Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2026REG.PROV.COLL.
N. 01176/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lampedusa e Linosa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. NO Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in appello in esame, la signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. per la Sicilia, che ha respinto il ricorso di primo grado avverso la determina dirigenziale n. 37 del 15 gennaio 2018.
Con tale provvedimento, il Comune di Lampedusa e Linosa le aveva ingiunto la demolizione di diverse opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire su un terreno di sua proprietà in Contrada -OMISSIS-, foglio di mappa n. -OMISSIS-.
2) Le opere abusive, come descritte nel provvedimento impugnato, consistono principalmente in uno scavo, un massetto in calcestruzzo e un fabbricato di circa 64 mq con un ampliamento di ulteriori 20 mq.
3) In data 8 agosto 2017, tali opere erano state oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento.
4) Nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità dell'ordine di demolizione per due motivi principali:
- La nullità del provvedimento per impossibilità giuridica dell'oggetto, stante il sequestro penale gravante sull'immobile, che ne sottraeva la disponibilità materiale e giuridica.
- L'illegittimità dell'ordine in pendenza di una (prospettata) domanda di sanatoria amministrativa, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
5) Il T.A.R. adito ha respinto il ricorso, ritenendo, quanto al primo motivo, che il sequestro penale non comporti la nullità dell'ordine di demolizione, ma una sua temporanea inefficacia, con il termine per l'ottemperanza che non decorre fino al dissequestro del bene.
Quanto al secondo motivo, il giudice di prime cure ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dell'effettiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, limitandosi a una mera enunciazione di intenti.
6) Con l'odierno appello, la signora -OMISSIS- ripropone sostanzialmente le medesime censure, criticando l'erronea interpretazione di legge da parte del T.A.R.
In particolare, con il primo motivo d'appello, insiste sulla tesi della nullità dell'ordinanza di demolizione per violazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, a causa dell'impossibilità giuridica dell'oggetto derivante dal sequestro penale. Cita a sostegno la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2337/2017, secondo cui un ordine di facere inesigibile sarebbe affetto da nullità.
Con il secondo motivo, ribadisce l'inefficacia dell'ordine di demolizione in pendenza di accertamento di conformità, affermando di aver "dato incarico al proprio tecnico di fiducia di presentare la domanda di permesso di costruire in sanatoria" e richiamando la giurisprudenza che impone all'amministrazione di sospendere i procedimenti sanzionatori in attesa della definizione dell'istanza di sanatoria.
L'amministrazione comunale, non si è costituita in entrambi i gradi del giudizio.
7) L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8) Sul primo motivo di appello: effetti del sequestro penale sull'ordine di demolizione.
L'appellante sostiene che il sequestro penale, sottraendo la disponibilità del bene, renderebbe l'ordine di demolizione nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, ai sensi dell'art. 21-septies della L. 241/1990.
La censura è infondata.
8.1) Il Collegio ritiene di dover aderire a un consolidato e più recente orientamento giurisprudenziale che si pone in una posizione di equilibrio tra l'interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi e le esigenze di difesa del privato nel procedimento penale
Secondo tale indirizzo, il sequestro penale di un immobile abusivo non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende meramente l'esecutività (Consiglio di Stato sent. n. 5529/23).
L'ordine di demolizione, infatti, costituisce un atto dovuto e vincolato, la cui adozione è imposta dalla legge al solo verificarsi dei presupposti fattuali, ovvero la realizzazione di un'opera in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio (Consiglio di Stato sent. n. 6028/25). La sua legittimità non può essere subordinata a vicende, quali il sequestro penale, che non sono nel dominio dell'amministrazione preposta alla tutela del territorio.
Il contemperamento con la posizione del privato, che si trova nell'oggettiva impossibilità di disporre del bene, si realizza non attraverso la drastica sanzione della nullità dell'atto, ma attraverso la sospensione del termine per l'ottemperanza. Tale termine, fissato in novanta giorni dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, non inizia a decorrere fino a quando il bene non viene dissequestrato e restituito alla disponibilità del proprietario. Solo da quel momento, l'inottemperanza potrà produrre i suoi ulteriori effetti sanzionatori, come l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Nel caso di specie, peraltro, l'amministrazione comunale ha dimostrato di aver correttamente applicato tale principio. L'ordinanza di demolizione impugnata, infatti, ingiunge il ripristino dei luoghi "entro e non oltre giorni 90 (novanta) dal dissequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria". L'atto stesso, quindi, tiene conto della condizione di indisponibilità del bene e ne fa discendere la decorrenza del termine per adempiere, neutralizzando in radice il presupposto della doglianza dell'appellante.
8.2) Ne consegue che la sentenza del T.A.R., nel qualificare l'effetto del sequestro come "temporanea inefficacia" e non come nullità, ha fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia .
Il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
9) Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'inefficacia dell'ordine di demolizione in ragione della sua intenzione di presentare istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Anche tale censura è palesemente infondata.
La giurisprudenza, richiamata anche dall'appellante, è costante nell'affermare che la presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia determina un arresto procedimentale, rendendo l'ordine di demolizione temporaneamente inefficace o "quiescente" in attesa della definizione del procedimento di sanatoria. Ciò risponde a un'evidente logica di economia procedimentale, per evitare la demolizione di un'opera che potrebbe essere regolarizzata.
Tuttavia, il presupposto indefettibile per l'applicazione di tale principio è l'effettiva e formale presentazione di un'istanza di accertamento di conformità all'amministrazione competente. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha fornito alcuna prova di aver mai presentato tale domanda .
Anzi, nel suo stesso atto di appello, l’appellante si limita ad affermare di aver " dato incarico al proprio tecnico di fiducia di presentare la domanda" : una dichiarazione che si risolve in un mero proposito, privo di qualsiasi rilevanza giuridica.
Un'intenzione, per quanto manifestata, non può produrre gli effetti giuridici che la legge e la giurisprudenza ricollegano alla pendenza di un procedimento amministrativo formalmente avviato. L'attivazione del procedimento di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 è rimessa all'esclusiva iniziativa della parte interessata.
Poiché agli atti non vi è prova alcuna della presentazione di un'istanza di sanatoria, né prima né dopo l'adozione dell'ordine di demolizione, la censura si rivela basata su un presupposto fattuale inesistente e deve essere respinta.
10) Per le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente respinto.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
NO Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Lo ST | ER VA |
IL SEGRETARIO