TAR Bari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 104
TAR
Decreto cautelare 9 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e principio di tassatività delle cause di esclusione

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine per l'integrazione documentale in caso di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, abbia natura ordinatoria e non perentoria, salvo che non si tratti delle fattispecie di soccorso integrativo o sanante. Pertanto, lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante, se contenuto entro il termine massimo di legge, non ha rilievo invalidante, in applicazione dei principi del risultato e della fiducia. Il Tribunale ha altresì criticato l'interpretazione del Consiglio di Stato che considera il rispetto del termine fissato dalla stazione appaltante come essenziale per un'istruttoria veloce.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di esclusione per difetto di espressa indicazione sulle conseguenze escludenti

    Il Tribunale ha accolto questo motivo in quanto ha ritenuto che il termine per l'integrazione documentale in caso di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, abbia natura ordinatoria e non perentoria, salvo che non si tratti delle fattispecie di soccorso integrativo o sanante. Pertanto, lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante, se contenuto entro il termine massimo di legge, non ha rilievo invalidante, in applicazione dei principi del risultato e della fiducia.

  • Accolto
    Mancata considerazione delle difficoltà operative del gestore di rete

    Il Tribunale ha accolto questo motivo in quanto ha ritenuto che il termine per l'integrazione documentale in caso di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, abbia natura ordinatoria e non perentoria, salvo che non si tratti delle fattispecie di soccorso integrativo o sanante. Pertanto, lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante, se contenuto entro il termine massimo di legge, non ha rilievo invalidante, in applicazione dei principi del risultato e della fiducia.

  • Accolto
    Nota lesiva che esclude l'esistenza di impedimenti per l'invio della documentazione integrativa

    Il Tribunale ha accolto il ricorso nel merito, ritenendo fondati i motivi relativi alla illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi del risultato e della fiducia. Di conseguenza, anche la nota che esclude l'esistenza di impedimenti viene annullata in quanto connessa al provvedimento di esclusione.

  • Accolto
    Atti presupposti, connessi e conseguenti lesivi

    Il Tribunale ha accolto il ricorso nel merito, ritenendo fondati i motivi relativi alla illegittimità del provvedimento di esclusione. Di conseguenza, tutti gli atti connessi e conseguenti vengono annullati.

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  • 1Diritto Amministrativo
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 104
Data del deposito : 28 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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