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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 383/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1124/2022, pubblicata il 31.03.2022 tra
, in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa dall'Avv. Parte_1
IA UO
Appellante
e
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e Controparte_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Macchia
Appellata
Conclusioni: La parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del
9.10.2025, nei termini specificati nelle note stesse.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'
[...] [...]
(di seguito, per brevità, “ ”), chiedendone Controparte_2 CP_3 la condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 153.085,83, quale credito vantato per la quota di corrispettivo illegittimamente decurtata dall' a titolo di “sconto” ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), Parte_1 legge n. 296/2006, oltre interessi moratori di legge, dovuti anche in ragione del ritardato pagamento del corrispettivo totale delle prestazioni erogate da febbraio 2010 a febbraio 2013. Vinte le spese di lite.
Esponeva di aver erogato in detto periodo, in regime di accreditamento provvisorio, prestazioni di diagnostica di laboratorio in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale, così come risultante dalle fatture prodotte e Parte trasmesse all' medesima.
Rappresentava, tuttavia, che tali prestazioni erano state fatturate, su indebita richiesta dell'ente, al netto dello “sconto” previsto dalla citata disciplina normativa, la quale, dettata ai fini della “realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”, stabiliva una riduzione forfettaria del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio e del 2% per le restanti prestazioni specialistiche.
Ad avviso della parte attrice tale meccanismo di riduzione non era applicabile oltre il triennio normativamente considerato.
Sulla base di tali premesse, la deduceva che, a Controparte_1 fronte del fatturato complessivo, al lordo dello sconto e dei pagamenti parziali ricevuti da parte dell' , residuasse in proprio favore il credito di euro CP_3
153.085,83, oltre interessi moratori maturati in ragione del ritardato pagamento.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio l' CP_3 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
2 adito e, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
Nel merito contestava integralmente le deduzioni di parte attrice, sostenendo la piena legittimità dell'applicazione dello “sconto” per il periodo in contestazione, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria per superamento dei limiti di spesa.
Contestava, infine, la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
Con sentenza n. 1124/2022, pubblicata il 31.03.2022, il Tribunale di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, condannava l' al pagamento, in suo favore, dell'importo CP_3 di euro 153.085,83, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per la residua metà.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia atteneva alla debenza di corrispettivi inerenti ad un rapporto di natura privatistica, senza alcun coinvolgimento di potestà autoritative della
Pubblica Amministrazione.
Sempre in limine litis, disattendeva l'eccezione di prescrizione, osservando che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni in cui la periodicità riguarda la sola presentazione di rendiconti e non anche il pagamento dei debiti in essi accertati.
Il Tribunale, inoltre, escludeva l'operatività della riduzione tariffaria invocata, limitata normativamente al solo triennio 2007-2009 e non contrattualizzata dalle parti nell'accordo prodotto in atti, con il quale esse si erano limitate a subordinare l'operatività dello sconto alla sua eventuale previsione legislativa.
Quanto all'eccepito superamento del tetto di spesa, il giudice di primo grado rilevava che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , CP_3 la questione dedotta appariva, in realtà, un “falso problema”, non essendo comunque idonea ad elidere il diritto della società attrice ad ottenere il Parte pagamento delle somme illegittimamente decurtate dall' a titolo di sconto
3 tariffario. Non si trattava, invero, di remunerare prestazioni eccedenti il budget, bensì di garantire l'integrale pagamento di prestazioni regolarmente Parte rese ed accettate dall'
Il Tribunale aggiungeva, altresì, che l'eventuale superamento del limite di spesa costituiva un mero inconveniente di fatto, ascrivibile a carenze nella programmazione dell'Amministrazione medesima, sulla quale incombeva l'onere di procedere ad una rielaborazione della pianificazione finanziaria della macroarea di riferimento per l'anno considerato, al fine di individuare una diversa data di sforamento del budget. Solo con riguardo alle prestazioni rese successivamente a tale data avrebbe potuto prospettarsi la loro non Parte remunerabilità, fermo restando la facoltà dell' di attivare le procedure di recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate.
Infine, condannava l'ente convenuto al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, venendo in rilievo accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, in riforma della sentenza n. 1124/2022 resa nel giudizio rg n. 11873/19, pubblicata il 31/03/2022 del Tribunale di Salerno, nei termini innanzi precisati, così pronunciare:
- Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
1124/2022 resa nel giudizio rg n. 11873/19, pubblicata il 31/03/2022 del
Tribunale di Salerno, rigettando la domanda di pagamento avanzata dal
Centro appellato con gli accessori di legge;
- In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per gli anni
2010, 2011 e 2012;
- Condannare l'appellata alle spese e competenze di primo e secondo grado”.
4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
contestando integralmente le deduzioni dell'appellante e Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (v. ordinanza del 22.11.2022), con provvedimento del 19 marzo
2025 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Infine, sulle conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti di giorni
30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l' eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice CP_3 adito, deducendo che la controversia involge l'esercizio di potestà autoritative della Pubblica Amministrazione in materia di programmazione e governo della spesa sanitaria, dei quali i decreti regionali ed i contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. 502/1992 costituirebbero diretta attuazione, la cui valutazione sarebbe, pertanto, preclusa al giudice ordinario.
Il motivo è privo di pregio.
