Decreto cautelare 11 agosto 2021
Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 15/09/2021, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2021
N. 01096/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- emesso in data 17 maggio 2021 e notificato al ricorrente in data 29 maggio 2021, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS-, previo preavviso, gli ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, tenuto conto della intervenuta condanna penale a suo carico, alla pena di -OMISSIS- di multa, per reato in materia di -OMISSIS-, in concorso e con l’aggravante dell’-OMISSIS- di -OMISSIS-.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego per violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, in sostanza: - la Questura avrebbe illegittimamente basato il diniego solo sull’intervenuta condanna penale, senza aver invece valutato in concreto l’effettiva pericolosità sociale del ricorrente alla luce di altri elementi asseritamente favorevoli (permanenza in Italia da più di 10 anni, situazione lavorativa, inserimento sociale, unica condanna);- il ricorrente godrebbe della tutela rafforzata per i soggiornanti di lungo periodo per cui la Questura avrebbe dovuto valutare in concreto la pericolosità sociale del ricorrente ed effettuare il previsto bilanciamento con gli ulteriori elementi (durata del soggiorno nel territorio nazionale e inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero) di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, previo avviso come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto segue.
Si evidenzia, innanzitutto, che il ricorrente è stato condannato, in data -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- di multa, con rito ex art. 444 c.p.p., , dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73, commi primo e quarto, e 80, comma secondo, D.P.R. n. 309/1990, perché, in concorso con altri -OMISSIS-, deteneva presso l'-OMISSIS- in uso agli stessi sita in-OMISSIS-) e presso il -OMISSIS- nella loro disponibilità sito a -OMISSIS- -OMISSIS- per -OMISSIS-, un -OMISSIS- di -OMISSIS- di tipo -OMISSIS-) nonché materiale per il -OMISSIS- della -OMISSIS- e denaro contante per la somma complessiva pari a euro -OMISSIS-; e a tutti gli imputati è stata contestata l'aggravante dell'-OMISSIS- di -OMISSIS-, da cui poteva essere ricavato un numero complessivo di -OMISSIS- a n. -OMISSIS- (condanna, per quanto riguarda il ricorrente, passata in giudicato).
Tanto premesso, si rileva che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, i reati in materia di -OMISSIS- sono, per espressa previsione di legge, automaticamente ostativi, in assenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998, al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.
L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce, infatti, che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
E, tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche la sua conservazione) assume portata preclusiva l'esistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati nell'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo.
Detta disposizione impedisce, infatti, che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”, tra gli altri specificamente indicati, “per reati inerenti gli -OMISSIS-”, mentre una valutazione di pericolosità sociale in concreto e in bilanciamento con gli elementi di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 è dovuta solo nel caso sussistano legami familiari rilevanti, come richiamati nel predetto articolo.
La costante giurisprudenza, in materia, ritiene, che - in caso di reati ostativi - la valutazione sulla pericolosità sociale sia stata già compiuta dal legislatore e che, pertanto, non competa al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova, come nel caso di specie, dell’esistenza di vincoli familiari rilevanti ex art. 5, comma 5, cit..
Sulla questione, ex multis, si veda Cons. di Stato, sent. n. 2083 del 2019, secondo cui “…La consolidata giurisprudenza di questa Sezione ritiene che la condanna per reato in materia di -OMISSIS- sia, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. da ultimo, Cons. Stato, III, 20 febbraio 2019, n. 1174; 6 settembre 2018 n. 5267; 4 maggio 2018 n. 2664) ”; Cons. di Stato, sent. 5083 del 2019, secondo cui “…Non è necessario, in tal caso, un giudizio di valutazione della pericolosità sociale del soggetto, essendo tale valutazione effettuata in via presuntiva dallo stesso legislatore e l’effetto espulsivo che ne deriva si produce automaticamente… omissis…Non rileva, pertanto, il numero delle condanne riportate, né l’epoca più o meno risalente delle stesse, e neppure il comportamento successivamente tenuto… ”; e Cons. di Stato, sent. n. 5948 del 2020, che ribadisce che “… La giurisprudenza di questa Sezione è univoca nell’interpretare l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 quale norma ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno in caso di condanna per -OMISSIS-, poiché in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già fatta a monte dal Legislatore: solo se vi sono vincoli familiari la P.A. deve operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr., tra le più recenti: C.d.S., Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5714; 24 agosto 2020 n. 5190; 28 luglio 2020, n. 4797; 12 marzo 2020, n. 1793; 9 gennaio 2020, n. 155; 19 luglio 2019, n. 5083; 20 maggio 2019, n. 3227; 4 maggio 2018, n. 2664) ”.
Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono, in assenza di legami familiari rilevanti, l’automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per le condanne per alcuni reati, tra cui quelli in materia di -OMISSIS-, è, inoltre, già intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 148 del 2008 e n. 277 del 2014.
Né, nel caso di specie, può essere applicata, come vorrebbe il ricorrente, la tutela rafforzata di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che è prevista per i titolari o i richiedenti il permesso di soggiorno UE, mentre il ricorrente ha chiesto il rinnovo di un ordinario permesso di soggiorno.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la valutazione di pericolosità sociale richiesta dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate, va riferita “ unicamente ai casi in cui si tratti della richiesta o della revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto la situazione di prolungata e regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale diviene giuridicamente rilevante ai fini della eventuale concessione della carta di soggiorno di lungo periodo, qualora la competente Autorità amministrativa abbia già valutato o sia messa in grado di valutare se sussistono tutti i requisiti previsti, che comportano, inoltre, una specifica valutazione di integrazione dello straniero sotto vari profili ” (cfr. Cons di Stato, sent. n. 2532 del 2019; n. 2083 del 2019; n. 5014 del 2016; n. 4470 del 2015).
Tanto premesso e considerato che il ricorrente ha richiesto il rinnovo di un ordinario permesso di soggiorno e non ha dedotto nel corso del procedimento, e neppure nel presente ricorso, la presenza di legami familiari in Italia rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n. 286 del 1998, la condanna riportata dal ricorrente per il grave reato in materia di -OMISSIS- si pone come automaticamente ostativa al richiesto rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un automatismo preclusivo già giudicato indenne da rilievi di costituzionalità, ed è idonea a sorreggere di per sé il diniego impugnato.
Inoltre, si rileva che, nel provvedimento impugnato, la Questura ha comunque effettuato anche una valutazione in concreto di pericolosità del ricorrente e di mancato inserimento sociale, che può ritenersi adeguatamente motivata e ragionevole, tenuto conto delle modalità della condotta di reato e dell’ingente quantità di -OMISSIS-, espressamente evidenziate nel provvedimento, e avendo il ricorrente, pur in presenza di una situazione di regolare soggiorno e in presenza di attività lavorativa, scelto di compiere un così grave reato sulla spinta, invece, di facili guadagni derivanti -OMISSIS- di -OMISSIS-.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altro soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.