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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1181/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/02/2023 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
MAGRINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Mara MAZZARA, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per per come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 Parte_1
depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Leffe l'1 luglio 2000. Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essersi separato Parte_1
consensualmente dalla moglie nel 2014 (doc. 2 ricorrente), ha domandato al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie, dando atto della raggiunta indipendenza economica del figlio con conseguente istanza di revoca del contributo posto a suo carico per il suo mantenimento e dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, nonché della piena autonomia reddituale della moglie.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la signora ha aderito alla domanda sullo status, Pt_2
chiedendo in via principale il riconoscimento di un assegno divorzile del valore di 350 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia e un contributo per il mantenimento del figlio pari a 450 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie;
in subordine, ove si reputasse raggiunta l'indipendenza economica del ragazzo, ha domandato la quantificazione in 600 euro mensili o nella diversa somma di giustizia dell'assegno divorzile, ferma in ogni caso l'assegnazione della casa coniugale.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, sentiti all'udienza del 4 luglio
2023 e alla successiva udienza del 12 settembre 2023, il Presidente designato ha adottato, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti, il Giudice istruttore ha onerato la resistente di provvedere al deposito della documentazione reddituale aggiornata propria e del figlio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2024, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti. Inoltre, l'istanza di esibizione avanzata dalla resistente risulta inammissibile, perché volta ad acquisire documentazione non necessaria ai fini della decisione, tenuto conto degli elementi già acquisiti.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e nei rispettivi atti, risulta dunque adeguato e consente al
Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Infine, deve essere dichiarata tardiva e in quanto tale inammissibile la produzione dei documenti n.
77-80, depositati dalla resistente unitamente alla comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione che la parte avrebbe già potuto ritualmente produrre, mentre può essere ammessa, perché di formazione successiva, la produzione dei documenti n. 81, 82, 83 che il ricorrente ha potuto esaminare e valutare in sede di memoria di replica, risultando così salvaguardato il contraddittorio.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 13 febbraio 2015, omologato il 24 febbraio 2015, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sul diritto al mantenimento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio e, di conseguenza, dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale, reputando oramai raggiunta l'indipendenza economica del ragazzo, il quale, dopo aver terminato gli studi, si è inserito nel mercato del lavoro, è riuscito a reperire un'occupazione affine ai propri studi di geometra e da oltre due anni lavora stabilmente per la medesima società che, da ultimo, gli avrebbe riconosciuto un aumento della retribuzione oraria percepita (da 10 a 13 euro, v. doc. 24 ricorrente).
La signora d'altro canto, ha chiesto la quantificazione del contributo dovuto dal padre per Pt_2
il figlio in 450 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, escludendo il raggiungimento dell'indipendenza economica di , considerato che: - non gode di alcuna garanzia e stabilità Per_1
occupazionale, prestando la sua attività lavorativa in forma autonoma e senza contratto;
- il reddito lordo percepito annualmente deve essere calcolato detraendo le tasse anticipate nell'annualità precedente, nonché il costo sostenuto per il pagamento del professionista incaricato della tenuta contabile;
- gli emolumenti percepiti dal ragazzo, di per sé, non gli consentono neppure di maturare un contributo pensionistico (v. doc. 43 resistente, verbale 12.9.23).
La domanda del ricorrente è fondata e in quanto meritevole di accoglimento, dovendo invece essere rigettata l'istanza della moglie per le ragioni di seguito illustrate.
Com'è noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. da ultimo Cass. 4 aprile 2024, n. 8892).
Questo diritto, espressamente consacrato dall'art. 337 septies c.c., impone al Giudice di accertare se, valutate le circostanze, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne.
In particolare, tra le evenienze da considerare, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato, tra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass.
14 agosto 2020, n. 17813).
Inoltre, secondo orientamento oramai pienamente condiviso, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (Cass. 23 gennaio
2024, n. 2259).
Nello svolgimento di tale indagine, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età.
Sarà dunque onere del richiedente dimostrare la circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, da valutare caso per caso in ragione del principio di autoresponsabilità, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui
o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal "diritto vivente", in molti ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183) (Cass. 20 settembre 2023, n.
26875).
Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che , prossimo al compimento del Per_1
ventitreesimo anno di età, ha terminato gli studi nel 2021 conseguendo il diploma di geometra e, secondo quanto credibilmente dichiarato dalla madre (v. verbale 12.9.23), nel mese di settembre dello stesso anno (2021) ha iniziato una collaborazione che ancora oggi prosegue, prestando la propria opera come lavoratore autonomo a partita IVA con regime forfettario a decorrere dal 2022.
Dalla documentazione prodotta, risulta che il ragazzo ha percepito un reddito imponibile annuo pari nel 2021 a 3000 euro lordi con ritenuta d'acconto di 600 euro (CU 2022), nel 2022 a 1000 euro lordi circa (cfr. mod. PF 2023 e doc. 13 resistente), mentre nel 2023 ha percepito un reddito complessivo mediamente corrispondente a 9.400 euro (cfr. mod. PF 2024). A fronte di tali entrate, ha sostenuto il pagamento di 3.100 euro nel 2022 e 1.200 euro nel 2023 per il versamento dei contributi (v. doc. 11,
13, 43 resistente), nonché una spesa di 500 euro annui, oltre 22% di IVA e 4% cassa previdenziale, per il compenso dovuto al professionista incaricato della tenuta della contabilità in regime forfettario
(doc. 12 resistente).