In via preliminare, giova precisare che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione va determinata con riguardo alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto intercorrente tra la Regione
e la struttura privata accreditata si colloca nell'ambito della concessione amministrativa di pubblico servizio.
Al momento dell'introduzione del giudizio, il riferimento normativo rilevante ai fini del riparto di giurisdizione era costituito dall'art. 133, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
5 diverse previsioni di legge, le controversie in materia di pubblici servizi relative alle concessioni di diritto pubblico, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Parte Ne consegue che, al fine di verificare se la controversia insorta tra l' e la struttura privata accreditata, avente ad oggetto la pretesa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese agli assistiti del servizio sanitario nazionale, sia sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre avere riguardo al c.d. petitum sostanziale, da individuarsi principalmente in funzione della causa petendi, ossia della natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, così come ricostruita alla luce dei fatti allegati ed al rapporto giuridico fatto valere (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13178, 28 maggio 2013).
Occorre, quindi, verificare se la pretesa azionata in giudizio, avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni rese, trovi titolo esclusivamente nell'esecuzione di un rapporto di natura paritetica, conseguente alla concessione amministrativa, ovvero se essa dipenda dall'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. Nel primo caso, la controversia relativa alla mera debenza del corrispettivo in favore del concessionario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non implicando alcun sindacato sull'attività autoritativa dell'Amministrazione, atteso che, nell'attuale assetto del sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati avviene sulla base di specifici accordi di natura contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26200/2019; Cass. civ., Sez.
Un., sent. n. 22646/2016; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22094/2015; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2294/2014).
Rientrano, dunque, nella giurisdizione ordinaria le controversie relative all'effettiva debenza dei corrispettivi pretesi, essendo rimesso al giudice adito il potere di accertare e verificare le singole componenti del credito azionato, senza che ciò comporti alcuna indebita interferenza con l'esercizio di potestà autoritative della P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 10149/2012; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1771/2011).
6 In continuità con tali principi, è stato altresì precisato che, anche in presenza di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione ordinaria - secondo il criterio di riparto delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. - le controversie riguardanti il corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, quale Parte risultante dall'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di parità, tra l'
e la struttura privata concessionaria.
Peraltro, l'eventuale deduzione, da parte dell'ente, dell'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini il tetto di spesa, non incide sul petitum sostanziale, allorquando la struttura privata si limiti a contestare la soggezione della propria pretesa ai suddetti atti senza richiedere l'accertamento della loro illegittimità con efficacia di giudicato. Solo in quest'ultima ipotesi, infatti, poiché il petitum sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario è tenuto a declinare la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi e disponendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento dinnanzi al giudice amministrativo competente
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28053/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda proposta dalla struttura privata concerne il solo pagamento delle ulteriori somme non corrisposte dall' per il periodo compreso tra febbraio 2010 e febbraio 2013, in CP_3 conseguenza dell'asseritamente illegittima applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), L. n. 296/2006. Parte Ed invero, a fronte dell'eccezione sollevata dall' in ordine all'esistenza dei decreti regionali applicativi della riduzione tariffaria, la Controparte_1 non ha proposto alcuna domanda di annullamento di tali provvedimenti
[...] amministrativi con efficacia di giudicato. Ne discende che la pretesa creditoria così azionata resta circoscritta all'accertamento della concreta debenza del
7 corrispettivo per le prestazioni rese e si colloca, quindi, nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Né tale conclusione risulta inficiata dal richiamo, operato dall' , al CP_3 preteso esercizio di potestà autoritative mediante i decreti commissariali invocati. L'accertamento demandato al giudice ordinario, infatti, non implica alcun sindacato sulla legittimità di tali atti amministrativi, ma attiene esclusivamente alla verifica della loro incidenza sul regolamento contrattuale del rapporto di accreditamento e, segnatamente, sulla disciplina della remunerazione delle prestazioni prevista dall'art. 8 quinquies D.Lgs.
502/1992.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo, l' censura la sentenza impugnata nella parte in CP_3 cui il giudice di primo grado ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'art. 2948, n. 4 c.c., omettendo di considerare che i crediti vantati dalla struttura privata avrebbero natura periodica e sarebbero, quindi, soggetti al termine di prescrizione quinquennale, già decorso alla data di proposizione della domanda giudiziale.
La censura è infondata.
Sul punto, va osservato che l'art. 2948, n. 4 c.c. trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto crediti esigibili con cadenza annuale o infrannuale, così come si desume sia dal dato letterale che dalla ratio della disposizione, la quale presuppone l'esistenza, su base legale o contrattuale, di pagamenti periodici in favore del creditore.
Ne deriva che, in mancanza di una previsione normativa ovvero di una pattuizione che imponga il pagamento delle prestazioni secondo cadenze
8 periodiche - come nel caso in esame – trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
È, infatti, principio consolidato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c. riguardi le obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una pluralità di prestazioni autonome, scandite nel tempo, pur se riconducibili ad un unico titolo.
Essa non si estende, invece, come puntualmente rilevato dal primo giudice, alle obbligazioni nelle quali la periodicità attiene esclusivamente alla presentazione dei rendiconti, senza incidere sull'esigibilità dei crediti in essa accertati e liquidati, né a quelle derivanti da un unico rapporto obbligatorio il cui adempimento risulti meramente frazionato in più rate. In tali ipotesi, infatti, continua ad operare il termine ordinario di prescrizione decennale (cfr.
Cass. civ., sent. n. 30546/2017, che ha ritenuto soggetto a prescrizione Parte decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. civ., sent. n. 26161/2006).
In virtù delle considerazioni che precedono, le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, pienamente coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, risultano integralmente condivisibili e resistono alle censure formulate dall'odierna appellante, sicché la statuizione impugnata deve essere integralmente confermata sul punto.
Il secondo motivo di gravame va, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo, l' censura la decisione di primo grado nella parte CP_3 in cui il Tribunale ha escluso l'applicazione della riduzione tariffaria, prevista dalla legge n. 296/2009, alle annualità oggetto di contestazione.
Osserva, al riguardo, che, sebbene lo sconto de quo fosse stato espressamente previsto dalla normativa per il solo triennio 2007-2009, lo stesso sarebbe stato successivamente recepito nei contratti stipulati con le strutture private in attuazione dei decreti del Commissario ad acta per
9 l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, aventi forza e valore di legge.
Da tale circostanza, l'ente appellante deduce che la disciplina istitutiva dello sconto non sarebbe stata vincolata ad un termine finale di efficacia certo e che, quindi, non potrebbe essere oggetto di censura, a posteriori, la scelta di continuare ad applicarlo anche oltre il triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, intervenuta soltanto con il decreto n. 32 del 2013.
Il motivo è infondato.
In particolare, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'art. 1, co. 796, lett.
o), l. n. 296/2006 1 disciplinava espressamente “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e che, non essendo stato prorogato dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il periodo indicato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass. civ., sent. n.
22742/2024; Cass. civ., sent. n. 3175/2022; Cass. civ., sent. n. 27007/2021;
Cass. civ., sent. n. 13765/2021; Cass. civ., sent. n. 13763/2021; Cass. civ., sent. n. 297/2021; Cass. civ., sent. n. 27366/2020; Cass. civ., sent. n.
22317/2020; Cass. civ., sent. n. 3676/2020; Cass. civ., sent. n. 10582/2018;
Cons. Stato, sent. n. 439/2017).
Tale conclusione risulta, inoltre, coerente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dello sconto tariffario.
Analogamente, il Consiglio di Stato ha confermato la non applicabilità dello sconto oltre il triennio 2007-2009, annullando il decreto commissariale n.
35/2010 che ne prevedeva l'estensione all'anno 2010 (cfr. Cons. Stato, sent.
n. 6522 del 28/09/21).
Non può ritenersi, inoltre, che lo sconto de quo sia stato “contrattualizzato”
e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, atteso che la clausola “al netto degli sconti di legge e fatti
10 salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, consentiva unicamente di tener conto di modifiche normative eventuali, senza incidere sui limiti di spesa prefissati (cfr. Cass. civ., sent. n. 20758/2022).
Non a caso, il meccanismo della riduzione tariffaria, così come previsto dalla legge n. 296/2006, riflette il bilanciamento operato dal legislatore tra la necessità di garantire uniformemente il diritto fondamentale alla salute su tutto il territorio nazionale e l'esigenza di rendere compatibile la spesa sanitaria con le limitate risorse finanziarie disponibili, nell'ambito di una programmazione generale degli interventi, rendendo l'applicazione della norma imperativa e non derogabile mediante accordi contrattuali regionali o locali (cfr. Cass. civ., sent. n. 14778/2020).
Alla luce di quanto innanzi, deve escludersi l'applicabilità dello sconto tariffario ad annualità successive al 2009, come quelle oggetto di contestazione, sicché il richiamo agli “sconti di legge” per il periodo considerato deve ritenersi inoperante, atteso che le parti avevano concordato la riduzione esclusivamente ove prevista dalla legge.
Ed invero, come correttamente precisato dal Tribunale, le parti si erano limitate ad escludere che eventuali modifiche normative potessero comportare un incremento dei limiti di spesa concordati.
Ne consegue che lo sconto previsto dalla L. 296/2006 non risulta applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né per effetto della richiamata normativa, da ritenersi cessata per le annualità successive al 2009, né per effetto dei contratti stipulati tra le parti.
Analogamente, tale riduzione tariffaria non può ritenersi operante in virtù dei decreti commissariali regionali richiamati dall' con il presente motivo CP_3 di gravame, la cui funzione era esclusivamente programmatoria, finalizzata a fornire linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, da recepire successivamente nei singoli contratti con le strutture private accreditate.
Pertanto, questa Corte condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice, ritenendo illegittima la decurtazione operata dall' a titolo di sconto CP_3
11 tariffario sulle somme richieste dalla per le Controparte_1 prestazioni rese nel periodo febbraio 2010 - febbraio 2013.
Il terzo motivo di gravame va, quindi, rigettato.
Con il quarto motivo, l' contesta la sentenza impugnata nella parte in CP_3 cui il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante l'eccezione di superamento del tetto di spesa sollevata dall'ente, affermando che, in ogni caso, alla struttura privata accreditata sarebbe spettata la differenza decurtata a titolo di sconto tariffario.
In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le differenze tariffarie come somme dovute, senza considerare che esse deriverebbero da prestazioni eccedenti i limiti di spesa programmati e Parte che, per tale ragione, la decurtazione operata dall' nel rispetto dei tetti di spesa, non potrebbe ritenersi illegittima.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie avviene in conformità alle COM (Capacità Operative Massime), determinate da apposita commissione tecnica per ciascuna struttura accreditata in relazione alle risorse umane, alle dotazioni strumentali ed agli spazi disponibili, nonché nel rispetto dei tetti di spesa previamente fissati ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992.
