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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), promossa da DA
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'avv. Luca Giammusso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F. ), nato in [...], il [...], residente in Controparte_1 C.F._1
AN GI (VV), piazza Solari n. 22; APPELLATO CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 277/2023 emanata il 7.3.2023 e depositata il 15.3.2023, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Filadelfia la Controparte_1 [...]
e chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della cartella Parte_1 esattoriale n. 11020120000089654000 di importo pari ad euro 324,07 avente ad oggetto un'iscrizione a ruolo per diritti camerali, notificatagli il 19.12.2012, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale. L'opponente deduceva di avere richiesto in via stragiudiziale lo sgravio del debito prescritto;
precisava altresì che nessun atto interruttivo era stato notificato dopo la cartella esattoriale con conseguente maturazione del quinquennio utile alla prescrizione vertendosi in ipotesi di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada. Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Autorità Giudiziaria adita, disattesa ogni contraria istanza: 1) in via preliminare, stante il palese fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella oggetto di azione di accertamento negativo del credito;
2) nel merito dichiarare la non debenza del credito oggetto della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione e conseguentemente annullarla;
3) condannare il convenuto al pagamento di diritti ed onorari di giudizio”, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. Si costituiva nel giudizio di prime cure la la quale eccepiva, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602/1973 per carenza di interesse, nonché la inammissibilità dell'azione per divieto di frazionamento del credito. Nel merito, la società opposta deduceva l'infondatezza del rilievo della
1 prescrizione quinquennale stante la notifica di validi atti interruttivi;
il tutto con il successo delle spese e competenze di processo. Con la sentenza n. 277/2023 emanata il 7.3.2023 e depositata il 15.3.2023, il Giudice di Pace di Filadelfia accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di e annullava la cartella esattoriale Controparte_1 opposta condannando la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte opponente. Avverso la cennata pronuncia proponeva appello la , la quale si doleva Parte_1 dell'erroneità della sentenza impugnata per l'erroneità e contraddittorietà della sua motivazione nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire sollevata in prime cure. Contestava, altresì, la decisione impugnata per aver illegittimamente accertato l'intervenuta prescrizione quinquennale e per la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., considerato che il giudice a quo aveva condannato, illegittimamente, la società appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado. La parte appellante concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal signor per violazione dell'art. Controparte_1
12, comma 4 bis, del DPR 602/73, come introdotto dalla legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021; 2) in subordine, nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal signor in Controparte_1 quanto del tutto illegittima ed infondata;
3) revocare la condanna di Controparte_2 alla refusione delle spese di lite;
4) condannare l'appellato, al pagamento di spese e Controparte_1 compensi di entrambi i gradi del giudizio”. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello non si costituiva nel gravame
[...] che rimaneva contumace. CP_1
La causa, senza espletamento di attività istruttoria, una volta fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 352, comma 1, c.p.c. (di nuovo conio legislativo) per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ritiene che l'appello proposto dall' sia fondato ma solo per le ragioni di Controparte_2 seguito specificate. La società appellante, anzitutto, ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure per non avere il giudice a quo dichiarato la carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. pur in assenza di un atto della procedura esattoriale avverso al quale opporsi e pur dovendosi applicare il principio di cui all'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art.
3-bis D.L. n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021, retroattivamente applicabile alla fattispecie. La doglianza è infondata. E' noto che la novella di cui alla L. n. 215/2021 ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973 a norma del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-
2 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La Cassazione con la sentenza n. 26283 del 6/09/2022 ha sancito l'applicabilità del principio normativo anche alle vicende processuali già instaurate prima dell'entrata in vigore della novella ma non ancora passate in giudicato. La norma si riferisce, tuttavia, all'ipotesi dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ovvero della cartella non notificata o invalidamente notificata (avendo così il legislatore preso posizione sul tema controverso esistente nell'elaborazione giurisprudenziale in parte qua), laddove nel caso in esame si controverte della diversa ipotesi di cartella esattoriale validamente notificata e di fatti estintivi successivi, cioè di una fattispecie sulla quale la novella normativa non ha inteso pronunciarsi. Posta, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n. 602/1973 la vicenda deve essere esaminata in punto di interesse ad agire sulla base dei principi già prima elaborati dalla condivisa giurisprudenza anche di legittimità. La tematica relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per far valere la prescrizione di un credito indipendentemente dall'impugnazione di una cartella esattoriale o di un altro atto della sequenza procedimentale di cui al D.P.R. n. 602/1973 ha trovato approfondito esame nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. E' noto che nell'ultimo decennio – e prima dell'intervento normativo su indicato – la dottrina e la giurisprudenza hanno scrutinato il tema della possibilità da riconoscere o meno al debitore di invocare giudizialmente l'accertamento di estinzione del suo debito per prescrizione con azione autonoma (normalmente sulla base della conoscenza della posizione passiva acquisita mediante l'estratto di ruolo richiesto all'agente per la riscossione) e quindi senza opporsi tempestivamente ad un atto della procedura di c.d. riscossione esattoriale. Il dubbio è sorto sul presupposto della qualificazione del ruolo quale mero atto interno all'amministrazione privo di lesività per il cittadino se non veicolato all'esterno attraverso gli atti procedimentali opportuni. Una parte della giurisprudenza ha negato l'autonoma impugnabilità del mero ruolo sganciato dalla tempestiva reazione ad un atto del procedimento, sostenendo la carenza di interesse ad agire in tal senso (Cass. n. 6395/2014); principio che ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare inutili giudizi di accertamento negativo del credito nelle ipotesi in cui non vi sia ragionevole certezza (appunto per l'assenza di un atto del procedimento in itinere) dell'attualità della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore e dell'agente per la riscossione. La tesi è stata affermata da Cass. n. 22184 del 22/09/2017: “In tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo”. Altra parte della giurisprudenza è stata di diverso avviso ed ha riconosciuto la possibilità per il debitore di far valere sempre e comunque l'effetto prescrittivo del debito, anche dopo l'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale cui non sia seguita la tempestiva opposizione ed indipendentemente da un successivo atto procedimentale. La Suprema Corte, in effetti, in alcuni approfondimenti ha riaffermato l'ampiezza del perimetro della tutela giudiziaria anche in funzione giustificatamente anticipatoria, sancendo che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il
3 contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. 29294 del 12/11/2019). Può dunque dirsi che nel panorama giurisprudenziale di legittimità vi era ancora un contrasto in punto di generale autonoma impugnabilità del ruolo in quanto tale ovvero del ruolo per fatti successivi alla rituale notifica del primo atto impositivo senza un ulteriore atto procedimentale. Ciò posto va, però, segnalato che anche nell'elaborazione meno estensiva del concetto di interesse ad agire è stata sempre pacifica l'affermazione secondo la quale qualsiasi atto dal quale desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria è di per sé sufficiente a legittimare il privato all'azione giudiziaria “oppositiva” per far valere i fatti estintivi o modificativi verificatisi successivamente alla rituale notifica della cartella esattoriale. In tal senso non v'è dubbio, ad esempio, che la notifica di un fermo ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 ovvero di un'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 della medesima norma è oggettiva espressione di attualità della pretesa creditoria e, quindi, fonte di interesse ad agire in capo al debitore (Cass. 22025 del 13/09/2019: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”). La medesima conseguenza è pacificamente attribuita all'istanza di sgravio presentata dal debitore e non positivamente riscontrata dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione. E' evidente, infatti, che il rigetto di una richiesta di eliminazione dagli archivi di una posizione debitoria non può che ritenersi equivalente ad un'affermazione di attualità del credito che legittima il debitore ad azionare il giudizio per l'accertamento del contrario. Ed infatti anche la tesi più rigorosa in punto di interesse ad agire non ha escluso in senso assoluto la possibilità per il debitore di far accertare in giudizio l'intervenuta o originaria inesistenza del debito bensì ha subordinato l'azione giudiziaria alla prova dell'attualità dell'interesse dell'ente impositore e/o dell'agente per la riscossione di far valere la pretesa creditoria;
