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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10296 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del GOP RI GA PO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31641, Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), domiciliato in Santa Marinella Parte_1 C.F._1
alla Via Etruria n. 114, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Tiberia Pomponi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Prisciano n.75, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
Parte_2
, con sede in Roma, via Sardegna n. 129, Codice Fiscale e Numero
[...]
d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma al n. , Partita Iva P.IVA_1
, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto nell'Albo dei P.IVA_2
Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 218 in data 04/03/2019 con
Capogruppo , che ne esercita la direzione e il coordinamento, in persona CP_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante, Dott.
elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 265, Controparte_2
presso lo studio dell'avv. RI Chiara Aniballi, Codice Fiscale , che la rappresenta e difende giusta delega apposta in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Polizza di fideiussione.
CONCLUSIONI:
la parte opponente concludeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare: accertare e dichiarare la tempestività della notifica dell'opposizione decreto ingiuntivo spiegata dal sig. avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 829/2023 (R.g.n. 343/2023) e per l'effetto dichiarare ammissibile l'opposizione spiegata dal sig. ex art. 650 c.p.c.; In via in Parte_1
via principale nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa per l'effetto dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o revocare per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss c.p.c. per tutti i motivi suesposti;
- accertare e dichiarare la mancata escussione
e/o azione e/o la mancata richiesta di pagamento dell'obbligazione nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (e cioè, il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale), da parte della , nei Parte_2
confronti del fideiussore, sig. , con conseguente liberazione della Parte_1
fideiussione nei confronti del sig. e, perciò, la conseguente estinzione Parte_1
ex art. 1957 c.c. della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 829/2023 per inesistenza e/o estinzione della asserita pretesa creditoria;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale azione o escussione credito, nei termini di cui alla norma, nei confronti del ridursi secondo giustizia il dovuto, Pt_1 anche alla luce del dedotto inadempimento contrattuale dell'odierna opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”
La parte opposta concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui in premessa: In via preliminare: Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648
c.p.c., concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Ancora, in via preliminare e pregiudiziale: Accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione svolta e, pertanto, l'inammissibilità della stessa, e per l'effetto dichiarare l'intervenuta esecutorietà ed il passaggio in giudicato dell'ingiunzione opposta. Nel merito, in via meramente subordinata: Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto e, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in premessa, condannare
l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto. In via ulteriormente gradata: Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque l'opponente al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), ritenuta dovuta, oltre a interessi come da contratto.”
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n.
69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Il signor proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
829/2023 (R.G.343/2023) emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 17.01.2023 e notificato in data 05.05.2023 con cui gli era stato ingiunto di pagare, quale garante nei limiti della fideiussione prestata, in solido con la società a Parte_3
favore della . la somma Parte_2
di euro 69785,26, oltre interessi dalla domanda e spese di procedura come liquidate, in ragione del mancato rispetto da parte della mutuataria dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo n. 474922 e 788932, sottoscritto dalla società
[...]
P con e da quest'ultima risolti per inadempimento. Parte_4 CP_3
A sostegno dell'opposizione il allegava: la legittimità della tardiva Parte_1
opposizione, attesa la mancata comunicazione della notifica eseguita presso ex coniuge, e successivamente ex art. 143 c.p.c., atteso che fosse intercorsa la separazione personale in data 09.12.2022 dallo stesso coniuge ed il suo trasferimento di abitazione in Santa Marinella (RM), alla Via Etruria n. 114; di aver avuto notizia dell'avvenuto deposito di comunicazione o di notificazione dell'impugnato decreto ingiuntivo, solo in data 05.05.2023; che la notifica eseguita presso il vecchio indirizzo e presso persona non più convivente (nel caso ex coniuge) dovesse ritenersi nulla ed in ogni caso illegittima;
che ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 643- 650 c.p.c., l'odierna opposizione tardiva deve ritenersi legittima e spiegata in ogni caso nei termini per la tardiva, attesa che la notificazione del decreto non si è perfezionata per causa di forza maggiore e per fatto a lui non imputabile;
nel merito la scadenza dell'obbligazione principale e la decadenza dall'escussione nel termine di
6 mesi con estinzione ex art. 1957 c.c. della pretesa creditoria, con conseguente revoca del D.I. 829/23; la nullità del decreto ingiuntivo n. 829/2023 per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c.
Si costituiva in giudizio la Parte_2
, allegando l'infondatezza dell'opposizione ed eccependo in via
[...]
preliminare e pregiudiziale: l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per carenza delle condizioni di cui all'art. 650 c.p.c..; la manifesta infondatezza della ritenuta decadenza ex art.
1.957 c.c.; sulla manifesta inammissibilità e inconferenza della asserita nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli artt.li 633 e ss. c.p.c…
La causa era istruita mediante produzione documentale.
Con provvedimento adottato all'udienza del 12.01.2024 questo giudice “esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto l'art. 648 c.p.c.; considerato che l'opposizione non
è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
rilevato in ordine al fumus boni iuris che la domanda della ricorrente, oggi opposta, appare fondata concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 829/2023 emesso dal Tribunale
Civile di Roma in data 17.01.2023 e notificato in data 05.05.05.2023 (R.G.
343/2023). vista l'eccezione preliminare e pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione tardiva per carenza delle condizioni di cui all'art. 650 c.p.c., sollevata dalla parte opposta, e ritenuta la stessa idonea a definire il presente giudizio senza ulteriore necessità di istruttoria, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.11.2024, ore 10.00
Che con decreto del 31.10.2024 “Vista l'istanza congiunta delle parti costituite con cui viene chiesta la trattazione cartolare della prossima udienza del 09.11.204; rilevato che l'udienza era stata fissata per l'08.11.2024; considerata l'esigenza di riorganizzare il ruolo;
visto l'art. 127-ter c.p.c.; DISPONE Il differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni dall'08.11.2025 al 17.04.2025 con deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze
e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
ASSEGNA termine fino al
17.04.2025, h. 9:00 per il deposito telematico delle predette note scritte. Si comunichi.”
Con ordinanza del 17.04.2025 adottata all'esito della trattazione scritta, viste le precisazioni delle conclusioni svolte dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
L'eccezione preliminare e pregiudiziale avanzata da parte opposta di accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione svolta, è fondata e, pertanto, deve esserne dichiarata l'inammissibilità.
Si ricorda che a norma dell'art. 650 c.p.c. è previsto che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Dunque, la norma prevede la possibilità di avvalersi di un rimedio avverso un provvedimento che presenta il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
Tuttavia, tale rimedio assume una valenza di straordinarietà, che non può limitarsi ad una mera denuncia di irregolarità della notificazione, bensì è necessario produrre una prova precisa e certa a sostegno delle contestazioni mosse oltreché sulla pretesa creditoria, volte all'instaurazione del giudizio di merito.
Ebbene, chi intende avvalersi dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
In particolare: in caso di eccepita irregolarità della notificazione deve provarsi la violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale, quale ipotesi di nullità della notificazione;
in caso fortuito si deve dimostrare che sia intervenuto un fatto impeditivo della conoscenza dalla notificazione di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria;
mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa della conoscenza della notifica.
Vieppiù, l'opponente ha l'onere non soltanto di provare l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, il caso fortuito o la forza maggioro, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio.
Nella specie l'opponente eccepisce l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, per averla svolta presso l'indirizzo di via Oceano Pacifico, n. 3, in Santa Marinella, mediante avviso/comunicazione di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c., ove egli non abitava più a far data dal 15.11.2022, per intervenuta separazione personale dal coniuge, di cui ha avuto conoscenza solamente in data 05.05.2023. Dall'esame della documentazione versata in atti da parte opposta, emerge, tuttavia, che il decreto ingiuntivo de quo veniva notificato al ex art. 143 c.p.c., Parte_1
in data 31/01/2023 (doc. n. 1), presso l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente quale risultante da certificato anagrafico datato 18/01/2023 (doc. n. 2).
La notifica del decreto ingiuntivo svolta dalla parte ricorrente appare regolare e valida, poiché svolta nell'indirizzo di residenza dello stesso.
Peraltro, si osserva che l'accordo di separazione richiamato e depositato in atti da parte opponente è datato 06.02.2023, successivo all'eseguita notifica, e non fa menzione alcuna di un eventuale suo allontanamento precedente al provvedimento del Tribunale adito, che verosimilmente avrà potuto autorizzare i coniugi a vivere separati, dopo il deposito del ricorso consensuale di separazione, che sarebbe successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Ebbene le argomentazioni, anche fattuali, allegate da parte opponente non risultano confermate dalla documentazione depositate in atti e, nondimeno sono da ritenersi assolutamente inconferenti, posto che attengono a questioni generiche non provate, oltreché non riconducibili ai presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c..
Dunque, L'opposizione tardiva svolta da parte opponete in data 13.06.2023 (cinque mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto) è da ritenersi inammissibile. Per
l'effetto il decreto ingiuntivo n. 829/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 17.01.2023 (R.G. 343/2023), già provvisoriamente esecutivo, va confermato.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della tardiva opposizione è da ritenersi assorbente di ogni ulteriore domanda e questione posta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - DICHIARA inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 829/2023 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 17.01.2023 (R.G. 343/2023), già provvisoriamente esecutivo, che per l'effetto conferma;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore della parte opposta che liquida in 4.217,00 oltre rimborso forfettario per spese generali
IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 08.07.2025
Il giudice
RI GA PO