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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1962/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1962/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. DELLA LUNA MARCO e la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. CA RO. Controparte_1
L'avv. Della Luna precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio, rilevando comunque l'avvenuta diminuzione della somma dovuta per pagamenti intervenuti nelle more del giudizio.
L'avv. Carra precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., precisando che il credito residuo dovuto è pari ad euro 16.493,45, oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del 12/9/2025.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1962/2024 promossa da:
, (C.F. ), res. in Via Crispi 23 di Marcaria, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MARCO DELLA LUNA (C.F. ); C.F._2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), quale mandataria di P.IVA_1 [...]
(C.F. , P. IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_1 sede in Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO CA e ID CA di Mantova;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 714/2024 (RG Parte_1
n. 1619/2024) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-Nel merito, la dichiarazione di nullità, in subordine l'annullamento, la revoca, l'infondatezza del decreto opposto e la dichiarazione di invalidità della fidejussione, totale o in subordine parziale, per le suddette ragioni. -In via istruttoria, con ogni riserva. -Si oppone all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà essendo l'opposizione al decreto basata su prova scritta e in diritto”.
Si è costituita in giudizio quale Controparte_4 mandataria di , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “In via preliminare: Per i motivi esposti in narrativa e previa eventuale declaratoria di mancata opposizione da parte di e di Parte_2
, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti Controparte_5 dell'unico opponente per la somma ingiunta di € 41.947,89, oltre agli interessi, Parte_1 liquidati come da domanda e alle spese di procedura, ferme le altre statuizioni. In via preliminare subordinata: Nella denegata ipotesi che l'opposizione fosse ritenuta proposta anche a nome della società ingiunta, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e in solido, per la somma ingiunta di Parte_1 Parte_2
€ 41.947,89, oltre agli interessi, liquidati come da domanda e alle spese di procedura, ferme le altre statuizioni Nel merito e in principalità: Previo espletamento del procedimento di mediazione e in caso
pagina 2 di 5 di esito negativo dello stesso, per i motivi esposti in narrativa e previo rigetto delle domande avverse, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta di € 41.947,89, quantifcata alla data del 10.04.2024, oltre agli interessi, liquidati come da domanda e alle spese di procedura, nei confronti dei debitori in solido tra loro, ferme le altre statuizioni. Nel merito e in via subordinata: Previo espletamento del procedimento di mediazione e in caso di esito negativo dello stesso, in denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dirsi tenuti e perciò condannarsi gli opponenti in solido tra loro, per i titoli di cui agli atti, o come meglio, a pagare a Controparte_6 la somma capitale di € 41.947,89, quantifcata alla data del 10.04.2024, oltre agli interessi successivi, al tasso convenzionale tempo per tempo vigente, sino al saldo effettivo. In ogni caso: con rimborso integrale delle spese e competenze del procedimento di ingiunzione, di mediazione e del giudizio di opposizione”.
Con ordinanza del 6/11/2025, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 27/11/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
In via preliminare, va affermata la competenza dell'adito Tribunale di Cremona, quale sede legale della
Banca creditrice, in ottemperanza a quanto statuito tra le originarie parti dei contratti di mutuo (art. 10)
e conto corrente (art. 15), ed in ogni caso quale luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Non è invece applicabile né invocabile il Foro del consumatore, e ciò in quanto: a) l'opponente è ingiunto quale unico erede del defunto , e per questo ne condivide la qualifica in Persona_1 relazione al rapporto per cui è causa ( ha sottoscritto la fideiussione quale socio Persona_1 unico illimitatamente responsabile dell'allora US FR OR EB s.n.c., oggi s.r.l.,
v. doc. 15 opposta); b) in ogni caso, è evidente che anche l'odierno opponente in proprio rivestiva rapporti con la società debitrice principale, avendone delega ad operare sul conto sociale (doc. 18 e 24 opposta).
Quanto all'eccezione di nullità del mutuo in esame per carenza del carattere della realità del contratto si rileva quanto segue.
E' pacifico innanzitutto che l'erogazione della somma sia avvenuta, come pattuito espressamente dalle parti, “immediatamente” con versamento del relativo importo, al netto di imposte e tasse dovute, sul conto corrente intestato al mutuatario. Ebbene, tanto basta per ritenere valida la traditio, la quale, per giurisprudenza costante, è tale se idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della somma da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante (il che, nella normalità delle dazioni di denaro nei tempi moderni, si realizza con l'accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, ancorchè intestato alla stessa banca mutuante, in quanto le somme sono immediatamente utilizzabili dal mutuatario); in altre parole, la traditio si realizza pienamente attraverso l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario integra la c.d. “disponibilità giuridica” delle somme erogate, anche nel caso di immediata pagina 3 di 5 riappropriazione delle somme stesse da parte della banca (v. da ultimo, Cass. S.U. n. 5841/2025, la quale ha tra l'altro affermato
per questi motivi
la piena validità del mutuo c.d. solutorio, ossia volto meramente a ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”).