I tetti di spesa, in particolare, devono essere stabiliti annualmente ed in via preventiva dalle Regioni, le quali, d'intesa con le sono tenute a CP_4 contrattare con le strutture accreditate il piano annuale delle prestazioni. Parte Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non dispongono di un tetto di spesa individuale, specificamente riferibile alla singola struttura convenzionata, ma operano nell'ambito del budget attribuito alla macroarea di riferimento. Una volta esaurito tale limite, i corrispettivi maturati dai singoli centri possono essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che possono incidere in misura percentuale sull'intero fatturato ovvero determinare l'esclusione integrale di specifiche prestazioni.
12 Le modalità applicative della regressione tariffaria sono disciplinate dall'allegato C alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del
2008. In tale contesto, la determinazione della R.T.U. del singolo centro privato avviene mediante la ricostruzione: dell'apporto di ciascuna struttura
Parte privata;
del consuntivo delle prestazioni rese ai residenti della di
Parte riferimento dai centri operanti nella medesima del consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni. Il raffronto tra i consuntivi
Parte complessivi per ed i tetti di spesa prestabiliti, previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi consentite dalla normativa regionale, consente di individuare, in misura proporzionale, la quota di fatturato imputabile a ciascun centro che abbia concorso
Parte all'eventuale superamento del limite di spesa dell' di appartenenza.
Parte Conseguentemente, il centro è tenuto ad emettere in favore dell' una nota credito per l'importo così determinato, costituente la Regressione Tariffaria
Unica (R.T.U.), in quanto riferita all'intero fatturato annuale (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28053, 2 novembre 2018).
La regressione tariffaria assolve, dunque, alla funzione di individuare l'apporto causale di ciascun centro allo sforamento del tetto di spesa della branca di riferimento, con conseguente riduzione del fatturato in proporzione a tale contributo.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, profilo rilevante nella fattispecie in esame, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle controversie relative alle pretese creditorie avanzate dalle strutture sanitarie accreditate per prestazioni rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del credito, la cui prova grava sulla struttura accreditata, bensì è il suo eventuale superamento a configurare un fatto impeditivo, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe Parte sull' in qualità di soggetto debitore (cfr. Cass. civ., sent. n. 23498/2025;
Cass. civ., ord. n. 35061/2024; Cass. civ., ord. n. 29474/2024; Cass. civ.,
13 Part sent. n. 10182/2021, per cui grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite;
Cass. civ., sent. n. 2162/2022; Cass. civ., sent. n. 5661/2021; Cass. civ., sent. n. 26234/2019; Cass. civ., sent. n. 23324/2018).
Tale impostazione, come correttamente precisato dal primo giudice, risulta, altresì, coerente con il c.d. principio di vicinanza della prova, atteso che, nel regime di accreditamento vigente, non essendo previsto un tetto di spesa individuale, la singola struttura non è in grado di conoscere autonomamente il momento di esaurimento del budget della macroarea, se non previa Parte comunicazione da parte dell'
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l' non abbia CP_3 assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa per il periodo in contestazione.
Ed invero, la documentazione tempestivamente prodotta in giudizio non consente di dimostrare che, con riferimento alle prestazioni de quibus – riconducibili alla branca definita “Laboratorio Analisi” - i tetti di spesa fissati per il periodo compreso tra febbraio 2010 e febbraio 2013 risultassero effettivamente superati.
In particolare, manca qualsivoglia riscontro documentale idoneo a comprovare che il superamento si fosse già verificato al netto delle riduzioni tariffarie applicate, ovvero che esso sarebbe comunque intervenuto qualora, tenuto conto delle somme già liquidate, fossero stati riconosciuti gli importi oggetto di illegittima decurtazione.
L' avrebbe dovuto, a tal fine, produrre un formale provvedimento CP_3 amministrativo attestante lo sforamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento, con la conseguente determinazione della percentuale di regressione applicabile alla branca interessata e dell'importo unitario opponibile alla Controparte_1
14 Al contrario, l'odierna appellante non ha fornito, mediate dati analitici e verificabili, la dimostrazione dell'entità del presunto sforamento, avuto riguardo ai complessivi pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, né dell'incidenza quantitativa che su di essa avrebbero avuto le somme rivendicate dalla struttura privata accreditata.
Ne consegue che l'asserito superamento del tetto di spesa rimane confinato sul piano meramente assertivo, non essendo stato dimostrato né nella sua esistenza, né nella sua entità, né, infine, nel nesso causale con le prestazioni rese dalla le quali avrebbero potuto incidere in Controparte_1 misura totale, parziale ovvero del tutto irrilevante su uno sforamento che, allo stato degli atti, deve ritenersi non provato.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell'appellante.
Per l'effetto, l' va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento CP_3 delle spese di lite in favore della da liquidarsi come Controparte_1 in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1124/2022 Controparte_5 depositata in data 31.03.2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_1 euro 14.317,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 383/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1124/2022, pubblicata il 31.03.2022 tra
, in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa dall'Avv. Parte_1
IA UO
Appellante
e
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e Controparte_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Macchia
Appellata
Conclusioni: La parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del
9.10.2025, nei termini specificati nelle note stesse.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l'
[...] [...]
