Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI RD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 496/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/07/1992 rappresentato e difeso dall'avv. TORTORA LUCA, come Parte_1 da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CASOLARO ARTURO Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal mese di gennaio 2010 al 28.02.2021, data di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento che sarebbe stato intimato in forma orale. Nello specifico il ricorrente ha dichiarato di essere stato assunto, dal dott.
, senza ricevere formale inquadramento, svolgendo le mansioni di assistente alla poltrona, Controparte_1 realizzava protesi dentarie senza avere diretto contatto con i clienti dello studio dentistico, mansioni di segretario organizzando gli appuntamenti della clientela dello studio dentistico . Il ricorrente sostiene di aver svolto CP_1 siffatta attività lavorativa senza soluzione di continuità, prestando in modalità part time 19 ore lavorative settimanali nei gg di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20 ed il giovedì dalle ore 9 alle 13, percependo in misura fissa mensile l'importo di €. 200 mensile e di non aver giammai percepito nulla a titolo di ferie, permessi, 13^ mensilità e
TFR. Di essere sempre stato assoggettato al potere etero-organizzativo del dott. , di non aver Controparte_1 ricevuto per tale attività lavorativa nessun tipo di contribuzione previdenziale. Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di
“Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato senza soluzione di continuità-part time 47,5%( 19 ore) dal mese di gennaio 2010 al 28/02/2021, accertare inoltre che il sig.
[...]
C.C.N.L. degli Studi professionali ed odontoiatrici I livello e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 57.475,54 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, a titolo di differenza tra retribuzione dovuta e retribuzione percepita, di T.F.R., ferie e permessi non goduti;
in ogni caso, condannare il resistente al versamento dei contributi previdenziali ed al pagamento delle spese (anche generali), diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione diretta ai procuratori antistatari.”
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata.
Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n.
12458). Il primo adempie così l'obbligazione servendosi di mezzi non già propri bensì appartenenti al secondo.
La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore.
Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve pertanto emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione né
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr.
Cass.
9.3.2009 n. 5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr in tal senso Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressochè sovrapponibile è anche
Cassazione 19.11.98 n. 11711).
La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali: l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi
2 a disposizione dal datore di lavoro (così Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi altresì tra le tante Cass.
n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e
Cassazione SSUU 30.6.99 n. 379); ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire (cfr in tal senso Cassazione 19.10.98 n. 11711; sostanzialmente dello stesso tenore sono altresì Cassazione 25.5.98 n. 5214 e Cassazione 3.6.98 n. 5464).
Il ricorso al rilievo sintomatico dei suddetti elementi, tuttavia, in tanto può considerarsi valido in quanto quelli siano sussistenti tutti o in buona misura, non potendo rilevare autonomamente uno solo di essi. A tale proposito ha, infatti, ricordato la Cassazione che ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale, non anche la possibilità che, in una loro valutazione globale, funzionale all'indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza.
D'altro canto, per comprendere la ragione del diniego di rilevanza di uno o solo qualcuno di questi indici per sé preso, va considerato che una buona parte di essi sono requisiti presenti anche nell'ambito della collaborazione autonoma: vale a dire il rischio di impresa (ad esempio, nei casi di concordata retribuzione a cottimo oppure quando si sia stabilita una partecipazione agli utili aziendali in misura percentuale;
così
Cassazione 6.5.86 n. 3038), la collaborazione e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità (cfr. Cassazione 9.1.01 n. 224: Cassazione 28.7.99 n. 8187; Cassazione 4.11.00 n.
14414), la coordinazione e la natura prevalentemente personale dell'opera prestata.
Solo in un'ottica globale, dunque, è possibile che i vari elementi di per sé considerati assumano una rilevanza autonoma di individuazione della fattispecie di subordinazione, senza il rischio che essi abbiano ad essere confusi con alcuni degli analoghi criteri tipici della collaborazione coordinata e continuativa.
*
In applicazione di questi principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, nel caso di specie, non è stata fornita prova in ordine all'eventuale sussistenza del lavoro subordinato.
In particolare, all'udienza del 20.1.25 il teste ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa Testimone_1 perché il ricorrente lavorava con me lo conosco da piccolo. Ha lavorato nel mio laboratorio odontotecnico, lavorava tre quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì dal 2010 gennaio al febbraio 2021. Il mio laboratorio ospita anche dei medici, mai ha lavorato per i medici e eccedenti le quattro ore in cui lavorava Parte_1 come tecnico per me lavorava come privato in altri orari è capitato mi chiedesse le chiavi dello studio anche la domenica mattina. A titolo gratuito gli offrivo gli spazi del laboratorio per attività private. Dal 2018 ricordo che si iscrisse all'università come igienista dentale e lavorava ore in meno ma rimanevamo fisse le quattro ore come tecnico per il mio laboratorio, aveva un contratto part-time fino al 2021. Quando studiava non mi chiedeva di utilizzare il laboratorio per attività sue da privato. Il mio studio si chiama LABORATORIO
EURO D. Il ricorrente modellava strutture e faceva manufatti protesici: byte protesi fisse e simili. I medici odontoiatri hanno una loro sede ad esempio il dott. che ha studio di fronte a me: preciso che
CP_1 collaboro con i medici ma i medici lavorano presso i loro studi. Il assolutamente non faceva Parte_1 segretario e assistente alla poltrona del dottore . Spesso capitava che il andava allo
CP_1 Parte_1 studio del per ritirare i manufatti da effettuare presso il mio laboratorio, ma non lavorava dal
CP_1 convenuto. Gli assistenti del sono e assistente storico
CP_1 Persona_1 Persona_2
3 del . Il ha iniziato a lavorare nel 2023, perché prima ci stava il dott. CP_1 Controparte_1 [...]
