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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3013 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione a seguito della trattazione scritta dell'udienza del 05/12/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Melchionna Parte_2 come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( ) e CP_1 C.F._1 CP_2
( , rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo
[...] C.F._2
Faranda, LE AR UP e VA L'PI come da procura in atti;
RECLAMATI
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
( ), in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Riondino come da procura in atti;
r.g. n. 1 RECLAMATA
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, disporre la revoca della liquidazione giudiziale reclamata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Per i reclamati: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigettare il reclamo proposto dalla società
[...] in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
2. Parte_1
Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 371/25 emessa dal Tribunale di Roma - XIV Sezione Civile.
3. condannare alle spese legali del presente processo e di quello relativo alla sentenza impugnata il legale rappresentante sig.ra
[...] in solido con la società reclamante;
4. Con vittoria di spese e Parte_2 compensi professionali dell'intero giudizio, oltre accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la curatela: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra domanda od eccezione disattesa, rigettare il reclamo, poiché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi del grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con condanna dell'amministratore unico, Parte_2
in solido con la società”.
[...]
FATTO E DIRITTO
La reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha impugnato la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, deducendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) c.c.i.i.: 1. l'attività di ristorazione, svolta sin dalla costituzione della società, è cessata a causa della pandemia e l'affitto di azienda è stato oggetto di risoluzione consensuale in data 25/9/2020, come documentato in atti;
2. i requisiti dimensionali risultano dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dalla situazione contabile aggiornata, pure versati in atti.
Hanno resistito al gravame e che, quali ex dipendenti CP_1 Controparte_2
(creditori del T.F.R., come da rispettivi titoli giudiziali) avevano richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale: i bilanci prodotti sono inidonei alla prova dei requisiti dimensionali.
r.g. n. 2 La curatela, a sua volta, ha contestato l'attendibilità dei bilanci, chiedendo il rigetto del reclamo.
Acquisita la relazione ex art. 130 c.c.i.i., le parti hanno ribadito le rispettive e conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La cessazione dell'attività trova riscontro nella documentazione prodotta e nelle verifiche svolte dalla curatela;
tuttavia, non è possibile ritenere raggiunta la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali, che è posta a carico della debitrice.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, tale prova va innanzitutto offerta mediante i bilanci degli ultimi tre esercizi “in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa”; in difetto dei bilanci, è ammessa la prova “con strumenti probatori alternativi” (Cass. 24138/2019), quali sono le scritture contabili dell'impresa o altra documentazione comunque idonea a
“fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali”
(Cass. 21188/2021).
Nella specie, l'ultimo bilancio risultante al registro imprese risale al 2018: la debitrice non ha provveduto al deposito già a partire dall'esercizio 2019, in epoca antecedente alla dedotta cessazione dell'attività di impresa.
Quanto ai bilanci prodotti in giudizio, la stessa reclamante ha documentato
(peraltro dopo la presentazione del reclamo) l'irrituale approvazione e presentazione degli stessi al registro imprese, in quanto successiva all'apertura della liquidazione giudiziale.
Tali bilanci, in ogni caso, sono privi della documentazione di corredo.
La contabilità, infatti, non solo non è stata prodotta in giudizio, ma neppure è stata consegnata al curatore, nonostante l'espresso e reiterato invito (v. relazione in atti). Né è stata fornita alcuna giustificazione di tale omissione.
Come dedotto dai reclamati, pertanto, risulta di fatto impedita ogni verifica sull'attendibilità dei bilanci che, diversamente dall'ultimo ritualmente approvato, espongono dati integralmente al di sotto dei parametri di cui all'art. 2, comma 1, lett.
r.g. n. 3 d) c.c.i.i..
Per quanto premesso, il reclamo deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (in favore di ciascuna parte complessivamente intesa), con liquidazione in base all'art. 4, comma 10 sexies D.M.
55/2014 (valore indeterminabile) che tiene conto dell'attività processuale svolta.
I reclamati hanno altresì richiesto la condanna solidale del legale rappresentante: non si ritiene tuttavia la mala fede, di cui all'art. 51 comma 15
c.c.i.i., tenuto conto del principio di prova offerto (in ordine alla cessazione dell'attività).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 371/2025, ogni altra conclusione
[...] disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 [...]
e , da distrarre ai difensori antistatari, nonché della CP_1 Controparte_2 liquidazione giudiziale di che liquida, per ciascuna parte, Parte_1 in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4