Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1072/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. AR Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1072/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentata e E_ C.F._1 difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Marzia Pauluzzi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
; Email_1
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._2 procura agli atti, dall'avv. Maria Pina Milione del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo telematico del difensore Email_2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1, i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2, i coniugi sono economicamente indipendenti, e pertanto nulla pretendono reciprocamente a titolo di mantenimento;
1
l'alternanza verrà seguita anche nei periodi di vacanza scolastica invernale ed estiva;
anche i periodi di vacanza estiva dei ragazzi con ciascun genitore seguiranno l'alternanza settimanale, e pertanto i minori trascorreranno le vacanze con ciascun genitore nella settimana di competenza di questi;
tuttavia durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per 15 giorni consecutivi per viaggi ed escursioni anche all'estero, previa comunicazione all'altro genitore almeno 30 giorni prima del programma di viaggio luoghi di soggiorno e i recapiti delle strutture in cui dimoreranno;
4, ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario dei minori quando presso di sé;
5, le spese straordinarie per i minori, come indicate e classificate dal Protocollo per le spese straordinarie presso il Tribunale di Gorizia, sono ripartite al 50 % fra i genitori;
Sotto il profilo patrimoniale, i coniugi concordano che:
6, il signor si impegna, con effetto di contratto preliminare, a trasferire alla RA Parte_2
, che accetta, la propria quota pari ad un ½ di: proprietà indivisa sugli immobili: E_
-a) – P.T. 1039, c.t . 1° - particella catastale 249/4 ente urbano di mq 276;
Il fabbricato sulla particella 249/4 è così censito all'Agenzia delle Entrate – Uff. Prov.le di Gorizia –
Territorio Servizi Catastali, Catasto dei Fabbricati, Comune di Gorizia (GO), sez. Urbana C, foglio 22,
Zona Censuaria 2°, particella 294/4:
sub 4, via Rialto n. 26, piano T, cat. C/6, classe 1°, consistenza mq 10, rendita € 13,43;
sub 6, via Rialto n. 26, piano 1 – 2°, cat. A/3, classe 1°, consistenza vani 5,5, rendita € 264,45; nuda proprietà indivisa sugli immobili:
-a) – P.T. 1039, c.t. 1° - particella catastale 249/4 ente urbano di mq 276;
Il fabbricato sulla particella 249/4 è così censito all'Agenzia delle Entrate – Uff. Prov.le di Gorizia –
Territorio Servizi Catastali, Catasto dei Fabbricati, Comune di Gorizia (GO), sez. Urbana C, foglio 22,
Zona Censuaria 2°, particella 294/4: sub 5, via Rialto n. 26, piano T – 1°,cat. A/3, classe 1°, consistenza vani 6,5, rendita € 312,53;
-b) – P.T. 1039, c.t. 2° - particella catastale 250/4 orti di classe 3°, mq 180, reddito dominicale euro
2,14. reddito agrario euro 1,39, foglio di mappa n. 22; come acquisiti dai coniugi con contratto di compravendita dd. 19/02/2019 Rogito dal Notaio Persona_2
7, a fronte del trasferimento di cui al punto 6, all'atto del rogito notarile del contratto definitivo, la RA
verserà al signor la somma di € 35.000,00- /terntacinquemila/00). Il rogito E_ Parte_2 dovrà essere stipulato nel termine ultimo ed essenziale di 30 giorni che decorreranno dalla pronuncia della sentenza di separazione. Contestualmente, i beni mobili acquistati in comunione dai coniugi per la casa familiare e per il mini-appartamento posto al piano terra del complesso immobiliare in questione, rimarranno definitivamente acquisiti alla SI.ra ; E_
2 8, allo stesso tempo, la RA si accollerà interamente, e cioè anche per la quota del marito, il E_ mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto del compendio immobiliare nel quale è inserita la casa coniugale, con piena e totale liberazione del signor anche nei confronti della Banca concedente;
in ogni Parte_2 caso rinuncia a richiedere la partecipazione al pagamento della quota di spettanza del marito, impegnandosi pure a mantenerlo indenne da eventuali richieste di rientro da parte del creditore, per mancato pagamento;
9, la RA si accolla il finanziamento per la ristrutturazione di detti immobili contratto dal E_
SI. con UT (capitale residuo dovuto € 24.459,75- alla data del 13/1/25) e Parte_3 il finanziamento per acquisto auto contratto a suo nome con De BO IN (capitale residuo dovuto
€ 4.666,26- alla data del 20/12/24), provvedendo al pagamento dell'intera rata a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso e finché verranno estinti dalla stessa SI.ra entro la data fissata E_ per l'udienza di comparizione dei coniugi. In ogni caso, rinuncia a richiedere la partecipazione al pagamento della quota di spettanza del marito, impegnandosi pure a mantenerlo indenne da eventuali richieste di rientro da parte del creditore, per mancato pagamento;
10, il signor, tratterrà la somma di € 6.000,00- già versata ai coniugi a titolo di rimborso per Parte_2
i pannelli fotovoltaici dalla Regione FVG;
11, la RA provvederà, entro la data del rogito notarile, ad estinguere il debito contratto con E_
IN (capitale residuo dovuto € 8.579,92- alla data del 5/1/25) per l'acquisto dei pannelli solari.
