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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7555/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVIRANI MAURIZIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE D. LIRICA N. 49 48124
RAVENNA presso il difensore avv. PAVIRANI MAURIZIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCINI PIETRO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA DEI FOSSI N. 50 53034 COLLE DI VAL D'ELSA presso il difensore avv.
NENCINI PIETRO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“A) IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la inattendibilità della relazione peritale del consulente tecnico di ufficio e non accoglibilità di quanto concluso dallo stesso;
- revocare la ordinanza del 29.03.2023, nella parte in cui ha escluso, anziché ammettere il cap. 17) delle prove per testi di parte opponente;
pagina 1 di 16 - revocare la ordinanza del 8.8.2023 nella parte in cui ha indicato, al CTU il solo accordo contrattuale del 17.09.2021, e non anche quelli del 16.06.2021, e del 09.07.2021;
- accertare, e conseguentemente dichiarare, la carenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, n. 1966/2022 del Tribunale di Bologna, per carenza dei presupposti di legge;
B) IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1966/2022 ed in ogni caso accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta, per i motivi dedotti in atti;
- in ogni caso, respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto.
C) IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli obblighi contrattualmente CP_1 assunti e per l'effetto accertare e dichiarare risolti i contratti conclusi tra le parti il 16.06.2021,
09.07.2021, 17.09.2021;
- condannare controparte alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di tali contratti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi per tale causale, così come risultano in atti.
D) IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare non dovuta la somma portata del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA di legge”.
L'opposta così conclude (richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, preliminarmente rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via definitiva e nel merito rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1966/22, in via subordinata, nell'eventualità di revoca del suddetto decreto, condannare in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 8.564,40, ovvero di quella minore che riterrà di giustizia, in ogni caso con maggiorazione degli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dal 31.10.2021 fino al saldo effettivo.
In ogni caso, rigettare per infondatezza in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale e ogni altra pagina 2 di 16 domanda, istanza ed eccezione di parte opponente.
Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura monitoria e del giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
1.
ha agito in via monitoria davanti al Tribunale di Bologna nei confronti di CP_1
l fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento dell'importo capitale di euro 8.564,40 Parte_1
e degli interessi moratori sino al saldo, nonché delle spese legali della procedura e degli accessori come per legge. Con il ricorso per ingiunzione è stato azionato il credito di cui alla fattura n. 181 del 7 ottobre 2021 emessa da relativa al compenso maturato in relazione ad un contratto di CP_1 appalto per l'esecuzione di tests di laboratorio, stipulato tra le parti il precedente 20 settembre 2021. Il
Tribunale di Bologna ha accolto la domanda della ricorrente emettendo il decreto ingiuntivo n.
1966/2022 del 28 aprile 2022, concedendo altresì la provvisoria esecuzione dello stesso ex art. 642
c.p.c. per l'intero importo.
2.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione con citazione Parte_1 notificata il 14 giugno 2022, eccependo l'inadempimento della controparte e domandando quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso ex art. 649 c.p.c.. ha inoltre proposto domanda riconvenzionale volta ad Parte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato con il 20 CP_1 settembre 2021, nonché di altri due precedenti contratti di appalto conclusi dalle stesse parti il 16 giugno 2021 e il 9 luglio 2021; ed ha, conseguentemente, chiesto la restituzione del corrispettivo versato, pari a complessivi euro 20.271,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché il risarcimento del danno, rappresentato dal maggior costo sostenuto, rispetto al corrispettivo concordato con per ottenere le medesime prestazioni contrattuali rimaste inadempiute da parte di CP_1 un'altra società incaricata dell'esecuzione dei tests di laboratorio, la con vittoria di CP_2 spese.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha esposto le seguenti circostanze.
Nel corso del 2021, azienda che progetta, sviluppa e produce dispositivi elettronici Parte_1 per l'automazione degli edifici (domotica) – aveva concluso con – laboratorio che CP_1 esegue tests allo scopo di verificare l'adeguatezza agli standards vigenti di dispositivi elettrici ed pagina 3 di 16 elettronici – tre contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di prove di laboratorio per verificare la conformità alla normativa tecnica di settore di alcuni dispositivi di sua produzione (denominati BX-
DUNIV, BX-DALI, BX-MFB12 e BX-TU). Le parti erano entrate in trattativa con uno scambio di e- mail avvenuto il 15 giugno 2021 (doc. 8 e 9 di parte opponente), con cui aveva Parte_1 rappresentato ad la necessità di eseguire con urgenza le prove di conformità EMC e CP_1
LVD su alcuni dispositivi di sua produzione per consegnare una documentazione completa, in ragione della pendenza di un'importante trattativa commerciale per la fornitura di prodotti ad un cliente;
aveva richiesto un confronto con i tecnici del laboratorio al fine di stabilire se le norme tecniche individuate per l'esecuzione dei tests richiesti fossero o meno corrette;
ed aveva trasmesso la documentazione tecnica relativa ai prodotti in questione. A ciò aveva fatto seguito la stipula di tre contratti, su proposta di e accettazione di rispettivamente in data 16 giugno 2021 (doc. CP_1 Parte_1
12 di parte opponente), in data 9 luglio 2021 (doc. 26 di parte opponente) e in data 20 settembre 2021
(doc. 27 di parte opponente). La conclusione dell'ultimo contratto si era resa necessaria, sempre a detta dell'opponente, a causa dell'insufficienza dei tests fino a quel momento eseguiti da CP_1 rispetto alle sue richieste.
Essa opponente era tuttavia rimasta insoddisfatta dell'intera attività espletata da le cui CP_1 carenze avrebbero riguardato, per un verso, la lacunosa ed errata individuazione delle norme tecniche riferibili agli apparecchi da testare e, per altro verso, la scorretta esecuzione delle prove tecniche richieste. Per queste ragioni, dopo aver pagato le fatture emesse da in relazione ai CP_1 primi due contratti (doc. 39 e 40 di parte opponente), aveva contestato l'operato di Parte_1
(doc. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 di parte opponente) ed avanzato una proposta transattiva che CP_1 prevedeva lo “stralcio” della fattura emessa per le attività oggetto del terzo contratto – ossia la fattura n.
181 del 7 ottobre 2021 – a fronte del trattenimento delle somme già corrisposte, in ragione della prospettata necessità di rivolgersi ad altro fornitore – successivamente individuato in CP_2
(doc. 43 e 44 di parte opponente) – per testare i propri prodotti in modo completo e corretto (doc. 41 di parte opponente). Di seguito, stante la mancata adesione a tale proposta da parte di e CP_1 considerata la gravità dell'inadempimento attribuito a quest'ultima, veva trasmesso Parte_1
a un'istanza stragiudiziale di risoluzione dei contratti conclusi, con richiesta di CP_1 restituzione delle somme corrisposte e risarcimento del danno subito (doc. 5 di parte opponente).
Scendendo più nel dettaglio, con l'introduzione del presente giudizio l'opponente ha eccepito l'inadempimento di delle obbligazioni relative ai tre contratti stipulati contestandole, CP_1 in sintesi, di aver: i) individuato le norme tecniche di riferimento in maniera errata e non aggiornata;
ii)
pagina 4 di 16 indicato in modo insufficiente le prove tecniche da eseguire;
iii) omesso di descrivere l'ambiente in cui sono stati effettuati i tests e le condizioni di funzionamento dei prodotti testati;
iv) redatto gli elaborati dei tests in modo generico e incomprensibile, poiché privi dei dati numerici essenziali per comprendere la qualità e l'adeguatezza degli apparati oggetto delle verifiche.
Pertanto, sulla scorta dei fatti sopra esposti, l'opponente ha assunto che si sia resa CP_1 gravemente inadempiente ai tre contratti stipulati il 16 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il 20 settembre
2021, deducendo che i reports dei tests da quest'ultima eseguiti erano a tal punto carenti da non poter essere in alcun modo utilizzati per attestare la conformità degli apparecchi verificati alle norme tecniche di settore. Tale grave inadempimento giustificherebbe la risoluzione di tutti e tre contratti, che, secondo l'opponente, avrebbero dato luogo ad un unico contratto complesso ovvero ad un collegamento negoziale realizzato per fasi progressive, del quale sussisterebbero il nesso teleologico tra i diversi negozi per una finalità pratica unitaria ed il comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi ma anche il coordinamento tra di essi per il raggiungimento di un fine ulteriore, proprio del collegamento negoziale. A questo riguardo, ha in particolare Parte_1 sottolineato come la finalità unitaria dei tests commissionati fosse stata fin dall'inizio resa nota ad alla quale, a detta dell'opponente, era stato rappresentato che i risultati avrebbero CP_1 dovuto essere utilizzati per concludere un'importante trattativa commerciale in corso con un cliente. A fronte di tale inadempimento, l'opponente ha sostenuto di aver diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato e al risarcimento del danno, che si è riservata di quantificare nel corso del giudizio.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio con comparsa CP_1 depositata il 19 settembre 2022, contestando la fondatezza sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale avversaria e domandando quindi il rigetto di entrambe, unitamente al rigetto della contraria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649
c.p.c., con vittoria di spese.
In particolare, secondo l'opposta, avrebbe errato nell'individuare le prestazioni Parte_1 dedotte nei tre contratti stipulati, così ritenendo, altrettanto erroneamente, configurabile il contestato inadempimento.
Con riferimento alle norme tecniche applicabili ai dispositivi da testare, ha, infatti, CP_1 dedotto di non aver mai assunto l'obbligo di procedere alla loro individuazione, dal momento che le stesse erano state indicate dalla stessa fin dall'inizio della trattativa e per tutta la Parte_1 durata del rapporto (doc. 6 e 9 di parte opposta). Ha inoltre evidenziato che una proposta contrattuale pagina 5 di 16 avente ad oggetto un servizio di analisi normativa era stata trasmessa a con e-mail Parte_1 del 5 agosto 2021, senza che tuttavia a tale proposta fosse mai seguita alcuna accettazione (doc. 10 di parte opposta).
Quanto invece alle verifiche tecniche commissionate, ha dedotto di aver esattamente CP_1 adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte, eseguendo i tests delle apparecchiature in modo diligente, corretto e completo, oltre che pienamente conforme alle previsioni dei tre contratti stipulati, ove sono stati riportati i prodotti da verificare, i singoli tests da eseguire, la normativa tecnica di riferimento e le tariffe applicate. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
l'esecuzione di verifiche a più riprese sarebbe stata imposta non già dalla necessità di rimediare ad asserite carenze dei primi tests svolti, bensì dall'esigenza di meglio accertare la non conformità di alcuni prodotti emersa nella fase iniziale della sperimentazione e comunicate alla committente (doc. 7 e
8 di parte opposta). Ciò si era tradotto anche nell'invio a di alcuni chiarimenti in Parte_1 merito ai tests eseguiti, a seguito dei rilievi critici sollevati dal cliente di quest'ultima (doc. 11 di parte opposta e doc. 38 opponente).
L'opposta ha, inoltre, evidenziato come i contratti non avessero ad oggetto tutte le verifiche necessarie per attestare la conformità delle apparecchiature alle norme tecniche di settore, ma avessero ad oggetto solo le verifiche in essi specificamente indicate;
né tali contratti avrebbero, a suo dire, potuto avere un simile oggetto, tenuto conto che dispone di laboratorio che svolge solo attività di pre- CP_1 compilance prodromica alla messa a punto dei prodotti in vista della successiva certificazione di conformità agli standards normativi.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ha sia negato la CP_1 sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti per inadempimento, sia contestato l'esistenza del prospettato collegamento negoziale tra gli stessi;
ed ha, infine, rimarcato la diversità delle prestazioni oggetto del contratto concluso da con rispetto a quelle a Parte_1 CP_2 cui essa si era impegnata, con conseguente impossibilità di adottare il maggior corrispettivo pagato a quest'ultima società come metro di paragone di un ipotetico danno emergente.
4.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza emessa il 27 ottobre 2022, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state ammesse ed espletate le prove orali dedotte dalle parti (con le limitazioni di cui all'ordinanza ammissiva).
E' stata altresì disposta consulenza tecnico d'ufficio, con acquisizione della relazione del c.t.u..
pagina 6 di 16 Mutato il giudice, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione alle parti stesse dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminarmente, avendo l'opponente sollevato eccezione di inadempimento (anche per l'esistenza di vizi) in relazione ai lavori svolti dall'opposta in esecuzione dei contratti di appalto conclusi dalle parti, va valutata la questione relativa alla sussistenza o meno del dedotto inadempimento dell'opposta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza dei contratti stipulati con CP_1 Parte_1 in data 16 giugno 2021, 9 luglio 2021 e 20 settembre 2021: contratti qualificabili come appalto di
[...] servizi per l'esecuzione di prove di laboratorio.
A tal fine si rende peraltro necessario individuare, in primo luogo, le prestazioni oggetto dell'appalto, per poi valutare, dopo aver definito l'oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, se le prestazioni siano state esattamente eseguite.
6.
La prima questione che si pone è se i contratti per cui è causa avessero ad oggetto solo i tests di laboratorio sugli apparecchi di domotica prodotti dal committente, oppure se tra gli impegni assunti dall'appaltatore figurasse anche la consulenza normativa strumentale all'individuazione delle regole tecniche rilevanti per eseguire le verifiche richieste.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che solo nella fase iniziale della trattativa contrattuale, riconducibile allo scambio di e-mail del 15 e 16 giugno 2021, si era resa CP_1 disponibile ad adiuvare d individuare alcune norme tecniche da applicare in sede di Parte_1 sperimentazione dei propri prodotti, peraltro limitandosi a confermare la correttezza di quelle già selezionate in precedenza dalla committente (doc. 8 di parte opponente;
doc. 6 di parte opposta).
La stessa durante lo svolgimento del rapporto aveva individuato altre norme Parte_1 tecniche alla stregua delle quali condurre i tests di laboratorio e di volta in volta le aveva comunicate a come risulta dalla e-mail del 25 agosto 2021 (doc. 9 di parte opposta). CP_1
Il complessivo svolgimento del rapporto e le espressioni poco chiare utilizzate dalle parti in sede di trattativa, soprattutto da parte di portano a ritenere che quest'ultima abbia richiesto Parte_1 alla controparte più un supporto informale che un vero e proprio servizio di analisi normativa. D'altro pagina 7 di 16 canto, tutti i contratti stipulati tra le parti sono stati redatti per iscritto e nessuno di essi annovera prestazioni di consulenza normativa tra le obbligazioni di ogni eventuale trattativa sul CP_1 punto deve pertanto ritenersi superata dal testo dei contratti successivamente conclusi che fanno riferimento esclusivamente a tests tecnici, senza includere alcuna attività di analisi o ricerca normativa
(doc. 12, 26 e 27 di parte opponente).
Privo di fondamento è il rilievo dell'opponente secondo cui l'assunzione di un'obbligazione di consulenza normativa da parte di sarebbe desumibile dalla circostanza che nel proprio CP_1 sito Internet essa indica, tra i servizi proposti, anche tale attività. Al di là del fatto che tale aspetto non ha nessuna valenza probatoria in ordine all'assunzione di una simile obbligazione da parte dell'opposta con i contratti specificamente stipulati con ciò può semmai contribuire a dimostrare Parte_1 il contrario, ossia che propone come servizi separati vari tipi di tests di laboratorio CP_1
(“Test di compatibilità elettromagnetica (EMC)”, “Test di sicurezza elettrica (LVD)”, “Test climatici” e così via) e la “Consulenza normativa” (doc. 49 di parte opponente); di talché, in assenza di una espressa pattuizione sul punto, il conferimento di un incarico relativo ai primi non può ritenersi comprensivo anche della seconda.
Contribuisce a rafforzare quanto da ultimo osservato anche la circostanza che l'opposta CP_1 abbia trasmesso a con e-mail del 5 agosto 2021, un'ulteriore proposta
[...] Parte_1 contrattuale relativa – questa sì – ad attività di consulenza normativa (circostanza, questa, confermata anche dai testi indotti dall'opponente: cfr. deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9 maggio 2023): tale proposta non aveva tuttavia avuto alcun seguito, in difetto di riscontro da parte dell'opponente (doc. 10 di parte opposta). La ricezione di tale messaggio di posta elettronica da parte di e la mancata accettazione della proposta con esso formulata Parte_1 sono state, del resto, confermate dalla stessa legale rappresentante di durante Parte_1
l'interrogatorio formale reso all'udienza del 6 giugno 2023.
Da ultimo, devono ritenersi prive di rilevanza, circa l'estensione o meno del contratto (anche) alla consulenza normativa, le prove testimoniali assunte sul punto. Invero, i testimoni di entrambe le parti hanno riferito solo di fatti relativi allo svolgimento delle trattative contrattuali o alle prassi con cui era solita rapportarsi alle richieste dei propri clienti, senza soffermarsi sul contenuto CP_1 dei contratti stipulati (le cui previsioni risultano, del resto, chiare ed attengono unicamente all'espletamento delle specifiche prove tecniche in essi contemplate). Le deposizioni testimoniali non hanno, pertanto, apportato alcun elemento aggiuntivo, rispetto a quanto già risultante dai documenti prodotti, in ordine al contenuto delle obbligazioni assunte da con i contratti in esame CP_1
pagina 8 di 16 (si ripete, chiari nel loro contenuto e nella specifica individuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto). Con la precisazione che, proprio per tali ragioni, non vi è motivo per revocare o modificare l'ordinanza ammissiva del 29 marzo 2023, vertendo il capitolo di prova richiamato anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'opponente (che ha insistito per la sua ammissione) su circostanza irrilevante ai fini della decisione (e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dedotta a prova diretta).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni deve, dunque, escludersi che l'oggetto dei tre contratti di appalto stipulati tra le parti il 16 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il 20 settembre 2021 includesse un'attività di analisi normativa, essendo lo stesso limitato all'esecuzione dei tests di laboratorio pattuiti.
7.
Ciò chiarito, venendo ora all'esame della questione relativa all'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da e al diritto al relativo corrispettivo, l'eccezione di CP_1 inadempimento sollevata da mpone di soffermarsi sui seguenti aspetti. Parte_1
Per ciò che concerne la sussistenza dell'inadempimento contrattuale imputabile al debitore, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatosi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento» (così Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; di recente Cass. civ., Sez. II, ord.,
27 gennaio 2023, n. 2554). La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa attorea, «chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte
a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico» (così Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto-opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale, l'applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati al caso di specie pone a carico di il duplice onere di dimostrare la fonte negoziale del proprio CP_1 diritto e di aver esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di
Quanto alla prima, la fonte negoziale del diritto al corrispettivo vantato da Parte_1
– oltre ad essere non contestata tra le parti, alla luce delle loro rispettive prospettazioni CP_1 pagina 9 di 16 e dei documenti di causa – è da ritenersi dimostrata sulla base dei testi dei tre contratti di appalto che sono stati versati in atti da (doc. 12, 26 e 27 di parte opponente). Quanto invece al Parte_1 secondo, a dimostrazione del proprio adempimento ha prodotto in giudizio la CP_1 documentazione relativa ai reports di tutti i tests di laboratorio eseguiti sui prodotti forniti da n base ai tre contratti stipulati (doc.
1-26 opposta). Parte_1
7.1
Sul punto va, peraltro, subito precisato che non assumono rilievo, sotto il profilo della valutazione dell'asserito inadempimento dell'opposta, le doglianze dell'opponente circa l'omesso svolgimento di attività di consulenza, atteso che, secondo quanto già sopra evidenziato, tale attività non ha costituito oggetto dell'appalto.
7.2
Per quanto riguarda, invece, i lamentati vizi nello svolgimento degli specifici tests oggetto dell'appalto, giova richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui “(in) tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. 1701/25).
Tale pronuncia, operando una chiara ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di riparto dell'onere della prova in generale e in relazione al contratto di appalto e richiamando il noto principio elaborato dalle Sezioni Unite (pronuncia Cass. SSUU 13533/2001, già sopra richiamata), ha rimarcato come “l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, (implichi) che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è pagina 10 di 16 gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione”.
Ed ha sottolineato, tra l'altro, come “(siffatta) garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione
(quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità
e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667
c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del
13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez.
2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n.
23923 del 27/12/2012). Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante”.
pagina 11 di 16 In conclusione, secondo la Corte, il “discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi”.
Applicati tali principi al caso in esame, va osservato che, relativamente ai contratti conclusi nei mesi di giugno e luglio 2021, stante l'accettazione (tacita) dell'opera (con la consegna dei tests ed il pagamento del relativo corrispettivo), l'opponente (committente) aveva l'onere di provare l'esistenza dei vizi lamentati: onere che non è stato assolto. Né è sostenibile l'assunto dell'opponente secondo cui nella specie sarebbe operante il criterio del collegamento negoziale, trattandosi di circostanza, in ogni caso, irrilevante nel caso di specie, anche per le ragioni di seguito esposte.
7.3
Diverse valutazioni vanno svolte relativamente al contratto concluso dalle parti con l'accettazione dell'offerta del 17 settembre 2021 (accettazione avvenuta il 20 settembre 2021: cfr. doc. 27 di parte opponente).
In relazione a tale contratto si tratta di stabilire se abbia eseguito le verifiche tecniche CP_1
a lei commissionate in modo conforme alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte, o se le stesse fossero affette dai vizi lamentati dall'opposta.
Al fine di chiarire questo aspetto è stata disposta apposita C.T.U.: al consulente è stato infatti demandato di stabilire “[…] previa descrizione degli obblighi contrattuali assunti dalle parti mediante
l'accettazione della offerta del 17.09.2021 oggetto di controversia: 1) se i test eseguiti da CP_1 siano stati eseguiti conformemente alle obbligazioni contrattuali;
2) quali siano le operazioni
[...] precedentemente richieste a e che successivamente ha commissionato a Parte_1 CP_1
specificandone la necessarietà; 3) indichi i maggiori costi sostenuti dall'opponente” (v. CP_2 ordinanza dell'8 agosto 2023).
7.4
Prima di illustrare le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. si rende peraltro necessaria una breve pagina 12 di 16 digressione per chiarire quale tipo di tests si era impegnata ad eseguire nell'interesse CP_1 della committente.
Il contratto del 20 settembre 2021 (così come i precedenti contratti conclusi dalle parti in data 16 giugno 2021 e 9 luglio 2021) è stato redatto per iscritto con la dettagliata indicazione dei dispositivi da sottoporre a verifica, dei singoli “test EMC e LVD” da eseguire in relazione a ciascun dispositivo, delle norme tecniche di riferimento e delle tariffe applicate (doc. 12, 26 e 27 di parte opponente).
In particolare, gli acronimi EMC e LVD attengono rispettivamente ai tests di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica: si evince da quanto riportato nel testo dei tre contratti che, all'interno di queste tipologie di tests, le parti hanno pattuito di eseguire non già tutte le verifiche necessarie per poter attestare la conformità normativa degli apparecchi testati, ma solo le sperimentazioni riconducibili ad una più circoscritta attività di pre-compilance. Detta attività si riferisce ai tests che mirano a identificare e correggere potenziali problemi di conformità normativa prima che un determinato prodotto venga sottoposto ai tests di certificazione finali, onde evitare che eventuali vizi o difformità vengano scoperti solo in fase avanzata e comportino quindi tempi e oneri di sviluppo maggiori.
Anche l'e-mail del 15 giugno 2021 che segna l'inizio delle trattative contrattuali tra le parti, inviata da ad reca come oggetto “Richiesta di disponibilità per test EMC e Parte_1 CP_1
LVD” e menziona nel corpo del testo “la necessità urgente di sottoporre 3 nostri dispositivi alle prove di conformità EMC e LVD” (doc. 8 di parte opponente). La stessa nel presentare sul CP_1 proprio sito Internet i servizi offerti, tiene distintiti, da un lato, i “Test di compatibilità elettromagnetica
(EMC)” e i “Test di sicurezza elettrica (LVD)” e, dall'altro lato, la diversa attività di “Assistenza durante l'iter di certificazione dei prodotti” (doc. 49 di parte opponente).
Questi elementi corroborano la conclusione che il contratto concluso il 17 settembre 2021, così come i precedenti, non avesse ad oggetto tutti i tests necessari per ottenere la conformità normativa dei prodotti sperimentati, ma solo quelli specificamente proposti da e accettati da CP_1
Del resto, già prima dell'introduzione del giudizio, questa circostanza era stata Parte_1 spiegata dal personale di alla cliente dopo che questa, con alcune CP_1 Parte_1 rimostranze trasmesse per e-mail il 7 e l'8 ottobre 2021, aveva mostrato di non aver ben compreso il contenuto dei contratti stipulati pur a fronte dell'accettazione di proposte chiare e dettagliate (doc. 35 e
36 di parte opponente).
7.5
pagina 13 di 16 Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha risposto al quesito formulato, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, con relazione depositata il 18 maggio 2024, concludendo nel senso che tutti i tests tecnici sono stati eseguiti da in modo corretto e conforme alle obbligazioni CP_1 contrattuali.
Il risultato finale a cui è pervenuto il consulente tecnico si reputa pienamente condivisibile, in quanto il
C.T.U. ha risposto con completezza al quesito sottoposto e le conclusioni sono immuni da vizi logici che potrebbero minarne l'attendibilità. L'esaustività della C.T.U. può essere positivamente apprezzata anche sotto il profilo delle risposte fornite alle osservazioni trasmesse dai consulenti tecnici di parte, soprattutto di In particolare, rispetto all'istanza avanzata dall'opponente all'udienza Parte_1 del 26 settembre 2023 per estendere il quesito sottoposto al consulente tecnico, si osserva che nella stessa udienza il giudice ha già ritenuto esaustivo il quisito formulato e che, in ogni caso, il consulente tecnico ha tenuto conto di tutti e tre i contratti di appalto stipulati tra le parti sia nell'attività di analisi dei fascicoli di parte (pag. 4 della relazione dell'Ing. sia nell'attività di Persona_1 comparazione tra le prestazioni rese da e quelle eseguite da (pagg. 18- CP_1 CP_2
22 della relazione).
Il C.T.U. ha evidenziato come sia stata incaricata da di eseguire CP_1 Parte_1 alcuni specifici tests tecnici di tipo EMC e LVD, ovvero di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica (pag. 6 C.T.U.). Nel mettere a confronto l'operato di parte opposta con le attività svolte dall'altro laboratorio di analisi a cui la parte opponente si è successivamente rivolta, la CP_2
la C.T.U. ha rilevato che si era contrattualmente obbligata a effettuare un
[...] CP_1 numero di verifiche inferiore rispetto a quelle necessarie per poter attestare la conformità normativa delle apparecchiature testate. Tale aspetto è stato messo ben in evidenza nei passaggi della C.T.U. ove si riporta che “ ha preventivato alcuni punti delle norme, mentre ha preventivato CP_1 CP_2 tutti i punti applicabili e previsti dalle norme” e che “La società non aveva, da contratto, CP_1
l'applicazione di tutte le prove previste dalle norme e infatti ha ritenuto di puntualizzare con dettaglio quali prove sarebbero state effettuate” (pag. 13 della relazione).
Secondo quanto ben evidenziato dal C.T.U., i tests tecnici eseguiti da non possono CP_2 essere assunti a termine di paragone per qualificare come inadempiente la condotta di CP_1 in quanto i servizi commissionati alle due società erano diversi e solo in parte sovrapponibili. Ciò è stato riconosciuto dalla C.T.U. (pagg. 13 e 18-22 della relazione) ed è anche desumibile dal tenore letterale del contratto stipulato tra e il 5 gennaio 2022 (doc. 43 di Parte_1 CP_2 parte opponente): i) a differenza dei contratti stipulati con il contratto con CP_1 CP_2
pagina 14 di 16 S.p.A. ha od oggetto la sperimentazione di un prodotto in più – ossia il dispositivo BX-MFB04 – e quindi si riferisce non già a quattro ma a cinque apparecchiature;
ii) a differenza dei contratti conclusi con il contratto con non riguarda specifici tests tecnici, ma si estende a CP_1 CP_2 tutti quelli necessari “per avere la piena conformità” alle norme tecniche indicate, inoltre prevede anche dei tests ambientali “eseguiti presso la sede di Ferrara” che viceversa non erano mai stati pattuiti con CP_1
Va, da ultimo, ribadito, quindi, che l'oggetto degli appalti conclusi con è stato CP_1 determinato con riferimento a precisi tests di laboratorio, non invece in relazione a un risultato finale globale. Sotto questo profilo è ancora una volta significativa la diversa modalità con cui è stato stabilito l'oggetto dell'appalto concluso con che infatti comprende non già singoli tests ma tutte CP_2 le verifiche necessarie per ottenere la piena conformità alle norme tecniche indicate.
Si può conclusivamente osservare che, in base alle risultanze istruttorie ed agli accertamenti svolti dal
C.T.U, le cui conclusioni, prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili, ha CP_1 esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte.
8.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta che va pertanto rigettata, con conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c..
Il riconoscimento dell'esatto adempimento di alle obbligazioni contrattuali assunte nei CP_1 confronti determina altresì l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte Parte_1 dall'opponente, che vanno dunque anch'esse rigettate.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza: tenuto conto che l'opponente non ha esattamente quantificato, nemmeno in sede di precisazioni delle conclusioni, l'ammontare del danno patrimoniale di cui ha domandato il risarcimento, alla luce del complessivo svolgimento del processo la controversia – nella liquidazione delle spese – va considerata di valore indeterminabile e a bassa complessità.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo con applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri, e dunque: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione, nonché euro 2.905,00 per la fase decisionale. pagina 15 di 16 10.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste, nella misura già liquidata, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da con conseguente conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1966/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di che dichiara CP_1 esecutivo ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposta da ei confronti di Parte_1 CP_1
3) condanna lla rifusione, in favore di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Bologna, il 29 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Cardarelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7555/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVIRANI MAURIZIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in VIALE D. LIRICA N. 49 48124
RAVENNA presso il difensore avv. PAVIRANI MAURIZIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCINI PIETRO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA DEI FOSSI N. 50 53034 COLLE DI VAL D'ELSA presso il difensore avv.
NENCINI PIETRO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude (come da foglio di precisazione delle conclusioni):
“A) IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la inattendibilità della relazione peritale del consulente tecnico di ufficio e non accoglibilità di quanto concluso dallo stesso;
- revocare la ordinanza del 29.03.2023, nella parte in cui ha escluso, anziché ammettere il cap. 17) delle prove per testi di parte opponente;
pagina 1 di 16 - revocare la ordinanza del 8.8.2023 nella parte in cui ha indicato, al CTU il solo accordo contrattuale del 17.09.2021, e non anche quelli del 16.06.2021, e del 09.07.2021;
- accertare, e conseguentemente dichiarare, la carenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, n. 1966/2022 del Tribunale di Bologna, per carenza dei presupposti di legge;
B) IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo n. 1966/2022 ed in ogni caso accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta, per i motivi dedotti in atti;
- in ogni caso, respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto.
C) IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di agli obblighi contrattualmente CP_1 assunti e per l'effetto accertare e dichiarare risolti i contratti conclusi tra le parti il 16.06.2021,
09.07.2021, 17.09.2021;
- condannare controparte alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di tali contratti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi per tale causale, così come risultano in atti.
D) IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare non dovuta la somma portata del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA di legge”.
L'opposta così conclude (richiamandosi alla comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, preliminarmente rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in via definitiva e nel merito rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1966/22, in via subordinata, nell'eventualità di revoca del suddetto decreto, condannare in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 8.564,40, ovvero di quella minore che riterrà di giustizia, in ogni caso con maggiorazione degli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 dal 31.10.2021 fino al saldo effettivo.
In ogni caso, rigettare per infondatezza in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale e ogni altra pagina 2 di 16 domanda, istanza ed eccezione di parte opponente.
Il tutto con vittoria di spese e compensi della procedura monitoria e del giudizio di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
1.
ha agito in via monitoria davanti al Tribunale di Bologna nei confronti di CP_1
l fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento dell'importo capitale di euro 8.564,40 Parte_1
e degli interessi moratori sino al saldo, nonché delle spese legali della procedura e degli accessori come per legge. Con il ricorso per ingiunzione è stato azionato il credito di cui alla fattura n. 181 del 7 ottobre 2021 emessa da relativa al compenso maturato in relazione ad un contratto di CP_1 appalto per l'esecuzione di tests di laboratorio, stipulato tra le parti il precedente 20 settembre 2021. Il
Tribunale di Bologna ha accolto la domanda della ricorrente emettendo il decreto ingiuntivo n.
1966/2022 del 28 aprile 2022, concedendo altresì la provvisoria esecuzione dello stesso ex art. 642
c.p.c. per l'intero importo.
2.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione con citazione Parte_1 notificata il 14 giugno 2022, eccependo l'inadempimento della controparte e domandando quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso ex art. 649 c.p.c.. ha inoltre proposto domanda riconvenzionale volta ad Parte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato con il 20 CP_1 settembre 2021, nonché di altri due precedenti contratti di appalto conclusi dalle stesse parti il 16 giugno 2021 e il 9 luglio 2021; ed ha, conseguentemente, chiesto la restituzione del corrispettivo versato, pari a complessivi euro 20.271,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché il risarcimento del danno, rappresentato dal maggior costo sostenuto, rispetto al corrispettivo concordato con per ottenere le medesime prestazioni contrattuali rimaste inadempiute da parte di CP_1 un'altra società incaricata dell'esecuzione dei tests di laboratorio, la con vittoria di CP_2 spese.
In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha esposto le seguenti circostanze.
Nel corso del 2021, azienda che progetta, sviluppa e produce dispositivi elettronici Parte_1 per l'automazione degli edifici (domotica) – aveva concluso con – laboratorio che CP_1 esegue tests allo scopo di verificare l'adeguatezza agli standards vigenti di dispositivi elettrici ed pagina 3 di 16 elettronici – tre contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di prove di laboratorio per verificare la conformità alla normativa tecnica di settore di alcuni dispositivi di sua produzione (denominati BX-
DUNIV, BX-DALI, BX-MFB12 e BX-TU). Le parti erano entrate in trattativa con uno scambio di e- mail avvenuto il 15 giugno 2021 (doc. 8 e 9 di parte opponente), con cui aveva Parte_1 rappresentato ad la necessità di eseguire con urgenza le prove di conformità EMC e CP_1
LVD su alcuni dispositivi di sua produzione per consegnare una documentazione completa, in ragione della pendenza di un'importante trattativa commerciale per la fornitura di prodotti ad un cliente;
aveva richiesto un confronto con i tecnici del laboratorio al fine di stabilire se le norme tecniche individuate per l'esecuzione dei tests richiesti fossero o meno corrette;
ed aveva trasmesso la documentazione tecnica relativa ai prodotti in questione. A ciò aveva fatto seguito la stipula di tre contratti, su proposta di e accettazione di rispettivamente in data 16 giugno 2021 (doc. CP_1 Parte_1
12 di parte opponente), in data 9 luglio 2021 (doc. 26 di parte opponente) e in data 20 settembre 2021
(doc. 27 di parte opponente). La conclusione dell'ultimo contratto si era resa necessaria, sempre a detta dell'opponente, a causa dell'insufficienza dei tests fino a quel momento eseguiti da CP_1 rispetto alle sue richieste.
Essa opponente era tuttavia rimasta insoddisfatta dell'intera attività espletata da le cui CP_1 carenze avrebbero riguardato, per un verso, la lacunosa ed errata individuazione delle norme tecniche riferibili agli apparecchi da testare e, per altro verso, la scorretta esecuzione delle prove tecniche richieste. Per queste ragioni, dopo aver pagato le fatture emesse da in relazione ai CP_1 primi due contratti (doc. 39 e 40 di parte opponente), aveva contestato l'operato di Parte_1
(doc. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 di parte opponente) ed avanzato una proposta transattiva che CP_1 prevedeva lo “stralcio” della fattura emessa per le attività oggetto del terzo contratto – ossia la fattura n.
181 del 7 ottobre 2021 – a fronte del trattenimento delle somme già corrisposte, in ragione della prospettata necessità di rivolgersi ad altro fornitore – successivamente individuato in CP_2
(doc. 43 e 44 di parte opponente) – per testare i propri prodotti in modo completo e corretto (doc. 41 di parte opponente). Di seguito, stante la mancata adesione a tale proposta da parte di e CP_1 considerata la gravità dell'inadempimento attribuito a quest'ultima, veva trasmesso Parte_1
a un'istanza stragiudiziale di risoluzione dei contratti conclusi, con richiesta di CP_1 restituzione delle somme corrisposte e risarcimento del danno subito (doc. 5 di parte opponente).
Scendendo più nel dettaglio, con l'introduzione del presente giudizio l'opponente ha eccepito l'inadempimento di delle obbligazioni relative ai tre contratti stipulati contestandole, CP_1 in sintesi, di aver: i) individuato le norme tecniche di riferimento in maniera errata e non aggiornata;
ii)
pagina 4 di 16 indicato in modo insufficiente le prove tecniche da eseguire;
iii) omesso di descrivere l'ambiente in cui sono stati effettuati i tests e le condizioni di funzionamento dei prodotti testati;
iv) redatto gli elaborati dei tests in modo generico e incomprensibile, poiché privi dei dati numerici essenziali per comprendere la qualità e l'adeguatezza degli apparati oggetto delle verifiche.
Pertanto, sulla scorta dei fatti sopra esposti, l'opponente ha assunto che si sia resa CP_1 gravemente inadempiente ai tre contratti stipulati il 16 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il 20 settembre
2021, deducendo che i reports dei tests da quest'ultima eseguiti erano a tal punto carenti da non poter essere in alcun modo utilizzati per attestare la conformità degli apparecchi verificati alle norme tecniche di settore. Tale grave inadempimento giustificherebbe la risoluzione di tutti e tre contratti, che, secondo l'opponente, avrebbero dato luogo ad un unico contratto complesso ovvero ad un collegamento negoziale realizzato per fasi progressive, del quale sussisterebbero il nesso teleologico tra i diversi negozi per una finalità pratica unitaria ed il comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi ma anche il coordinamento tra di essi per il raggiungimento di un fine ulteriore, proprio del collegamento negoziale. A questo riguardo, ha in particolare Parte_1 sottolineato come la finalità unitaria dei tests commissionati fosse stata fin dall'inizio resa nota ad alla quale, a detta dell'opponente, era stato rappresentato che i risultati avrebbero CP_1 dovuto essere utilizzati per concludere un'importante trattativa commerciale in corso con un cliente. A fronte di tale inadempimento, l'opponente ha sostenuto di aver diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato e al risarcimento del danno, che si è riservata di quantificare nel corso del giudizio.
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio con comparsa CP_1 depositata il 19 settembre 2022, contestando la fondatezza sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale avversaria e domandando quindi il rigetto di entrambe, unitamente al rigetto della contraria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649
c.p.c., con vittoria di spese.
In particolare, secondo l'opposta, avrebbe errato nell'individuare le prestazioni Parte_1 dedotte nei tre contratti stipulati, così ritenendo, altrettanto erroneamente, configurabile il contestato inadempimento.
Con riferimento alle norme tecniche applicabili ai dispositivi da testare, ha, infatti, CP_1 dedotto di non aver mai assunto l'obbligo di procedere alla loro individuazione, dal momento che le stesse erano state indicate dalla stessa fin dall'inizio della trattativa e per tutta la Parte_1 durata del rapporto (doc. 6 e 9 di parte opposta). Ha inoltre evidenziato che una proposta contrattuale pagina 5 di 16 avente ad oggetto un servizio di analisi normativa era stata trasmessa a con e-mail Parte_1 del 5 agosto 2021, senza che tuttavia a tale proposta fosse mai seguita alcuna accettazione (doc. 10 di parte opposta).
Quanto invece alle verifiche tecniche commissionate, ha dedotto di aver esattamente CP_1 adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte, eseguendo i tests delle apparecchiature in modo diligente, corretto e completo, oltre che pienamente conforme alle previsioni dei tre contratti stipulati, ove sono stati riportati i prodotti da verificare, i singoli tests da eseguire, la normativa tecnica di riferimento e le tariffe applicate. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente,
l'esecuzione di verifiche a più riprese sarebbe stata imposta non già dalla necessità di rimediare ad asserite carenze dei primi tests svolti, bensì dall'esigenza di meglio accertare la non conformità di alcuni prodotti emersa nella fase iniziale della sperimentazione e comunicate alla committente (doc. 7 e
8 di parte opposta). Ciò si era tradotto anche nell'invio a di alcuni chiarimenti in Parte_1 merito ai tests eseguiti, a seguito dei rilievi critici sollevati dal cliente di quest'ultima (doc. 11 di parte opposta e doc. 38 opponente).
L'opposta ha, inoltre, evidenziato come i contratti non avessero ad oggetto tutte le verifiche necessarie per attestare la conformità delle apparecchiature alle norme tecniche di settore, ma avessero ad oggetto solo le verifiche in essi specificamente indicate;
né tali contratti avrebbero, a suo dire, potuto avere un simile oggetto, tenuto conto che dispone di laboratorio che svolge solo attività di pre- CP_1 compilance prodromica alla messa a punto dei prodotti in vista della successiva certificazione di conformità agli standards normativi.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ha sia negato la CP_1 sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti per inadempimento, sia contestato l'esistenza del prospettato collegamento negoziale tra gli stessi;
ed ha, infine, rimarcato la diversità delle prestazioni oggetto del contratto concluso da con rispetto a quelle a Parte_1 CP_2 cui essa si era impegnata, con conseguente impossibilità di adottare il maggior corrispettivo pagato a quest'ultima società come metro di paragone di un ipotetico danno emergente.
4.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza emessa il 27 ottobre 2022, ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state ammesse ed espletate le prove orali dedotte dalle parti (con le limitazioni di cui all'ordinanza ammissiva).
E' stata altresì disposta consulenza tecnico d'ufficio, con acquisizione della relazione del c.t.u..
pagina 6 di 16 Mutato il giudice, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione alle parti stesse dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Preliminarmente, avendo l'opponente sollevato eccezione di inadempimento (anche per l'esistenza di vizi) in relazione ai lavori svolti dall'opposta in esecuzione dei contratti di appalto conclusi dalle parti, va valutata la questione relativa alla sussistenza o meno del dedotto inadempimento dell'opposta alle obbligazioni sulla stessa gravanti in forza dei contratti stipulati con CP_1 Parte_1 in data 16 giugno 2021, 9 luglio 2021 e 20 settembre 2021: contratti qualificabili come appalto di
[...] servizi per l'esecuzione di prove di laboratorio.
A tal fine si rende peraltro necessario individuare, in primo luogo, le prestazioni oggetto dell'appalto, per poi valutare, dopo aver definito l'oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, se le prestazioni siano state esattamente eseguite.
6.
La prima questione che si pone è se i contratti per cui è causa avessero ad oggetto solo i tests di laboratorio sugli apparecchi di domotica prodotti dal committente, oppure se tra gli impegni assunti dall'appaltatore figurasse anche la consulenza normativa strumentale all'individuazione delle regole tecniche rilevanti per eseguire le verifiche richieste.
Dalla documentazione prodotta dalle parti è emerso che solo nella fase iniziale della trattativa contrattuale, riconducibile allo scambio di e-mail del 15 e 16 giugno 2021, si era resa CP_1 disponibile ad adiuvare d individuare alcune norme tecniche da applicare in sede di Parte_1 sperimentazione dei propri prodotti, peraltro limitandosi a confermare la correttezza di quelle già selezionate in precedenza dalla committente (doc. 8 di parte opponente;
doc. 6 di parte opposta).
La stessa durante lo svolgimento del rapporto aveva individuato altre norme Parte_1 tecniche alla stregua delle quali condurre i tests di laboratorio e di volta in volta le aveva comunicate a come risulta dalla e-mail del 25 agosto 2021 (doc. 9 di parte opposta). CP_1
Il complessivo svolgimento del rapporto e le espressioni poco chiare utilizzate dalle parti in sede di trattativa, soprattutto da parte di portano a ritenere che quest'ultima abbia richiesto Parte_1 alla controparte più un supporto informale che un vero e proprio servizio di analisi normativa. D'altro pagina 7 di 16 canto, tutti i contratti stipulati tra le parti sono stati redatti per iscritto e nessuno di essi annovera prestazioni di consulenza normativa tra le obbligazioni di ogni eventuale trattativa sul CP_1 punto deve pertanto ritenersi superata dal testo dei contratti successivamente conclusi che fanno riferimento esclusivamente a tests tecnici, senza includere alcuna attività di analisi o ricerca normativa
(doc. 12, 26 e 27 di parte opponente).
Privo di fondamento è il rilievo dell'opponente secondo cui l'assunzione di un'obbligazione di consulenza normativa da parte di sarebbe desumibile dalla circostanza che nel proprio CP_1 sito Internet essa indica, tra i servizi proposti, anche tale attività. Al di là del fatto che tale aspetto non ha nessuna valenza probatoria in ordine all'assunzione di una simile obbligazione da parte dell'opposta con i contratti specificamente stipulati con ciò può semmai contribuire a dimostrare Parte_1 il contrario, ossia che propone come servizi separati vari tipi di tests di laboratorio CP_1
(“Test di compatibilità elettromagnetica (EMC)”, “Test di sicurezza elettrica (LVD)”, “Test climatici” e così via) e la “Consulenza normativa” (doc. 49 di parte opponente); di talché, in assenza di una espressa pattuizione sul punto, il conferimento di un incarico relativo ai primi non può ritenersi comprensivo anche della seconda.
Contribuisce a rafforzare quanto da ultimo osservato anche la circostanza che l'opposta CP_1 abbia trasmesso a con e-mail del 5 agosto 2021, un'ulteriore proposta
[...] Parte_1 contrattuale relativa – questa sì – ad attività di consulenza normativa (circostanza, questa, confermata anche dai testi indotti dall'opponente: cfr. deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9 maggio 2023): tale proposta non aveva tuttavia avuto alcun seguito, in difetto di riscontro da parte dell'opponente (doc. 10 di parte opposta). La ricezione di tale messaggio di posta elettronica da parte di e la mancata accettazione della proposta con esso formulata Parte_1 sono state, del resto, confermate dalla stessa legale rappresentante di durante Parte_1
l'interrogatorio formale reso all'udienza del 6 giugno 2023.
Da ultimo, devono ritenersi prive di rilevanza, circa l'estensione o meno del contratto (anche) alla consulenza normativa, le prove testimoniali assunte sul punto. Invero, i testimoni di entrambe le parti hanno riferito solo di fatti relativi allo svolgimento delle trattative contrattuali o alle prassi con cui era solita rapportarsi alle richieste dei propri clienti, senza soffermarsi sul contenuto CP_1 dei contratti stipulati (le cui previsioni risultano, del resto, chiare ed attengono unicamente all'espletamento delle specifiche prove tecniche in essi contemplate). Le deposizioni testimoniali non hanno, pertanto, apportato alcun elemento aggiuntivo, rispetto a quanto già risultante dai documenti prodotti, in ordine al contenuto delle obbligazioni assunte da con i contratti in esame CP_1
pagina 8 di 16 (si ripete, chiari nel loro contenuto e nella specifica individuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto). Con la precisazione che, proprio per tali ragioni, non vi è motivo per revocare o modificare l'ordinanza ammissiva del 29 marzo 2023, vertendo il capitolo di prova richiamato anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'opponente (che ha insistito per la sua ammissione) su circostanza irrilevante ai fini della decisione (e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere dedotta a prova diretta).
Alla luce delle predette risultanze e considerazioni deve, dunque, escludersi che l'oggetto dei tre contratti di appalto stipulati tra le parti il 16 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il 20 settembre 2021 includesse un'attività di analisi normativa, essendo lo stesso limitato all'esecuzione dei tests di laboratorio pattuiti.
7.
Ciò chiarito, venendo ora all'esame della questione relativa all'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte da e al diritto al relativo corrispettivo, l'eccezione di CP_1 inadempimento sollevata da mpone di soffermarsi sui seguenti aspetti. Parte_1
Per ciò che concerne la sussistenza dell'inadempimento contrattuale imputabile al debitore, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatosi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento» (così Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; di recente Cass. civ., Sez. II, ord.,
27 gennaio 2023, n. 2554). La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa attorea, «chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte
a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico» (così Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto-opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale, l'applicazione dei principi giurisprudenziali più sopra richiamati al caso di specie pone a carico di il duplice onere di dimostrare la fonte negoziale del proprio CP_1 diritto e di aver esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di
Quanto alla prima, la fonte negoziale del diritto al corrispettivo vantato da Parte_1
– oltre ad essere non contestata tra le parti, alla luce delle loro rispettive prospettazioni CP_1 pagina 9 di 16 e dei documenti di causa – è da ritenersi dimostrata sulla base dei testi dei tre contratti di appalto che sono stati versati in atti da (doc. 12, 26 e 27 di parte opponente). Quanto invece al Parte_1 secondo, a dimostrazione del proprio adempimento ha prodotto in giudizio la CP_1 documentazione relativa ai reports di tutti i tests di laboratorio eseguiti sui prodotti forniti da n base ai tre contratti stipulati (doc.
1-26 opposta). Parte_1
7.1
Sul punto va, peraltro, subito precisato che non assumono rilievo, sotto il profilo della valutazione dell'asserito inadempimento dell'opposta, le doglianze dell'opponente circa l'omesso svolgimento di attività di consulenza, atteso che, secondo quanto già sopra evidenziato, tale attività non ha costituito oggetto dell'appalto.
7.2
Per quanto riguarda, invece, i lamentati vizi nello svolgimento degli specifici tests oggetto dell'appalto, giova richiamare il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui “(in) tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (cfr. Cass. 1701/25).
Tale pronuncia, operando una chiara ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di riparto dell'onere della prova in generale e in relazione al contratto di appalto e richiamando il noto principio elaborato dalle Sezioni Unite (pronuncia Cass. SSUU 13533/2001, già sopra richiamata), ha rimarcato come “l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, (implichi) che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa. Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera. In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita — ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all'appalto —, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è pagina 10 di 16 gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l'ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell'inadempimento di una obbligazione”.
Ed ha sottolineato, tra l'altro, come “(siffatta) garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell'inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione
(quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l'appaltante che esperisca le azioni di cui all'art. 1668 c.c., per essere garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata — vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore —, si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi. La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda. Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità
e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667
c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del
13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez.
2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n.
23923 del 27/12/2012). Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'artefice; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta all'ordinante”.
pagina 11 di 16 In conclusione, secondo la Corte, il “discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi”.
Applicati tali principi al caso in esame, va osservato che, relativamente ai contratti conclusi nei mesi di giugno e luglio 2021, stante l'accettazione (tacita) dell'opera (con la consegna dei tests ed il pagamento del relativo corrispettivo), l'opponente (committente) aveva l'onere di provare l'esistenza dei vizi lamentati: onere che non è stato assolto. Né è sostenibile l'assunto dell'opponente secondo cui nella specie sarebbe operante il criterio del collegamento negoziale, trattandosi di circostanza, in ogni caso, irrilevante nel caso di specie, anche per le ragioni di seguito esposte.
7.3
Diverse valutazioni vanno svolte relativamente al contratto concluso dalle parti con l'accettazione dell'offerta del 17 settembre 2021 (accettazione avvenuta il 20 settembre 2021: cfr. doc. 27 di parte opponente).
In relazione a tale contratto si tratta di stabilire se abbia eseguito le verifiche tecniche CP_1
a lei commissionate in modo conforme alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte, o se le stesse fossero affette dai vizi lamentati dall'opposta.
Al fine di chiarire questo aspetto è stata disposta apposita C.T.U.: al consulente è stato infatti demandato di stabilire “[…] previa descrizione degli obblighi contrattuali assunti dalle parti mediante
l'accettazione della offerta del 17.09.2021 oggetto di controversia: 1) se i test eseguiti da CP_1 siano stati eseguiti conformemente alle obbligazioni contrattuali;
2) quali siano le operazioni
[...] precedentemente richieste a e che successivamente ha commissionato a Parte_1 CP_1
specificandone la necessarietà; 3) indichi i maggiori costi sostenuti dall'opponente” (v. CP_2 ordinanza dell'8 agosto 2023).
7.4
Prima di illustrare le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. si rende peraltro necessaria una breve pagina 12 di 16 digressione per chiarire quale tipo di tests si era impegnata ad eseguire nell'interesse CP_1 della committente.
Il contratto del 20 settembre 2021 (così come i precedenti contratti conclusi dalle parti in data 16 giugno 2021 e 9 luglio 2021) è stato redatto per iscritto con la dettagliata indicazione dei dispositivi da sottoporre a verifica, dei singoli “test EMC e LVD” da eseguire in relazione a ciascun dispositivo, delle norme tecniche di riferimento e delle tariffe applicate (doc. 12, 26 e 27 di parte opponente).
In particolare, gli acronimi EMC e LVD attengono rispettivamente ai tests di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica: si evince da quanto riportato nel testo dei tre contratti che, all'interno di queste tipologie di tests, le parti hanno pattuito di eseguire non già tutte le verifiche necessarie per poter attestare la conformità normativa degli apparecchi testati, ma solo le sperimentazioni riconducibili ad una più circoscritta attività di pre-compilance. Detta attività si riferisce ai tests che mirano a identificare e correggere potenziali problemi di conformità normativa prima che un determinato prodotto venga sottoposto ai tests di certificazione finali, onde evitare che eventuali vizi o difformità vengano scoperti solo in fase avanzata e comportino quindi tempi e oneri di sviluppo maggiori.
Anche l'e-mail del 15 giugno 2021 che segna l'inizio delle trattative contrattuali tra le parti, inviata da ad reca come oggetto “Richiesta di disponibilità per test EMC e Parte_1 CP_1
LVD” e menziona nel corpo del testo “la necessità urgente di sottoporre 3 nostri dispositivi alle prove di conformità EMC e LVD” (doc. 8 di parte opponente). La stessa nel presentare sul CP_1 proprio sito Internet i servizi offerti, tiene distintiti, da un lato, i “Test di compatibilità elettromagnetica
(EMC)” e i “Test di sicurezza elettrica (LVD)” e, dall'altro lato, la diversa attività di “Assistenza durante l'iter di certificazione dei prodotti” (doc. 49 di parte opponente).
Questi elementi corroborano la conclusione che il contratto concluso il 17 settembre 2021, così come i precedenti, non avesse ad oggetto tutti i tests necessari per ottenere la conformità normativa dei prodotti sperimentati, ma solo quelli specificamente proposti da e accettati da CP_1
Del resto, già prima dell'introduzione del giudizio, questa circostanza era stata Parte_1 spiegata dal personale di alla cliente dopo che questa, con alcune CP_1 Parte_1 rimostranze trasmesse per e-mail il 7 e l'8 ottobre 2021, aveva mostrato di non aver ben compreso il contenuto dei contratti stipulati pur a fronte dell'accettazione di proposte chiare e dettagliate (doc. 35 e
36 di parte opponente).
7.5
pagina 13 di 16 Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha risposto al quesito formulato, nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, con relazione depositata il 18 maggio 2024, concludendo nel senso che tutti i tests tecnici sono stati eseguiti da in modo corretto e conforme alle obbligazioni CP_1 contrattuali.
Il risultato finale a cui è pervenuto il consulente tecnico si reputa pienamente condivisibile, in quanto il
C.T.U. ha risposto con completezza al quesito sottoposto e le conclusioni sono immuni da vizi logici che potrebbero minarne l'attendibilità. L'esaustività della C.T.U. può essere positivamente apprezzata anche sotto il profilo delle risposte fornite alle osservazioni trasmesse dai consulenti tecnici di parte, soprattutto di In particolare, rispetto all'istanza avanzata dall'opponente all'udienza Parte_1 del 26 settembre 2023 per estendere il quesito sottoposto al consulente tecnico, si osserva che nella stessa udienza il giudice ha già ritenuto esaustivo il quisito formulato e che, in ogni caso, il consulente tecnico ha tenuto conto di tutti e tre i contratti di appalto stipulati tra le parti sia nell'attività di analisi dei fascicoli di parte (pag. 4 della relazione dell'Ing. sia nell'attività di Persona_1 comparazione tra le prestazioni rese da e quelle eseguite da (pagg. 18- CP_1 CP_2
22 della relazione).
Il C.T.U. ha evidenziato come sia stata incaricata da di eseguire CP_1 Parte_1 alcuni specifici tests tecnici di tipo EMC e LVD, ovvero di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica (pag. 6 C.T.U.). Nel mettere a confronto l'operato di parte opposta con le attività svolte dall'altro laboratorio di analisi a cui la parte opponente si è successivamente rivolta, la CP_2
la C.T.U. ha rilevato che si era contrattualmente obbligata a effettuare un
[...] CP_1 numero di verifiche inferiore rispetto a quelle necessarie per poter attestare la conformità normativa delle apparecchiature testate. Tale aspetto è stato messo ben in evidenza nei passaggi della C.T.U. ove si riporta che “ ha preventivato alcuni punti delle norme, mentre ha preventivato CP_1 CP_2 tutti i punti applicabili e previsti dalle norme” e che “La società non aveva, da contratto, CP_1
l'applicazione di tutte le prove previste dalle norme e infatti ha ritenuto di puntualizzare con dettaglio quali prove sarebbero state effettuate” (pag. 13 della relazione).
Secondo quanto ben evidenziato dal C.T.U., i tests tecnici eseguiti da non possono CP_2 essere assunti a termine di paragone per qualificare come inadempiente la condotta di CP_1 in quanto i servizi commissionati alle due società erano diversi e solo in parte sovrapponibili. Ciò è stato riconosciuto dalla C.T.U. (pagg. 13 e 18-22 della relazione) ed è anche desumibile dal tenore letterale del contratto stipulato tra e il 5 gennaio 2022 (doc. 43 di Parte_1 CP_2 parte opponente): i) a differenza dei contratti stipulati con il contratto con CP_1 CP_2
pagina 14 di 16 S.p.A. ha od oggetto la sperimentazione di un prodotto in più – ossia il dispositivo BX-MFB04 – e quindi si riferisce non già a quattro ma a cinque apparecchiature;
ii) a differenza dei contratti conclusi con il contratto con non riguarda specifici tests tecnici, ma si estende a CP_1 CP_2 tutti quelli necessari “per avere la piena conformità” alle norme tecniche indicate, inoltre prevede anche dei tests ambientali “eseguiti presso la sede di Ferrara” che viceversa non erano mai stati pattuiti con CP_1
Va, da ultimo, ribadito, quindi, che l'oggetto degli appalti conclusi con è stato CP_1 determinato con riferimento a precisi tests di laboratorio, non invece in relazione a un risultato finale globale. Sotto questo profilo è ancora una volta significativa la diversa modalità con cui è stato stabilito l'oggetto dell'appalto concluso con che infatti comprende non già singoli tests ma tutte CP_2 le verifiche necessarie per ottenere la piena conformità alle norme tecniche indicate.
Si può conclusivamente osservare che, in base alle risultanze istruttorie ed agli accertamenti svolti dal
C.T.U, le cui conclusioni, prive di vizi logici, appaiono pienamente condivisibili, ha CP_1 esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte.
8.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta che va pertanto rigettata, con conferma e dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c..
Il riconoscimento dell'esatto adempimento di alle obbligazioni contrattuali assunte nei CP_1 confronti determina altresì l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte Parte_1 dall'opponente, che vanno dunque anch'esse rigettate.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza: tenuto conto che l'opponente non ha esattamente quantificato, nemmeno in sede di precisazioni delle conclusioni, l'ammontare del danno patrimoniale di cui ha domandato il risarcimento, alla luce del complessivo svolgimento del processo la controversia – nella liquidazione delle spese – va considerata di valore indeterminabile e a bassa complessità.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo con applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri, e dunque: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione, nonché euro 2.905,00 per la fase decisionale. pagina 15 di 16 10.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste, nella misura già liquidata, a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da con conseguente conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1966/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di che dichiara CP_1 esecutivo ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c.;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposta da ei confronti di Parte_1 CP_1
3) condanna lla rifusione, in favore di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Bologna, il 29 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Cardarelli
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