Quanto alla prova del diritto di credito fatto valere, si rileva che: a) in relazione al contratto di conto corrente, l'opposta ha prodotto il contratto e la serie completa di estratti conto dal sorgere del rapporto alla sua chiusura (doc. 23 opposta); b) in relazione al contratto di mutuo chirografario, ha prodotto il contratto di conto corrente e ha dimostrato l'avvenuta erogazione della somma mutuata (doc. 23), circostanza peraltro risultante dallo stesso art. 1 del contratto, in cui è data quietanza dell'erogazione della somma sul conto corrente (senza peraltro ricorrere ad alcun deposito cauzionale o pegno infruttifero).
Il credito è dunque provato nel suo ammontare, essendo anche genericamente allegate ed infondate le eccezioni sul quantum della pretesa (la previsione del TAEG è contenuta nel documento di sintesi del mutuo, così come tutte le altre condizioni economiche, non applicandosi tale previsione ai conti correnti, e non è in alcun modo dimostrata la dedotta “manipolazione dell'Euribor” nel periodo di vigenza del contratto in esame).
Infine, è altresì generica l'eccezione di invalidità della fideiussione prestata dal de cuius perché sarebbe conforme al “modello Abi”, neppure prodotto nel presente giudizio e dunque non esaminabile. L'opposizione quindi deve essere rigettata.
Va rilevato infine che, con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., parte opposta ha dichiarato e dimostrato che, nelle more del giudizio: a) altro garante, , ha corrisposto a Controparte_5 CP_3
la somma di euro 31.000,00 a decurtazione del debito della società; b) sono altresì CP_6 intervenuti, da parte di soggetto terzo, tre pagamenti sul c/c della società debitrice (estinto per passaggio della posizione a sofferenza) per complessivi euro 600,00.
Pertanto, imputate tali somme a spese di recupero del credito e a interessi di mora il residuo dovuto, al
7/8/2025, è di euro 16.493,45 (credito capitale euro 40.107,28 - euro 23.613,83), oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del 12/9/2025.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato nei confronti di e Parte_1
l'opponente deve essere condannato al pagamento della residua somma di euro 16.493,45, oltre interessi come su precisati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1962/2024 R.G., così dispone: pagina 4 di 5 RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
REVOCA nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 714/2024 (RG n. 1619/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
CO parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta della somma di euro
16.493,45, oltre interessi oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del
12/9/2025.
CO parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1962/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 27 novembre 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per 'avv. DELLA LUNA MARCO e la parte personalmente. Parte_1
Per l'avv. CA RO. Controparte_1
L'avv. Della Luna precisa le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio, rilevando comunque l'avvenuta diminuzione della somma dovuta per pagamenti intervenuti nelle more del giudizio.
L'avv. Carra precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., precisando che il credito residuo dovuto è pari ad euro 16.493,45, oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del 12/9/2025.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1962/2024 promossa da:
, (C.F. ), res. in Via Crispi 23 di Marcaria, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MARCO DELLA LUNA (C.F. ); C.F._2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_2
), quale mandataria di P.IVA_1 [...]
(C.F. , P. IVA ), con Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_1 sede in Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO CA e ID CA di Mantova;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 714/2024 (RG Parte_1
n. 1619/2024) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-Nel merito, la dichiarazione di nullità, in subordine l'annullamento, la revoca, l'infondatezza del decreto opposto e la dichiarazione di invalidità della fidejussione, totale o in subordine parziale, per le suddette ragioni. -In via istruttoria, con ogni riserva. -Si oppone all'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà essendo l'opposizione al decreto basata su prova scritta e in diritto”.
Si è costituita in giudizio quale Controparte_4 mandataria di , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “In via preliminare: Per i motivi esposti in narrativa e previa eventuale declaratoria di mancata opposizione da parte di e di Parte_2
, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti Controparte_5 dell'unico opponente per la somma ingiunta di € 41.947,89, oltre agli interessi, Parte_1 liquidati come da domanda e alle spese di procedura, ferme le altre statuizioni. In via preliminare subordinata: Nella denegata ipotesi che l'opposizione fosse ritenuta proposta anche a nome della società ingiunta, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti e in solido, per la somma ingiunta di Parte_1 Parte_2
€ 41.947,89, oltre agli interessi, liquidati come da domanda e alle spese di procedura, ferme le altre statuizioni Nel merito e in principalità: Previo espletamento del procedimento di mediazione e in caso
pagina 2 di 5 di esito negativo dello stesso, per i motivi esposti in narrativa e previo rigetto delle domande avverse, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta di € 41.947,89, quantifcata alla data del 10.04.2024, oltre agli interessi, liquidati come da domanda e alle spese di procedura, nei confronti dei debitori in solido tra loro, ferme le altre statuizioni. Nel merito e in via subordinata: Previo espletamento del procedimento di mediazione e in caso di esito negativo dello stesso, in denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, dirsi tenuti e perciò condannarsi gli opponenti in solido tra loro, per i titoli di cui agli atti, o come meglio, a pagare a Controparte_6 la somma capitale di € 41.947,89, quantifcata alla data del 10.04.2024, oltre agli interessi successivi, al tasso convenzionale tempo per tempo vigente, sino al saldo effettivo. In ogni caso: con rimborso integrale delle spese e competenze del procedimento di ingiunzione, di mediazione e del giudizio di opposizione”.