Inoltre, risulta aver fatturato, nel 2024, circa 6.200 euro lordi (v. doc. 56-58 resistente, 25 ricorrente)
e nel mese di gennaio 2025 1600 euro (doc. 83 resistente). Tenuto conto degli elementi probatori acquisiti, il Collegio rileva come il figlio della coppia, terminati gli studi all'età di diciannove anni, si è da subito attivato collocandosi nel mondo del lavoro e reperendo un'occupazione affine ai propri studi di geometra presso la MV Project, con la quale collabora tuttora.
Benché il ragazzo non sia stato assunto con contratto di lavoro autonomo o subordinato, deve riconoscersi come il rapporto in essere abbia raggiunto una certa stabilità, proseguendo senza interruzioni (non dedotte da alcuna parte) da tre anni, il che è rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
In tale prospettiva, si consideri come la giurisprudenza di legittimità e di merito si sia da tempo orientata nel qualificare come autonomo anche il figlio che sia stato assunto con contratto a tempo determinato o di apprendistato, proprio considerando la maggiore flessibilità del mercato del lavoro.
Peraltro, rispetto all'attuale condizione retributiva di si ritiene doveroso evidenziare Testimone_1
che la resistente, sulla quale incombe il relativo onere probatorio in virtù del noto principio di vicinanza della prova (v. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875), non ha dimostrato gli sforzi profusi dal figlio nel tentativo di incrementare le proprie entrate, magari collaborando con ulteriori aziende, come ben avrebbe potuto in ragione della libera professione svolta, o cercando nuove offerte che potessero rivelarsi maggiormente soddisfacenti e questo nonostante la stessa abbia dichiarato che, terminati gli studi, ha ricevuto diverse richieste di lavoro
(v. verbale 12.9.2023).
Nessun elemento, né in termini di allegazioni, né tantomeno di prove, è stato infine offerto per dimostrare l'impegno di nel completare i propri studi e acquisire il titolo richiesto per firmare Per_1
autonomamente i progetti o proseguire la sua esperienza formativa all'estero, secondo quella che, a dire della madre, era la sua aspirazione (v. verbale 4.7.23).
In virtù del principio di autoresponsabilità al quale il figlio oramai adulto è tenuto ad uniformare la propria condotta, si ritiene quindi che il quadro probatorio descritto evidenzi il raggiungimento dell'autosufficienza economica di , il quale ha dimostrato di essere pienamente capace di Per_1
inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro e di reperire un'occupazione affine ai propri studi e alle proprie inclinazioni, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, adagiandosi tuttavia sull'attività svolta senza adoperarsi nella ricerca di posizioni migliorative, né dimostrare di voler completare il suo percorso professionale.
Il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio viene pertanto revocato, essendone venuti meno i presupposti per le ragioni sopra illustrate, con decorrenza dal mese successivo alla data della decisione. Restano salvi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria, i quali trovavano la loro ratio nel tempo decorso dall'inserimento lavorativo del figlio, tale da poter concedergli un ulteriore periodo di tempo per consolidare la sua posizione lavorativa o riprendere gli studi, circostanze però non concretizzatesi.
Di conseguenza, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendone venuti meno i presupposti, considerato che il provvedimento in esame può essere disposto in favore del genitore collocatario o stabilmente convivente nel solo interesse della prole minorenne o del figlio maggiorenne, se e in quanto non economicamente indipendente (Cass. 16 maggio 2019, n. 11844).
Sul diritto all'assegno divorzile della moglie
In sede di precisazione delle conclusioni, la signora ha domandato in via principale il Pt_2
riconoscimento di un assegno divorzile del valore di 359,74 euro o della diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa e in subordine, ove si ritenesse raggiunta l'indipendenza economica del figlio, la quantificazione in 600 euro mensili dell'emolumento richiesto, deducendo, a sostegno della propria domanda, che: - dopo aver fruito del congedo per maternità, quando il figlio aveva appena un anno si è ritirata dal mondo del lavoro, licenziandosi su richiesta del coniuge per occuparsi della cura della casa, del neonato e del marito, mentre quest'ultimo si dedicava alla propria attività lavorativa, rendendosi anche reperibile in caso di urgenza;
- solo quando il minore ha iniziato a frequentare la scuola materna, ha ripreso a lavorare, perdendo tuttavia l'esperienza maturata negli anni precedenti nel settore tessile per non aver reperito un'occupazione in un ambito affine se non eccessivamente distante da casa;
- l'inserimento nel mercato è tuttavia avvenuto, su imposizione del coniuge, con contratti di lavoro part time (inizialmente 20 ore) e sospensione estiva, in modo tale da poter continuare ad accudire il figlio e occuparsi dei lavori domestici, senza avvalersi di alcun aiuto (doc.
20, 48-51 resistente); - per queste ragioni, versa in una condizione economico-reddituale di svantaggio rispetto al coniuge, guadagnando la metà del suo reddito e non avendo maturato gli oneri contributivi necessari per accedere alla pensione, che raggiungerà nel 2031 e nel limitato importo di
866 euro mensili, non essendo in grado di sostenere il costo di 22.600 euro circa richiesto dall'ente di previdenza per il riscatto dei periodi contributivi persi godendo della sospensione estiva (doc. 18,
19 resistente).
Di contro, il ricorrente si è opposto alla domanda, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto alla moglie in virtù degli accordi separativi, considerato che, a suo avviso, la resistente è autosufficiente in quanto: - presta regolare attività lavorativa e, pur potendo, essendo da tempo venuti meno gli oneri di accudimento del figlio, non si è mai attivata per incrementare l'orario lavorativo trasformando il rapporto di lavoro in full time; - la sua posizione è migliorata in seguito all'acquisto dell'eredità materna;
- in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione, le ha trasferito una quota pari a 1/2 della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, senza alcun corrispettivo;
- non sono a lui imputabili le scelte assunte in costanza di convivenza dalla moglie, la quale ha liberamente deciso di dedicarsi solo parzialmente al lavoro, pur potendo contare sull'aiuto dei suoceri e sulla sua presenza.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente sia fondata e possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati in relazione al profilo compensativo-perequativo che l'assegno divorzile assolve nel nostro ordinamento, come di seguito si dirà.