attualità che può essere dimostrata, appunto, con il rigetto della richiesta di sgravio ovvero con un qualsiasi altro atto dal quale evincere che il creditore ha intenzione di far valere ancora il suo diritto alla riscossione (Cass. n. 6723 del 7/03/2019: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”). Dunque può ritenersi principio condiviso l'ammissibilità dell'azione giudiziaria per la declaratoria di prescrizione di un credito sulla base dell'estratto di ruolo qualora sia stata la notifica della cartella esattoriale ed il debitore voglia far valere gli effetti estintivi successivi che l'ente impositore e l'agente per la riscossione non hanno inteso riconoscere in via stragiudiziale o ancora in tutti quei casi in cui vi siano elementi per desumere in capo all'ente impositore o all'agente per la riscossione l'attualità della pretesa creditoria (qualsiasi atto procedimentale anche di natura cautelare, la richiesta di sgravio inevasa in un
4 ragionevole termine ecc.), così da rendere il giudizio l'unica sede possibile di tutela. Il caso in esame rientra, all'evidenza, proprio in tale fattispecie. Nel predetto panorama giurisprudenziale il Tribunale intende aderire all'orientamento più rigoroso che, in presenza di una rituale notifica della cartella esattoriale non impugnata, subordina l'interesse alla successiva proposizione dell'azione autonoma (per far valere vizi pregressi ovvero fatti estintivi successivi) alla prova dell'attualità della pretesa creditoria da fornire con qualsivoglia mezzo (atti procedimentali successivi, atti cautelari, mere richieste di sollecito ed anche solo atti di impulso per lo sgravio in autotutela). Le ragioni di tale scelta – già efficacemente sopra richiamate – risiedono proprio nell'esigenza di contemperare il diritto del privato ad ottenere l'accertamento di un proprio diritto per evitare possibili successivi atti pregiudizievoli posti in essere dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione, con il rischio di azioni giudiziarie “inutili” nelle quali l'obiettivo di tutela finale avrebbe potuto essere raggiunto agevolmente anche in via stragiudiziale. Nel caso di specie emerge dagli atti – essendo peraltro circostanza incontestata tra le parti – che l'opponente ha ricevuto la rituale notifica delle cartelle esattoriali oggetto di causa. E' pacifico, inoltre, che non avendo ricevuto alcun ulteriore atto della procedura di riscossione, l'interessato non ha proposto direttamente l'opposizione giudiziaria ma ha preventivamente richiesto all'ente impositore e/o all'agente per la riscossione lo sgravio in autotutela della posizione debitoria, senza ricevere alcun riscontro. In applicazione del principio sopra esposto, dunque, l'azione giudiziaria per come proposta deve ritenersi assistita dall'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (in caso identico v. Tribunale Palmi n. 515/2025). Lo specifico motivo di appello deve essere rigettato. L' , poi, ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha Controparte_2 dichiarato la prescrizione senza considerare l'effetto interruttivo conseguente alla notifica delle intimazioni di pagamento nel 2016 e nel 2020. Tale doglianza, invece, è fondata e merita pieno accoglimento. La società appellante, infatti, già in primo grado aveva offerto piena prova dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale. Malgrado l' non abbia allegato in secondo grado, in modo alquanto singolare e Controparte_2 colpevole, il fascicolo di parte di prime cure contenente gli atti interruttivi della prescrizione allegati alla comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di Pace di Filadelfia, è incontestato che gli atti di intimazione di pagamento n. 11020169019057128000 del 25.11.2016 e n. 11020209004755975000 del 18.2.2020 siano stati effettivamente prodotti in giudizio in prime cure dal momento che la difesa del ne CP_1 ha contestato l'esistenza in quanto l'indirizzo PEC del mittente, alla data delle notificazioni, non rientrava nei registri ufficiali e che il giudice a quo ha accolto tale eccezione. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la notifica delle predette intimazioni, effettuate dall'agente della riscossione a mezzo PEC in data 25.11.2016 e 18.2.2020, è assolutamente regolare e produttiva degli effetti legali da essa derivanti. Il giudice impugnato, infatti, ha errato nel ritenere che la notifica di un atto della riscossione effettuato a mezzo PEC da un indirizzo non istituzionale né iscritto nei pubblici registri sia affetto da nullità nel caso in cui non abbia raggiunto lo scopo e non vi sia prova della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario. Allo stesso modo il giudice di primo grado non ha applicato correttamente i principi di diritto affermati
5 dalla Cassazione nella sentenza n. 15979/2022. La Cassazione, nella prefata pronuncia, ha richiamato il principio generale per cui le violazioni formali sono irrilevanti se non causano un'effettiva lesione ai diritti del contribuente. Conseguentemente, una notificazione elettronica non è invalida se, pur provenendo da un indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, il mittente è chiaramente riconoscibile. Questo perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza, soprattutto se il contribuente non dimostra che il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso. Questo approccio, che privilegia la sostanza rispetto alla forma in assenza di lesione del diritto di difesa, è coerente con precedenti sentenze della Cassazione, le quali hanno stabilito che la violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo la rimozione del danno concreto subito dalla parte. In altre parole, la violazione delle regole processuali rileva solo se causa un pregiudizio concreto alla parte. Nell'ambito specifico delle notificazioni, la giurisprudenza afferma che la nullità non può derivare semplicemente dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che essa abbia sull'efficacia della notifica nel raggiungere il suo scopo. L'inesistenza della notifica si verifica solo quando manca completamente o quando è priva degli elementi essenziali che permettono di riconoscerla come tale;
