CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 46
CGARS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza di demolizione per impossibilità giuridica dell'oggetto a causa del sequestro penale

    Il Collegio ritiene che il sequestro penale non comporti la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospenda meramente l'esecutività. Il termine per l'ottemperanza non decorre fino al dissequestro del bene. L'ordinanza impugnata prevedeva già la decorrenza del termine dal dissequestro.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'ordine di demolizione in pendenza di istanza di sanatoria

    La presentazione di un'istanza di sanatoria determina un arresto procedimentale, ma ciò richiede l'effettiva e formale presentazione della domanda. L'appellante ha fornito solo la prova di aver dato incarico al tecnico di presentare la domanda, il che costituisce un mero proposito privo di rilevanza giuridica.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha esaminato l'appello proposto dalla signora -OMISSIS- avverso la sentenza del TAR per la Sicilia che aveva rigettato il suo ricorso contro un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Lampedusa e Linosa. L'ordinanza ingiungeva la demolizione di opere edilizie abusive, tra cui uno scavo, un massetto e un fabbricato di circa 64 mq con ampliamento, realizzate su un terreno di proprietà dell'appellante. Tali opere erano state precedentemente sottoposte a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Nel giudizio di primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità dell'ordine di demolizione per due motivi: la nullità del provvedimento per impossibilità giuridica dell'oggetto a causa del sequestro penale e l'illegittimità dell'ordine in pendenza di una prospettata domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che il sequestro penale comportasse solo una temporanea inefficacia dell'ordine di demolizione e che la ricorrente non avesse fornito prova della presentazione di un'istanza di sanatoria. L'appellante, nel riproporre le medesime censure, ha insistito sulla tesi della nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, citando giurisprudenza sul concetto di ordine inesigibile, e ha ribadito l'inefficacia dell'ordine in pendenza di accertamento di conformità, affermando di aver dato incarico al proprio tecnico di fiducia di presentare la domanda di sanatoria. L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, il Collegio ha aderito a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro penale di un immobile abusivo non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma ne sospende meramente l'esecutività, poiché l'atto di demolizione è un atto dovuto e vincolato. Il contemperamento con la posizione del privato si realizza attraverso la sospensione del termine per l'ottemperanza, che non decorre fino al dissequestro del bene. Ha evidenziato come l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato tale principio, indicando il termine per l'adempimento a partire dal dissequestro. Pertanto, la qualificazione del sequestro come "temporanea inefficacia" da parte del TAR è stata ritenuta corretta. Riguardo al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che la presentazione di un'istanza di sanatoria determina un arresto procedimentale, ma ha sottolineato come il presupposto indefettibile sia l'effettiva e formale presentazione della domanda. Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a dichiarare di aver dato incarico al tecnico, una mera intenzione priva di rilevanza giuridica, senza fornire alcuna prova della presentazione dell'istanza. Di conseguenza, la censura è stata ritenuta basata su un presupposto fattuale inesistente. In conclusione, l'appello è stato respinto e nulla è stato statuito per le spese processuali, stante la mancata costituzione dell'amministrazione appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 46
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo