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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile R.G. 4447/2021 All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 10:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LA ROSA TOMMASO presente
Parte_2
Avv. LA ROSA TOMMASO
Avv. CAPPARELLI MARIA CARMELA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PIPERISSA FABIANA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. La Rosa insiste nelle richieste istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4447 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso La Rosa C.F._2
( – PEC: ) e dall'avv. Maria C.F._3 Email_1
Carmela Capparelli (C.F. – PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_2
primo in Roma (00198), viale Liegi n. 42, giusta procura in atti;
- APPELLANTI –
E
(C.F. , in persona del sindaco p. t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fabiana Piperissa (C.F. - PEC ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in (00054), piazza P_
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78.
- APPELLATO -
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 14/07/2021, Parte_1
pagina 2 di 13 e hanno convenuto in giudizio il per la riforma Pt_1 Parte_2 Controparte_1
della sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia n. 261/2021, pubblicata in data 4/3/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3793/2018, promosso dagli odierni appellanti nei confronti del . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“
1.Con atto di citazione e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2 P_
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti nel sinistro in cui
[...] erano rimasti coinvolti in data 03.05.2015, a bordo dell'autovettura Mini Countryman Cooper targata
EW269NC. Deducevano gli attori, in particolare, che stavano percorrendo in Fregene Via Bordighera;
che in procinto di impegnare un incrocio con una traversa che appariva essere di natura secondaria, si era a loro frapposto altro veicolo, modello Opel Astra targata AS195SD, proveniente dal lato sinistro;
che a seguito dell'urto la per forza di inerzia, si era schiantata contro il frontaliero muro di cinta Pt_4 di una villa privata;
che l'automobile condotta da aveva riportato danni considerevoli;
che, Pt_1 inoltre, gli attori avevano subito lesioni personali;
che i Vigili, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano sanzionato per l'inosservanza dell'obbligo di dare precedenza in favore dell'altro Pt_1
veicolo. Contestavano, a tal proposito, che non avevano avuto alcuna percezione circa la sussistenza dell'obbligo di dare precedenza tra la via che stavano percorrendo e quella che appariva essere una traversa: ed invero all'incrocio tra Via Bordighera e Viale Viareggio non era presente alcun segnale verticale, né alcuna segnalazione orizzontale di Stop, né di dare la precedenza;
che pertanto vi era stata grave responsabilità ascrivibile al per non aver evitato, con la dovuta diligenza, il P_
verificarsi di un sinistro stradale. Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 propria responsabilità e osservando che dal verbale di intervento delle Forze dell'Ordine, come anche dal corredo fotografico, vi era chiaramente apposto il segnale verticale di “dare la precedenza”.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti, quindi, precisavano le conclusioni e su invito del giudice procedevano alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) Rigetta la domanda;
B)
Condanna gli attori al pagamento in favore del delle spese di lite, che liquida Controparte_1 nell'importo complessivo di euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.”.
§ 4. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1
hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_2 pagina 3 di 13 Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, riformare la sentenza n.
261/2021, depositata il 04.03.2021, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott. Daniele
Sodani e, così dichiarare: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
261/2021 del Tribunale di Civitavecchia;
- nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del circa la causazione del sinistro stradale avvenuto in danno dei Sigg.ri Controparte_1
e in data 03.05.2015 per mancanza di legale e legittima segnaletica stradale di dare Pt_1 Pt_2
precedenza, in Via Bordighera altezza Viale Viareggio;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per la causazione del sinistro stradale per cui è causa con Controparte_1
conseguente richiesta di risarcimento dei danni fisici, morali e materiali, come esposti in narrativa, per l'importo che il Giudice riterrà di giustizia o equo liquidare, oltre interessi;
Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre spese generali, Iva e Contributo Cassa Forense. In via istruttoria si producono in giudizio: - copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente: 1) Copia multa dei VV.UU; 2) Foto linea di “date precedenza” tratteggiata con gesso bianco dopo il sinistro del 03.0.2015; 3 e 4) referti medici;
5) relazione medico legale Avv. ; 6) relazione medico legale Sig.ra 7) dichiarazione dei redditi 2014; 8) Pt_1 Pt_2
dichiarazione dei redditi 2015; 9) dichiarazione dei redditi 2016; 10) verbale negativo di mediazione. -
Sempre in via istruttoria, si chiede sin d'ora la prova per testi dei Sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
sui seguenti capitoli di prova:1) vero è che all'epoca del sinistro ovvero in data 03.05.2015
[...] alle ore 12.00 circa, l'autovettura Mini Countryman targata EIV269NC, guidata dall'Avv. Parte_3
, giungendo in Via Bordighera (Fregene), aveva la precedenza sull'autovettura proveniente da
[...]
sinistra in Viale Viareggio (Fregene); 2) vero è che in data 03.05.2015 alle ore 12.00 circa all'incrocio tra Via Bordighera (Fregene) e Viale Viareggio (Fregene) e precisamente su Via
Bordighera mancava qualsivoglia segnale stradale, sia verticale che orizzontale, di stop” o di “dare precedenza”;” 3) vero che all‟epoca dei fatti, in data 03.05.20 15, Viale Viareggio era una strada secondaria rispetto a Via Bordighera con la conseguenza che le vetture provenienti da Via Bordighera avevano la precedenza sulle vetture che attraversavano Viale Viareggio;
- Si depositano infine richieste di pagamento del 21.06.2021 in ordine alla condanna di cui alla sentenza di primo grado.”
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 5/11/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'appello promosso dai sig.ri e nei confronti del Parte_1 Parte_2 P_
poiché inammissibile secondo quanto rilevato nell'atto e, comunque, infondato in fatto e
[...] diritto, con ogni conseguenza di legge. Respingere, inoltre, poiché infondata l'avversa istanza ex art.
pagina 4 di 13 283 c.p.c. Dichiarare inammissibili le avverse richieste istruttorie. Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge.”
§ 6. — In data 25/1/2022, si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa mediante scambio di note scritte. In queste gli appellanti hanno contestato la comparsa di risposta avversaria e chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza camerale in pari data la Corte, preso atto di tale richiesta senza insistenza per la sospensiva ex art. 283 c.p.c. né per le domande istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del
4/6/2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.;
Con atto depositato il 17/2/2023, gli appellanti hanno proposto ulteriore istanza inibitoria insistendo “nella richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, stante la cartella esattoriale notificata all'avv. ”, vale a dire la cartella di pagamento emessa Pt_1
dall'Agenzia e notificata il 31/1/2023, avente ad oggetto le somme di cui Controparte_2
alla condanna alle spese di lite del primo grado in favore del . All'esito di tale Controparte_1
domanda è stato aperto il sub-procedimento R.G. n. 4447/2021 – 1.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale tenutasi con modalità di trattazione scritta per la discussione di detta richiesta di sospensione, in data 27/4/2023, la Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto la disciplina dell'art. 283 c.p.c., applicabile ratione temporis, non prevede la possibilità di riproporre l'istanza di inibitoria in appello, essendo detta facoltà inserita con
D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla L. n. 197/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023.
§ 7. — L'atto di appello si articola in due motivi di gravame.
§ 7.1 — Con il primo, ai sensi dell'art. 342, n. 1 e n. 2, c.p.c. sono indicate “le parti della decisione che si sottopongono all'appello nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e, all'un tempo, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
e lamentano, in sintesi, l'errore che il giudice a Parte_1 Parte_2
quo avrebbe compiuto nel ritenere insussistente la responsabilità del , nella Controparte_1
causazione del sinistro oggetto di causa, per la irregolarità della segnaletica presente nell'intersezione stradale interessata. In proposito, nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio, hanno sostenuto: “Il in totale spregio della normativa di settore si Controparte_1
limitava a posizionare come segnale verticale di dare precedenza un cartello assolutamente non rispondente ai canoni imposti dal CdS e come segnaletica orizzontale ometteva qualsivoglia indicazione di stop o dare precedenza limitandosi, solo successivamente alla data in cui vi è stato
pagina 5 di 13 l'incidente stradale, a disegnare con un gessetto una striscia bianca indicante agli utenti della strada l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza.”.
Argomentano gli appellanti che la condotta di guida dell' nel sinistro in questione Pt_1
esitata con l'impatto con il veicolo proveniente dalla sua sinistra (in una strada che lo stesso deduce essergli apparsa di natura secondaria), sia stata determinata dalla combinazione di due fattori ascrivibili all'appellato: l'assenza della segnaletica orizzontale - impropriamente disegnata con un gessetto dopo l'incidente automobilistico in esame - e la presenza, all'incrocio percorso dalla autovettura sulla quale viaggiavano, di un cartello non conforme alle prescrizioni di legge e non autorizzato dai competenti organi amministrativi.
Il motivo di appello non coglie nel segno ed è in parte inammissibile in quanto la contestazione relativa alla presenza di un segnale verticale non conforme è stata sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio.
Parte attrice infatti, nell'atto di citazione, aveva dedotto l'assoluta inesistenza della segnaletica verticale, come si legge a pag. 2 dell'atto introduttivo: “all'incrocio tra Via Bordighera e Viale
Viareggio non era presente alcun segnale verticale, né alcuna segnalazione orizzontale di stop, né di dare precedenza. A rafforzare la tesi della mancanza di segnaletica stradale sul luogo del sinistro contribuisce anche il verbale redatto dal Vigili in cui manca qualsivoglia riferimento allo stato della segnaletica, che era, per l'appunto, del tutto assente”, mentre, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., aveva concentrato la contestazione sull'assenza di un cartello impositivo dell'obbligo di stop, sostenendo: “Tali asserzioni, del tutto prive di fondamento, non trovano conferma nelle foto scattate dai VV.UU. immediatamente dopo l'incidente stradale del 03.05.2015, le quali dimostrano ictu oculi la mancanza di qualsivoglia segnale di stop sulla strada percorsa dall'Avv. . Si evidenzia ancora una volta che alla data dell'incidente del 3/5/2015 h. 12 circa, Pt_1 lungo la strada di Via Bordighera, all'incrocio con Viale Viareggio, non vi era alcun segnale di stop”, senza nulla dire in merito alla presenza o meno di un cartello impositivo dell'obbligo di dare la precedenza e, tantomeno, sollevare contestazioni in ordine alla sua regolarità amministrativa.
Ciò posto, esaminando innanzitutto l'aspetto relativo alla pacifica assenza di segnaletica orizzontale, si evidenzia la correttezza di quanto motivato sul punto nella sentenza appellata, ove detta assenza è ritenuta accertata e tuttavia superata dalla altrettanto accertata presenza, contrariamente a quanto aveva eccepito l'attore, del segnale verticale impositivo dell'obbligo di dare la precedenza.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato, infatti, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che: “la sola mancanza della segnaletica orizzontale, in presenza di quella
pagina 6 di 13 verticale, non integra alcun profilo di responsabilità in capo al La stessa appurata P_
mancanza, in corrispondenza dell'intersezione, della segnaletica orizzontale non può essere ritenuta fattore decisivo o concorrente alla causazione della collisione automobilistica in esame, a fronte dell'acclarata sussistenza di idonea e visibile segnaletica verticale di “dare la precedenza”. Infatti,
l'art. 38, comma 2, C.d.S. dispone che "le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali", a fortiori ove questi ultimi non siano presenti, come nel caso di specie. A tal riguardo, costituisce principio della Suprema Corte quello secondo cui pur a fronte di un'appurata irregolarità di segnaletica orizzontale per scarsa o inesistente visibilità, determinante risulta il rilievo relativo alla esistenza in loco della segnaletica verticale che disponeva il divieto, essendo, in tal caso, ai sensi dell'art. 38 C.d.S., comma 2, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali idonea a elidere ogni dubbio circa la sussistenza dell'obbligo di dare la precedenza. Solo ove fosse risultata la mancanza del segnale verticale è consentito dar rilievo alla circostanza della carenza di segnaletica orizzontale in corrispondenza dell'intersezione (cfr Cass. Civ. n. 339 del 12.01.2012;
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27/09/2017) 31-01-2018, n. 2417).”
Invero, dalle fotografie allegate alla relazione della Polizia locale intervenuta sul luogo poco dopo l'incidente, depositate dal in primo grado, emerge la presenza, in Controparte_1
prossimità dell'incrocio tra via Bordighera e viale Viareggio, impegnato dall'autovettura Pt_4
Countryman Cooper, sulla quale viaggiavano gli attori e che proveniva da via Bordighera, di un cartello verticale di “dare la precedenza”, il quale, pur se di approssimativa fattura, appare comunque chiaro ed era certamente ben visibile nelle circostanze di luogo e di tempo nelle quali è avvenuto il sinistro in questione (ovvero il 3 maggio, alle ore 11.15, in condizioni di tempo sereno, secondo quanto si evince dalla citata relazione).
Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione dei veicoli post urto, dei danni riportati e dello stato dei luoghi allegata alla comparsa di costituzione e risposta deve reputarsi pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ.
Sez. VI, n. 9037/2019) e, conseguentemente, dei rilievi fotografici eseguiti dagli agenti intervenuti.
Deve dunque ritenersi che qualunque utente della strada ordinariamente accorto sarebbe stato indotto, dalla presenza del detto segnale verticale, a prestare attenzione al pericolo costituito dall'incrocio stradale e alla necessità di dare la precedenza ai veicoli transitanti nella strada intersecante, pur in assenza di segnaletica orizzontale.
Parte appellante sostiene inoltre che: “Dalle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, emerge chiaramente che il Tribunale non ha preso in esame compiutamente la documentazione fotografica depositata in atti. Dal doc. n. 1 del Comune appare visibilmente che il
pagina 7 di 13 c.d. segnale verticale è “dipinto a mano”, ha il triangolo interno più piccolo della norma ed il triangolo esterno più ampio. Ove questi accertamenti fossero stati compiuti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto constatare che la segnaletica verticale era abusiva e, come tale, da ritenere giuridicamente inesistente.”
La doglianza è infondata.
Risulta, invece, che il Tribunale abbia dato esplicito conto delle fotografie dello stato dei luoghi, valutando la concreta idoneità del segnale verticale alla indicazione dell'obbligo di precedenza nella sua conformazione materiale. Invero nella sentenza impugnata si legge in proposito: “Occorre al riguardo, anzitutto, premettere che dall'osservazione della relazione di intervento delle Forze dell'Ordine sul luogo del sinistro, subito dopo la verificazione dell'urto tra i veicoli, si evince dall'allegato corredo fotografico la presenza su via Bordighera, in prossimità dell'incrocio, della segnaletica verticale di “dare la precedenza”. Il cartello posto in prossimità dell'incrocio risultava pienamente visibile al conducente dei veicoli provenienti da quel senso di marcia, non ostandovi le condizioni metereologiche, che in quel momento erano del tutto favorevoli.”.
Tale motivazione risulta coerente con la documentazione prodotta dalle parti e infatti il segnale verticale è ben visibile - come sopra detto - nelle citate fotografie allegate alla Relazione (che risultano essere state scattate circa mezz'ora dopo l'impatto tra i due veicoli) e indica chiaramente l'obbligo di dare la precedenza, essendo triangolare bianco con bordo rosso e il vertice rivolto verso il basso (cfr. fotografie allegate alla relazione della Polizia locale acclusa al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quanto alla doglianza - come detto inammissibile in quanto nuova -, relativa alla inesistenza giuridica del cartello in questione, che conseguirebbe alla non conformità dello stesso alle prescrizioni normative e alla assenza nel suo retro degli estremi dell'ordinanza autorizzativa comunale, si osserva, per completezza, che la stessa è comunque infondata.
Invero, in ordine alla lamentata difformità materiale del segnale stradale dal modello normativamente previsto, va ricordato che la disciplina dettata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n.495/1992 dispone nell'art. 77 co. V seconda parte che “È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, da 1 a 8, e 81.”.
Ebbene le condizioni richiamate, che attengono rispettivamente alla visibilità dei segnali (art. 79), e al posizionamento dei segnali verticali (art. 81), risultano rispettate nella fattispecie in pagina 8 di 13 questione, tenuto conto anche del fatto che eventuali difetti nella verniciatura del cartello segnalante l'obbligo di osservare la precedenza possono ipotizzarsi idonei al più ad inficiarne la rifrangenza, che tuttavia non rileva nella condizione di visibilità piena, presente al momento del sinistro, determinata dall'ora diurna e dal cielo terso.
Con riferimento alla lamentata irregolarità della installazione segnaletica in quanto priva dell'indicazione degli estremi dell'atto amministrativo di autorizzazione, deve escludersi che tale difetto possa riflettersi sulla sua legittimità, secondo il principio enunciato dal Supremo collegio: “In tema di segnaletica stradale, l'omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del d.P.R.
n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l'illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta
l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.” (cfr. Cassazione civ. Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 19/04/2016).
Va infine evidenziato che, in ogni caso, il motivo di appello si rivela privo di pregio anche a prescindere dalla presenza di segnaletica, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'assenza di segnaletica, di per sé, non sia sufficiente ad integrare la responsabilità dell'ente custode per eventuali incidenti occorsi in quanto: “L'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 10520/2017).
Invero, ciò che difetta nella prospettazione operata dagli appellanti è la connessione eziologica tra la segnaletica stradale e il danno poiché, nello scontro tra le due auto avvenuto nell'intersezione stradale sopra descritta, deve reputarsi che, a cagionare l'incidente, non sia stata la asserita mancanza di segnaletica stradale o la sua irregolarità, bensì la condotta imprudente del conducente appellante.
Infatti, nel caso di specie, per evitare l'incidente, sarebbe stato sufficiente rispettare quanto disposto dall'art. 145 comma 1 Codice della Strada che prevede: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”. Inoltre, il guidatore ha il dovere di prestare attenzione alle reali condizioni della strada e di adeguare ad esse la propria condotta di guida, tenuto conto che “l'eventuale diritto di precedenza non esime dall'obbligo di prudenza” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6, n. 22358/2014).
Ebbene, va evidenziato che la via Bordighera, percorsa dal veicolo condotto dall' , è una Pt_1
strada di dimensioni ristrette, come riportato nelle osservazioni redatte dagli agenti della Polizia locale pagina 9 di 13 intervenuti nell'immediatezza e che, secondo quanto emerge agevolmente dai citati rilievi fotografici, la visuale con la strada intersecante è assai ridotta dai muri di cinta di due villette che insistono al ridosso dell'incrocio, sia a destra che alla sinistra del senso di transito percorso dall'appellante.
Lo stato dei luoghi imponeva quindi all' una diligenza idonea ad accertarsi Pt_1 dell'eventuale provenienza di veicoli nella intersecante viale Viareggio, ed oltretutto era presumibilmente conosciuto dal medesimo conducente, che, secondo quanto risulta dal verbale di contestazione, risiedeva proprio a . A ciò va aggiunto che il veicolo condotto dal medesimo P_ ha colliso con la parte posteriore laterale del veicolo transitante nel viale Viareggio. Inoltre, sia l'auto dell'appellante -che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro di confine di una villa sita nel lato opposto dell'incrocio stradale - che le persone coinvolte hanno riportato danni di entità considerevole, sempre secondo quanto si evince dalla citata relazione e dalle foto ad essa allegate.
Tali ultime circostanze di fatto portano a ritenere che la Mini Countryman Cooper condotta dall' procedesse a una velocità di marcia non affatto conforme alla ordinaria regola prudenziale Pt_1 imposta dall'art. 145 del Codice della Strada, ai sensi del quale il conducente è stato sanzionato dalla
Polizia locale. Tale ultima presunzione è rafforzata da quanto lo stesso ha dichiarato Pt_1 spontaneamente alla Polizia locale: “non mi rendevo conto che tale incrocio rappresentava un ulteriore attraversamento di strada importante per cui proseguivo dritto in direzione lungomare di levante” (cfr. spontanee dichiarazioni riportate nella relazione della Polizia locale acclusa al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dunque concludersi che la responsabilità del sinistro in questione non è ascrivibile al , con conseguente rigetto del primo Controparte_1
motivo di appello.
§ 8. — Con il secondo motivo di appello e censurano la sentenza di primo Pt_1 Pt_2
grado in relazione al capo che regola le spese processuali. Si legge nella pag. 10 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio: “La riforma che si chiede in questa sede è nel senso che – nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello intenda confermare la sentenza di primo grado – le spese di lite dovevano comunque essere compensate, posto che il verificarsi del sinistro è senza dubbio dipeso anche dalla condotta di quest'ultimo. Infatti, come è stato rilevato con il primo motivo di appello, l'unica segnaletica presente sul luogo del sinistro era un cartello verticale non rispondente ai canoni imposti dal CdS e parzialmente sbiadito.”
La sentenza si assume viziata, quindi, in relazione al criterio della soccombenza contemplato nell'art. 91 c.p.c., posto che “anche” il convenuto sarebbe responsabile dell'evento dannoso. P_
pagina 10 di 13 Tale contestazione, che introduce la configurazione di un concorso di responsabilità, deve ritenersi assorbita dalle ragioni del rigetto del primo motivo di gravame, tenuto conto che per i motivi esposti alcuna responsabilità può assegnarsi al appellato in relazione al sinistro per cui è P_
causa.
Gli appellanti fondano il secondo motivo di impugnazione anche in relazione al cattivo uso del potere discrezionale conferito dall'art. 92 c.p.c., che il giudice a quo avrebbe avuto nel non disporre una compensazione delle spese processuali in ragione del dedotto comportamento del P_
, che, secondo l'impostazione della parte attrice, avrebbe rifiutato ingiustificatamente di
[...]
addivenire al tentativo di definizione bonaria esperito dagli istanti nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto si legge nell'atto di gravame (pag. 10): “Inoltre, nel corso del giudizio, gli esponenti hanno tentato di derimere bonariamente la controversia, tanto che, alla richiesta del Giudice di prime cure di formulare una proposta transattiva, gli odierni appellanti avevano proposto al P_
un accordo in cui la richiesta risarcitoria veniva ridotta del 50%. Il
[...] Controparte_1 non accettò la proposta transattiva, preferendo andare a sentenza.”
Si legge tuttavia nella memoria autorizzata prodotta l'11/10/2019 dalla parte attrice dinanzi al
Tribunale di Civitavecchia, la diversa proposta: “Gli esponenti dichiarano la loro disponibilità ad una conciliazione, proponendo alla controparte una riduzione del 30% di quanto richiesto, ferme restando le spese di lite a carico del Convenuto.”. Tale memoria è così conclusa: “In ordine alle conclusioni, gli attori confermano quelle rassegnate in citazione, aggiungendo la seguente ulteriore domanda: Dica il
Tribunale adito se nella difesa del sono ravvisabili gli estremi della resistenza temeraria e P_ stabilisca qual è l'indennizzo cui il dovrà essere condannato ai sensi dell'articolo 96, 3° P_ comma, c.p.c. Vittoria delle spese di lite”.
Di fronte alla mancata adesione da parte del alla detta proposta conciliativa, parte P_
attrice non ha reiterato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/1/2021 come nelle note autorizzate depositate il 23/2/2021, la richiesta al giudice di esperire un tentativo di composizione bonaria della lite. Successivamente ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni”.
Anche la contestazione articolata nel secondo motivo di appello non ha pregio.
Non è dato ravvisare nel contegno processuale mantenuto dall'amministrazione comunale, valutato anche in comparazione a quello avuto dalla parte attrice, una responsabilità idonea a giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. chiesta in primo grado (che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha carattere prevalentemente punitivo e sanzionatorio: cfr. Cassazione. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17902/2019), né a giustificare la compensazione delle spese processuali,
pagina 11 di 13 considerando che non vi era alcun obbligo del convenuto di accettare la suddetta proposta evidentemente sfavorevole e tenuto conto che la deroga al principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c. è attribuita dall'art. 92 c.p.c. alla discrezionalità del giudice per l'esistenza dei soli casi specificamente ivi individuati - e non ravvisabili nella fattispecie - consistenti nella soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o in quello del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: indeterminato - complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Totale compenso tabellare: € 10.313,00
§ 10. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza definitiva del Tribunale Parte_2 Controparte_1
ordinario di Civitavecchia n. 261/2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna e , in solido tra loro, a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi € P_
10.313,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025. pagina 12 di 13 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
pagina 13 di 13
Sezione VI civile R.G. 4447/2021 All'udienza collegiale del giorno 14/05/2025 ore 10:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LA ROSA TOMMASO presente
Parte_2
Avv. LA ROSA TOMMASO
Avv. CAPPARELLI MARIA CARMELA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PIPERISSA FABIANA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. La Rosa insiste nelle richieste istruttorie.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4447 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso La Rosa C.F._2
( – PEC: ) e dall'avv. Maria C.F._3 Email_1
Carmela Capparelli (C.F. – PEC: C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_2
primo in Roma (00198), viale Liegi n. 42, giusta procura in atti;
- APPELLANTI –
E
(C.F. , in persona del sindaco p. t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fabiana Piperissa (C.F. - PEC ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale in (00054), piazza P_
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78.