In premessa, pare opportuno ricordare che il diritto all'assegno divorzile deve essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì
l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione n.
18287/18.
Il Collegio Supremo ha così promosso una nuova lettura interpretativa del disposto dell'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, fondata sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
La conduzione della vita familiare è dunque il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può anche divenire irreversibile e che, sebbene reversibile, non necessariamente incontra una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale del coniuge economicamente più debole al momento della cessazione dell'unione.
Ne deriva che la cessazione del vincolo coniugale non può azzerare quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio, per cui, chiariscono le Sezioni Unite, spetta al giudice, ai fini della decisione, valutare l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone l'istante sotto il duplice profilo assistenziale e compensativo- perequativo, attesa la natura composita dell'assegno divorzile, nonché accertare se sussiste un divario consistente tra la posizione economica dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale disparità derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge economicamente debole, tenuto conto anche della concreta possibilità per quest'ultimo di recuperare tale pregiudizio professionale ed economico, in funzione della durata del matrimonio e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro in quanto collegato alla età del richiedente.
In tale prospettiva, il Collegio è chiamato a valutare, in primo luogo, se sussista una rilevante disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale divario appaia colmabile in concreto dal coniuge debole, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età del coniuge richiedente e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, infine se sussista un'efficacia causale tra la sproporzione esistente tra le posizioni economiche delle parti e le scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle proprie aspettative reddituali e professionali.
Percorrendo l'iter motivazionale indicato dalla Suprema Corte, occorre anzitutto procedere alla ricostruzione della condizione economica delle parti.
Il signor ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente Parte_1
pari a 1900 euro nel 2020, 1800 euro nel 2021, 1900 euro nel 2022 e nel 2023, maturando nelle annualità considerate un credito nei confronti dell'Erario di circa 1100 euro nel 2020, 1300 euro nel
2021 e nel 2022 e 1200 euro nel 2023 (v. mod. 730/2021-2024). Vive in un appartamento condotto in affitto al canone di 350 euro mensili, come risultante dal contratto di locazione in atti che, pur riferendosi al 2015, risulta ancora in essere in considerazione della comunicazione della locatrice e della sua regolare registrazione fino al mese di febbraio 2025 (doc. 11, 14, 22 ricorrente).
E' inoltre proprietario, unitamente alla ricorrente, della casa coniugale (doc. 1 resistente), originariamente di titolarità esclusiva del marito che, in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione, ha trasferito alla moglie la quota del 50% senza corrispettivo;
per contro, si legge nell'accordo separativo, la signora ha rinunciato alla promozione nei suoi confronti di Pt_2
qualunque azione finalizzata al risarcimento dei danni patiti a seguito della separazione e per la restituzione delle somme dalla stessa investite per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale
(doc. 2 ricorrente).
D'altra parte, la signora presta regolare attività lavorativa part time e percepisce un reddito Pt_2
mensile netto pari a circa 1000-1100 euro (v. doc. 45, 46 ricorrente), le sue entrate, calcolate su dodici mesi, sono state mediamente di 1300 euro mensili netti nel 2020, 1400 euro mensili netti nel 2021,
1500 euro mensili netti nel 2022, 1600 euro mensili netti nel 2023 (v. mod. 730/2020-2024), comprensive dell'assegno di mantenimento (300 euro mensili, v. doc. 2 ricorrente). Vive nella casa coniugale, in comproprietà col marito, e ha acquistato a titolo ereditario 1/3 di un'unità immobiliare
(doc. 8 ricorrente) concessa in locazione al canone annuo di 3000 euro, da dividersi pro quota tra i comproprietari, ricavandone, al netto delle tasse, un guadagno di 50 euro circa (doc. 6, 7 resistente). Valutando le condizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, si precisa che verranno considerate anche le spese che ciascuna parte dovrà sostenere per il proprio mantenimento, per il pagamento delle utenze (doc. 36, 37 resistente) e delle tasse (doc. 7, 34, 38 resistente), per far fronte alle proprie esigenze di salute e personali (cfr. doc. 21 ricorrente;
doc. 8, 9, 33, 33 bis, 40 resistente), nonché gli oneri condominiali (doc. 39 resistente), posti ex lege a carico della resistente quanto alle spese ordinarie e a carico di entrambe le parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà quanto alle spese straordinarie.
Posto ciò, si ritiene che la comparazione delle posizioni dei coniugi e renda Pt_2 Parte_1
ravvisabile una rilevante disparità tra i redditi percepiti dai coniugi - considerate anche le spese abitative che la signora potrebbe dover sostenere, a fronte della revoca dell'assegnazione Pt_2
della casa coniugale -, divario che appare imputabile alle decisioni assunte in costanza di matrimonio.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta che la resistente si è inserita nel mondo del lavoro nel
1985, dapprima come apprendista e dall'1 settembre 1986 come lavoratrice dipendente, svolgendo continuativamente la propria attività fino al 2003, quando, dopo aver usufruito di diversi periodi di congedo per maternità e malattia a decorrere dal 2001 (anno precedente alla nascita del minore), si è ritirata dal mondo del lavoro versando in stato di disoccupazione dall'1 gennaio al 21 luglio 2003
(doc. 17, 20 resistente).
Dal mese di ottobre del 2004, ha ripreso con continuità la propria attività lavorativa, benché nel diverso settore della ristorazione e con contratti part time di 20 ore settimanali, successivamente incrementate a 40, e con sospensione estiva durante il periodo di chiusura scolastica (doc. 16, 17, 20,
48-51), occupazione che presta tuttora.
Sebbene il marito abbia contestato le scelte assunte dalla moglie in costanza di matrimonio e il ruolo trainante dalla stessa assolto all'interno della famiglia, si ritiene che l'interruzione dell'attività lavorativa della signora regolarmente occupata anche dopo il matrimonio e fino alla nascita Pt_2
del figlio, non possa che ricondursi a tale evento e alla decisione assunta di comune accordo dai coniugi che fosse la resistente ad accudire il minore nei primi anni di crescita (come di fatto avvenuto fino al 2004), occupandosi evidentemente anche della cura della casa e del marito, di contro impegnato nell'esercizio della propria attività lavorativa.
In effetti, proprio la circostanza che la signora abbia ripreso la propria attività lavorativa Pt_2
nel 2004, quando il bambino aveva due anni e iniziò a frequentare la scuola, evidenzia, ad avviso di questo giudicante, da un lato, l'impegno profuso dalla signora nel mondo del lavoro e il contributo economico dato alla famiglia attraverso i propri guadagni, dall'altro, l'apporto comunque garantito sul piano della gestione casalinga e della cura della prole mediante lo svolgimento di un'occupazione part time con sospensione estiva, che le ha permesso anche dopo il reinserimento lavorativo, avvenuto quando il bambino era ancora piccolo, di dedicarsi in misura prevalente alla casa e al minore.
Del resto, rispetto ai diversi e innumerevoli oneri di accudimento e cura che un figlio richiede, è da escludere che la presenza del padre durante la pausa pranzo o l'aiuto ricevuto dai nonni abbiano liberato la madre da tali incombenze o determinato una distribuzione paritaria tra i coniugi degli oneri familiari, se solo si pensa al sostegno necessario per aiutare il figlio nei compiti o accompagnarlo alle attività extrascolastiche e al maggior tempo a disposizione della madre.
A ciò si aggiunga che anche dopo la separazione, quando aveva tredici anni, la signora Per_1
ha mantenuto il suo ruolo di riferimento nella cura del ragazzo, in quanto le visite col papà Pt_2
si sostanziavano, di fatto, nel pranzo durante i giorni scolastici, senza che fosse prevista una frequentazione nel pomeriggio o il pernotto, e nei weekend alternati, oltre ai periodi delle vacanze
(doc. 2 ricorrente).
Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che i coniugi, nell'organizzazione del proprio ménage familiare, abbiano inteso attribuire alla moglie un ruolo prevalentemente endofamiliare, assumendo delle scelte che le consentissero di coordinare il suo impegno lavorativo con la cura del figlio, riservando al marito, il quale ha mantenuto la sua occupazione senza che la nascita di abbia in Per_1
alcun modo inciso sulla sua continuazione e progressione, un ruolo prevalentemente extrafamiliare, essendosi dedicato in modo indisturbato al lavoro mentre alla moglie era affidata la gestione del figlio e della casa.
Orbene, ritiene il Collegio che queste scelte, le quali devono ritenersi il frutto di una condivisione dei coniugi, come sempre accade quando vi è l'unione coniugale, e che non potrebbero essere rivalutate ad oggi, per effetto del sopraggiungere della crisi familiare (v. Corte d'Appello di Brescia, 21 luglio
2022, n. 932), abbiano inevitabilmente inciso sull'attuale posizione economico-reddituale della signora la quale ha sacrificato le sue prospettive professionali per le esigenze della Pt_2
famiglia, considerato che, ove ella avesse mantenuto la sua originaria occupazione di lavoratrice dipendente, potrebbe ad oggi godere di un reddito verosimilmente superiore rispetto a quello attuale, avendo percepito dal 1986 al 2000 uno stipendio in progressiva crescita (doc. 20 resistente), e avrebbe altresì potuto contare sui contributi previdenziali necessari ad assicurarle una pensione adeguata.
Sussiste pertanto il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile in funzione compensativa e riequilibratrice così da compensarla per il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, risultando non più colmabile, in ragione della sua età, la disparità esistente tra le posizioni delle parti.
Si precisa, sul punto, che tale compensazione non può ritenersi soddisfatta per effetto dell'accordo patrimoniale raggiunto dai coniugi in sede separativa, poiché, diversamente da quanto sostenuto dal signor il trasferimento della propria quota della casa coniugale alla moglie, pur essendo Parte_1
avvenuto senza pagamento di un prezzo, non può ricondursi alla volontà di riconoscerle il contributo ricevuto durante la convivenza coniugale, trovando la sua causa giustificativa nella corrispondente rinuncia all'azione di risarcimento danni e di rimborso delle spese dalla stessa affrontate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva del marito (doc. 2 ricorrente).
Venendo così al quantum debeatur, il Collegio, valutate le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, reputa equo e congruo porre a carico del signor l'onere di corrispondere alla Parte_1
moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e a Leffe l'1 luglio 2000; Parte_1 Parte_2
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leffe (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 5, Parte II, Serie A;
3. revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autonomo, con decorrenza dal mese successivo pubblicazione della presente sentenza;
4. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, entro il
10 di ogni mese, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
5. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/02/2023 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Monica Parte_1 C.F._1
MAGRINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Mara MAZZARA, Parte_2 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per per come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 Parte_1
depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio a Leffe l'1 luglio 2000. Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne. Per_1 Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essersi separato Parte_1
consensualmente dalla moglie nel 2014 (doc. 2 ricorrente), ha domandato al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la moglie, dando atto della raggiunta indipendenza economica del figlio con conseguente istanza di revoca del contributo posto a suo carico per il suo mantenimento e dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, nonché della piena autonomia reddituale della moglie.
