Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Perolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3375/2022, promossa da:
(C.F.: ), con l'Avv. Anthea Dalla Brida Parte_1 C.F._1
“attore”
contro
(P.IVA – C.F. Controparte_1 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentate pro tempore P.IVA_2
“convenuto contumace”
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1) In via principale accertare in capo a Controparte_1
la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e per l'effetto
[...]
condannarla al pagamento della somma di € 20.786,00, pari all'esborso subito per l'impossibilità di ottenere il mutuo prima casa a causa delle illegittime segnalazioni, oltre al danno da perdita di chance che si chiede venga quantificato in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con legge”.
citava in giudizio Parte_1 Controparte_2
asserendo di aver sottoscritto in data 13/01/2019 con la predetta società un contratto di leasing, n. 2493526 per l'utilizzo dell'autovettura Smart, targa FT907H. A tale contratto prestava la propria garanzia la nonna dell'attore.
Successivamente, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 il Sig. Pt_1
cedeva il veicolo, di cui sopra, attivando il procedimento di subentro nel contratto di locazione finanziaria n.2493526 tramite comunicazione diretta a
[...]
, pratica che, asserisce parte attrice, veniva accettata da Controparte_2
in data 28/07/21 ed in data 04/08/2021 Controparte_2
veniva effettuata la consegna del veicolo dinanzi a concessionario autorizzato
Parte attrice afferma che la documentazione originale veniva inviata alla CP_1
organizzazione indicata da (Agenzia Controparte_2
Italia spa, via V. Alfieri 31015 Conegliano (TV) P.iva e C.F. ). P.IVA_3
Lamenta l'attore che nonostante l'invio della predetta documentazione, il subentro non si perfezionava, e da ciò nascevano una serie di problematiche. In particolare, il Sig. continuava a ricevere segnalazioni di mancato pagamento che andavano ad Pt_1
accumularsi sulla posizione personale presente in EURISC al punto che egli fu costretto ad adire il Giudice di Pace di Mantova al fine di ottenere l'accertamento del subentro nel contratto di leasing e l'accertamento dell'inesistenza del debito a suo carico, citando . Il Giudice di Pace con Controparte_2
la sentenza n. 165/2022 del 06/04/2022 dichiarava la validità del subentro nel contratto di leasing, l'inesistenza del credito vantato dal convenuto nei confronti del Pt_1
ordinava la comunicazione della propria sentenza alla CRIF per la cancellazione delle segnalazioni, circostanza che avveniva anche con notifica alla Banca d'Italia.
Parte attrice ritiene che a seguito della segnalazione di cui sopra, egli non aveva potuto svolgere i propri affari legati al credito, ed in particolare lamenta di non aver potuto accedere al mutuo per l'acquisto di un immobile per il quale nel Settembre 2016 aveva stipulato un contratto preliminare ed il cui trasferimento doveva effettuarsi con rogito entro il 30 Giugno 2021 ma a causa della presenza delle segnalazioni alla CRIF egli non aveva potuto ottenere il mutuo dalla banca che gli veniva respinto causando uno slittamento ripetuto della data del rogito dell'immobile suddetto oltre all'aumento dei costi che a detta dell'attore se parte convenuta avesse agito in buona fede egli non avrebbe sostenuto.
In particolare il lamenta di aver dovuto sborsare la somma di euro 4.525,00 per Pt_1
indennizzare parte venditrice dello slittamento dell'atto notarile di compravendita dell'immobile e per l'incertezza sulla conclusione dell'affare; lamenta altresì di aver dovuto pagare un tasso mutuo più alto, in particolare la differenza Tasso Fisso, tra il 30.6.2021 ed il 30.6.2022, su base 60.000,00 € di Importo
Mutuo (durata 20 anni), da 1,50% a 2,50% pari ad € 12.000,00; lamenta altresì la perdita beneficio prima casa con addebito in capo a parte cedente dei costi IMU e TASI anno 2021 pari ad € 2.522,00, nonché la perdita del beneficio prima casa con addebito in capo a parte cedente dei costi IMU e TASI anno 2022 pari ad €
1.739,00.
Parte attrice attribuisce l'impossibilità sopravvenuta di concludere la compravendita immobiliare per la mancata erogazione del mutuo alla presenza delle segnalazioni illegittime a proprio carico da parte di . Controparte_1
Lamenta inoltre l'attore di essere stato impossibilitato a richiedere altri finanziamenti dinnanzi ad Istituti di credito, per svolgere gli affari quotidiani, sapendo di non essere gradito a livello bancario, perdendo quindi ogni chance che gli si era presentata in quel periodo per effettuare una pianificazione futura, sentendosi inibito nella realizzazione di qualsiasi progetto, ambizione, sogno futuro, di tipo professionale e personale, sentendosi altresì non autonomo.
Parte attrice individua quindi nel comportamento attuato da Controparte_1
una responsabilità per fatto illecito di cui all'art.2043 c.c. ritenendo la
[...]
stessa come accertata dal Giudice di Pace di Mantova con la sentenza n. 165/2022 in base alla quale le segnalazioni alla CRIF sono risultate infondate ed illegittime. Leggendo la Sentenza n. 165/22 emessa dal Giudice di Pace di Mantova (doc. 1 di parte attrice), peraltro sfornita dell'attestazione di irrevocabilità, si nota che la stessa richiama l'atto di citazione del quanto alla ricostruzione del processo, ma in Pt_1
punto diritto si limita a dire testualmente che “la domanda dell'attore è fondata. Si richiama tutto quanto sopra esposto in narrativa dall'attore, che appare documentalmente provato ed incontestato. Il convenuto rimasto contumace non ha fornito alcun elemento. Il convenuto deve pertanto essere condannato a corrispondere
a compiere tutto quanto richiesto dall'attore nella presente causa, come verrà specificato in dispositivo” segue a tale parte in diritto il dispositivo che dichiara la validità del subentro e l'inesistenza di alcun credito in capo a
[...]
nei confronti di ordinando la Controparte_2 Parte_1
cancellazione delle segnalazioni.
Non è dato a sapere sulla base di quale ragionamento giuridico e quali dati documentali il Giudice di Pace di Mantova sia giunto a tale decisione, in quanto non è riportato in sentenza nessun passaggio che faccia riferimento al contratto di leasing, alla cessione dello stesso con subentro di altro soggetto, alle modalità di avvenuta cessione e comunicazione alla società di leasing. Né si fa cenno ai documenti prodotti per tale motivo la sentenza non può essere utilizzata per basare la decisione sulla domanda attorea odierna.
Orbene, sebbene sia condivisibile il principio secondo il quale l'istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla centrale rischi il nominativo di un soggetto, risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni allo stesso arrecati e deve risarcire i danni, occorre tuttavia ricordare che il danno da illegittima segnalazione alla CRIF non è “in re ipsa” ma va provato.
La giurisprudenza ha più volte affermato che “Il danno derivante dalla illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi d'intermediazione finanziaria è un illecito aquiliano, con conseguente necessità che lo stesso sia adeguatamente provato da chi lo lamenti, non potendosi ritenere sussistente "in re ipsa", ma necessitando di apposita allegazione e prova da parte del danneggiato, che deve dimostrare la propria buona fede, la colpa del creditore e l'esistenza del danno, oltre che il nesso di causalità tra colpa e danno”
(vedi Tribunale Rimini sez. I, 16/12/2022, n.1238) e ancora “L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore” (v. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2024 , n. 29252).
Occorre ricordare che “in caso di danno patrimoniale causato da illegittima segnalazione alla centrale rischi è richiesto l'accertamento di due nessi causali: un primo tra la condotta illecita (ossia
l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito ed un secondo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo”. (v. Tribunale Firenze, sez. I , 04/09/2024 , n. 2721)
Ritiene questo giudice che l'attore non abbia dimostrato né l'esistenza del danno né soprattutto il nesso di causalità.
Esaminando la sola ragione più liquida, occorre rilevare che parte attrice non ha fornito prova del nesso di causalità tra il diniego del mutuo e la supposta condotta di parte convenuta.
A dire il vero chiedendo che la causa fosse subito trattenuta a Parte_1
precisazione delle conclusioni ha rinunciato all'istruttoria e quindi a fornire prove circa i fatti lamentati, che, come appena ricordato non vanno solo affermati, ma vanno altresì forniti di allegazioni.
Orbene non è stato prodotto il contratto di leasing, né tantomeno il contratto di cessione dello stesso, talché non è possibile capire se la cessione fosse pro solvendo oppure pro soluto. Non solo parte attrice nulla dice circa le modalità di cessione, come sono avvenute, chi era l'incaricato della pratica, chi e come doveva trasmettere la pratica al convenuto. Non è possibile verificare neppure le tempistiche con cui sono avvenuti i fatti ai fini valutare se vi sia stato un comportamento illecito del convenuto. La domanda attorea va pertanto respinta in quanto non provata in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di così dispone: Controparte_1
- Rigetta la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Così deciso in Mantova il 04 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Perolio