconvenzionale articolata da parte opponente.
In parziale accoglimento della reconventio reconvetionis, parte opponente deve essere condannata a corrispondere alla opposta le seguenti somme: - euro 36.988,50 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- euro 46.427,97 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale a titolo di ritenuto di garanzia;
- euro 14.163,15 a titolo di interessi di mora su fatture già pagate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo sulla scorta del DM 147/2022, sulla base del decisum con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
11 Le spese del CTU seguono, parimenti, la soccombenza e sono poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14840/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 25/09/2023 in favore di Controparte_2
2) condanna al pagamento, a titolo di corrispettivo, a favore dell'opposta della CP_1 somma complessiva di euro 61.514,37;
3) rigetta la domanda riconvenzionale articolata da Controparte_1
4) in parziale accoglimento della reconventio reconventionis, condanna parte opponente al pagamento a favore di elle seguenti somme: Controparte_2
- euro 36.988,50 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- euro 46.427,97 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di ritenute di garanzia;
- euro 14.163,15, a titolo di interessi di mora su fatture già pagate;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in Controparte_1 favore di che si liquidano in euro in euro 11.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore degli avv.ti Luciano Costantini e Christian Merlo, in solido, a norma dell'art. 93 c.p.c.;
6) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Milano il 3 ottobre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
12