Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 29/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 23/2024 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 23/2024 RG LAVORO promossa da:
, CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Dario Rossi del Foro di Genova, (c.f. , C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Cianci del foro di Trento, (c.f.
) nel cui studio in Trento, via Grazioli n. 100 elegge C.F._3 domicilio, giusta procura telematica in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Trento, Via Innsbruck n. 65, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivan Alberti del Foro di Trento (C.F.
) e Matteo Rivi del Foro di Trento (C.F. C.F._4
pagina 1 di 22
d'Assisi n.10, domicilio eletto, giusta procura telematica in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni, altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Piaccia alla Corte ill.ma, contrariis rejectis,
1) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il danno risarcibile al ricorrente al netto di qualsiasi prestazione previdenziale e/o assistenziale.
2) Condannare l'appellata al pagamento a favore del ricorrente dell'importo pari alla Naspi percepita tra il 25.03.2020 ed il 22.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinto il contradditorio sulle nuove domande ed eccezioni proposte dall'appellante così giudicare: In via preliminare
Dichiarare per tutti i motivi esposti nel presente atto, inammissibile, l'appello d.d. 17.05.2024, notificato in data 27 maggio 2024 proposto dal sig. Parte_1
.
[...]
In via principale
Nel merito
pagina 2 di 22 Respingere il ricorso in appello avversario d.d. 17.05.2024, notificato in data 27 maggio 2024, e tutte le domande preliminari e di merito, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte e per l'effetto confermare tutti i capi impugnati da controparte, nelle sentenze non definitiva n. 117/2022 del
04.10.2022, nella sentenza non definitiva n. 124/2023 del 26.09.2023 e nella sentenza definitiva n. 156/2023 RG n. 348/2020 del Tribunale di Trento, sez.
Lavoro, comunicata in data 22.11.2023.
In Riforma parziale della sentenza non definitiva n° 117/2022, depositata in data 04.10.2022, e della sentenza definitiva n. 156/2023 RG n. 348/2020, pubblicata il 21.11.2023, entrambe del Tribunale di Trento sez. Lavoro, accogliere l'appello incidentale della società e quindi, all'esito, accogliere le domande versata sin dal primo grado quivi riproposte:
Nel merito, in via preliminare: rigettare tutte le domande, singolarmente e nel loro complesso, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in subordine: in caso di accoglimento della domanda relativa all'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, dare applicazione al regime proprio dei dipendenti delle società partecipate ai sensi del D.Lgs.
175/2016; per l'effetto, respingere la domanda volta alla conversione del contratto e al risarcimento del danno.
E, per l'effetto, Condannare il sig. , alla restituzione degli Parte_1 importi corrisposti da Controparte_1
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario per spese generali IVA e
CNPA del doppio grado di giudizio.
In Via Istruttoria: (omissis)
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
ha lavorato come operatore di esercizio per l'azienda Parte_1 [...] per 27 mesi con vari contratti a tempo determinato succedutisi Controparte_1 nel tempo (19.06.2017, 03.12.2017, 19.06.2018 prorogato fino al 31.12.2019).
pagina 3 di 22 In data 12.12.2019, poco prima della scadenza dell'ultimo contratto, venne sottoposto, su richiesta del datore di lavoro, a visita di revisione presso la UST di
Verona, all'esito della quale fu dichiarato non idoneo temporaneamente alla mansione, rinviando un controllo a due mesi di distanza1.
Con lettera del 24.03.2020, impugnò il contratto a termine, Parte_1 contestando la regolarità del giudizio di inidoneità e la violazione delle norme vigenti in materia di contratto a tempo determinato2 e di esercizio del diritto di precedenza.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 9.7.2020, chiedeva l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità e della discriminatorietà del giudizio di inidoneità adottato in data 19.12.2019 e/o comunque la declaratoria della sua idoneità alla mansione al momento della scadenza del rapporto;
l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato in virtù del diritto di precedenza, che aveva esercitato previamente con lettera d.d. 31.12.2019; la condanna dell'azienda alla reintegrazione in servizio e al risarcimento del danno per mancata retribuzione fino alla reintegra;
inoltre, la condanna dell'azienda al risarcimento causato dal giudizio di inidoneità, a causa del carattere discriminatorio e/o della negligenza del personale. In subordine, infine, chiedeva al Tribunale di Trento di accertare la nullità del termine apposto ai rinnovi dei contratti a termine stipulati e, di conseguenza, la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato con la conseguente reintegra.
Il Tribunale di Trento, all'esito dell'istruttoria, emanava due sentenze non definitive (nn. 117/2022 d.d.
