TRIB
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2024, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
R.g. 6578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione all'udienza del 16 novembre, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
( c.f. ) elettivamente domiciliata in Caserta alla via Parte_1 C.F._1
G. Salvemini n. 47 presso lo studio dell' Avv. Alfredo Santacroce che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Caserta alla via Parte_2 C.F._2
G. Salvemini n. 47 presso lo studio dell' Avv. Alfredo Santacroce che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 novembre 2023 le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. 6578/2023
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 10 luglio 2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 10.04.1989 dal quale sono nati tre figli – ( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il Per_1 Per_2
12.05.1995) e ( nato a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_3
condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 16 novembre 2023 i ricorrenti comparivano personalmente e dichiaravano, non sussistendo margini di riconciliazione, di voler ottenere prima la pronuncia di separazione consensuale, e poi il divorzio congiunto, alle condizioni indicate a verbale.
Il Giudice relatore rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credono;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. I figli e sono coniugati ed autosufficienti;
Persona_4 Per_2
4. Il figlio allo stato disoccupato a seguito di licenziamento, continuerà a risiedere con la Per_3 madre nella casa coniugale;
5. Il sig. , prima assunto a tempo indeterminato presso la , è stato licenziato Parte_2 Org_1 ed in stato di disoccupazione dal settembre 2023; rinuncia comunque a qualsiasi tipo di mantenimento
ex art. 156 c.c.;
6. la sig.ra svolge attività lavorative saltuarie che le permettono di essere Parte_1
autosufficiente e pertanto rinuncia al mantenimento ex art. 155 c.c. e art. 156 c.c.,
7. La casa coniugale, casa popolare in affitto, rimarrà nella piena e completa disponibilità della sig.ra
con gli annessi arredi”. Parte_1
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
2 R.g. 6578/2023
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il
[...] Parte_2
6.02.1970);
b) omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli- Quartiere Soccavo (atto n. 46, parte /,
Serie, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 12.01.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6578 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione all'udienza del 16 novembre, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
( c.f. ) elettivamente domiciliata in Caserta alla via Parte_1 C.F._1
G. Salvemini n. 47 presso lo studio dell' Avv. Alfredo Santacroce che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Caserta alla via Parte_2 C.F._2
G. Salvemini n. 47 presso lo studio dell' Avv. Alfredo Santacroce che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 novembre 2023 le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate a verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g. 6578/2023
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 10 luglio 2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 10.04.1989 dal quale sono nati tre figli – ( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il Per_1 Per_2
12.05.1995) e ( nato a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_3
condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 16 novembre 2023 i ricorrenti comparivano personalmente e dichiaravano, non sussistendo margini di riconciliazione, di voler ottenere prima la pronuncia di separazione consensuale, e poi il divorzio congiunto, alle condizioni indicate a verbale.
Il Giudice relatore rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio credono;
2. I coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. I figli e sono coniugati ed autosufficienti;
Persona_4 Per_2
4. Il figlio allo stato disoccupato a seguito di licenziamento, continuerà a risiedere con la Per_3 madre nella casa coniugale;
5. Il sig. , prima assunto a tempo indeterminato presso la , è stato licenziato Parte_2 Org_1 ed in stato di disoccupazione dal settembre 2023; rinuncia comunque a qualsiasi tipo di mantenimento
ex art. 156 c.c.;
6. la sig.ra svolge attività lavorative saltuarie che le permettono di essere Parte_1
autosufficiente e pertanto rinuncia al mantenimento ex art. 155 c.c. e art. 156 c.c.,
7. La casa coniugale, casa popolare in affitto, rimarrà nella piena e completa disponibilità della sig.ra
con gli annessi arredi”. Parte_1
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole.
2 R.g. 6578/2023
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il
[...] Parte_2
6.02.1970);
b) omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli- Quartiere Soccavo (atto n. 46, parte /,
Serie, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 12.01.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3