Regolarmente costituitasi in giudizio, la signora ha aderito alla domanda sullo status, Pt_2
chiedendo in via principale il riconoscimento di un assegno divorzile del valore di 350 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia e un contributo per il mantenimento del figlio pari a 450 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie;
in subordine, ove si reputasse raggiunta l'indipendenza economica del ragazzo, ha domandato la quantificazione in 600 euro mensili o nella diversa somma di giustizia dell'assegno divorzile, ferma in ogni caso l'assegnazione della casa coniugale.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione dei coniugi, sentiti all'udienza del 4 luglio
2023 e alla successiva udienza del 12 settembre 2023, il Presidente designato ha adottato, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti, il Giudice istruttore ha onerato la resistente di provvedere al deposito della documentazione reddituale aggiornata propria e del figlio.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2024, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti. Inoltre, l'istanza di esibizione avanzata dalla resistente risulta inammissibile, perché volta ad acquisire documentazione non necessaria ai fini della decisione, tenuto conto degli elementi già acquisiti.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa e delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e nei rispettivi atti, risulta dunque adeguato e consente al
Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Infine, deve essere dichiarata tardiva e in quanto tale inammissibile la produzione dei documenti n.
77-80, depositati dalla resistente unitamente alla comparsa conclusionale, trattandosi di documentazione che la parte avrebbe già potuto ritualmente produrre, mentre può essere ammessa, perché di formazione successiva, la produzione dei documenti n. 81, 82, 83 che il ricorrente ha potuto esaminare e valutare in sede di memoria di replica, risultando così salvaguardato il contraddittorio.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Bergamo con verbale datato 13 febbraio 2015, omologato il 24 febbraio 2015, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto ben oltre il breve periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti né la resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, tenuto conto del lungo periodo di tempo nel quale si è protratta la separazione e del persistente conflitto tra le parti, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sul diritto al mantenimento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale
Il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio e, di conseguenza, dell'assegnazione alla moglie della casa coniugale, reputando oramai raggiunta l'indipendenza economica del ragazzo, il quale, dopo aver terminato gli studi, si è inserito nel mercato del lavoro, è riuscito a reperire un'occupazione affine ai propri studi di geometra e da oltre due anni lavora stabilmente per la medesima società che, da ultimo, gli avrebbe riconosciuto un aumento della retribuzione oraria percepita (da 10 a 13 euro, v. doc. 24 ricorrente).
La signora d'altro canto, ha chiesto la quantificazione del contributo dovuto dal padre per Pt_2
il figlio in 450 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, escludendo il raggiungimento dell'indipendenza economica di , considerato che: - non gode di alcuna garanzia e stabilità Per_1
occupazionale, prestando la sua attività lavorativa in forma autonoma e senza contratto;
- il reddito lordo percepito annualmente deve essere calcolato detraendo le tasse anticipate nell'annualità precedente, nonché il costo sostenuto per il pagamento del professionista incaricato della tenuta contabile;
- gli emolumenti percepiti dal ragazzo, di per sé, non gli consentono neppure di maturare un contributo pensionistico (v. doc. 43 resistente, verbale 12.9.23).
La domanda del ricorrente è fondata e in quanto meritevole di accoglimento, dovendo invece essere rigettata l'istanza della moglie per le ragioni di seguito illustrate.
Com'è noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. da ultimo Cass. 4 aprile 2024, n. 8892).
Questo diritto, espressamente consacrato dall'art. 337 septies c.c., impone al Giudice di accertare se, valutate le circostanze, ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne.
In particolare, tra le evenienze da considerare, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato, tra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass.
14 agosto 2020, n. 17813).
Inoltre, secondo orientamento oramai pienamente condiviso, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire li contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (Cass. 23 gennaio
2024, n. 2259).
Nello svolgimento di tale indagine, l'età è un importante parametro di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età.
Sarà dunque onere del richiedente dimostrare la circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se li figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875).
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, da valutare caso per caso in ragione del principio di autoresponsabilità, giacché, come affermato dalla Suprema Corte, contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui
o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne (il principio viene, dall'ordinamento positivo e dal "diritto vivente", in molti ed eterogenei ambiti applicato: si rinvia a Cass. 14 agosto 2020, n. 17183) (Cass. 20 settembre 2023, n.
26875).
Applicando questi principi al caso di specie, si osserva che , prossimo al compimento del Per_1
ventitreesimo anno di età, ha terminato gli studi nel 2021 conseguendo il diploma di geometra e, secondo quanto credibilmente dichiarato dalla madre (v. verbale 12.9.23), nel mese di settembre dello stesso anno (2021) ha iniziato una collaborazione che ancora oggi prosegue, prestando la propria opera come lavoratore autonomo a partita IVA con regime forfettario a decorrere dal 2022.
Dalla documentazione prodotta, risulta che il ragazzo ha percepito un reddito imponibile annuo pari nel 2021 a 3000 euro lordi con ritenuta d'acconto di 600 euro (CU 2022), nel 2022 a 1000 euro lordi circa (cfr. mod. PF 2023 e doc. 13 resistente), mentre nel 2023 ha percepito un reddito complessivo mediamente corrispondente a 9.400 euro (cfr. mod. PF 2024). A fronte di tali entrate, ha sostenuto il pagamento di 3.100 euro nel 2022 e 1.200 euro nel 2023 per il versamento dei contributi (v. doc. 11,
13, 43 resistente), nonché una spesa di 500 euro annui, oltre 22% di IVA e 4% cassa previdenziale, per il compenso dovuto al professionista incaricato della tenuta della contabilità in regime forfettario
(doc. 12 resistente).
