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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA NI a seguito dell'udienza di discussione tenutasi in data
14.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Edoardo Di Giovanni giusta delega in atti - ATTRICE
E
in Zagarolo in persona dell'amm.re p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Galvagno giusta delega in atti –
CONVENUTA
OGGETTO : PP
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale il
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare il credito in favore della società ed a carico del Parte_1 [...]
nella somma di e 124.148,64 dedotta in premessa Controparte_2
ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
b) per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_3
della società della suddetta somma di € 124.148,64 Parte_1 ovvero di quella che risulterà di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento della propria domanda l'attore riferiva nel proprio atto:
1. di avere sottoscritto con il convenuto, in data 26.07.2013, contratto CP_1
di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei terrazzi e delle facciate dello stabile;
2. di CP_4
prevedere detto contratto l'importo complessivo di € 556.583,61 oltre iva da corrispondersi quanto al 10% ad inizio lavori, quanto al 50% in stato di avanzamento lavori, quanto al residuo 40% in 24 rate mensili decorrenti dal giorno 30 del mese successivo al collaudo dei lavori 3. di avere eseguito inoltre lavori extra non previsti in capitolato e segnatamente: a) lo spostamento delle due colonne di scarico delle due palazzine di cui si compone il condominio per € 18.832,00 iva compresa;
b) lo spostamento delle condutture del gas per entrambe le palazzine per € 9350,00 iva compresa;
c) la riparazione della colonna di scarico della palazzina B per €
994,00 4. di avere percepito però la minore somma di € 604.891,39 compresa iva, restando quindi creditore detto attore di € 97.972,14 per i lavori da contratto e di € 26.176,50 per le lavorazioni extra.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
convenuto per opporsi alla domanda svolgendo eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. stante l'esistenza di vizi e difformità delle opere eseguite che giustificavano il rigetto della pretesa creditoria.
Insisteva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. Nel merito rigettare integralmente la domanda attorea per i motivi sopra spiegati determinando, previa ctu, l'effettivo valore dei lavori non completati e non effettuati a regola d'arte e la tipologia ed il costo degli interventi necessari ad eliminare i vizi e a completare le opere.
2. condannare l'attore alla refusione delle spese di giudizio oltre spese generali (12,5%) cassa avvocati ed iva”.
La causa nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., previo espletamento di consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Nel contrasto tra le rispettive tesi in ordine all'entità dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice e alla presenza o meno di vizi così come eccepiti dalla parte committente, è stata espletata CTU con assegnazione al consulente dei seguenti quesiti: 1) Accerti e verifichi il CTU, presa visione degli atti di causa e previa visione dello stato dei luoghi, l'effettiva esecuzione dei lavori così come commissionati alla ditta appaltatrice nel contratto di appalto stipulato il 26.07.2013; 2) Accerti e verifichi il ctu, la corrispondenza alla regola dell'arte dei lavori effettuati, tenuto conto delle contestazioni sollevate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta;
3) Accerti
e verifichi il CTU, in caso di presenza di vizi, il costo necessario alla loro eliminazione;
4) Provveda Il CTU a verificare il rapporto dare avere tra le parti tenuto conto dei pagamenti effettuati dal e delle fatture CP_1
indicate in atti;
5) Il CTU terrà conto sia delle lavorazioni descritte nel contratto che di quelle extra-contratto.
Il perito, nel rispondere ai quesiti posti, ha così concluso:
- Posso affermare l'effettiva esecuzione dei lavori così come commissionati;
- Per la eliminazione dei vizi, dei quali ho potuto constatare la presenza, le lavorazioni da porre in essere sono le seguenti… per un totale di Euro 3.036,00; - Risulta quindi che il credito della nei Parte_1
confronti del (Zagarolo), per i Controparte_2
lavori oggetto della presente relazione e' pari ad €. 119.519,31 iva compresa.
Non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni della CTU che appare congruamente motivata e priva di errori o vizi logici.
Né appare possibile, come richiesto dal procuratore di parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, la rimessione della causa in istruttoria per la verifica della sussistenza di ulteriori vizi, non prontamente denunciati e/o eccepiti all'atto della costituzione in giudizio (né evidenziati dal perito).
Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento della suddetta somma di Euro 119.519,31, oltre interessi legali maturati: si stima infatti che non essendo il un'impresa CP_1
commerciale, non sia tenuto al pagamento degli interessi moratori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara il credito della nei confronti Parte_1
del in Zagarolo (RM) per somma pari a Controparte_2
Euro 119.519,31, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 26.07.2023;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma di Euro 119.519,31, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo;
3) Condanna il (RM), in Parte_2
persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 810,00 per esborsi ed Euro 4.950,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice O.P
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA NI a seguito dell'udienza di discussione tenutasi in data
14.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Edoardo Di Giovanni giusta delega in atti - ATTRICE
E
in Zagarolo in persona dell'amm.re p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Galvagno giusta delega in atti –
CONVENUTA
OGGETTO : PP
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'Intestato Tribunale il
[...]