4.10.2022 e 124/2023 d.d. 26.9.2023), tramite le quali rigettava la domanda di accertamento della discriminatorietà del giudizio di inidoneità del lavoratore, stabilendo che nel periodo 1 gennaio – 30 settembre pagina 4 di 22 2019 era idoneo a svolgere le mansioni di conducente di Parte_1 autobus, proprie del profilo di “operatore di esercizio”, (parametro 140, appartenente all' Area professionale: terza;
Area operativa: esercizio;
Sezione: automobilistico, filoviario e tranviario di cui all'art. 35 Testo coordinato) e che, di conseguenza, aveva violato il diritto di precedenza nelle Controparte_1 assunzioni. Dichiarava, quindi, l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fare data del 25.3.2020 e condannava l'azienda a risarcire il danno al lavoratore per un importo corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate, qualora la società datrice avesse ricevuto le prestazioni offerte dal lavoratore dalla data della costituzione del rapporto alla data della sentenza, ridotte dell'aliunde perceptum a titolo di qualsiasi compenso e/o prestazione previdenziale e/o assistenziale.
Con sentenza definitiva n. 156 d.d. 21.11.2023 liquidava l'importo dovuto dalla società a favore del lavoratore € 25.172,16 oltre rivalutazione Controparte_1 ed interessi.
Con atto di appello d.d. 17.5.2024, ha impugnato le sentenze emesse Parte_1 dal Tribunale di Trento (non definitive nn. 117/2022 e 124/2023 e definitiva n.
156/2023), chiedendone la riforma per i motivi di seguito esaminati, con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente con atto d.d. 2.12.2024, Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello del lavoratore e, nel merito, di respingere tutte le domande preliminari e di merito, poiché infondate in fatto ed in diritto, confermando le sentenze di primo grado.
In riforma della sentenza non definitiva n. 117/2022 e della sentenza definitiva n.
156/2023, ha proposto appello incidentale, con il quale chiedeva, in via preliminare di rigettare tutte le domande proposte in primo grado, per i motivi illustrati e in caso di accoglimento della domanda relativa all'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, dare applicazione al regime proprio dei dipendenti delle società partecipate ai sensi del D.lgs. 175/2016.
pagina 5 di 22 All'udienza del 10.04.2025, i difensori delle parti discutevano la causa e, all'esito, la Corte decideva dando pubblica lettura del dispositivo di sentenza in calce ritrascritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette la Corte che, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc -che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello” (Cass. 344/20) - farà impiego del principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. 3126/21. Orientamento ora recepito dalla novella del codice di procedura civile.
Preliminarmente, devono essere esaminate le questioni pregiudiziali di rito, proposte, in via incidentale, dall'appellata con la sua costituzione, più precisamente, le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell'appello d.d.
17.5.2024:
a. carenza di riserva d'appello sulla sentenza n. 124/2023. L'appellata sottolinea che non è stata effettuata riserva d'appello in relazione alla sentenza non definitiva n. 124/2023 d.d. 26.9.2023 del
Tribunale di Trento e che, per tale motivo, essa non è più impugnabile.
L'eccezione è irrilevante.
La sentenza 124/2023 è una sentenza non definitiva, il cui accertamento, in assenza di espressa riserva di impugnazione, è divenuto definitivo.
Peraltro, il giudicato si è formato con riferimento ai criteri individuati per il calcolo della retribuzione globale di fatto, da porre alla base del risarcimento, tenuto conto delle varie voci che devono essere prese in pagina 6 di 22 considerazione, secondo legge e CCNL. Tali criteri non sono oggetto di contestazione nel presente grado e l'esito di questo giudizio non è diretto a incidere sull'accertamento contenuto nella sentenza non definitiva n. 124/2023. Infatti, il motivo d'appello, proposto da , come di Parte_1 seguito illustrato, riguarda esclusivamente l'inclusione delle prestazioni assistenziali nell'aliunde perceptum, questione affrontata solo dalla sentenza non definitiva n. 117/2022 per la quale è stata formulata riserva di appello.
b. carenza dei requisiti ex art. 434 c.p.c.
Secondo parte appellata il ricorso in appello risulterebbe inammissibile a causa del difetto dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina dell'art. 434, comma 1, punti 1 e 2 c.p.c.
Il rilievo è infondato.
Nell'atto di appello è chiaramente individuato il capo della sentenza impugnato, tanto che viene specificato che si tratta dell'inclusione, nell'aliunde perceptum, delle prestazioni previdenziali e assistenziali (NASPI); sono, altresì, compiutamente individuate le ragioni, in diritto, per cui l'indennità di disoccupazione non costituisce aliunde perceptum, e l'interesse dell'appellante a impugnare, attesa la sua esposizione all'azione di ripetizione da parte dell' . CP_2
*
Appello principale
ha censurato la decisione non definitiva n.117/2022, nella Parte_1 parte in cui il primo Giudice ha incluso nell'aliunde perceptum le prestazioni previdenziali e assistenziali, percepite dall'appellante, dal 25.3.2020 alla sentenza definitiva, e ha chiesto la parziale riforma della sentenza n.156/2023, con la riliquidazione di quanto a lui spettante a titolo di risarcimento.
Il GdL, infatti, dopo aver accertato, con la sentenza n.117/2022, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo inquadramento professionale, a decorrere dal 25.03.2020, ha condannato la società convenuta al pagina 7 di 22 risarcimento del danno per un importo pari a tutte le retribuzioni che sarebbero maturate da tale data fino alla sentenza definitiva.
Nella medesima sentenza non definitiva n. 117/2022, il GdL ha disposto la detrazione dall'ammontare del risarcimento di quanto percepito dal lavoratore, medio tempore, a qualsivoglia titolo, comprendendovi anche le prestazioni previdenziali ed assistenziali e rinviando la liquidazione degli importi al prosieguo del giudizio.
Come già detto, con la sentenza non definitiva n.124/2023, non impugnata, sono state accertate le varie voci e indennità spettanti al lavoratore e, con la sentenza definitiva n. 156/2023 è stata liquidata la misura concreta del risarcimento, al netto della NASPI.
L'appellante censura la legittimità della decisione, limitatamente alla detrazione della NASPI, in quanto, come affermato dalla Cassazione (n. 11989/2018),
“l'indennità di disoccupazione non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto al dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa difetta del requisito della definitività, consentendo all'
[...]
di ripetere tutte le somme corrisposte al lavoratore”. CP_3
Il motivo è fondato e va accolto.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale “che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale (Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6369)”.
Le prestazioni pensionistiche o di natura previdenziale, quali indennità di mobilità o di disoccupazione, se percepite dal disoccupato, si pongono su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che possono derivare qualora, il lavoratore, dopo un licenziamento illegittimo o una mancata stabilizzazione,
“…impieghi altrimenti la propria capacità lavorativa” e l'eventuale non pagina 8 di 22 spettanza delle prestazioni pubbliche “… può dar luogo solo ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (v. anche Cass., sez. lav., 15.5.2018, n.
11835; id., 27.3.2017, n. 7794).
Tali principi di diritto, enunciati essenzialmente in relazione alla disciplina dell'art. 18 L. n. 300/1970 -sia nella sua originaria formulazione sia in quelle nel tempo derivate dalle sue successive modificazioni- sono destinati a valere anche per quanto qui interessa: infatti, anche in questo caso, è stata ricostituita con sentenza la continuità contributiva e retributiva, ex tunc, e le somme corrisposte in esecuzione della sentenza sono state assoggettate a contribuzione previdenziale (vedi risulta dalla busta paga definitiva rilasciata al lavoratore), della quale si è fatta carico l'azienda. Conseguentemente, l , che ha erogato la NASPI sussistendone Controparte_4 all'epoca i requisiti di legge, potrà ripetere la prestazione divenuta indebita in quanto, in forza della sentenza, risulta ricostituito lo stato di occupazione.
Tuttavia, tale prestazione non è definitivamente acquisita al patrimonio del lavoratore. Il corrispondente importo, pertanto, non può essere escluso dal computo del risarcimento stabilito dal primo Giudice a carico dell'appellata: così facendo, infatti, verrebbe leso il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno conseguente all'illegittima condotta datoriale, accertato nella misura equivalente alle retribuzioni non percepite dal 25.02.2020 alla data della sentenza.
In conclusione, l'appellata va condannata al pagamento a favore di Parte_1 dell'importo pari alla NASPI percepita tra il 25.3.2020 ed il 22.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
*
Appello incidentale d Controparte_1
A) La Società appellata, , alla pag. 17 della Controparte_1 comparsa di costituzione, “… impugna incidentalmente la sentenza non definitiva n° 117/2022, depositata in data 04.10.2022, del Tribunale di
Trento, sez. Lavoro sul seguente capo della Sentenza, cosi come riportato
pagina 9 di 22 da pag. 21 della stessa a pag. 30, che qui in ottemperanza all' art. 434
c.p.c. si trascrive integralmente…”.
Si tratta della parte del provvedimento relativa alla lamentata “…ingiusta valutazione in ordine all'idoneità del ricorrente a rendere la prestazione”: la censura riguarda l'accertamento -conclusosi positivamente- circa l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio, nel periodo
1/1-30/9/2020, alla quale il GDL è pervenuto sulla scorta delle valutazioni del
Consulente tecnico, all'esito dell'indagine peritale, riportate nella relazione depositata il 26/5/2022 nel giudizio di primo grado.
È opportuno premettere che l'arco di tempo sottoposto alla valutazione peritale
(1/1-30/9/2020) ha assunto rilievo in quanto coincide con il periodo, immediatamente successivo alla cessazione (31.12.2019) dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, intercorso tra e per la Parte_1 Controparte_1 durata del quale il lavoratore poteva richiedere la stabilizzazione con l'assunzione a tempo indeterminato.
Infatti, come stabilito al capo n. 2 della sentenza non definitiva e non oggetto di specifica impugnazione3, per nove mesi dopo la cessazione del contratto a tempo 3 Il primo Giudice ha così argomentato: “…Quanto al diritto di precedenza … si tratta…della medesima situazione giuridica soggettiva attiva che trova fondamento nell'art. 24 co.1 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 (“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”) ma con le specificazioni previste dall'autonomia collettiva (il già richiamato art. 27 co.3 Testo coordinato cit.: “In applicazione dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi
e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni”), le quali subordinano l'acquisto del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato allo svolgimento di prestazioni a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi (anche frazionato), alla scadenza dei pregressi contratti a tempo determinato da non più di nove mesi rispetto al momento in cui sorge in azienda la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e pagina 10 di 22 indeterminato, avvenuta il 31.12.2019, era titolare del diritto di Parte_1 precedenza.
Secondo il primo Giudice, sono risultati dimostrati i due presupposti
(normativamente previsti) del diritto in questione: “…La fattispecie acquisitiva del diritto, azionato dal ricorrente, all'assunzione a tempo indeterminato con mansioni di “operatore di esercizio” a far data dal 31.12.2019, è composta, alla luce della trama normativa, di fonte legale e collettiva appena ricordata, dai seguenti elementi costitutivi:
1) lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi (anche frazionato);
2) la formulazione entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato della richiesta scritta al datore di voler esercitare il maturato diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Così acquisito il diritto di precedenza, la possibilità di fruirne concretamente è subordinata all'insorgenza in azienda della necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale nell'arco dei nove mesi successivi alla scadenza del termine finale apposto all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'avente diritto alla precedenza…”.
A tale proposito, il GDL ha concluso che “…Appare incontestata e comunque emerge per tabulas la sussistenza rispetto al ricorrente degli elementi sub 1) e 2). Infatti, quanto all'elemento sub 1), è pacifico tra le parti che il ricorrente ha svolto prestazioni alle dipendenze della società convenuta in esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato nei periodi 19.6.-10.9.2017, 3.12.2017- 2.4.2018 e 19.6.2018- 31.12.2019 (doc. 1 fasc. ric.). Quindi è agevole dedurre che già in data 29.11.2018 il ricorrente aveva prestato in favore della società convenuta lavoro subordinato a tempo determinato per più di dodici mesi.
alla formulazione, da parte del titolare, entro due mesi dalla cessazione del suo rapporto a tempo determinato, di richiesta scritta di volersi avvalere del diritto di precedenza.
pagina 11 di 22 Ne deriva che il ricorrente aveva già lavorato alle dipendenze della società convenuta (e dante causa) per un tempo superiore a dodici mesi quando, con lettera del 20.9.2019 (doc. 6 fasc. ric.), espresse la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. E', quindi, irrilevante ai fini della tempestività della richiesta (da formularsi entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), che lo abbia fatto quando era ancora in corso l'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
In riferimento alla condizione di fruibilità in concreto, assume rilievo, al fine di verificare se vi sia stata violazione del diritto di precedenza maturato dal ricorrente, la circostanza se nei nove mesi successivi alla scadenza del termine finale apposto all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente con la società convenuta, vale a dire nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020, la società convenuta abbia proceduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale (“operatore di esercizio”) nel quale il ricorrente aveva in precedenza svolto le sue prestazioni di lavoro a tempo determinato per oltre dodici mesi. Infatti la verifica deve riguardare quel periodo alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 24 co. 1 d.lgs. 81/2015, il quale ricollega il diritto di precedenza maturato in favore del lavoratore a tempo determinato alle “assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici (ridotti a nove dalla norma collettiva) mesi” e dell'art. 27 co.3 Testo cit. che attribuisce il diritto di precedenza ai lavoratori (assunti a termine, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi) “il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi”. (…) risulta necessario verificare se la società convenuta
[...] abbia proceduto nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2020 Controparte_1 all'assunzione nel profilo professionale di “operatore di esercizio” di lavoratori
o del tutto privi del diritto di precedenza o sì titolari di diritto di precedenza, ma rispetto ai quali il ricorrente, alla luce del disposto ex art. 27 co. 3 Testo coordinato cit., avrebbe dovuto essere preferito per aver “cumulato [un] maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni”. (…) risulta necessario verificare se la società convenuta
[...] abbia proceduto nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2020 Controparte_1 all'assunzione nel profilo professionale di “operatore di esercizio” di lavoratori
o del tutto privi del diritto di precedenza o sì titolari di diritto di precedenza, ma
pagina 12 di 22 rispetto ai quali il ricorrente, alla luce del disposto ex art. 27 co. 3 Testo coordinato cit., avrebbe dovuto essere preferito per aver “cumulato [un] maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni”. A tal fine, anche in parziale accoglimento delle istanze di esibizione formulate dal ricorrente, con l'ordinanza istruttoria, pronunciata all'udienza del 7 settembre 2021, è stato ordinato alla società di Controparte_1 esibire, mediante deposito da effettuarsi entro il 15 ottobre 2021, un prospetto contenente l'indicazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con il profilo professionale di “operatore di esercizio”, nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020, con la specificazione, per ciascuno degli assunti, se e, in caso positivo, in quali periodi, abbiano precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato lavorato a tempo determinato alle dipendenze della società convenuta, con la precisazione che l'esattezza di tale prospetto avrebbe dovuto essere attestata dal Centro per l'Impiego di Trento o da altro ufficio pubblico e che in tale prospetto avrebbero dovuto essere considerati anche coloro che, secondo quanto allegato dal ricorrente a pag. 18-20 della memoria di costituzione, eventualmente fossero stati assunti a tempo indeterminato (sempre nel periodo 1 gennaio – 30. settembre 2020) “in ragione di una valutazione delle attitudini lavorative e della qualità del servizio”. (…) In data 13.10.2021 la società convenuta, in ottemperanza all'ordine di esibizione, ha depositato idoneo prospetto da cui emerge che la società ha proceduto nel periodo 1.1.-30.9.2020 ad Controparte_1 assunzione a tempo indeterminato o a trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato in relazione a 38 lavoratori con mansioni di
“conducente di autobus (codice 7422006) livello: 23 CCNL: Autoferrotranvieri (codice 2780)”, vale a dire, alla luce dell'art. 35 Testo coordinato cit., appartenenti all' Area professionale: terza;
Area operativa: esercizio;
Sezione: automobilistico, filoviario e tranviario;
Profilo operatore di esercizio, Parametro
140. In particolare, risulta che tali negozi volti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato hanno riguardato numerosi lavoratori con un pregresso svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato quali operatore di esercizio, con mansioni di conducente di autobus, di durata inferiore rispetto a quelli intercorsi tra la società convenuta e il ricorrente (due anni, un mese e un giorno alla data del 31.12.2019). Quindi, in prima approssimazione, può considerarsi accertato che la società convenuta Controparte_1
pagina 13 di 22 ha effettuato, nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019 (rectius: 2020, n.d.r.) assunzioni in contrasto con il diritto di precedenza ex art. 24 co.1 d.lgs. 81/2015 ed ex art. 27 Testo coordinato cit. sorto in favore del ricorrente già in data 1.1.2020, avendo egli cessato il rapporto in data 31.12.2019, svolto a tale data prestazioni di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi e già formulato, in data 29.9.2019, richiesta scritta alla società datrice di voler esercitare il maturato diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato”.
Intervenuto, quindi, l'accertamento definitivo della ricorrenza, in capo al lavoratore, dei due presupposti di legge, come esposto al capo n. 2 della sentenza e non oggetto di impugnazione, con l'appello incidentale la CP_5 concentra le proprie critiche sulla verifica delle condizioni sanitarie del lavoratore, che il GdL aveva ritenuto necessario demandare al CTU in quanto,
“… come si è già ricordati in limine, il ricorrente è stato ritenuto, a seguito di visita medica del 12.12.2019, con certificato redatto dalla Direzione sanitaria dell'Unità sanitaria territoriale di Verona – Gruppo Ferrovie dello Stati Italiane in data 19.12.2019, “non idoneo in via temporanea“ alle mansioni di operatore di esercizio, con “controllo a due mesi”.
Nella relazione peritale, disposta in primo grado sul quesito formulato all'udienza del 23.11.2021, il dott. dopo articolata disamina, Per_1 confortata altresì da riferimenti e approfondimenti scientifici, ha concluso che non vi era dimostrazione che fosse affetto da patologie ostative allo Parte_1 svolgimento della mansione lavorativa nel periodo indicato4 .
pagina 14 di 22 Conseguentemente, il Giudice, ritenendo esaurientemente soddisfatto il quesito ha accertato che nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, era Parte_1 idoneo a svolgere le mansioni di “operatore di esercizio”, così accogliendo, per le ragioni esposte a pag. 27, della sentenza5, la domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato, con la decorrenza indicata.
Parte appellante lamenta che la conclusione, cui è pervenuto il CTU, non era stata validata da idonei accertamenti diagnostici specialistici, diretti a verificare la sussistenza della patologia di OSAS, e chiede la rinnovazione della C.T.U., con identico quesito, “avvalorato dal tema della certezza che non vi fosse la patologia in discussione, ovvero che vi sia la certezza che il non era Parte_1 affetto da detta patologia”.
Le istanze di natura istruttoria, contenute nel motivo d'appello, non sono ammissibili in quanto si sostanziano nella richiesta di nuova consulenza, su quesito diverso, rispetto a quello al quale il CTU ha esaustivamente risposto con argomentazione logica, esente da vizi procedurali e nel contraddittorio con i consulenti di parte, dei quali sono anche riportate, in calce all'elaborato, le osservazioni e i chiarimenti.
Si tratta, a ben vedere, di questione che, diligentemente, Controparte_1 avrebbe potuto ampiamente affrontare già in primo grado, con specifiche deduzioni istruttorie o, in limine, al momento dell'ammissione della consulenza tecnica e della formulazione del quesito al CTU.
In ogni caso, il tema è stato affrontato dal CTU, nel corso dell'attività peritale, su sollecitazione del perito di parte e le conclusioni anche sulla specifica questione, appaiono congruamente motivate e dirimenti, tanto che l'appello sul punto risulta infondato, per le ragioni di seguito riassunte:
doveva essere intesa come esclusione della sussistenza di patologie respiratorie, tra le quali alcune malattie del sonno sono comprese”. 5 Come si legge nella sentenza n. 117/2022, il GDL riteneva che la prima violazione si fosse consumata in data 1.3.2020, alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di , il quale aveva Persona_2 lavorato a tempo determinato per un periodo nettamente inferiore a . Parte_1
pagina 15 di 22 1. In primo luogo, nella relazione peritale, il Consulente, partendo dai risultati delle valutazioni mediche, cui si era sottoposto il lavoratore su richiesta di RFI, ha osservato: “…D'altra parte, nessuna diagnosi di OSAS o di altra patologia del sonno è presente nella documentazione clinica disponibile del sig. , nemmeno in quella rilasciata dalla Parte_1
UST di RFI Verona, che pure aveva formulato il giudizio di non idoneità alla mansione. In particolare, non risulta sia ma stato eseguito un esame poligrafico che è lo strumento principale di diagnosi. Nella lunga degenza presso la Clinica di Rodengo mai emergono elementi che supportino un problema del sonno a tipo OSAS (se si esclude il referto dell'endocrinologo di mesi prima) e la diagnosi di dimissione non ne parla.
2. La diagnosi del medico pneumologo, dott. all'esito della Persona_3
“visita pneumologica” effettuata in data 19 dicembre 2019 su richiesta del medico incaricato di UST-RFI, dott.ssa parla di “non evidenti Per_4 patologie di pertinenza pneumologica in atto”. Osserva il CTU che con tale espressione “… dovremmo pensare venissero escluse anche patologie del tipo apnee notturne, che – anche se non in maniera esclusiva – sono anche di pertinenza pneumologica…La stessa dottoressa Per_4 responsabile del procedimento di revisione presso l'UST di Verona, che pure ne discuterà con il lavoratore, non cita la condizione della sospetta patologia né nella diagnosi né negli altri documenti e nemmeno nella segnalazione diretta all'Ufficio provinciale di Bolzano del Ministero dei Trasporti nella quale utilizza la mera generica dizione di legge: “è stata riscontrata una condizione psico-fisica/sensoriale non coerente con quanto normalmente previsto per la patente di guida”.
3. Come evidenziato dal CTU, la dott.ssa non menziona mai la Per_4 patologia di OSAS (nemmeno come dubbio diagnostico) né nella richiesta di accertamento pneumologico specialistico né, tantomeno, nelle pagina 16 di 22 conclusioni diagnostiche, datate 19.12.2019, che fanno riferimento a:
“Obesità. ipertensione arteriosa in terapia. Ipotiroidismo in terapia.
Recente ricovero in centro per terapie disintossicanti e obesità”, con giudizio: “non idoneo in via temporanea”.
4. Evidenzia il CTU che appaiono “…incoerenti diagnosi e giudizio di idoneità, dal momento che le altre condizioni riportate non costituiscono di per sé motivo di inidoneità”. Invece, sempre in data 19.12.2019, la dott.ssa ha trasmesso all'ufficio provinciale di Bolzano del Per_4
Ministero dei Trasporti “per il seguito di competenza” la segnalazione relativa a : “è stato sottoposto presso questa UST ad Parte_1 accertamenti medico legali non finalizzati alla valutazione della idoneità al possesso di specifica patente di guida. In tale occasione è stata riscontrata una condizione psicofisica/sensoriale non coerente con quanto normalmente previsto per la patente di cui è titolare “.