Inoltre, risulta aver fatturato, nel 2024, circa 6.200 euro lordi (v. doc. 56-58 resistente, 25 ricorrente)
e nel mese di gennaio 2025 1600 euro (doc. 83 resistente). Tenuto conto degli elementi probatori acquisiti, il Collegio rileva come il figlio della coppia, terminati gli studi all'età di diciannove anni, si è da subito attivato collocandosi nel mondo del lavoro e reperendo un'occupazione affine ai propri studi di geometra presso la MV Project, con la quale collabora tuttora.
Benché il ragazzo non sia stato assunto con contratto di lavoro autonomo o subordinato, deve riconoscersi come il rapporto in essere abbia raggiunto una certa stabilità, proseguendo senza interruzioni (non dedotte da alcuna parte) da tre anni, il che è rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
In tale prospettiva, si consideri come la giurisprudenza di legittimità e di merito si sia da tempo orientata nel qualificare come autonomo anche il figlio che sia stato assunto con contratto a tempo determinato o di apprendistato, proprio considerando la maggiore flessibilità del mercato del lavoro.
Peraltro, rispetto all'attuale condizione retributiva di si ritiene doveroso evidenziare Testimone_1
che la resistente, sulla quale incombe il relativo onere probatorio in virtù del noto principio di vicinanza della prova (v. Cass. 23 gennaio 2024, n. 2259; Cass. 20 settembre 2023, n. 26875), non ha dimostrato gli sforzi profusi dal figlio nel tentativo di incrementare le proprie entrate, magari collaborando con ulteriori aziende, come ben avrebbe potuto in ragione della libera professione svolta, o cercando nuove offerte che potessero rivelarsi maggiormente soddisfacenti e questo nonostante la stessa abbia dichiarato che, terminati gli studi, ha ricevuto diverse richieste di lavoro
(v. verbale 12.9.2023).
Nessun elemento, né in termini di allegazioni, né tantomeno di prove, è stato infine offerto per dimostrare l'impegno di nel completare i propri studi e acquisire il titolo richiesto per firmare Per_1
autonomamente i progetti o proseguire la sua esperienza formativa all'estero, secondo quella che, a dire della madre, era la sua aspirazione (v. verbale 4.7.23).
In virtù del principio di autoresponsabilità al quale il figlio oramai adulto è tenuto ad uniformare la propria condotta, si ritiene quindi che il quadro probatorio descritto evidenzi il raggiungimento dell'autosufficienza economica di , il quale ha dimostrato di essere pienamente capace di Per_1
inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro e di reperire un'occupazione affine ai propri studi e alle proprie inclinazioni, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, adagiandosi tuttavia sull'attività svolta senza adoperarsi nella ricerca di posizioni migliorative, né dimostrare di voler completare il suo percorso professionale.
Il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio viene pertanto revocato, essendone venuti meno i presupposti per le ragioni sopra illustrate, con decorrenza dal mese successivo alla data della decisione. Restano salvi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria, i quali trovavano la loro ratio nel tempo decorso dall'inserimento lavorativo del figlio, tale da poter concedergli un ulteriore periodo di tempo per consolidare la sua posizione lavorativa o riprendere gli studi, circostanze però non concretizzatesi.
Di conseguenza, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, essendone venuti meno i presupposti, considerato che il provvedimento in esame può essere disposto in favore del genitore collocatario o stabilmente convivente nel solo interesse della prole minorenne o del figlio maggiorenne, se e in quanto non economicamente indipendente (Cass. 16 maggio 2019, n. 11844).
Sul diritto all'assegno divorzile della moglie
In sede di precisazione delle conclusioni, la signora ha domandato in via principale il Pt_2
riconoscimento di un assegno divorzile del valore di 359,74 euro o della diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa e in subordine, ove si ritenesse raggiunta l'indipendenza economica del figlio, la quantificazione in 600 euro mensili dell'emolumento richiesto, deducendo, a sostegno della propria domanda, che: - dopo aver fruito del congedo per maternità, quando il figlio aveva appena un anno si è ritirata dal mondo del lavoro, licenziandosi su richiesta del coniuge per occuparsi della cura della casa, del neonato e del marito, mentre quest'ultimo si dedicava alla propria attività lavorativa, rendendosi anche reperibile in caso di urgenza;
- solo quando il minore ha iniziato a frequentare la scuola materna, ha ripreso a lavorare, perdendo tuttavia l'esperienza maturata negli anni precedenti nel settore tessile per non aver reperito un'occupazione in un ambito affine se non eccessivamente distante da casa;
- l'inserimento nel mercato è tuttavia avvenuto, su imposizione del coniuge, con contratti di lavoro part time (inizialmente 20 ore) e sospensione estiva, in modo tale da poter continuare ad accudire il figlio e occuparsi dei lavori domestici, senza avvalersi di alcun aiuto (doc.
20, 48-51 resistente); - per queste ragioni, versa in una condizione economico-reddituale di svantaggio rispetto al coniuge, guadagnando la metà del suo reddito e non avendo maturato gli oneri contributivi necessari per accedere alla pensione, che raggiungerà nel 2031 e nel limitato importo di
866 euro mensili, non essendo in grado di sostenere il costo di 22.600 euro circa richiesto dall'ente di previdenza per il riscatto dei periodi contributivi persi godendo della sospensione estiva (doc. 18,
19 resistente).
