Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2220 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Giuseppe Rechichi e Bruno Romeo, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Garibaldi n. 218
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 7 / 0 6 / 2 0 2 2 , il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato, con la qualifica di operaio idraulico forestale, dapprima alle dipendenze di e successivamente alle dipendenze di , CP_3 Parte_2
dal 01/04/2014 al 30/09/2021;
- che, in particolare, è stato adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni: taglio, allestimento riceppatura, esbosco di piante forestali, costruzione di opere di sistemazione idraulico forestale (gabbionate, mura a secco, recinzioni con paletti in legno e filo spinato), pulizia degli argini delle fiumare, attività di muratura e carpenteria per la costruzione di mura in cemento armato e cunette, movimentazione dei carichi;
- che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto le seguenti patologie: “Tendinopatia spalle da Tendinosi;
Tendinopatia del capo lungo;
in sede anteriore con angioplastica ed impianto di Stent”; CP_4
- che, in data 24/10/2019, ha inoltrato all' domanda volta ad CP_1
ottenere il riconoscimento della malattia professionale (dalla quale sono scaturite le pratiche recanti i numeri 515452496, 515452497 e 515452498), rigettata con la seguente motivazione: “La documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale. La pratica pertanto viene archiviata.”;
- che ha proposto opposizione amministrativa, allegando certificazione medica comprovante la gravità delle patologie denunciate;
- che, con provvedimento del 18/08/2020, l'Istituto ha comunicato il rigetto della pratica di malattia professionale n.515452496;
- che, con riferimento alle pratiche di malattia professionale n.
515452497 e n. 515452498, l'Istituto è rimasto inerte;
- che la malattia professionale costituisce un evento dannoso, che agisce 3
in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore, diminuendone la capacità lavorativa;
- che, a causa delle patologie da cui è affetto, causalmente riconducibili all'attività lavorativa svolta, presenta una inabilità permanente nella misura del
18%;
- che ha diritto ad ottenere dall l'erogazione di una rendita CP_1
vitalizia o di un indennizzo in conto capitale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, previa CTU medico - legale, in accoglimento della domanda: - Accertare e dichiarare che la patologia di cui il ricorrente risulta affetto – Tendinopatia spalle da
Tendinosi; Tendinopatia del capo lungo;
in sede anteriore con CP_4
angioplastica ed impianto di Stent - è stata contratta a causa e nell'esercizio di lavoro;
- Accertare e dichiarare che, a causa di tale patologia il ricorrente ha subito una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi nella misura del 18% della totale, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata dall'espletando CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito;
- Per
l'effetto, in via principale costituire e liquidare una rendita per la lesione dell'integrità psicofisica conseguente alla malattia professionale nella misura del 18% o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa dalla data della domanda in via amministrativa;
- In via subordinata, condannare l , in persona del legale rappresentante pro -tempore, al CP_1
pagamento all'indennizzo in capitale nella misura del 15% della totale o nella misura maggiore o minore che sarà accertata dall 'espletando CTU e meglio vista dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge. - Condannare, altresì,
l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre CP_1
IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. 4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la nullità della domanda per assoluta indeterminatezza e genericità della stessa e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto
(art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav.
n. 5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da 5
nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento della derivazione professionale delle malattie denunciate all' e indicate nel ricorso. CP_1
la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di 6
produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di 7
dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato l'attività lavorativa svolta, nonché l'esposizione al rischio avendo dedotto di essere stato dipendente dell e poi dell'azienda , svolgendo varie mansioni, che lo CP_3 Parte_2
costringevano alla movimentazione di carichi e all'utilizzo di attrezzi vibranti.
Nondimeno, l'esposizione al rischio è emersa nel corso dell'istruttoria 8
processuale, soltanto con riferimento alle patologie che presuppongono uno sforzo prolungato, che determina un lento e progressivo insorgere dell'affezione.
In particolare, il teste , premettendo di aver lavorato Testimone_1
con il ricorrente a stretto contatto ogni giorno per 8 ore al giorno dal 2002 fino al 2017 2018, ha confermato che: “Noi ci occupavamo di realizzare i gabbioni,
i muri a secco su terreni sconnessi sui quali era difficile anche rimanere in piedi poi facevamo recisioni con reti metalliche e pali di legno;
per realizzare le gabbionate e i muri a secco facevamo prima una base poi trasportavamo le pietre presso la base e le sistemavamo dentro la rete dei gabbioni;
le pietre a volte pesavano anche più di 4 o 5 kg e le trasportavamo sulle spalle;
invece per
i muri a secco le pietre erano più grandi e le facevamo rotolare per trasportarle;
facevamo rotolare le pietre insieme ed eravamo due o tre persone;
inoltre le pietre più grandi le rompevamo con la mazza alternandoci;
inoltre ci occupavamo della pulitura del sotto bosco con la roncola o con la scure e quando vi era la possibilità anche con il taglia erba;
infatti nei primi anni non vi erano taglia erba che abbiamo iniziato ad utilizzare da circa dieci anni a questa parte;
l'attività si svolgeva in montagna all'aperto, a volte in alta montagna mentre in inverno lavoravamo più in basso ma il lavoro era sempre lo stesso”.
Allo stesso modo il teste , collega del ricorrente per una Testimone_2
ventina di anni, ha confermato che: “Noi ci occupavamo di realizzare gabbioni con le pietre che venivano rotte se erano troppo grandi per poi metterle nel gabbione;
noi preparavamo una base, mettevamo il gabbione e poi trasportavano e mettevamo le pietre;
vi erano pietre anche grosse che potevano pesare 35 40 kg o anche di più; per trasportare tali pietre o le facevamo rotolare oppure le trasportavamo con la carriola;
ci occupavamo anche di realizzare chiusure con il filo spinato mettendo dei pali nel terreno e poi il filo;
i pali venivano messi nel terreno e poi uno reggeva il palo e l'altro 9
lo batteva con una mazza;
ci alternavamo in questo lavoro;
inoltre utilizzavamo le accette per allargare le stradelle tagliando gli arbusti che ostruivano il passaggio;
inoltre facevamo la battitura a terra con i picconi;
per svolgere la nostra attività lavorativa utilizzavamo il piccone la roncola la pala;
inoltre utilizzavamo una sbarra di ferro per fare leva nel terreno per sollevare le pietre molto grandi che ostruivano il passaggio- L'attività si svolgeva in montagna all'aperto per tutto l'anno: ci occupavamo anche di realizzare i muri a secco con le pietre”.
Orbene entrambi i testi, che hanno avuto immediata percezione dell'attività svolta dal ricorrente in quanto colleghi e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerando tra l'altro che le dichiarazioni rese sono convergenti, hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente nello svolgimento quotidiano dell'attività lavorativa, per la patologia Tendinopatia spalle da in ragione dell'assunzione di posture incongrue della Per_1
necessità di trasportare pesi e dell'esposizione continua agli agenti atmosferici.
Una volta allegata l'esposizione al rischio morbigeno, occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta, secondo le modalità in cui è stata svolta e le patologie contratte (Tendinopatia spalle da Tendinosi;
Tendinopatia del capo lungo;
ACS -STEMI in sede anteriore con angioplastica ed impianto di Stent).
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica ha rilevato ed evidenziato la sussistenza del nesso causale tra la patologia Tendinopatia degenerativa spalla dx e sx da tendinosi e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Infatti, il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo e previa disamina della documentazione medica allegata e delle risultanze processuali, ha evidenziato che il ricorrente è affetto da: “Tendinopatia degenerativa spalla dx
e sx da tendinosi;
rottura post traumatica del tendine bicipite brachiale sx alla 10
inserzione distale;
sindrome coronarica acuta (ACS-STEMI) in sede anteriore con angioplastica ed impianto di stent in pz. dislipidemico ( (2019)” e che la menomazione relativa alla lesione della cuffia dei rotatori delle spalle è da considerarsi eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta, come allegata e quale è emersa dall'istruttoria processuale;
invece il C.T.U. ha evidenziato che la patologia “rottura post traumatica del tendine bicipite brachiale sx alla inserzione distale” non può essere stata causata da un evento dannoso che ha agito in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore, ma è stata causata da un evento dannoso concentrato nel tempo, un trauma contusivo acuto del braccio sinistro;
infine, il C.T.U. ha rilevato che, con riferimento alla patologia a carico dell'apparato cardio-vascolare, ovvero la
“sindrome coronarica acuta (ACS-STEMI) in sede anteriore con angioplastica ed impianto di stent in pz. dislipidemico”, non si ravvisa la natura professionale.
Pertanto il C.T.U, ha concluso che l'unica patologia che può essere considerata come malattia professionale è la “Tendinopatia degenerativa spalla dx e sx da tendinosi”, alla quale ha attribuito il codice tabellare codice 227
(“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” (fino a 4%), con una percentuale del 3%, con decorrenza dal
22.02.2022, ossia dalla data degli accertamenti strumentali eseguiti e prodotti in atti (ecografia spalla dx e sx)”.
Orbene, osserva il giudicante la consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, facendo puntuale applicazione della tabella di cui al D.M. del 12.07.2000, previa esatta indicazione del codice tabellare applicato.
Pertanto, il ricorso va rigettato. 11
Ed infatti, considerando che, nelle conclusioni del ricorso, parte ricorrente chiede l'accertamento di una percentuale del 18% o in subordine del
15% e tenuto conto che la percentuale riconosciuta dal C.T.U., le cui conclusioni sono fatte proprie da questo giudicante, è al di sotto del minimo indennizzabile, anche in virtù del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, il riconoscimento di una percentuale del 3 % non può che determinare il rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della parte ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (valore indeterminabile – complessità bassa D.M. n. 55/2014 e succ. mod.), in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2220 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
contratto la patologia “Tendinopatia degenerativa spalla dx e sx da tendinosi” nell'esercizio dell'attività lavorativa e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato non indennizzabile del 3%;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00 oltre accessori, come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU espletata 12
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 08/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci