Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1832/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1832/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA REGINA COSTANZA N.5 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO
RAFFAELE (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
DI TO NN -EREDE dell'originario attore (c.f.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in VIA REGINA COSTANZA N.5 C.F._3
84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO RAFFAELE (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
DI TO IN -EREDE dell'originario attore Parte_2
- (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA REGINA
[...] C.F._4
COSTANZA N.5 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO RAFFAELE
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
DI -EREDE dell'originario attore Controparte_1 Parte_2
- (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA REGINA
[...] C.F._5
COSTANZA N.5 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAGGIANO RAFFAELE
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
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(c.f.: , elettivamente domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 in PIAZZA G. GARIBALDI 12 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
TORRE ANDREA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
E
, in qualità di eredi di (c.f.: Controparte_3 Persona_1
), elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. NOBILE VIVIANO C.F._7
84085 MERCATO SAN SEVERINO , presso lo studio dell'Avv. FESTA AMERIGO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
INTERVENTORE
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento posto in essere dal condomino
(e dopo il decesso di costei dell'erede ), poiché configurato CP_4 Controparte_3
quale meramente adesivo rispetto alle ragioni e alle istanze del convenuto, unica CP_2
ipotesi ritenuta possibile nell'ambito in parola, posto che in una controversia come quella in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni dell'assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità di gestione, l'unico legittimato passivo
è l'amministratore, non sussistendo, quindi, un autonomo interesse del singolo condomino a resistere all'impugnazione (per tutte Cass. Civ. Sez., II, n. 29748/17, in senso conforme Cass.
Civ., Sez. II, n. 19223/11), con la conseguenza dell'ammissibilità del solo eventuale intervento ad adiuvandum nella ipotesi, ricorrente nel caso specifico, di costituzione del singolo partecipante a sostegno delle ragioni del . CP_2
Si deve, inoltre rilevare in diritto che, come noto, la L. 13/89 prevede che le innovazioni da attuare negli edifici privati e dirette ad eliminare le barriere architettoniche possono essere
Pagina 2 di 6 realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha sul punto chiarito che, in tema di condominio,
l'installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, rientra fra le opere di cui all'art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un'innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2, della l n. 13 del 1989, va approvata dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., ovvero, in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l'osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c., secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2; peraltro, la verifica della sussistenza di tali ultimi requisiti deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione. (C.C. 6129/17); inoltre, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale.
(C.C. 7938/17).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che la condomina in favore della quale è stata approvata la delibera di installazione CP_4
dell'ascensore, è portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 (è invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta).
Pagina 3 di 6 Ne discende, pertanto, sulla base degli illustrati principi giurisprudenziali come la normativa ex L. 13/89 sia vera e propria espressione di un principio di solidarietà sociale con specifiche finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, dovendo quindi valorizzarsi, in primo luogo l'effettiva abitabilità dell'immobile e dovendosi, a tal fine, verificarsi solo il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., “da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale”.
Nel caso di specie, risultano rispettate le maggioranze di cui al comma 3 dell'art. 1136 c.c..
Invero, la delibera impugnata è stata delibera in seconda convocazione, con l'approvazione di
4 condomini su sei presenti e con un valore di 4,000/6,000.
Dall'esame del verbale in oggetto risulta che sono riportati, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, i nominativi dei condomini presenti (di persona o per delega) ed al punto 8 sono indicati i nominativi dei condomini esprimenti voto contrario (gli odierni attori); mentre tutti gli altri condomini hanno espresso voto favorevole.
Al riguardo, la S.C. ha precisato che “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo aliunde della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall' art. 1136 c.c.”(cfr. Cass. 40827/2021).
Per quanto riguarda la sicurezza dell'edificio, dall'esame della perizia di parte si evince chiaramente che l'ascensore da installare avrà una struttura portante indipendente da quella del fabbricato (esterno alla sagoma originaria dell'edificio) e che la sua allocazione non pregiudicherà il passaggio e/o la libertà di movimento dei condomini.
Quanto al prospettato pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, si osserva quanto segue.
Pagina 4 di 6 Sul punto la Corte Costituzionale ha affermato che è lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità. Nel compiere tale verifica, inoltre, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che
è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (Corte cost. sentenza 167 del 1999).
Nel caso di specie, dall'esame della planimetria allegata alla perizia di parte si evince chiaramente che l'ascensore verrà installato nella parte cieca del fabbricato lato nord.
Pertanto, tenuto conto della posizione dell'ascensore il Tribunale ritiene che l'alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio non sia di rilevante entità.
Infine e quanto alla prospetta violazione delle distanze legali, la S.C. ha chiarito che “Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l'installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (cfr. Cass. 7609/2024).
Pertanto, l'impugnativa va rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo (in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata), anche per ciò che attiene al terzo intervenuto, in questo caso in virtù dell'oramai consolidato principio secondo il quale “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”
(Cass. Civ. Sez. VI Ord. n. 16433/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dagli attori;
Pagina 5 di 6 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Andrea Torre, difensore del Condominio dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Amerigo Festa, difensore dell'intervenuto dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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