zio del dottore . Preciso che l'anno in cui ha iniziato ad avere CP_2 Controparte_1 Controparte_1 lo studio di fronte a me è il 2013 non il 2023 . Il le quattro ore in cui lavorava per me erano talvolta Parte_1 la mattina talvolta il pomeriggio lo sceglieva lui;
capitava che mi dicesse che veniva la mattina perché il pomeriggio misurava le protesi presso altro dottore, ma mai lo ha fatto per come Controparte_1 autonomo, visto che per il ci lavoro io.”. Controparte_1
Il secondo teste 31/03/2025, ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa perché Testimone_2
lavorava allo studio di Grumo Nevano e io mi recavo a fare la pulizia denti circa ogni due anni, Pt_1 sarò stato 4/5 volte e vedevo mio cugino lavorare. Mio cugino mi assisteva la pulizia dei denti la facevano colleghi non so i nomi e lui li assisteva. Talvolta mi sono recato allo studio per prendere un caffe, prendevamo il caffe alla macchinetta dello studio, quando andavo a trovarlo ci vedevamo nelle zone comuni non nella stanza di lavoro. Mi ricordo che si iscrisse all'università come igienista dentale ma non ricordo quando mi pare che lavorava e studiava ma non so l'anno in cui conseguì la laurea . Lo studio dentistico mi pare si chiamasse , ho conosciuto il dott. lui di solito mi faceva le prestazioni mediche ma CP_1 CP_1 anche altri dottori e assistenti mi hanno reso prestazioni. Il ricorrente modellava faceva manufatti protesici.
Io ho incontrato mio cugino sia allo studio che all'altro studio, si trovava di fronte e non ricordo il CP_1 nome. Mi sono recato da mio cugino allo studio negli anni a partire dal 2009 al 2015, di solito mi recavo il pomeriggio, ma non ricordo il giorno della settimana. A questo punto il Gl mostra le foto allegate al ricorso
e il teste dichiara: Riconosco mio cugino, il dottore di cui non ricordo il nome e le colleghe di cui non ricordo il nome.”.
Il terzo teste sentito alla medesima udienza : “ Conosco i fatti di causa perché sono Testimone_3 fornitore sia dello studio che del laboratorio da più di venti anni. Ricordo di avere visto il ricorrente in laboratorio era collaboratore del laboratorio dentistico del Le direttive a le dava Io Tes_1 Parte_1 Tes_1 allo studio vendevo materiale e attrezzature. Io mi interfacciavo con io mi recavo allo studio per la Tes_1 consegna delle forniture, le forniture consegnate a erano quelle del laboratorio. Il ricorrente mai Parte_1
l'ho visto lavorare allo studio dentistico, al massimo l'ho visto allo studio per prendere o portare forniture, consegnava protesi al dentista o le ritirava per le riparazioni. Io vedevo il ricorrente al laboratorio ogni volta che consegnavo merce, una due volte a settimana non ricordo però da quando, io di solito andavo il pomeriggio e trovavo il ricorrente. Allo studio mai ho visto lavorare il ricorrente. Il ricorrente modellava strutture e faceva manufatti protesici, riparazioni. Il laboratorio e lo studio sono nello stesso palazzo allo stesso piano ma sono due porte separate sul piano vi è anche un altro appartamento;
specifico che da venti anni lavoro per pe il mi pare di lavorare dal 2013. Il lo Tes_1 Controparte_1 Controparte_1 incontravo nello studio dentistico nei locali di lavoro non nella sala di attesa. Conosco i collaboratori dello studio la signora che lavora come assistente alla poltrona insieme a . Prima del Per_1 Persona_2 dott. vi era lo zio . Mai ho visto il resistente dare direttive al ricorrente.” Controparte_1 CP_2
Delle tre deposizioni esaminate solo il cugino del ricorrente rappresenta la presenza di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa, categoricamente escluso dalle restanti deposizioni. Il teste
[...] peraltro risulta generico e poco coerente nelle sue dichiarazioni “non ricordo quando mi pare Tes_2 che lavorava e studiava….; Io ho incontrato mio cugino sia allo studio che all'altro studio, si CP_1 trovava di fronte e non ricordo il nome…; Riconosco mio cugino, il dottore di cui non ricordo il nome e le colleghe di cui non ricordo il nome”
Dunque, emerge come i testi non hanno potuto riferire con certezza sulle modalità del lavoro prestato dalla ricorrente per la convenuta. Al contrario gli altri due testi hanno totalmente escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro nel confronti del convenuto e nelle modalità di cui al ricorso, essendosi limitati a riferire di una sporadica presenza del nello studio dentistico. In senso coerente alla ricostruzione appena Parte_1 prospettata le testimonianze hanno dimostrato che mai il dott. si è avvalso della figura CP_1
4 professionale del ricorrente sig. , avendo già altri collaboratori, regolarmente inquadrati facente Parte_1 parte dello studio professionale come il sig. e la sig. . Persona_2 Persona_1
L'assenza di prova sugli elementi tipici della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza del rischio, continuità della prestazione, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione;
cfr Cass.
15001/2000) e sull'orario determina, pertanto, il rigetto della domanda.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI RD , in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto che liquida in complessivi euro 6.669,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 21/06/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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