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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. /876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 876/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GIOMO ELENA, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MARINI GIORGIA e NERI ROBERTO MARIA, elettivamente domiciliati come in atti,
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi e vivendo gli stessi già separati già da diverso Parte_1 Controparte_1 tempo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e che, pertanto, non sono tenuti al reciproco mantenimento;
- dichiarare che gli stessi hanno regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio tra di loro con accordo separato;
-
Pagina 1 che le spese della presente procedura, comprendenti sia la separazione che il divorzio, sono compensate tra le parti, nel senso che ogni parte provvederà al pagamento dei rispettivi difensori;
- ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gavello (RO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel registro dello stato civile al n
.5, parte II, serie A, anno 2002, verso la quale le parti, prestano acquiescenza, non essendovi alcun interesse ad impugnare, in modo da far decorrere dall'udienza di prima comparizione del 07.10.2025, il termine semestrale previsto ex lege per il divorzio;
- darsi atto della comune volontà dei coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, decorso il temine di cui all'art.
3 L. 1° dicembre 1970 n. 898, ai sensi dell'art. 473 bis 49 e seguenti c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ha allegato di avere contratto matrimonio in Gavello (RO) in data 28.09.2002 Pt_1 con e di vivere separato di fatto dalla coniuge dal 2017 a causa del venir Controparte_1 meno della comunione di vita. Dal matrimonio non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto di essere privo di attività lavorativa e di essere supportato economicamente dalla compagna. La coniuge ha da tempo una nuova relazione affettiva.
In ragione di ciò, egli ha chiesto darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Con decreto del 28.5.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con ordinanza di pari data il giudice ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi, dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei pedissequi provvedimenti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica. Ha, infine, invitato le parti a depositare le ultime 12 buste paga, i CUD 2024 e 2025, il modello 730/2024 e 730/2025, gli estratti conto integrali degli ultimi tre anni, la documentazione sulle somme percepite a titolo di assegno unico ed universale.
La resistente si è costituita in giudizio dando atto che, successivamente alla notifica del ricorso, i coniugi sono addivenuti all'accordo sulle condizioni della separazione e della cessazione del vincolo matrimoniale.
Pagina 2 In accoglimento della richiesta concorde, il giudice ha rifissato l'udienza di comparizione delle parti, disponendone contestualmente la trattazione mediante note scritte.
Con ordinanza del 7.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la cessazione della convivenza a far data dal 2017 e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., viste anche le dichiarazioni sottoscritte di non volersi riconciliare.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 contratto in GAVELLO in data 28/09/2002, con atto Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di GAVELLO nell'anno 2002, n. 5, parte II, serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
E. RIMETTE con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato, per l'esame della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini previsti dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 876/2025 del ruolo generale
TRA
C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GIOMO ELENA, elettivamente domiciliati come in atti,
RICORRENTE
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MARINI GIORGIA e NERI ROBERTO MARIA, elettivamente domiciliati come in atti,
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “- pronunciare la separazione personale dei coniugi e vivendo gli stessi già separati già da diverso Parte_1 Controparte_1 tempo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e che, pertanto, non sono tenuti al reciproco mantenimento;
- dichiarare che gli stessi hanno regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio tra di loro con accordo separato;
-
Pagina 1 che le spese della presente procedura, comprendenti sia la separazione che il divorzio, sono compensate tra le parti, nel senso che ogni parte provvederà al pagamento dei rispettivi difensori;
- ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Gavello (RO) di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza nel registro dello stato civile al n
.5, parte II, serie A, anno 2002, verso la quale le parti, prestano acquiescenza, non essendovi alcun interesse ad impugnare, in modo da far decorrere dall'udienza di prima comparizione del 07.10.2025, il termine semestrale previsto ex lege per il divorzio;
- darsi atto della comune volontà dei coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, decorso il temine di cui all'art.
3 L. 1° dicembre 1970 n. 898, ai sensi dell'art. 473 bis 49 e seguenti c.p.c..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ha allegato di avere contratto matrimonio in Gavello (RO) in data 28.09.2002 Pt_1 con e di vivere separato di fatto dalla coniuge dal 2017 a causa del venir Controparte_1 meno della comunione di vita. Dal matrimonio non sono nati figli.
Il ricorrente ha dedotto di essere privo di attività lavorativa e di essere supportato economicamente dalla compagna. La coniuge ha da tempo una nuova relazione affettiva.
In ragione di ciò, egli ha chiesto darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Con decreto del 28.5.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con ordinanza di pari data il giudice ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi, dato disposizioni per la notifica del ricorso e dei pedissequi provvedimenti e per il deposito della prova del perfezionamento della notifica. Ha, infine, invitato le parti a depositare le ultime 12 buste paga, i CUD 2024 e 2025, il modello 730/2024 e 730/2025, gli estratti conto integrali degli ultimi tre anni, la documentazione sulle somme percepite a titolo di assegno unico ed universale.
La resistente si è costituita in giudizio dando atto che, successivamente alla notifica del ricorso, i coniugi sono addivenuti all'accordo sulle condizioni della separazione e della cessazione del vincolo matrimoniale.
Pagina 2 In accoglimento della richiesta concorde, il giudice ha rifissato l'udienza di comparizione delle parti, disponendone contestualmente la trattazione mediante note scritte.
Con ordinanza del 7.10.2025 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la cessazione della convivenza a far data dal 2017 e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., viste anche le dichiarazioni sottoscritte di non volersi riconciliare.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 contratto in GAVELLO in data 28/09/2002, con atto Controparte_1 trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di GAVELLO nell'anno 2002, n. 5, parte II, serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
E. RIMETTE con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato, per l'esame della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini previsti dalla legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025
Il Presidente rel.
dott. Federica Abiuso
Pagina 3