5. Il procedimento per la revisione della patente è stato poi attivato, in data
16/5/202,0 proprio a seguito della segnalazione trasmessa dalla dott.ssa il 19/12/19 alla CML di Bolzano e l'accertamento medico, Per_4 effettuato presso la CML della Provincia di Bolzano, nel gennaio 2021
(dopo la sospensione delle attività per le norme della successiva emergenza COVID-19), si è concluso in data 07.01,2021 con il riconoscimento dell'idoneità “…per la patente di guida A DE AM normale fino al 07.01.2026. Non prescrizioni di occhiali, apparecchio acustico, protesi o ortesi durante la guida o di adattamenti del veicolo e disposizioni dei comandi”.
6. Quindi, gli accertamenti della CML di Bolzano hanno escluso patologie interferenti con la guida, anche professionale, dopo aver effettuato direttamente test dei tempi di reazione, finalizzati a valutare la pagina 17 di 22 riduzione del livello di vigilanza dovuto a condizioni di sonnolenza diurna, ottenendo risultati entro valori di normalità.
Replicando alle osservazioni del consulente di il CTU ha Controparte_1 precisato che, considerato il carattere cronico della patologia (OSAS), dalla quale la Società sospettava fosse affetto “…non è pensabile che fosse Parte_1 prima presente e si fosse risolta, né risulta che lo stesso fosse stato sottoposto alle specifiche terapie”.
In ogni caso, il CTU ha rilevato che l'idoneità del lavoratore alle mansioni di operatore di servizio è stata accertata nel 2021 dalla CML di Bolzano applicando i parametri necessari per “la valutazione del profilo di rischio per la circolazione stradale in relazione al pericolo derivanti da condizioni di sonnolenza diurna e riduzione delle capacità di concentrazione ed attenzione” dei soggetti con OSAS
o con sospetto di essere affetti da OSAS (D. Dir.3.02.2016).
Secondo le conclusioni del CTU, che vengono recepite anche da questo Collegio,
“a posteriori, il giudizio della CML di Bolzano del gennaio 2021 avvalora questa diagnosi in quanto, trattandosi di eventuale patologia cronica, non abbiamo elementi per ipotizzare che il giudizio sarebbe stato diverso qualora fosse stato emesso nel periodo di interesse per il quesito”: pertanto, non vi erano
OSAS né altre patologie ostative.
Inoltre, il giudizio di inidoneità temporanea emesso da UST-RFI il 19/12/2019, qualora legittimato dal sospetto di una patologia del sonno (ma non dalle condizioni presenti in diagnosi) “…avrebbe dovuto essere approfondito presso un centro specializzato. In assenza di questo, la “negatività” della visita pneumologica del 19/12/2019 doveva essere intesa come esclusione della sussistenza di patologie respiratorie, tra le quali alcune malattie del sonno sono comprese…”.
Quindi, sulla scorta delle argomentazioni peritali sopra riassunte, il Collegio ritiene escluso che il lavoratore non fosse idoneo alla guida sia all'epoca della sospensione temporanea, adottata dalla dott.ssa sia successivamente e, Per_4
pagina 18 di 22 in particolare nell'arco di tempo in cui era titolare del diritto di precedenza, di cui si è detto.
*
B) Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta Controparte_1 che il primo giudice non avrebbe considerato che l'appellata è società a partecipazione pubblica (Società In-House), ai sensi della L. 175/2016
(T.U. società partecipate) art. 2 lett. n): da tale circostanza discenderebbe, per quanto qui rileva, la necessità d'adozione di procedure selettive o concorsuali a evidenza pubblica per l'assunzione dei dipendenti, a pena di nullità del contratto di lavoro (in applicazione del precetto costituzionale di cui all'art. 97 c. IV Cost.). Quindi, l'immissione in servizio tramite conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ad opera di una pronuncia giurisdizionale sarebbe illegittima, anche con riferimento specifico alle società a controllo pubblico (si vedano, ex multis, Cass. 1° marzo 2017, n. 5286; Cass. 22 febbraio 2018, n. 4358; Cass. 1° marzo 2018, n. 4897).
Anche questa censura pur suggestiva, è infondata, in quanto il thema decidendum non è l'illegittimità del contratto a termine e della sua omessa conversione ma la violazione del diritto di precedenza, di cui era titolare l'appellante, e dell'obbligo ex lege in capo al datore di lavoro di rispettare la graduatoria tra i lavoratori, in possesso dei requisiti prescritti 6.
pagina 19 di 22 Infatti, come chiarito dal primo Giudice, il lavoratore ha chiesto riconoscimento giurisdizionale del diritto di precedenza, che, avendo egli già lavorato alle dipendenze della società convenuta (e dante causa) per un tempo superiore a dodici mesi, aveva maturato e puntualmente esercitato con lettera del 20.9.2019
(doc. 6 fasc. ric.), con la quale ha espresso la volontà di essere assunto a tempo indeterminato.
L'accertamento giurisdizionale si è quindi limitato all'accertamento della violazione, atteso che nei nove mesi successivi alla scadenza del termine finale, apposto all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da con la società convenuta (cioè nel periodo 1 gennaio – 30 settembre Parte_1
2020), questa aveva proceduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale (“operatore di esercizio”), retrocedendo l'appellante nonostante egli avesse in precedenza svolto le sue prestazioni di lavoro, 7 a tempo determinato, per oltre dodici mesi.
L'applicazione della normativa primaria, con le specificazioni delle fonti collettive, di cui sopra si è detto, comporta il riconoscimento in favore del lavoratore del diritto di precedenza a far data dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato di altro lavoratore, collocato in graduatoria in posizione deteriore rispetto a (per aver lavorato un tempo inferiore alle Parte_1 Con dipendenze di , come accertato dal primo Giudice, cfr. pagg. 26-27 sentenza 7 Art. 27 c. 3 Testo coordinato: “In applicazione dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni”. 7 Art. 25 c. 1 D.lgs. n. 81/2015: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
pagina 20 di 22 impugnata) e la rimozione del vulnus, attuato con l'illegittima condotta datoriale, si sostanzia nell'accertamento giurisdizionale della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato tra , che aveva Parte_2 esercitato il suo diritto di precedenza di cui era titolare, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi.
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Considerato l'esito complessivo della lite, alla parziale riforma della sentenza appellata (nella quale il lavoratore era risultato soccombente relativamente al capo 1. della decisione che non ha impugnato) e alla necessità dell'applicazione di un criterio unitario e globale, consegue la dichiarazione di compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, nella medesima proporzione di un quarto adottata dal primo Giudice, con condanna di alla rifusione Controparte_1 in favore di dei residui tre quarti, da calcolarsi sull'intero, liquidato in Parte_1 dispositivo.
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PQM
in parziale riforma della sentenza non definitiva n. 117/2022 del 04.10.2022, della sentenza non definitiva n. 124/2023 del 26.09.2023 e della sentenza definitiva n. 156/2023 del 21.11.2023 del Tribunale di TRENTO GDL emesse nella causa n. 348/2020 R.G., condanna la al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante dell'importo pari alla NASPI percepita tra il 25.03.2020 e il 22.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta l'appello incidentale;
compensa per un quarto le spese di entrambi i gradi di giudizio;
condanna la alla rifusione in favore di Controparte_1
, per ciascun grado del procedimento, dei residui tre Parte_1 quarti, che si liquidano, per l'intero, in € 6.700,00 oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 co.
2. dm. 55/2014, IVA e CNPA e contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv.to Rossi che si è dichiarato antistatario;
pagina 21 di 22 dichiara che sussistono i presupposti per il versamento del contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come mod. da L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Trento, 10/04/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All. 9 ric. fasc. primo grado: “è stato sottoposto presso questa UST ad accertamenti medico – legali non finalizzati alla valutazione dell'idoneità al possesso di specifica patente di guida, in tale occasione è stata riscontrata una condizione psico-fisica sensoriale non coerente con quanto normalmente previsto per la patente di cui è titolare”. 2 All. 14 ric. fasc. primo grado: “Tali contratti, oltre a non essere regolari sotto il profilo delle proroghe e dei rinnovi, risultano stipulati in assenza di qualsivoglia esigenza di temporaneità atta a giustificare l'apposizione del termine, ponendosi dunque in contrasto con la direttiva n. 70/99 dell'U.E....”. 4 Conclusioni del C.T.U.:
“- non c'è dimostrazione che il sig. , nel periodo considerato, fosse affetto da patologie ostative alla Parte_1 sua idoneità alla mansione lavorativa;
- a posteriori, il giudizio della CML di Bolzano del gennaio 2021 avvalora questa diagnosi in quanto, trattandosi di eventuale patologia cronica, non abbiamo elementi per ipotizzare che il giudizio sarebbe stato diverso qualora fosse stato emesso nel periodo di interesse per il quesito;
- il giudizio di inidoneità temporanea emesso da UST-RFI il 19/12/2019 era legittimato dal sospetto di una patologia del sonno (ma non dalle condizioni presenti in diagnosi) che avrebbe dovuto essere approfondito presso un centro specializzato. In assenza di questo, la “negatività” della visita pneumologica del 19/12/2019 6 Art. 27 c. 3 Testo coordinato: “In applicazione dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale già attribuito daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non più di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni”. Art. 25 c. 1 D.lgs. n. 81/2015: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.