(di seguito, per brevità, “ ”), chiedendone Controparte_2 CP_3 la condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 153.085,83, quale credito vantato per la quota di corrispettivo illegittimamente decurtata dall' a titolo di “sconto” ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), Parte_1 legge n. 296/2006, oltre interessi moratori di legge, dovuti anche in ragione del ritardato pagamento del corrispettivo totale delle prestazioni erogate da febbraio 2010 a febbraio 2013. Vinte le spese di lite.
Esponeva di aver erogato in detto periodo, in regime di accreditamento provvisorio, prestazioni di diagnostica di laboratorio in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale, così come risultante dalle fatture prodotte e Parte trasmesse all' medesima.
Rappresentava, tuttavia, che tali prestazioni erano state fatturate, su indebita richiesta dell'ente, al netto dello “sconto” previsto dalla citata disciplina normativa, la quale, dettata ai fini della “realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009”, stabiliva una riduzione forfettaria del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio e del 2% per le restanti prestazioni specialistiche.
Ad avviso della parte attrice tale meccanismo di riduzione non era applicabile oltre il triennio normativamente considerato.
Sulla base di tali premesse, la deduceva che, a Controparte_1 fronte del fatturato complessivo, al lordo dello sconto e dei pagamenti parziali ricevuti da parte dell' , residuasse in proprio favore il credito di euro CP_3
153.085,83, oltre interessi moratori maturati in ragione del ritardato pagamento.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio l' CP_3 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
2 adito e, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c.
Nel merito contestava integralmente le deduzioni di parte attrice, sostenendo la piena legittimità dell'applicazione dello “sconto” per il periodo in contestazione, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria per superamento dei limiti di spesa.
Contestava, infine, la richiesta di pagamento degli interessi moratori.
Con sentenza n. 1124/2022, pubblicata il 31.03.2022, il Tribunale di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, condannava l' al pagamento, in suo favore, dell'importo CP_3 di euro 153.085,83, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per la residua metà.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava, in via preliminare, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia atteneva alla debenza di corrispettivi inerenti ad un rapporto di natura privatistica, senza alcun coinvolgimento di potestà autoritative della
Pubblica Amministrazione.
Sempre in limine litis, disattendeva l'eccezione di prescrizione, osservando che il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni in cui la periodicità riguarda la sola presentazione di rendiconti e non anche il pagamento dei debiti in essi accertati.
Il Tribunale, inoltre, escludeva l'operatività della riduzione tariffaria invocata, limitata normativamente al solo triennio 2007-2009 e non contrattualizzata dalle parti nell'accordo prodotto in atti, con il quale esse si erano limitate a subordinare l'operatività dello sconto alla sua eventuale previsione legislativa.
Quanto all'eccepito superamento del tetto di spesa, il giudice di primo grado rilevava che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , CP_3 la questione dedotta appariva, in realtà, un “falso problema”, non essendo comunque idonea ad elidere il diritto della società attrice ad ottenere il Parte pagamento delle somme illegittimamente decurtate dall' a titolo di sconto
3 tariffario. Non si trattava, invero, di remunerare prestazioni eccedenti il budget, bensì di garantire l'integrale pagamento di prestazioni regolarmente Parte rese ed accettate dall'
Il Tribunale aggiungeva, altresì, che l'eventuale superamento del limite di spesa costituiva un mero inconveniente di fatto, ascrivibile a carenze nella programmazione dell'Amministrazione medesima, sulla quale incombeva l'onere di procedere ad una rielaborazione della pianificazione finanziaria della macroarea di riferimento per l'anno considerato, al fine di individuare una diversa data di sforamento del budget. Solo con riguardo alle prestazioni rese successivamente a tale data avrebbe potuto prospettarsi la loro non Parte remunerabilità, fermo restando la facoltà dell' di attivare le procedure di recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate.
Infine, condannava l'ente convenuto al pagamento degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, venendo in rilievo accordi contrattuali stipulati dopo il 2002.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, in riforma della sentenza n. 1124/2022 resa nel giudizio rg n. 11873/19, pubblicata il 31/03/2022 del Tribunale di Salerno, nei termini innanzi precisati, così pronunciare:
- Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
1124/2022 resa nel giudizio rg n. 11873/19, pubblicata il 31/03/2022 del
Tribunale di Salerno, rigettando la domanda di pagamento avanzata dal
Centro appellato con gli accessori di legge;
- In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per gli anni
2010, 2011 e 2012;
- Condannare l'appellata alle spese e competenze di primo e secondo grado”.
4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
contestando integralmente le deduzioni dell'appellante e Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e previo accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (v. ordinanza del 22.11.2022), con provvedimento del 19 marzo
2025 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Infine, sulle conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ridotti di giorni
30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo, l' eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice CP_3 adito, deducendo che la controversia involge l'esercizio di potestà autoritative della Pubblica Amministrazione in materia di programmazione e governo della spesa sanitaria, dei quali i decreti regionali ed i contratti stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. 502/1992 costituirebbero diretta attuazione, la cui valutazione sarebbe, pertanto, preclusa al giudice ordinario.
Il motivo è privo di pregio.
In via preliminare, giova precisare che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione va determinata con riguardo alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto intercorrente tra la Regione
e la struttura privata accreditata si colloca nell'ambito della concessione amministrativa di pubblico servizio.
Al momento dell'introduzione del giudizio, il riferimento normativo rilevante ai fini del riparto di giurisdizione era costituito dall'art. 133, comma 1, lett.
c), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo
5 diverse previsioni di legge, le controversie in materia di pubblici servizi relative alle concessioni di diritto pubblico, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Parte Ne consegue che, al fine di verificare se la controversia insorta tra l' e la struttura privata accreditata, avente ad oggetto la pretesa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese agli assistiti del servizio sanitario nazionale, sia sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre avere riguardo al c.d. petitum sostanziale, da individuarsi principalmente in funzione della causa petendi, ossia della natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta in giudizio, così come ricostruita alla luce dei fatti allegati ed al rapporto giuridico fatto valere (cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13178, 28 maggio 2013).
Occorre, quindi, verificare se la pretesa azionata in giudizio, avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni rese, trovi titolo esclusivamente nell'esecuzione di un rapporto di natura paritetica, conseguente alla concessione amministrativa, ovvero se essa dipenda dall'esercizio di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione. Nel primo caso, la controversia relativa alla mera debenza del corrispettivo in favore del concessionario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non implicando alcun sindacato sull'attività autoritativa dell'Amministrazione, atteso che, nell'attuale assetto del sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati avviene sulla base di specifici accordi di natura contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26200/2019; Cass. civ., Sez.
Un., sent. n. 22646/2016; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22094/2015; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2294/2014).
Rientrano, dunque, nella giurisdizione ordinaria le controversie relative all'effettiva debenza dei corrispettivi pretesi, essendo rimesso al giudice adito il potere di accertare e verificare le singole componenti del credito azionato, senza che ciò comporti alcuna indebita interferenza con l'esercizio di potestà autoritative della P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 10149/2012; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1771/2011).
6 In continuità con tali principi, è stato altresì precisato che, anche in presenza di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione ordinaria - secondo il criterio di riparto delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. - le controversie riguardanti il corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, quale Parte risultante dall'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di parità, tra l'
e la struttura privata concessionaria.
Peraltro, l'eventuale deduzione, da parte dell'ente, dell'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini il tetto di spesa, non incide sul petitum sostanziale, allorquando la struttura privata si limiti a contestare la soggezione della propria pretesa ai suddetti atti senza richiedere l'accertamento della loro illegittimità con efficacia di giudicato. Solo in quest'ultima ipotesi, infatti, poiché il petitum sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario è tenuto a declinare la propria giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi e disponendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento dinnanzi al giudice amministrativo competente
(cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28053/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda proposta dalla struttura privata concerne il solo pagamento delle ulteriori somme non corrisposte dall' per il periodo compreso tra febbraio 2010 e febbraio 2013, in CP_3 conseguenza dell'asseritamente illegittima applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), L. n. 296/2006. Parte Ed invero, a fronte dell'eccezione sollevata dall' in ordine all'esistenza dei decreti regionali applicativi della riduzione tariffaria, la Controparte_1 non ha proposto alcuna domanda di annullamento di tali provvedimenti
[...] amministrativi con efficacia di giudicato. Ne discende che la pretesa creditoria così azionata resta circoscritta all'accertamento della concreta debenza del
7 corrispettivo per le prestazioni rese e si colloca, quindi, nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Né tale conclusione risulta inficiata dal richiamo, operato dall' , al CP_3 preteso esercizio di potestà autoritative mediante i decreti commissariali invocati. L'accertamento demandato al giudice ordinario, infatti, non implica alcun sindacato sulla legittimità di tali atti amministrativi, ma attiene esclusivamente alla verifica della loro incidenza sul regolamento contrattuale del rapporto di accreditamento e, segnatamente, sulla disciplina della remunerazione delle prestazioni prevista dall'art. 8 quinquies D.Lgs.
502/1992.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo, l' censura la sentenza impugnata nella parte in CP_3 cui il giudice di primo grado ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'art. 2948, n. 4 c.c., omettendo di considerare che i crediti vantati dalla struttura privata avrebbero natura periodica e sarebbero, quindi, soggetti al termine di prescrizione quinquennale, già decorso alla data di proposizione della domanda giudiziale.
La censura è infondata.
Sul punto, va osservato che l'art. 2948, n. 4 c.c. trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto crediti esigibili con cadenza annuale o infrannuale, così come si desume sia dal dato letterale che dalla ratio della disposizione, la quale presuppone l'esistenza, su base legale o contrattuale, di pagamenti periodici in favore del creditore.
Ne deriva che, in mancanza di una previsione normativa ovvero di una pattuizione che imponga il pagamento delle prestazioni secondo cadenze
8 periodiche - come nel caso in esame – trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
È, infatti, principio consolidato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4 c.c. riguardi le obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate da una pluralità di prestazioni autonome, scandite nel tempo, pur se riconducibili ad un unico titolo.
Essa non si estende, invece, come puntualmente rilevato dal primo giudice, alle obbligazioni nelle quali la periodicità attiene esclusivamente alla presentazione dei rendiconti, senza incidere sull'esigibilità dei crediti in essa accertati e liquidati, né a quelle derivanti da un unico rapporto obbligatorio il cui adempimento risulti meramente frazionato in più rate. In tali ipotesi, infatti, continua ad operare il termine ordinario di prescrizione decennale (cfr.
Cass. civ., sent. n. 30546/2017, che ha ritenuto soggetto a prescrizione Parte decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. civ., sent. n. 26161/2006).
In virtù delle considerazioni che precedono, le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, pienamente coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, risultano integralmente condivisibili e resistono alle censure formulate dall'odierna appellante, sicché la statuizione impugnata deve essere integralmente confermata sul punto.
Il secondo motivo di gravame va, pertanto, rigettato.
Con il terzo motivo, l' censura la decisione di primo grado nella parte CP_3 in cui il Tribunale ha escluso l'applicazione della riduzione tariffaria, prevista dalla legge n. 296/2009, alle annualità oggetto di contestazione.
Osserva, al riguardo, che, sebbene lo sconto de quo fosse stato espressamente previsto dalla normativa per il solo triennio 2007-2009, lo stesso sarebbe stato successivamente recepito nei contratti stipulati con le strutture private in attuazione dei decreti del Commissario ad acta per
9 l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, aventi forza e valore di legge.
Da tale circostanza, l'ente appellante deduce che la disciplina istitutiva dello sconto non sarebbe stata vincolata ad un termine finale di efficacia certo e che, quindi, non potrebbe essere oggetto di censura, a posteriori, la scelta di continuare ad applicarlo anche oltre il triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, intervenuta soltanto con il decreto n. 32 del 2013.
Il motivo è infondato.
In particolare, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'art. 1, co. 796, lett.
o), l. n. 296/2006 1 disciplinava espressamente “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e che, non essendo stato prorogato dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il periodo indicato, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass. civ., sent. n.
22742/2024; Cass. civ., sent. n. 3175/2022; Cass. civ., sent. n. 27007/2021;
Cass. civ., sent. n. 13765/2021; Cass. civ., sent. n. 13763/2021; Cass. civ., sent. n. 297/2021; Cass. civ., sent. n. 27366/2020; Cass. civ., sent. n.
22317/2020; Cass. civ., sent. n. 3676/2020; Cass. civ., sent. n. 10582/2018;
Cons. Stato, sent. n. 439/2017).
Tale conclusione risulta, inoltre, coerente con quanto statuito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dello sconto tariffario.
Analogamente, il Consiglio di Stato ha confermato la non applicabilità dello sconto oltre il triennio 2007-2009, annullando il decreto commissariale n.
35/2010 che ne prevedeva l'estensione all'anno 2010 (cfr. Cons. Stato, sent.
n. 6522 del 28/09/21).
Non può ritenersi, inoltre, che lo sconto de quo sia stato “contrattualizzato”
e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, atteso che la clausola “al netto degli sconti di legge e fatti
10 salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, consentiva unicamente di tener conto di modifiche normative eventuali, senza incidere sui limiti di spesa prefissati (cfr. Cass. civ., sent. n. 20758/2022).
Non a caso, il meccanismo della riduzione tariffaria, così come previsto dalla legge n. 296/2006, riflette il bilanciamento operato dal legislatore tra la necessità di garantire uniformemente il diritto fondamentale alla salute su tutto il territorio nazionale e l'esigenza di rendere compatibile la spesa sanitaria con le limitate risorse finanziarie disponibili, nell'ambito di una programmazione generale degli interventi, rendendo l'applicazione della norma imperativa e non derogabile mediante accordi contrattuali regionali o locali (cfr. Cass. civ., sent. n. 14778/2020).
Alla luce di quanto innanzi, deve escludersi l'applicabilità dello sconto tariffario ad annualità successive al 2009, come quelle oggetto di contestazione, sicché il richiamo agli “sconti di legge” per il periodo considerato deve ritenersi inoperante, atteso che le parti avevano concordato la riduzione esclusivamente ove prevista dalla legge.
Ed invero, come correttamente precisato dal Tribunale, le parti si erano limitate ad escludere che eventuali modifiche normative potessero comportare un incremento dei limiti di spesa concordati.
Ne consegue che lo sconto previsto dalla L. 296/2006 non risulta applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né per effetto della richiamata normativa, da ritenersi cessata per le annualità successive al 2009, né per effetto dei contratti stipulati tra le parti.
Analogamente, tale riduzione tariffaria non può ritenersi operante in virtù dei decreti commissariali regionali richiamati dall' con il presente motivo CP_3 di gravame, la cui funzione era esclusivamente programmatoria, finalizzata a fornire linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, da recepire successivamente nei singoli contratti con le strutture private accreditate.
Pertanto, questa Corte condivide le conclusioni cui è giunto il primo giudice, ritenendo illegittima la decurtazione operata dall' a titolo di sconto CP_3
11 tariffario sulle somme richieste dalla per le Controparte_1 prestazioni rese nel periodo febbraio 2010 - febbraio 2013.
Il terzo motivo di gravame va, quindi, rigettato.
Con il quarto motivo, l' contesta la sentenza impugnata nella parte in CP_3 cui il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante l'eccezione di superamento del tetto di spesa sollevata dall'ente, affermando che, in ogni caso, alla struttura privata accreditata sarebbe spettata la differenza decurtata a titolo di sconto tariffario.