In ogni caso, rinuncia a richiedere la partecipazione al pagamento della quota di spettanza del marito, impegnandosi pure a mantenerlo indenne da eventuali richieste di rientro da parte del creditore, per mancato pagamento;
12, le condizioni di cui ai punti 8, 9, 10, e 11, sono irrinunciabili per il SI. ai fini della Parte_2 validità ed efficacia degli accordi patrimoniali tra i coniugi, e all'avveramento delle stesse è sottoposto il trasferimento degli immobili di cui al punto 6;
13, la RA si impegna altresì a tenere indenne il signor da qualsiasi richiesta E_ Parte_2 di pagamento in relazione al prestito da ella contratto in data 8/10/24 con GO (per capitale €
2.000,00); entrambi i coniugi si impegnano a tenere l'altro indenne da qualunque altro finanziamento acceso nelle more;
14, i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsiasi divisione / conguaglio per le somme accreditate in favore dell'altro e residuate sui rispettivi conti correnti personali medio termine aperti da ciascun coniuge;
15, il signor continuerà a gestire, nell'interesse della figlia minore e della famiglia, Parte_2 Per_1
l'immobile sito in Gorizia, Corso Italia n. 90, percependo i canoni di locazione e provvedendo con le relative somme a saldare ogni spesa condominiale e per manutenzioni e ristrutturazione (ivi compresa la spesa per sostituzione dei serramenti), nonché oneri, tasse e imposte correlati;
dalle predette somme, il signor verserà sulla carta prepagata in uso ai figli e AR la “paghetta” mensile di 50 Parte_2 Per_1
3 euro a disposizione dei ragazzi;
egli provvederà con cadenza semestrale a effettuare rendiconto alla RA
; le somme residue che risulteranno nel rendiconto di fine anno, verranno utilizzate in accordo fra E_
i genitori per eventuali esigenze dei minori.
I coniugi si danno reciprocamente atto che le somme incassate sino ad ora dalla locazione dell'immobile intestato alla figlia minore sono state devolute ai bisogni della famiglia e che il SI. avrà diritto Parte_2 di prelevare sui canoni futuri, al netto delle spese di gestione, quanto anticipato con denaro personale per l'ammodernamento degli infissi in base a preventivi di spesa e ricevute di pagamento già nella disponibilità di entrambe le parti.
16, l'Assegno Unico INPS per i figli, verrà percepito al 50% da ciascun coniuge;
ciascun coniuge beneficerà delle detrazioni per i figli nella misura del 50%;
17, spese legali del presente procedimento integralmente, compensate fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 31/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/03/2025, e E_ [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/08/2011 a Gorizia Parte_2
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2011, parte I, n. 45), nel corso del quale sono nati i figli a MA (UD) il 05/01/2010 e a Persona_3 Controparte_1
MA (UD) il 29/03/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 28/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg.
4 Atti di Matrimonio, anno 2011, parte I, n. 45) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. AR Merluzzi
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