TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 730/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IO AT Presidente
ER NI IC relatrice
BE RI IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. con l'Avv. PASQUALI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso in data 14 aprile 2025 rappresentando quanto segue: Parte_1
in data 08/10/2005 in Gadesco Pieve Delmona (CR) la ricorrente ha contratto matrimonio civile con nato a [...] il giorno 26.12.1976, Cod. Fisc. Controparte_1
- (doc. 001) - ultima residenza nota in Italia a IC SI (CR) via A. C.F._3
Moro n. 18; dall'unione sono nati tre figli, in data 04.02.2004 in Polonia Jacubowicz ad oggi Persona_1 maggiorenne, in data 25.09.2007 in Cremona ad oggi di anni 17 e in data Persona_2
18.07.2016 in Cremona ad oggi di anni 8. Persona_3
Tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Cremona N. 331/2023 del 21.06.2023, con data di prima comparizione avanti il Presidente del Tribunale il 24.11.22, presente solo la ricorrente in quanto il marito è rimasto contumace per tutto il processo. Il Presidente, con ordinanza, ha assunto da subito provvedimenti urgenti per regolamentare la separazione, trai quali l'obbligo in capo al di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli minori e Controparte_1 della maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di €. 600,00 mensili (200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, con adeguamento annuale ISTAT
e con affidamento condiviso dei minori);
detto obbligo economico è stato poi confermato dalla relativa sentenza, il padre però non ha mai versato alcunché disinteressandosi totalmente dei bisogni dei figli, ha lasciato la casa coniugale, non ha mai comunicato dove fosse, pur rimanendo dapprima in Italia, oggi forse è rientrato in Polonia.
In Italia è stato residente presso l'abitazione della moglie, a IC SI Controparte_1
(CR) via A. Moro n. 18, ininterrottamente dal 15.07.2009, sino alla cancellazione anagrafica del
13.07.2023.
A fronte della condotta del padre di figli anche minorenni, la ricorrente si decise, nel maggio 2024, a sporgere denuncia querela per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.
Sullo Status -
Si chiede al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), l.
n. 898/1970: non è intervenuta riconciliazione e sono decorsi 2 anni e 5 mesi dalla comparizione per la separazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale -
Quanto all'affidamento della prole minorenne si rileva che si tratta di un chiaro caso di possibile deroga alla regola dell'affidamento condiviso, stante la totale assenza fisica ed economica del padre radicatasi nel corso di questi anni, quindi si verte nella situazione nella quale l'affido condiviso, oltre a non essere materialmente
Pag. 2 di 6 possibile, non potrebbe tutelare i minori, sulla base di circostanze valutabili e concrete, il padre non provvede alla cura e all'educazione dei minori e non ne soddisfa i bisogni, con violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i medesimi e si sottrae volontariamente alle leggi nazionali non rispettando minimamente la sentenza di separazione. Quindi si verte in una situazione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre tale appunto da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
La lontananza fisica del padre e la sua totale mancata partecipazione all'educazione dei figli rende poi impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con assoluta necessità della madre di essere, oltre che di fatto, anche di diritto l'unico tutore legale dei figli minori, uno dei quali peraltro sarà maggiorenne tra qualche mese.
Sui rapporti economici -
Quanto ai rapporti economici evidenziata la gravissima carenza del padre rispetto ai figli, si conferma l'indipendenza economica della madre e della figlia maggiorenne , pertanto rimarrà dovuto Persona_1
Per il contributo al mantenimento degli altri due figli minorenni e . Persona_2
Per questi motivi
-
Voglia il Presidente designare il giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
celebrato con rito civile in data 08/10/2005 in Gadesco Pieve Delmona (CR) trascritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Gadesco Pieve Delmona al n. 2 anno 2005 alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a IC SI (CR) via A. Moro n. 18 è di proprietà dei genitori della ricorrente che ne confermano la concessione dell'uso gratuito alla medesima, il marito ha lasciato da tempo la casa coniugale.
Pag. 3 di 6 Per 3. Affidare i figli minori e in modo esclusivo alla madre con residenza presso la Persona_2 medesima, la quale assumerà essa stesa ogni decisione nel loro interesse.
4. Il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli.
5. Il padre continuerà ad essere gravato all'obbligo del mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando alla madre €. 200,00 a figlio (totali €. 400,00) entro il 15 di ogni mese con, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori comunque contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo le seguenti modalità e determinazioni già previste dal protocollo approvato in data 14.12.2015, con gli aggiornamenti successivi del 29.11.2024 e che si intende qua integralmente riportato e che si produce (doc. 005), dal Tribunale di Cremona con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e A.I.A.F. Lombardia Sezione Cremona, applicato in via preferenziale nelle procedure di separazione e divorzio, che si richiama:
7. Ordinare alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge ai comuni interessati
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e le richieste istruttorie anche a seguito di, eventuali, difese di controparte.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il resistente è rimasto contumace e, all'udienza del 10 settembre 2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra.
Il Collegio,
Quanto alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto ai rapporti con la prole,
Pag. 4 di 6 la parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova del proprio adempimento agli obblighi connessi alla funzione genitoriale,
valutato dunque il comportamento processuale del convenuto, il quale, nonostante la gravità delle accuse e delle richieste avanzate dalla madre, non si è costituito in giudizio,
si ritiene che sussistano quelle condizioni delineate dalla ormai costante giurisprudenza per disporre l'affidamento esclusivo dei minori (“alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. 2.12.2010, n. 24525;
Cass. 18.6.2008 n. 16593);
Stante il totale disinteresse paterno, si dispone dunque l'affido dei minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, autorizzando la stessa ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i figli (scelte medico-sanitarie, scelte di istruzione, fissazione della residenza…).
Relativamente al diritto di visita dei figli, nell'interesse degli stessi, si devono accogliere le domande proposte dalla madre: il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene congruo confermare l'importo di € 200,00 per ciascun figlio, così come richiesto dalla parte ricorrente, rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, e prevedere che il padre sia altresì tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Cremona.
Le spese di lite sono non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definendo il giudizio
1. Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ 3. Affida i figli minori e in modo esclusivo alla madre con Persona_2 residenza presso la medesima, la quale assumerà ogni decisione nel loro interesse;
4. Il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli;
5. Il padre continuerà ad essere gravato all'obbligo del mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando alla madre
€ 200,00 a figlio (totali € 400,00) entro il 15 di ogni mese con, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori comunque contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
7. Spese di lite non ripetibili.
05/11/2025
Il IC estensore Il Presidente
ER NI IO AT
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 730/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IO AT Presidente
ER NI IC relatrice
BE RI IC
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. con l'Avv. PASQUALI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso in data 14 aprile 2025 rappresentando quanto segue: Parte_1
in data 08/10/2005 in Gadesco Pieve Delmona (CR) la ricorrente ha contratto matrimonio civile con nato a [...] il giorno 26.12.1976, Cod. Fisc. Controparte_1
- (doc. 001) - ultima residenza nota in Italia a IC SI (CR) via A. C.F._3
Moro n. 18; dall'unione sono nati tre figli, in data 04.02.2004 in Polonia Jacubowicz ad oggi Persona_1 maggiorenne, in data 25.09.2007 in Cremona ad oggi di anni 17 e in data Persona_2
18.07.2016 in Cremona ad oggi di anni 8. Persona_3
Tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Cremona N. 331/2023 del 21.06.2023, con data di prima comparizione avanti il Presidente del Tribunale il 24.11.22, presente solo la ricorrente in quanto il marito è rimasto contumace per tutto il processo. Il Presidente, con ordinanza, ha assunto da subito provvedimenti urgenti per regolamentare la separazione, trai quali l'obbligo in capo al di versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli minori e Controparte_1 della maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di €. 600,00 mensili (200 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, con adeguamento annuale ISTAT
e con affidamento condiviso dei minori);
detto obbligo economico è stato poi confermato dalla relativa sentenza, il padre però non ha mai versato alcunché disinteressandosi totalmente dei bisogni dei figli, ha lasciato la casa coniugale, non ha mai comunicato dove fosse, pur rimanendo dapprima in Italia, oggi forse è rientrato in Polonia.
In Italia è stato residente presso l'abitazione della moglie, a IC SI Controparte_1
(CR) via A. Moro n. 18, ininterrottamente dal 15.07.2009, sino alla cancellazione anagrafica del
13.07.2023.
A fronte della condotta del padre di figli anche minorenni, la ricorrente si decise, nel maggio 2024, a sporgere denuncia querela per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.
Sullo Status -
Si chiede al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti.
Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), l.
n. 898/1970: non è intervenuta riconciliazione e sono decorsi 2 anni e 5 mesi dalla comparizione per la separazione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale -
Quanto all'affidamento della prole minorenne si rileva che si tratta di un chiaro caso di possibile deroga alla regola dell'affidamento condiviso, stante la totale assenza fisica ed economica del padre radicatasi nel corso di questi anni, quindi si verte nella situazione nella quale l'affido condiviso, oltre a non essere materialmente
Pag. 2 di 6 possibile, non potrebbe tutelare i minori, sulla base di circostanze valutabili e concrete, il padre non provvede alla cura e all'educazione dei minori e non ne soddisfa i bisogni, con violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per i medesimi e si sottrae volontariamente alle leggi nazionali non rispettando minimamente la sentenza di separazione. Quindi si verte in una situazione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre tale appunto da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
La lontananza fisica del padre e la sua totale mancata partecipazione all'educazione dei figli rende poi impossibile l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con assoluta necessità della madre di essere, oltre che di fatto, anche di diritto l'unico tutore legale dei figli minori, uno dei quali peraltro sarà maggiorenne tra qualche mese.
Sui rapporti economici -
Quanto ai rapporti economici evidenziata la gravissima carenza del padre rispetto ai figli, si conferma l'indipendenza economica della madre e della figlia maggiorenne , pertanto rimarrà dovuto Persona_1
Per il contributo al mantenimento degli altri due figli minorenni e . Persona_2
Per questi motivi
-
Voglia il Presidente designare il giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
celebrato con rito civile in data 08/10/2005 in Gadesco Pieve Delmona (CR) trascritto nei
[...] registri dello stato civile del comune di Gadesco Pieve Delmona al n. 2 anno 2005 alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a IC SI (CR) via A. Moro n. 18 è di proprietà dei genitori della ricorrente che ne confermano la concessione dell'uso gratuito alla medesima, il marito ha lasciato da tempo la casa coniugale.
Pag. 3 di 6 Per 3. Affidare i figli minori e in modo esclusivo alla madre con residenza presso la Persona_2 medesima, la quale assumerà essa stesa ogni decisione nel loro interesse.
4. Il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli.
5. Il padre continuerà ad essere gravato all'obbligo del mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando alla madre €. 200,00 a figlio (totali €. 400,00) entro il 15 di ogni mese con, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori comunque contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo le seguenti modalità e determinazioni già previste dal protocollo approvato in data 14.12.2015, con gli aggiornamenti successivi del 29.11.2024 e che si intende qua integralmente riportato e che si produce (doc. 005), dal Tribunale di Cremona con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
e A.I.A.F. Lombardia Sezione Cremona, applicato in via preferenziale nelle procedure di separazione e divorzio, che si richiama:
7. Ordinare alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge ai comuni interessati
Con riserva di meglio articolare, precisare, integrare le domande e le richieste istruttorie anche a seguito di, eventuali, difese di controparte.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il resistente è rimasto contumace e, all'udienza del 10 settembre 2025, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra.
Il Collegio,
Quanto alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Quanto ai rapporti con la prole,
Pag. 4 di 6 la parte resistente, non costituendosi, non ha dato prova del proprio adempimento agli obblighi connessi alla funzione genitoriale,
valutato dunque il comportamento processuale del convenuto, il quale, nonostante la gravità delle accuse e delle richieste avanzate dalla madre, non si è costituito in giudizio,
si ritiene che sussistano quelle condizioni delineate dalla ormai costante giurisprudenza per disporre l'affidamento esclusivo dei minori (“alla regola dell'affidamento condiviso, infatti, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Come ha evidenziato la giurisprudenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. 2.12.2010, n. 24525;
Cass. 18.6.2008 n. 16593);
Stante il totale disinteresse paterno, si dispone dunque l'affido dei minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la residenza di quest'ultima, autorizzando la stessa ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i figli (scelte medico-sanitarie, scelte di istruzione, fissazione della residenza…).
Relativamente al diritto di visita dei figli, nell'interesse degli stessi, si devono accogliere le domande proposte dalla madre: il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli.
Quanto all'aspetto economico, si ritiene congruo confermare l'importo di € 200,00 per ciascun figlio, così come richiesto dalla parte ricorrente, rivalutabile in base agli indici
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 del mese, e prevedere che il padre sia altresì tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Cremona.
Le spese di lite sono non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definendo il giudizio
1. Dichiara Lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Per_ 3. Affida i figli minori e in modo esclusivo alla madre con Persona_2 residenza presso la medesima, la quale assumerà ogni decisione nel loro interesse;
4. Il padre, in accordo con la madre e se dimostrerà di averne interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli minorenni, quando avrà idonea situazione abitativa in Italia, senza particolari regole se non il rispetto degli impegni lavorativi della madre e le volontà dei figli;
5. Il padre continuerà ad essere gravato all'obbligo del mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando alla madre
€ 200,00 a figlio (totali € 400,00) entro il 15 di ogni mese con, rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori comunque contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per i figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
7. Spese di lite non ripetibili.
05/11/2025
Il IC estensore Il Presidente
ER NI IO AT
Pag. 6 di 6