In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le differenze tariffarie come somme dovute, senza considerare che esse deriverebbero da prestazioni eccedenti i limiti di spesa programmati e Parte che, per tale ragione, la decurtazione operata dall' nel rispetto dei tetti di spesa, non potrebbe ritenersi illegittima.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, va precisato che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie avviene in conformità alle COM (Capacità Operative Massime), determinate da apposita commissione tecnica per ciascuna struttura accreditata in relazione alle risorse umane, alle dotazioni strumentali ed agli spazi disponibili, nonché nel rispetto dei tetti di spesa previamente fissati ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992.
I tetti di spesa, in particolare, devono essere stabiliti annualmente ed in via preventiva dalle Regioni, le quali, d'intesa con le sono tenute a CP_4 contrattare con le strutture accreditate il piano annuale delle prestazioni. Parte Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non dispongono di un tetto di spesa individuale, specificamente riferibile alla singola struttura convenzionata, ma operano nell'ambito del budget attribuito alla macroarea di riferimento. Una volta esaurito tale limite, i corrispettivi maturati dai singoli centri possono essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che possono incidere in misura percentuale sull'intero fatturato ovvero determinare l'esclusione integrale di specifiche prestazioni.
12 Le modalità applicative della regressione tariffaria sono disciplinate dall'allegato C alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del
2008. In tale contesto, la determinazione della R.T.U. del singolo centro privato avviene mediante la ricostruzione: dell'apporto di ciascuna struttura
Parte privata;
del consuntivo delle prestazioni rese ai residenti della di
Parte riferimento dai centri operanti nella medesima del consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni. Il raffronto tra i consuntivi
Parte complessivi per ed i tetti di spesa prestabiliti, previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi consentite dalla normativa regionale, consente di individuare, in misura proporzionale, la quota di fatturato imputabile a ciascun centro che abbia concorso
Parte all'eventuale superamento del limite di spesa dell' di appartenenza.
Parte Conseguentemente, il centro è tenuto ad emettere in favore dell' una nota credito per l'importo così determinato, costituente la Regressione Tariffaria
Unica (R.T.U.), in quanto riferita all'intero fatturato annuale (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28053, 2 novembre 2018).
La regressione tariffaria assolve, dunque, alla funzione di individuare l'apporto causale di ciascun centro allo sforamento del tetto di spesa della branca di riferimento, con conseguente riduzione del fatturato in proporzione a tale contributo.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, profilo rilevante nella fattispecie in esame, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle controversie relative alle pretese creditorie avanzate dalle strutture sanitarie accreditate per prestazioni rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa non integra un fatto costitutivo del credito, la cui prova grava sulla struttura accreditata, bensì è il suo eventuale superamento a configurare un fatto impeditivo, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe Parte sull' in qualità di soggetto debitore (cfr. Cass. civ., sent. n. 23498/2025;
Cass. civ., ord. n. 35061/2024; Cass. civ., ord. n. 29474/2024; Cass. civ.,
13 Part sent. n. 10182/2021, per cui grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite;
Cass. civ., sent. n. 2162/2022; Cass. civ., sent. n. 5661/2021; Cass. civ., sent. n. 26234/2019; Cass. civ., sent. n. 23324/2018).
Tale impostazione, come correttamente precisato dal primo giudice, risulta, altresì, coerente con il c.d. principio di vicinanza della prova, atteso che, nel regime di accreditamento vigente, non essendo previsto un tetto di spesa individuale, la singola struttura non è in grado di conoscere autonomamente il momento di esaurimento del budget della macroarea, se non previa Parte comunicazione da parte dell'
Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l' non abbia CP_3 assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa per il periodo in contestazione.
Ed invero, la documentazione tempestivamente prodotta in giudizio non consente di dimostrare che, con riferimento alle prestazioni de quibus – riconducibili alla branca definita “Laboratorio Analisi” - i tetti di spesa fissati per il periodo compreso tra febbraio 2010 e febbraio 2013 risultassero effettivamente superati.
In particolare, manca qualsivoglia riscontro documentale idoneo a comprovare che il superamento si fosse già verificato al netto delle riduzioni tariffarie applicate, ovvero che esso sarebbe comunque intervenuto qualora, tenuto conto delle somme già liquidate, fossero stati riconosciuti gli importi oggetto di illegittima decurtazione.
L' avrebbe dovuto, a tal fine, produrre un formale provvedimento CP_3 amministrativo attestante lo sforamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento, con la conseguente determinazione della percentuale di regressione applicabile alla branca interessata e dell'importo unitario opponibile alla Controparte_1
14 Al contrario, l'odierna appellante non ha fornito, mediate dati analitici e verificabili, la dimostrazione dell'entità del presunto sforamento, avuto riguardo ai complessivi pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, né dell'incidenza quantitativa che su di essa avrebbero avuto le somme rivendicate dalla struttura privata accreditata.
Ne consegue che l'asserito superamento del tetto di spesa rimane confinato sul piano meramente assertivo, non essendo stato dimostrato né nella sua esistenza, né nella sua entità, né, infine, nel nesso causale con le prestazioni rese dalla le quali avrebbero potuto incidere in Controparte_1 misura totale, parziale ovvero del tutto irrilevante su uno sforamento che, allo stato degli atti, deve ritenersi non provato.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza dell'appellante.
Per l'effetto, l' va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento CP_3 delle spese di lite in favore della da liquidarsi come Controparte_1 in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1124/2022 Controparte_5 depositata in data 31.03.2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_1 euro 14.317,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. nella misura e come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
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