Con ordinanza del 6/11/2025, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 27/11/2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione proposta da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
In via preliminare, va affermata la competenza dell'adito Tribunale di Cremona, quale sede legale della
Banca creditrice, in ottemperanza a quanto statuito tra le originarie parti dei contratti di mutuo (art. 10)
e conto corrente (art. 15), ed in ogni caso quale luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Non è invece applicabile né invocabile il Foro del consumatore, e ciò in quanto: a) l'opponente è ingiunto quale unico erede del defunto , e per questo ne condivide la qualifica in Persona_1 relazione al rapporto per cui è causa ( ha sottoscritto la fideiussione quale socio Persona_1 unico illimitatamente responsabile dell'allora US FR OR EB s.n.c., oggi s.r.l.,
v. doc. 15 opposta); b) in ogni caso, è evidente che anche l'odierno opponente in proprio rivestiva rapporti con la società debitrice principale, avendone delega ad operare sul conto sociale (doc. 18 e 24 opposta).
Quanto all'eccezione di nullità del mutuo in esame per carenza del carattere della realità del contratto si rileva quanto segue.
E' pacifico innanzitutto che l'erogazione della somma sia avvenuta, come pattuito espressamente dalle parti, “immediatamente” con versamento del relativo importo, al netto di imposte e tasse dovute, sul conto corrente intestato al mutuatario. Ebbene, tanto basta per ritenere valida la traditio, la quale, per giurisprudenza costante, è tale se idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della somma da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante (il che, nella normalità delle dazioni di denaro nei tempi moderni, si realizza con l'accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, ancorchè intestato alla stessa banca mutuante, in quanto le somme sono immediatamente utilizzabili dal mutuatario); in altre parole, la traditio si realizza pienamente attraverso l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario integra la c.d. “disponibilità giuridica” delle somme erogate, anche nel caso di immediata pagina 3 di 5 riappropriazione delle somme stesse da parte della banca (v. da ultimo, Cass. S.U. n. 5841/2025, la quale ha tra l'altro affermato
per questi motivi
la piena validità del mutuo c.d. solutorio, ossia volto meramente a ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”).
Quanto alla prova del diritto di credito fatto valere, si rileva che: a) in relazione al contratto di conto corrente, l'opposta ha prodotto il contratto e la serie completa di estratti conto dal sorgere del rapporto alla sua chiusura (doc. 23 opposta); b) in relazione al contratto di mutuo chirografario, ha prodotto il contratto di conto corrente e ha dimostrato l'avvenuta erogazione della somma mutuata (doc. 23), circostanza peraltro risultante dallo stesso art. 1 del contratto, in cui è data quietanza dell'erogazione della somma sul conto corrente (senza peraltro ricorrere ad alcun deposito cauzionale o pegno infruttifero).
Il credito è dunque provato nel suo ammontare, essendo anche genericamente allegate ed infondate le eccezioni sul quantum della pretesa (la previsione del TAEG è contenuta nel documento di sintesi del mutuo, così come tutte le altre condizioni economiche, non applicandosi tale previsione ai conti correnti, e non è in alcun modo dimostrata la dedotta “manipolazione dell'Euribor” nel periodo di vigenza del contratto in esame).
Infine, è altresì generica l'eccezione di invalidità della fideiussione prestata dal de cuius perché sarebbe conforme al “modello Abi”, neppure prodotto nel presente giudizio e dunque non esaminabile. L'opposizione quindi deve essere rigettata.
Va rilevato infine che, con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., parte opposta ha dichiarato e dimostrato che, nelle more del giudizio: a) altro garante, , ha corrisposto a Controparte_5 CP_3
la somma di euro 31.000,00 a decurtazione del debito della società; b) sono altresì CP_6 intervenuti, da parte di soggetto terzo, tre pagamenti sul c/c della società debitrice (estinto per passaggio della posizione a sofferenza) per complessivi euro 600,00.
Pertanto, imputate tali somme a spese di recupero del credito e a interessi di mora il residuo dovuto, al
7/8/2025, è di euro 16.493,45 (credito capitale euro 40.107,28 - euro 23.613,83), oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del 12/9/2025.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo deve dunque essere revocato nei confronti di e Parte_1
l'opponente deve essere condannato al pagamento della residua somma di euro 16.493,45, oltre interessi come su precisati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1962/2024 R.G., così dispone: pagina 4 di 5 RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
REVOCA nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 714/2024 (RG n. 1619/2024) emesso dal Tribunale di Cremona.
CO parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta della somma di euro
16.493,45, oltre interessi oltre interessi convenzionali sul suddetto capitale a decorrere dalla data del
12/9/2025.
CO parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 27 novembre 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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