- APPELLATO -
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 14/07/2021, Parte_1
pagina 2 di 13 e hanno convenuto in giudizio il per la riforma Pt_1 Parte_2 Controparte_1
della sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia n. 261/2021, pubblicata in data 4/3/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 3793/2018, promosso dagli odierni appellanti nei confronti del . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“
1.Con atto di citazione e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_2 P_
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti nel sinistro in cui
[...] erano rimasti coinvolti in data 03.05.2015, a bordo dell'autovettura Mini Countryman Cooper targata
EW269NC. Deducevano gli attori, in particolare, che stavano percorrendo in Fregene Via Bordighera;
che in procinto di impegnare un incrocio con una traversa che appariva essere di natura secondaria, si era a loro frapposto altro veicolo, modello Opel Astra targata AS195SD, proveniente dal lato sinistro;
che a seguito dell'urto la per forza di inerzia, si era schiantata contro il frontaliero muro di cinta Pt_4 di una villa privata;
che l'automobile condotta da aveva riportato danni considerevoli;
che, Pt_1 inoltre, gli attori avevano subito lesioni personali;
che i Vigili, intervenuti sul luogo dell'incidente, avevano sanzionato per l'inosservanza dell'obbligo di dare precedenza in favore dell'altro Pt_1
veicolo. Contestavano, a tal proposito, che non avevano avuto alcuna percezione circa la sussistenza dell'obbligo di dare precedenza tra la via che stavano percorrendo e quella che appariva essere una traversa: ed invero all'incrocio tra Via Bordighera e Viale Viareggio non era presente alcun segnale verticale, né alcuna segnalazione orizzontale di Stop, né di dare la precedenza;
che pertanto vi era stata grave responsabilità ascrivibile al per non aver evitato, con la dovuta diligenza, il P_
verificarsi di un sinistro stradale. Si costituiva in giudizio il contestando la Controparte_1 propria responsabilità e osservando che dal verbale di intervento delle Forze dell'Ordine, come anche dal corredo fotografico, vi era chiaramente apposto il segnale verticale di “dare la precedenza”.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti, quindi, precisavano le conclusioni e su invito del giudice procedevano alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) Rigetta la domanda;
B)
Condanna gli attori al pagamento in favore del delle spese di lite, che liquida Controparte_1 nell'importo complessivo di euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.”.
§ 4. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1
hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_2 pagina 3 di 13 Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, riformare la sentenza n.
261/2021, depositata il 04.03.2021, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott. Daniele
Sodani e, così dichiarare: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
261/2021 del Tribunale di Civitavecchia;
- nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del circa la causazione del sinistro stradale avvenuto in danno dei Sigg.ri Controparte_1
e in data 03.05.2015 per mancanza di legale e legittima segnaletica stradale di dare Pt_1 Pt_2
precedenza, in Via Bordighera altezza Viale Viareggio;
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per la causazione del sinistro stradale per cui è causa con Controparte_1
conseguente richiesta di risarcimento dei danni fisici, morali e materiali, come esposti in narrativa, per l'importo che il Giudice riterrà di giustizia o equo liquidare, oltre interessi;
Con vittoria delle spese di lite di primo e secondo grado, oltre spese generali, Iva e Contributo Cassa Forense. In via istruttoria si producono in giudizio: - copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo di parte del primo grado di giudizio contenente: 1) Copia multa dei VV.UU; 2) Foto linea di “date precedenza” tratteggiata con gesso bianco dopo il sinistro del 03.0.2015; 3 e 4) referti medici;
5) relazione medico legale Avv. ; 6) relazione medico legale Sig.ra 7) dichiarazione dei redditi 2014; 8) Pt_1 Pt_2
dichiarazione dei redditi 2015; 9) dichiarazione dei redditi 2016; 10) verbale negativo di mediazione. -
Sempre in via istruttoria, si chiede sin d'ora la prova per testi dei Sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
sui seguenti capitoli di prova:1) vero è che all'epoca del sinistro ovvero in data 03.05.2015
[...] alle ore 12.00 circa, l'autovettura Mini Countryman targata EIV269NC, guidata dall'Avv. Parte_3
, giungendo in Via Bordighera (Fregene), aveva la precedenza sull'autovettura proveniente da
[...]
sinistra in Viale Viareggio (Fregene); 2) vero è che in data 03.05.2015 alle ore 12.00 circa all'incrocio tra Via Bordighera (Fregene) e Viale Viareggio (Fregene) e precisamente su Via
Bordighera mancava qualsivoglia segnale stradale, sia verticale che orizzontale, di stop” o di “dare precedenza”;” 3) vero che all‟epoca dei fatti, in data 03.05.20 15, Viale Viareggio era una strada secondaria rispetto a Via Bordighera con la conseguenza che le vetture provenienti da Via Bordighera avevano la precedenza sulle vetture che attraversavano Viale Viareggio;
- Si depositano infine richieste di pagamento del 21.06.2021 in ordine alla condanna di cui alla sentenza di primo grado.”
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1
data 5/11/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'appello promosso dai sig.ri e nei confronti del Parte_1 Parte_2 P_
poiché inammissibile secondo quanto rilevato nell'atto e, comunque, infondato in fatto e
[...] diritto, con ogni conseguenza di legge. Respingere, inoltre, poiché infondata l'avversa istanza ex art.
pagina 4 di 13 283 c.p.c. Dichiarare inammissibili le avverse richieste istruttorie. Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge.”
§ 6. — In data 25/1/2022, si è tenuta l'udienza per la prima trattazione della causa mediante scambio di note scritte. In queste gli appellanti hanno contestato la comparsa di risposta avversaria e chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza camerale in pari data la Corte, preso atto di tale richiesta senza insistenza per la sospensiva ex art. 283 c.p.c. né per le domande istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del
4/6/2024, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.;
Con atto depositato il 17/2/2023, gli appellanti hanno proposto ulteriore istanza inibitoria insistendo “nella richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, stante la cartella esattoriale notificata all'avv. ”, vale a dire la cartella di pagamento emessa Pt_1
dall'Agenzia e notificata il 31/1/2023, avente ad oggetto le somme di cui Controparte_2
alla condanna alle spese di lite del primo grado in favore del . All'esito di tale Controparte_1
domanda è stato aperto il sub-procedimento R.G. n. 4447/2021 – 1.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale tenutasi con modalità di trattazione scritta per la discussione di detta richiesta di sospensione, in data 27/4/2023, la Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto la disciplina dell'art. 283 c.p.c., applicabile ratione temporis, non prevede la possibilità di riproporre l'istanza di inibitoria in appello, essendo detta facoltà inserita con
D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dalla L. n. 197/2022, applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023.
§ 7. — L'atto di appello si articola in due motivi di gravame.
§ 7.1 — Con il primo, ai sensi dell'art. 342, n. 1 e n. 2, c.p.c. sono indicate “le parti della decisione che si sottopongono all'appello nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e, all'un tempo, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
e lamentano, in sintesi, l'errore che il giudice a Parte_1 Parte_2
quo avrebbe compiuto nel ritenere insussistente la responsabilità del , nella Controparte_1
causazione del sinistro oggetto di causa, per la irregolarità della segnaletica presente nell'intersezione stradale interessata. In proposito, nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio, hanno sostenuto: “Il in totale spregio della normativa di settore si Controparte_1
limitava a posizionare come segnale verticale di dare precedenza un cartello assolutamente non rispondente ai canoni imposti dal CdS e come segnaletica orizzontale ometteva qualsivoglia indicazione di stop o dare precedenza limitandosi, solo successivamente alla data in cui vi è stato
pagina 5 di 13 l'incidente stradale, a disegnare con un gessetto una striscia bianca indicante agli utenti della strada l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza.”.
Argomentano gli appellanti che la condotta di guida dell' nel sinistro in questione Pt_1
esitata con l'impatto con il veicolo proveniente dalla sua sinistra (in una strada che lo stesso deduce essergli apparsa di natura secondaria), sia stata determinata dalla combinazione di due fattori ascrivibili all'appellato: l'assenza della segnaletica orizzontale - impropriamente disegnata con un gessetto dopo l'incidente automobilistico in esame - e la presenza, all'incrocio percorso dalla autovettura sulla quale viaggiavano, di un cartello non conforme alle prescrizioni di legge e non autorizzato dai competenti organi amministrativi.
Il motivo di appello non coglie nel segno ed è in parte inammissibile in quanto la contestazione relativa alla presenza di un segnale verticale non conforme è stata sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio.
Parte attrice infatti, nell'atto di citazione, aveva dedotto l'assoluta inesistenza della segnaletica verticale, come si legge a pag. 2 dell'atto introduttivo: “all'incrocio tra Via Bordighera e Viale
Viareggio non era presente alcun segnale verticale, né alcuna segnalazione orizzontale di stop, né di dare precedenza. A rafforzare la tesi della mancanza di segnaletica stradale sul luogo del sinistro contribuisce anche il verbale redatto dal Vigili in cui manca qualsivoglia riferimento allo stato della segnaletica, che era, per l'appunto, del tutto assente”, mentre, nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., aveva concentrato la contestazione sull'assenza di un cartello impositivo dell'obbligo di stop, sostenendo: “Tali asserzioni, del tutto prive di fondamento, non trovano conferma nelle foto scattate dai VV.UU. immediatamente dopo l'incidente stradale del 03.05.2015, le quali dimostrano ictu oculi la mancanza di qualsivoglia segnale di stop sulla strada percorsa dall'Avv. . Si evidenzia ancora una volta che alla data dell'incidente del 3/5/2015 h. 12 circa, Pt_1 lungo la strada di Via Bordighera, all'incrocio con Viale Viareggio, non vi era alcun segnale di stop”, senza nulla dire in merito alla presenza o meno di un cartello impositivo dell'obbligo di dare la precedenza e, tantomeno, sollevare contestazioni in ordine alla sua regolarità amministrativa.
Ciò posto, esaminando innanzitutto l'aspetto relativo alla pacifica assenza di segnaletica orizzontale, si evidenzia la correttezza di quanto motivato sul punto nella sentenza appellata, ove detta assenza è ritenuta accertata e tuttavia superata dalla altrettanto accertata presenza, contrariamente a quanto aveva eccepito l'attore, del segnale verticale impositivo dell'obbligo di dare la precedenza.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato, infatti, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che: “la sola mancanza della segnaletica orizzontale, in presenza di quella
pagina 6 di 13 verticale, non integra alcun profilo di responsabilità in capo al La stessa appurata P_
mancanza, in corrispondenza dell'intersezione, della segnaletica orizzontale non può essere ritenuta fattore decisivo o concorrente alla causazione della collisione automobilistica in esame, a fronte dell'acclarata sussistenza di idonea e visibile segnaletica verticale di “dare la precedenza”. Infatti,
l'art. 38, comma 2, C.d.S. dispone che "le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali", a fortiori ove questi ultimi non siano presenti, come nel caso di specie. A tal riguardo, costituisce principio della Suprema Corte quello secondo cui pur a fronte di un'appurata irregolarità di segnaletica orizzontale per scarsa o inesistente visibilità, determinante risulta il rilievo relativo alla esistenza in loco della segnaletica verticale che disponeva il divieto, essendo, in tal caso, ai sensi dell'art. 38 C.d.S., comma 2, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali idonea a elidere ogni dubbio circa la sussistenza dell'obbligo di dare la precedenza. Solo ove fosse risultata la mancanza del segnale verticale è consentito dar rilievo alla circostanza della carenza di segnaletica orizzontale in corrispondenza dell'intersezione (cfr Cass. Civ. n. 339 del 12.01.2012;
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 27/09/2017) 31-01-2018, n. 2417).”
Invero, dalle fotografie allegate alla relazione della Polizia locale intervenuta sul luogo poco dopo l'incidente, depositate dal in primo grado, emerge la presenza, in Controparte_1
prossimità dell'incrocio tra via Bordighera e viale Viareggio, impegnato dall'autovettura Pt_4
Countryman Cooper, sulla quale viaggiavano gli attori e che proveniva da via Bordighera, di un cartello verticale di “dare la precedenza”, il quale, pur se di approssimativa fattura, appare comunque chiaro ed era certamente ben visibile nelle circostanze di luogo e di tempo nelle quali è avvenuto il sinistro in questione (ovvero il 3 maggio, alle ore 11.15, in condizioni di tempo sereno, secondo quanto si evince dalla citata relazione).
Si osserva, al riguardo, che la relazione redatta dagli organi di Polizia, comprensiva della descrizione dei veicoli post urto, dei danni riportati e dello stato dei luoghi allegata alla comparsa di costituzione e risposta deve reputarsi pienamente fidefaciente dei fatti accertati (ex multis Cass. Civ.
Sez. VI, n. 9037/2019) e, conseguentemente, dei rilievi fotografici eseguiti dagli agenti intervenuti.
Deve dunque ritenersi che qualunque utente della strada ordinariamente accorto sarebbe stato indotto, dalla presenza del detto segnale verticale, a prestare attenzione al pericolo costituito dall'incrocio stradale e alla necessità di dare la precedenza ai veicoli transitanti nella strada intersecante, pur in assenza di segnaletica orizzontale.
Parte appellante sostiene inoltre che: “Dalle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, emerge chiaramente che il Tribunale non ha preso in esame compiutamente la documentazione fotografica depositata in atti. Dal doc. n. 1 del Comune appare visibilmente che il
pagina 7 di 13 c.d. segnale verticale è “dipinto a mano”, ha il triangolo interno più piccolo della norma ed il triangolo esterno più ampio. Ove questi accertamenti fossero stati compiuti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto constatare che la segnaletica verticale era abusiva e, come tale, da ritenere giuridicamente inesistente.”
La doglianza è infondata.
Risulta, invece, che il Tribunale abbia dato esplicito conto delle fotografie dello stato dei luoghi, valutando la concreta idoneità del segnale verticale alla indicazione dell'obbligo di precedenza nella sua conformazione materiale. Invero nella sentenza impugnata si legge in proposito: “Occorre al riguardo, anzitutto, premettere che dall'osservazione della relazione di intervento delle Forze dell'Ordine sul luogo del sinistro, subito dopo la verificazione dell'urto tra i veicoli, si evince dall'allegato corredo fotografico la presenza su via Bordighera, in prossimità dell'incrocio, della segnaletica verticale di “dare la precedenza”. Il cartello posto in prossimità dell'incrocio risultava pienamente visibile al conducente dei veicoli provenienti da quel senso di marcia, non ostandovi le condizioni metereologiche, che in quel momento erano del tutto favorevoli.”.
Tale motivazione risulta coerente con la documentazione prodotta dalle parti e infatti il segnale verticale è ben visibile - come sopra detto - nelle citate fotografie allegate alla Relazione (che risultano essere state scattate circa mezz'ora dopo l'impatto tra i due veicoli) e indica chiaramente l'obbligo di dare la precedenza, essendo triangolare bianco con bordo rosso e il vertice rivolto verso il basso (cfr. fotografie allegate alla relazione della Polizia locale acclusa al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quanto alla doglianza - come detto inammissibile in quanto nuova -, relativa alla inesistenza giuridica del cartello in questione, che conseguirebbe alla non conformità dello stesso alle prescrizioni normative e alla assenza nel suo retro degli estremi dell'ordinanza autorizzativa comunale, si osserva, per completezza, che la stessa è comunque infondata.
Invero, in ordine alla lamentata difformità materiale del segnale stradale dal modello normativamente previsto, va ricordato che la disciplina dettata dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n.495/1992 dispone nell'art. 77 co. V seconda parte che “È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, da 1 a 8, e 81.”.
Ebbene le condizioni richiamate, che attengono rispettivamente alla visibilità dei segnali (art. 79), e al posizionamento dei segnali verticali (art. 81), risultano rispettate nella fattispecie in pagina 8 di 13 questione, tenuto conto anche del fatto che eventuali difetti nella verniciatura del cartello segnalante l'obbligo di osservare la precedenza possono ipotizzarsi idonei al più ad inficiarne la rifrangenza, che tuttavia non rileva nella condizione di visibilità piena, presente al momento del sinistro, determinata dall'ora diurna e dal cielo terso.
Con riferimento alla lamentata irregolarità della installazione segnaletica in quanto priva dell'indicazione degli estremi dell'atto amministrativo di autorizzazione, deve escludersi che tale difetto possa riflettersi sulla sua legittimità, secondo il principio enunciato dal Supremo collegio: “In tema di segnaletica stradale, l'omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del d.P.R.
n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l'illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta
l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.” (cfr. Cassazione civ. Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 19/04/2016).
Va infine evidenziato che, in ogni caso, il motivo di appello si rivela privo di pregio anche a prescindere dalla presenza di segnaletica, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'assenza di segnaletica, di per sé, non sia sufficiente ad integrare la responsabilità dell'ente custode per eventuali incidenti occorsi in quanto: “L'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 10520/2017).
Invero, ciò che difetta nella prospettazione operata dagli appellanti è la connessione eziologica tra la segnaletica stradale e il danno poiché, nello scontro tra le due auto avvenuto nell'intersezione stradale sopra descritta, deve reputarsi che, a cagionare l'incidente, non sia stata la asserita mancanza di segnaletica stradale o la sua irregolarità, bensì la condotta imprudente del conducente appellante.
Infatti, nel caso di specie, per evitare l'incidente, sarebbe stato sufficiente rispettare quanto disposto dall'art. 145 comma 1 Codice della Strada che prevede: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.”. Inoltre, il guidatore ha il dovere di prestare attenzione alle reali condizioni della strada e di adeguare ad esse la propria condotta di guida, tenuto conto che “l'eventuale diritto di precedenza non esime dall'obbligo di prudenza” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6, n. 22358/2014).
Ebbene, va evidenziato che la via Bordighera, percorsa dal veicolo condotto dall' , è una Pt_1
strada di dimensioni ristrette, come riportato nelle osservazioni redatte dagli agenti della Polizia locale pagina 9 di 13 intervenuti nell'immediatezza e che, secondo quanto emerge agevolmente dai citati rilievi fotografici, la visuale con la strada intersecante è assai ridotta dai muri di cinta di due villette che insistono al ridosso dell'incrocio, sia a destra che alla sinistra del senso di transito percorso dall'appellante.
Lo stato dei luoghi imponeva quindi all' una diligenza idonea ad accertarsi Pt_1 dell'eventuale provenienza di veicoli nella intersecante viale Viareggio, ed oltretutto era presumibilmente conosciuto dal medesimo conducente, che, secondo quanto risulta dal verbale di contestazione, risiedeva proprio a . A ciò va aggiunto che il veicolo condotto dal medesimo P_ ha colliso con la parte posteriore laterale del veicolo transitante nel viale Viareggio. Inoltre, sia l'auto dell'appellante -che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro di confine di una villa sita nel lato opposto dell'incrocio stradale - che le persone coinvolte hanno riportato danni di entità considerevole, sempre secondo quanto si evince dalla citata relazione e dalle foto ad essa allegate.
Tali ultime circostanze di fatto portano a ritenere che la Mini Countryman Cooper condotta dall' procedesse a una velocità di marcia non affatto conforme alla ordinaria regola prudenziale Pt_1 imposta dall'art. 145 del Codice della Strada, ai sensi del quale il conducente è stato sanzionato dalla
Polizia locale. Tale ultima presunzione è rafforzata da quanto lo stesso ha dichiarato Pt_1 spontaneamente alla Polizia locale: “non mi rendevo conto che tale incrocio rappresentava un ulteriore attraversamento di strada importante per cui proseguivo dritto in direzione lungomare di levante” (cfr. spontanee dichiarazioni riportate nella relazione della Polizia locale acclusa al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dunque concludersi che la responsabilità del sinistro in questione non è ascrivibile al , con conseguente rigetto del primo Controparte_1
motivo di appello.
§ 8. — Con il secondo motivo di appello e censurano la sentenza di primo Pt_1 Pt_2
grado in relazione al capo che regola le spese processuali. Si legge nella pag. 10 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio: “La riforma che si chiede in questa sede è nel senso che – nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello intenda confermare la sentenza di primo grado – le spese di lite dovevano comunque essere compensate, posto che il verificarsi del sinistro è senza dubbio dipeso anche dalla condotta di quest'ultimo. Infatti, come è stato rilevato con il primo motivo di appello, l'unica segnaletica presente sul luogo del sinistro era un cartello verticale non rispondente ai canoni imposti dal CdS e parzialmente sbiadito.”
La sentenza si assume viziata, quindi, in relazione al criterio della soccombenza contemplato nell'art. 91 c.p.c., posto che “anche” il convenuto sarebbe responsabile dell'evento dannoso. P_
pagina 10 di 13 Tale contestazione, che introduce la configurazione di un concorso di responsabilità, deve ritenersi assorbita dalle ragioni del rigetto del primo motivo di gravame, tenuto conto che per i motivi esposti alcuna responsabilità può assegnarsi al appellato in relazione al sinistro per cui è P_
causa.
Gli appellanti fondano il secondo motivo di impugnazione anche in relazione al cattivo uso del potere discrezionale conferito dall'art. 92 c.p.c., che il giudice a quo avrebbe avuto nel non disporre una compensazione delle spese processuali in ragione del dedotto comportamento del P_
, che, secondo l'impostazione della parte attrice, avrebbe rifiutato ingiustificatamente di
[...]
addivenire al tentativo di definizione bonaria esperito dagli istanti nel corso del giudizio di primo grado. Sul punto si legge nell'atto di gravame (pag. 10): “Inoltre, nel corso del giudizio, gli esponenti hanno tentato di derimere bonariamente la controversia, tanto che, alla richiesta del Giudice di prime cure di formulare una proposta transattiva, gli odierni appellanti avevano proposto al P_
un accordo in cui la richiesta risarcitoria veniva ridotta del 50%. Il
[...] Controparte_1 non accettò la proposta transattiva, preferendo andare a sentenza.”
Si legge tuttavia nella memoria autorizzata prodotta l'11/10/2019 dalla parte attrice dinanzi al
Tribunale di Civitavecchia, la diversa proposta: “Gli esponenti dichiarano la loro disponibilità ad una conciliazione, proponendo alla controparte una riduzione del 30% di quanto richiesto, ferme restando le spese di lite a carico del Convenuto.”. Tale memoria è così conclusa: “In ordine alle conclusioni, gli attori confermano quelle rassegnate in citazione, aggiungendo la seguente ulteriore domanda: Dica il
Tribunale adito se nella difesa del sono ravvisabili gli estremi della resistenza temeraria e P_ stabilisca qual è l'indennizzo cui il dovrà essere condannato ai sensi dell'articolo 96, 3° P_ comma, c.p.c. Vittoria delle spese di lite”.
Di fronte alla mancata adesione da parte del alla detta proposta conciliativa, parte P_
attrice non ha reiterato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21/1/2021 come nelle note autorizzate depositate il 23/2/2021, la richiesta al giudice di esperire un tentativo di composizione bonaria della lite. Successivamente ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni”.
Anche la contestazione articolata nel secondo motivo di appello non ha pregio.
Non è dato ravvisare nel contegno processuale mantenuto dall'amministrazione comunale, valutato anche in comparazione a quello avuto dalla parte attrice, una responsabilità idonea a giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. chiesta in primo grado (che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha carattere prevalentemente punitivo e sanzionatorio: cfr. Cassazione. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17902/2019), né a giustificare la compensazione delle spese processuali,
pagina 11 di 13 considerando che non vi era alcun obbligo del convenuto di accettare la suddetta proposta evidentemente sfavorevole e tenuto conto che la deroga al principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c. è attribuita dall'art. 92 c.p.c. alla discrezionalità del giudice per l'esistenza dei soli casi specificamente ivi individuati - e non ravvisabili nella fattispecie - consistenti nella soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o in quello del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: indeterminato - complessità media, tranne che per la fase istruttoria e/o di trattazione per la quale viene applicato il valore minimo, non essendo stata esperita attività istruttoria.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Totale compenso tabellare: € 10.313,00
§ 10. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza definitiva del Tribunale Parte_2 Controparte_1
ordinario di Civitavecchia n. 261/2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna e , in solido tra loro, a rifondere al Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi € P_
10.313,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025. pagina 12 di 13 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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