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) accertare il credito in favore della società ed a carico del Parte_1 [...]
nella somma di e 124.148,64 dedotta in premessa Controparte_2
ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
b) per l'effetto, condannare il al pagamento in favore Controparte_3
della società della suddetta somma di € 124.148,64 Parte_1 ovvero di quella che risulterà di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A fondamento della propria domanda l'attore riferiva nel proprio atto:
1. di avere sottoscritto con il convenuto, in data 26.07.2013, contratto CP_1
di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei terrazzi e delle facciate dello stabile;
2. di CP_4
prevedere detto contratto l'importo complessivo di € 556.583,61 oltre iva da corrispondersi quanto al 10% ad inizio lavori, quanto al 50% in stato di avanzamento lavori, quanto al residuo 40% in 24 rate mensili decorrenti dal giorno 30 del mese successivo al collaudo dei lavori 3. di avere eseguito inoltre lavori extra non previsti in capitolato e segnatamente: a) lo spostamento delle due colonne di scarico delle due palazzine di cui si compone il condominio per € 18.832,00 iva compresa;
b) lo spostamento delle condutture del gas per entrambe le palazzine per € 9350,00 iva compresa;
c) la riparazione della colonna di scarico della palazzina B per €
994,00 4. di avere percepito però la minore somma di € 604.891,39 compresa iva, restando quindi creditore detto attore di € 97.972,14 per i lavori da contratto e di € 26.176,50 per le lavorazioni extra.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva il CP_1
convenuto per opporsi alla domanda svolgendo eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. stante l'esistenza di vizi e difformità delle opere eseguite che giustificavano il rigetto della pretesa creditoria.
Insisteva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. Nel merito rigettare integralmente la domanda attorea per i motivi sopra spiegati determinando, previa ctu, l'effettivo valore dei lavori non completati e non effettuati a regola d'arte e la tipologia ed il costo degli interventi necessari ad eliminare i vizi e a completare le opere.
2. condannare l'attore alla refusione delle spese di giudizio oltre spese generali (12,5%) cassa avvocati ed iva”.
La causa nel corso della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., previo espletamento di consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Nel contrasto tra le rispettive tesi in ordine all'entità dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice e alla presenza o meno di vizi così come eccepiti dalla parte committente, è stata espletata CTU con assegnazione al consulente dei seguenti quesiti: 1) Accerti e verifichi il CTU, presa visione degli atti di causa e previa visione dello stato dei luoghi, l'effettiva esecuzione dei lavori così come commissionati alla ditta appaltatrice nel contratto di appalto stipulato il 26.07.2013; 2) Accerti e verifichi il ctu, la corrispondenza alla regola dell'arte dei lavori effettuati, tenuto conto delle contestazioni sollevate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta;
3) Accerti
e verifichi il CTU, in caso di presenza di vizi, il costo necessario alla loro eliminazione;
4) Provveda Il CTU a verificare il rapporto dare avere tra le parti tenuto conto dei pagamenti effettuati dal e delle fatture CP_1
indicate in atti;
5) Il CTU terrà conto sia delle lavorazioni descritte nel contratto che di quelle extra-contratto.
Il perito, nel rispondere ai quesiti posti, ha così concluso:
- Posso affermare l'effettiva esecuzione dei lavori così come commissionati;
- Per la eliminazione dei vizi, dei quali ho potuto constatare la presenza, le lavorazioni da porre in essere sono le seguenti… per un totale di Euro 3.036,00; - Risulta quindi che il credito della nei Parte_1
confronti del (Zagarolo), per i Controparte_2
lavori oggetto della presente relazione e' pari ad €. 119.519,31 iva compresa.
Non v'è ragione di discostarsi dalle conclusioni della CTU che appare congruamente motivata e priva di errori o vizi logici.
Né appare possibile, come richiesto dal procuratore di parte convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, la rimessione della causa in istruttoria per la verifica della sussistenza di ulteriori vizi, non prontamente denunciati e/o eccepiti all'atto della costituzione in giudizio (né evidenziati dal perito).
Di conseguenza, il convenuto deve essere condannato al CP_1
pagamento della suddetta somma di Euro 119.519,31, oltre interessi legali maturati: si stima infatti che non essendo il un'impresa CP_1
commerciale, non sia tenuto al pagamento degli interessi moratori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara il credito della nei confronti Parte_1
del in Zagarolo (RM) per somma pari a Controparte_2
Euro 119.519,31, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 26.07.2023;
2) Condanna parte convenuta al pagamento della somma di Euro 119.519,31, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo;
3) Condanna il (RM), in Parte_2
persona dell'amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 810,00 per esborsi ed Euro 4.950,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;
4) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Tivoli, 12 dicembre 2025
Il Giudice O.P