Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996.
Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 428
Articolo 2
- Legge 19 ottobre 1999, n. 428
Articolo 1 della Legge 19 ottobre 1999, n. 428
Versione
19 novembre 1999
19 novembre 1999
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