in tutti gli altri casi si parla di nullità. In pratica, secondo tale orientamento, una notifica via PEC inviata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla, se abbia comunque permesso al destinatario di difendersi senza incertezze riguardo la provenienza e l'oggetto. La rigida osservanza delle forme previste dalle succitate norme è invece da ricercarsi nell'individuazione del soggetto destinatario della notifica, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio domicilio digitale. Ancora più recentemente la Suprema Corte ha confermato che “sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente” (v. Cass. n. 982/2023; cfr. anche Cass. 11052/2018) laddove l'opponente non ha indicato in nessuno scritto difensivo quale sia stato il pregiudizio subito dalla notifica dell'intimazione di pagamento, di cui è causa, a mezzo PEC non proveniente da un indirizzo istituzionale. La corte di legittimità, infatti, considera “valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri, circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost.,., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. civ. n. 26419/2020). Pertanto, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di
6 difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. civ. n. 18684/2023). Principi che sono stati fatti propri anche dalle corti di merito tributarie che hanno affermato che “in tema di notifica tramite PEC, la notifica di un atto inviato da indirizzo PEC non compreso nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto anche conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ma non anche del mittente” (Corte Giustizia Trib. I grado, Taranto, sez. I, 19/10/2023, n. 1073). Nel caso che qui occupa l'opponente non ha né indicato né tantomeno dimostrato il pregiudizio sopportato dalla notifica a mezzo PEC delle due intimazioni di pagamento del 25.11.2016 e del 18.2.2020 in quanto proveniente da un indirizzo dell'agente della riscossione non rientrante nei registri ufficiali essendosi limitato, l'odierno appellato, a lamentare l'inesistenza della notificazione solo perché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. Peraltro, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellante, l'origine delle due PEC era perfettamente comprensibile in quanto l'indirizzo di provenienza riportava chiaramente il dominio PEC di Agenzia Riscossione – Piemonte e Val D'Aosta. Vi è poi che la Cassazione ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica (cfr. per tutte Cass. civ. n. 31045/2021). Questa ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi di cui all'art. 1335 c.c., che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che, secondo il richiamato dato legislativo, si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Tale presunzione, in particolare, può essere vinta nel caso in cui il destinatario fornisca la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del documento. Ebbene, come precisato dalla Suprema Corte, siffatta regola si applica anche alle notificazioni a mezzo PEC, sicchè se il mittente fornisce la c.d. RAC, cioè la ricevuta di avvenuta consegna, il destinatario che intenda far dichiarare la notifica nulla dovrà dar prova di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere il contenuto della comunicazione informatica. Ai fini di superare la presunzione in parola, pertanto, il destinatario della comunicazione a mezzo PEC dovrebbe allegare dei malfunzionamenti assolutamente incolpevoli ed imprevedibili del sistema, in ogni caso non imputabili al destinatario stesso. Dovrebbe dare prova, cioè, del caso fortuito. Le mere difficoltà soggettive, invece, non sono idonee a vincere la presunzione in quanto la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito più volte che la notifica a mezzo PEC di un atto informatico del processo effettuata ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 comporta, qualora rispetti i requisiti tecnici normativamente imposti, l'onere per il destinatario di dotarsi di adeguati strumenti per decodificare e leggere tale documentazione. Nella fattispecie in esame, l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 18.2.2020 non è mai stata contestata dall'opponente né è stata disconosciuta dal giudice a quo. Pertanto, in applicazione dei suesposti principi di diritto, la notifica delle suddette intimazioni di pagamento è stata regolare ed è assistita dalla presunzione della conoscenza legale da parte del CP_1 il quale, invece, al fine di contestarne la regolarità, avrebbe dovuto dare la prova di non esserne concretamente venuto a conoscenza per fatto ad esso non imputabile. Prova che non è stata in alcun modo offerta dall'interessato.
7 Pertanto, siccome è incontestato che la cartella esattoriale impugnata è stata notificata regolarmente in data 19.12.2012, che vi è stato un primo valido atto interruttivo della prescrizione il 25.11.2016 e un secondo il 18.2.2020, il termine di prescrizione quinquennale del diritto non era ancora maturato alla data di introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il 28.7.2022). Pertanto, la sentenza di prime cure merita di essere riformata in punto di accertamento della prescrizione del credito, con il conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo del credito articolata dal in primo grado. CP_1
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del giudice a quo) in ragione dello ius supervenies e valutata la reciproca parziale soccombenza sulle censure di diritto articolate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie l'appello proposto dall' e in riforma della sentenza Controparte_3 impugnata, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito di euro 324,07 portato dalla cartella di pagamento n. 11020120000089654000;
2) dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 24.6.2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
8 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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