Di contro, il ricorrente si è opposto alla domanda, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto alla moglie in virtù degli accordi separativi, considerato che, a suo avviso, la resistente è autosufficiente in quanto: - presta regolare attività lavorativa e, pur potendo, essendo da tempo venuti meno gli oneri di accudimento del figlio, non si è mai attivata per incrementare l'orario lavorativo trasformando il rapporto di lavoro in full time; - la sua posizione è migliorata in seguito all'acquisto dell'eredità materna;
- in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione, le ha trasferito una quota pari a 1/2 della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, senza alcun corrispettivo;
- non sono a lui imputabili le scelte assunte in costanza di convivenza dalla moglie, la quale ha liberamente deciso di dedicarsi solo parzialmente al lavoro, pur potendo contare sull'aiuto dei suoceri e sulla sua presenza.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente sia fondata e possa trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati in relazione al profilo compensativo-perequativo che l'assegno divorzile assolve nel nostro ordinamento, come di seguito si dirà.
In premessa, pare opportuno ricordare che il diritto all'assegno divorzile deve essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì
l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione n.
18287/18.
Il Collegio Supremo ha così promosso una nuova lettura interpretativa del disposto dell'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, fondata sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
La conduzione della vita familiare è dunque il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può anche divenire irreversibile e che, sebbene reversibile, non necessariamente incontra una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale del coniuge economicamente più debole al momento della cessazione dell'unione.
Ne deriva che la cessazione del vincolo coniugale non può azzerare quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio, per cui, chiariscono le Sezioni Unite, spetta al giudice, ai fini della decisione, valutare l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone l'istante sotto il duplice profilo assistenziale e compensativo- perequativo, attesa la natura composita dell'assegno divorzile, nonché accertare se sussiste un divario consistente tra la posizione economica dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale disparità derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge economicamente debole, tenuto conto anche della concreta possibilità per quest'ultimo di recuperare tale pregiudizio professionale ed economico, in funzione della durata del matrimonio e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro in quanto collegato alla età del richiedente.
In tale prospettiva, il Collegio è chiamato a valutare, in primo luogo, se sussista una rilevante disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale divario appaia colmabile in concreto dal coniuge debole, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età del coniuge richiedente e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, infine se sussista un'efficacia causale tra la sproporzione esistente tra le posizioni economiche delle parti e le scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle proprie aspettative reddituali e professionali.
Percorrendo l'iter motivazionale indicato dalla Suprema Corte, occorre anzitutto procedere alla ricostruzione della condizione economica delle parti.
Il signor ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente Parte_1
pari a 1900 euro nel 2020, 1800 euro nel 2021, 1900 euro nel 2022 e nel 2023, maturando nelle annualità considerate un credito nei confronti dell'Erario di circa 1100 euro nel 2020, 1300 euro nel
2021 e nel 2022 e 1200 euro nel 2023 (v. mod. 730/2021-2024). Vive in un appartamento condotto in affitto al canone di 350 euro mensili, come risultante dal contratto di locazione in atti che, pur riferendosi al 2015, risulta ancora in essere in considerazione della comunicazione della locatrice e della sua regolare registrazione fino al mese di febbraio 2025 (doc. 11, 14, 22 ricorrente).
E' inoltre proprietario, unitamente alla ricorrente, della casa coniugale (doc. 1 resistente), originariamente di titolarità esclusiva del marito che, in forza degli accordi raggiunti in sede di separazione, ha trasferito alla moglie la quota del 50% senza corrispettivo;
per contro, si legge nell'accordo separativo, la signora ha rinunciato alla promozione nei suoi confronti di Pt_2
qualunque azione finalizzata al risarcimento dei danni patiti a seguito della separazione e per la restituzione delle somme dalla stessa investite per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale
(doc. 2 ricorrente).
D'altra parte, la signora presta regolare attività lavorativa part time e percepisce un reddito Pt_2
mensile netto pari a circa 1000-1100 euro (v. doc. 45, 46 ricorrente), le sue entrate, calcolate su dodici mesi, sono state mediamente di 1300 euro mensili netti nel 2020, 1400 euro mensili netti nel 2021,
1500 euro mensili netti nel 2022, 1600 euro mensili netti nel 2023 (v. mod. 730/2020-2024), comprensive dell'assegno di mantenimento (300 euro mensili, v. doc. 2 ricorrente). Vive nella casa coniugale, in comproprietà col marito, e ha acquistato a titolo ereditario 1/3 di un'unità immobiliare
(doc. 8 ricorrente) concessa in locazione al canone annuo di 3000 euro, da dividersi pro quota tra i comproprietari, ricavandone, al netto delle tasse, un guadagno di 50 euro circa (doc. 6, 7 resistente). Valutando le condizioni economiche delle parti, come sopra ricostruite, si precisa che verranno considerate anche le spese che ciascuna parte dovrà sostenere per il proprio mantenimento, per il pagamento delle utenze (doc. 36, 37 resistente) e delle tasse (doc. 7, 34, 38 resistente), per far fronte alle proprie esigenze di salute e personali (cfr. doc. 21 ricorrente;
doc. 8, 9, 33, 33 bis, 40 resistente), nonché gli oneri condominiali (doc. 39 resistente), posti ex lege a carico della resistente quanto alle spese ordinarie e a carico di entrambe le parti in proporzione alle rispettive quote di proprietà quanto alle spese straordinarie.
Posto ciò, si ritiene che la comparazione delle posizioni dei coniugi e renda Pt_2 Parte_1
ravvisabile una rilevante disparità tra i redditi percepiti dai coniugi - considerate anche le spese abitative che la signora potrebbe dover sostenere, a fronte della revoca dell'assegnazione Pt_2
della casa coniugale -, divario che appare imputabile alle decisioni assunte in costanza di matrimonio.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta che la resistente si è inserita nel mondo del lavoro nel
1985, dapprima come apprendista e dall'1 settembre 1986 come lavoratrice dipendente, svolgendo continuativamente la propria attività fino al 2003, quando, dopo aver usufruito di diversi periodi di congedo per maternità e malattia a decorrere dal 2001 (anno precedente alla nascita del minore), si è ritirata dal mondo del lavoro versando in stato di disoccupazione dall'1 gennaio al 21 luglio 2003
(doc. 17, 20 resistente).
Dal mese di ottobre del 2004, ha ripreso con continuità la propria attività lavorativa, benché nel diverso settore della ristorazione e con contratti part time di 20 ore settimanali, successivamente incrementate a 40, e con sospensione estiva durante il periodo di chiusura scolastica (doc. 16, 17, 20,
48-51), occupazione che presta tuttora.
Sebbene il marito abbia contestato le scelte assunte dalla moglie in costanza di matrimonio e il ruolo trainante dalla stessa assolto all'interno della famiglia, si ritiene che l'interruzione dell'attività lavorativa della signora regolarmente occupata anche dopo il matrimonio e fino alla nascita Pt_2
del figlio, non possa che ricondursi a tale evento e alla decisione assunta di comune accordo dai coniugi che fosse la resistente ad accudire il minore nei primi anni di crescita (come di fatto avvenuto fino al 2004), occupandosi evidentemente anche della cura della casa e del marito, di contro impegnato nell'esercizio della propria attività lavorativa.
In effetti, proprio la circostanza che la signora abbia ripreso la propria attività lavorativa Pt_2
nel 2004, quando il bambino aveva due anni e iniziò a frequentare la scuola, evidenzia, ad avviso di questo giudicante, da un lato, l'impegno profuso dalla signora nel mondo del lavoro e il contributo economico dato alla famiglia attraverso i propri guadagni, dall'altro, l'apporto comunque garantito sul piano della gestione casalinga e della cura della prole mediante lo svolgimento di un'occupazione part time con sospensione estiva, che le ha permesso anche dopo il reinserimento lavorativo, avvenuto quando il bambino era ancora piccolo, di dedicarsi in misura prevalente alla casa e al minore.
Del resto, rispetto ai diversi e innumerevoli oneri di accudimento e cura che un figlio richiede, è da escludere che la presenza del padre durante la pausa pranzo o l'aiuto ricevuto dai nonni abbiano liberato la madre da tali incombenze o determinato una distribuzione paritaria tra i coniugi degli oneri familiari, se solo si pensa al sostegno necessario per aiutare il figlio nei compiti o accompagnarlo alle attività extrascolastiche e al maggior tempo a disposizione della madre.
A ciò si aggiunga che anche dopo la separazione, quando aveva tredici anni, la signora Per_1
ha mantenuto il suo ruolo di riferimento nella cura del ragazzo, in quanto le visite col papà Pt_2
si sostanziavano, di fatto, nel pranzo durante i giorni scolastici, senza che fosse prevista una frequentazione nel pomeriggio o il pernotto, e nei weekend alternati, oltre ai periodi delle vacanze
(doc. 2 ricorrente).
Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che i coniugi, nell'organizzazione del proprio ménage familiare, abbiano inteso attribuire alla moglie un ruolo prevalentemente endofamiliare, assumendo delle scelte che le consentissero di coordinare il suo impegno lavorativo con la cura del figlio, riservando al marito, il quale ha mantenuto la sua occupazione senza che la nascita di abbia in Per_1
alcun modo inciso sulla sua continuazione e progressione, un ruolo prevalentemente extrafamiliare, essendosi dedicato in modo indisturbato al lavoro mentre alla moglie era affidata la gestione del figlio e della casa.
Orbene, ritiene il Collegio che queste scelte, le quali devono ritenersi il frutto di una condivisione dei coniugi, come sempre accade quando vi è l'unione coniugale, e che non potrebbero essere rivalutate ad oggi, per effetto del sopraggiungere della crisi familiare (v. Corte d'Appello di Brescia, 21 luglio
2022, n. 932), abbiano inevitabilmente inciso sull'attuale posizione economico-reddituale della signora la quale ha sacrificato le sue prospettive professionali per le esigenze della Pt_2
famiglia, considerato che, ove ella avesse mantenuto la sua originaria occupazione di lavoratrice dipendente, potrebbe ad oggi godere di un reddito verosimilmente superiore rispetto a quello attuale, avendo percepito dal 1986 al 2000 uno stipendio in progressiva crescita (doc. 20 resistente), e avrebbe altresì potuto contare sui contributi previdenziali necessari ad assicurarle una pensione adeguata.
Sussiste pertanto il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile in funzione compensativa e riequilibratrice così da compensarla per il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, risultando non più colmabile, in ragione della sua età, la disparità esistente tra le posizioni delle parti.
Si precisa, sul punto, che tale compensazione non può ritenersi soddisfatta per effetto dell'accordo patrimoniale raggiunto dai coniugi in sede separativa, poiché, diversamente da quanto sostenuto dal signor il trasferimento della propria quota della casa coniugale alla moglie, pur essendo Parte_1
avvenuto senza pagamento di un prezzo, non può ricondursi alla volontà di riconoscerle il contributo ricevuto durante la convivenza coniugale, trovando la sua causa giustificativa nella corrispondente rinuncia all'azione di risarcimento danni e di rimborso delle spese dalla stessa affrontate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva del marito (doc. 2 ricorrente).
Venendo così al quantum debeatur, il Collegio, valutate le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, reputa equo e congruo porre a carico del signor l'onere di corrispondere alla Parte_1
moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione
Istat annuale.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e a Leffe l'1 luglio 2000; Parte_1 Parte_2
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leffe (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, n. 5, Parte II, Serie A;
3. revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, divenuto economicamente autonomo, con decorrenza dal mese successivo pubblicazione della presente sentenza;
4. revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
5. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, entro il
10 di ogni mese, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
5. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo