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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 132/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale instaurato
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Trento, Frazione Martignano, alla via ai Bolleri n. 37 entrambi assistiti e rappresentati, come da procure in allegato al ricorso, dall'avvocato Luigi Campone
(C.F. ) DE Foro di Napoli, con studio professionale in Rovereto (TN) alla via C.F._3
Cavour n. 60/c, presso il quale sono elettivamente domiciliati.
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16-01-
2025, contenente l'indicazione DEle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione DEl'esercizio DEla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente: “1. La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni Per_1
di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e sarà collocata presso la madre nell'abitazione in cui attualmente risiede, di proprietà esclusiva DEla medesima;
2. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzioni, Per_1 all'educazione, alla salute ed alla scelta DEla residenza abituale, al pari di tutte quelle di straordinaria amministrazione, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEla aspirazione DEla medesima minore;
3. La casa già adibita ad abitazione familiare, di proprietà esclusiva DEla GN , resterà Parte_2
assegnata alla medesima con tutti gli arredi ivi esistenti;
4. Il signor potrà vedere e Parte_1
tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la GN Per_1 Parte_2
e sempre nel rispetto DEle esigenze DEla minore;
5. Il signor si obbliga a
[...] Parte_1
corrispondere alla GN , entro il giorno 11 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento DEla minore , la somma di € 200,00 (duecento//00), da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota DE 50% DEle spese straordinarie da sostenere nell'interesse DEla medesima, concordemente individuate secondo quanto previsto dal vigente protocollo CNF, come di seguito trascritte: a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione e che, comunque, necessitano DEla relativa documentazione: libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. b) Spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: b.1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
prescuola e dopo scuola o ripetizioni;
frequenza DE conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio ovvero per l'apprendimento di lingue straniere.
b.2) Spese di nature ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento patente presso autoscuole private. b.3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva DEla attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento DEl'eventuale attività agonistica (in caso di pagamento mensile dovrà tenersi conto DEl'intero ammontare DEla spesa per tutta la durata DE corso). b.4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia. b.5) Spese per ricorrenze: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per quanto non espressamente previsto nelle Linee Guida CNF, una spesa andrà considerata di natura o straordinaria secondo i seguenti criteri: A) le spese ordinarie devono intendersi quelle periodiche (requisito temporale) ovvero quelle non gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle necessarie/utili (requisito funzionale); B) le spese straordinarie devono intendersi quelle occasionali/sporadiche (requisito temporale) ovvero gravose (requisito quantitativo) ovvero quelle voluttuarie (requisito funzionale). Sono da considerarsi spese straordinarie da concordare previamente, secondo quanto sopra previsto, tutte quelle superiori ad € 100,00.
In relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata via mail o via whatsapp dall'altro con l'indicazione DEla spesa, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, sempre per iscritto via mail o via whatsapp, entro dieci giorni dalla data di ricevimento DEla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro la fine DE mese successivo alla esibizione di detta documentazione;
6. L'assegno unico universale e provinciale verrà percepito dalla GN
al 100%, così come eventuali altri sussidi al nucleo di qualsivoglia genere e specie, Parte_2
sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale;
7. Le eventuali detrazioni per spese straordinarie sostenute nell'interesse DEla minore spetteranno in misura DE 50% per ciascun coniuge;
eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori andranno a beneficio DEla GN
nella misura DE 100%;
8. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con la minore Parte_2
si occuperà di seguirla nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che la medesima avrà in corso e/o che dovesse in seguito intraprendere nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la figlia relative alla salute, alla scuola e, comunque, su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero DEla minore con l'uno o l'altro genitore dovranno essere previamente concordate tra questi ultimi. Spese legali compensate”. Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito DEla documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti DE procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza DEle condizioni all'interesse DEla prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi DEla stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento DEle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto DEla prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti DEl'accordo.
La domanda congiunta DEle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto DEl'accordo DEle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 16 gennaio 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio DE 09 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi