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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, RE
PICCIRILLI RD MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5517/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N° 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700285 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/07/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato il 30/07/2024 ed iscritto al n. 5517/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P700285/2024 per l'anno 2017, notificato il 30/04/2024, con cui l'A.F. aveva accertato ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss., del dpr 600/73 un reddito complessivo ai fini Irpef e relative addizionali di € 181.023,00, con richiesta di pagamento di complessivi euro 150.062,14 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio, aveva dapprima invitato ai sensi dell'art.32 del dpr 600/1973 il contribuente a chiarire lo scostamento rilevato, per il periodo d'imposta 2017, tra il reddito dichiarato (€ 17.108,00) e quello determinabile sinteticamente ex art 38, commi 4 e ss. del DPR 600/73 sulla base di elementi e circostanze di fatto rilevati dalla Anagrafe Tributaria;
quindi, sulla base della documentazione giustificativa prodotta aveva riconosciuto solo una duplicazione relativa alle spese per investimenti, ed aveva provveduto a notificare invito ex art.5 del d.lgs. 218/1997 a comparire il 21/2/24, al fine di instaurare il contraddittorio preventivo ed addivenire ad un'eventuale adesione in merito al reddito sintetico accertabile, quantificato in euro 181.023,00
(euro 38.041 per spese certe ed euro 142.982 per investimenti dell'anno).
La parte si era presentata, riservandosi di esibire documentazione relativa agli accrediti risultanti dall'e/c bancario già depositato;
in mancanza, l'Ufficio aveva notificato l'atto impugnato, con cui, atteso il reddito dichiarato di euro17.108, era stato assoggettato a tassazione la differenza con il reddito di euro 181.023 accertato sinteticamente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'avviso di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.43 del dpr 600/1973 (nel caso di specie, il 31/12/2023), non potendo applicarsi a cascata la proroga disposta dalla normativa emergenziale;
2. violazione dell'art. 38 commi 4° e 5° del D.P.R. n° 600/1973 - Erronea valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. Rappresentava che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato il disconoscimento delle giustificazioni già addotte in sede di contraddittorio dal contribuente: in particolare, questi aveva prodotto l'e/c dell'anno 2017 del c/c a lui intestato presso Banca_1 spa, da cui risultavano accrediti da parte della ditta individuale Società_1 (euro 120.700) nonché dalla società Società_2 RL (euro 57.000) per complessivi 177.700,00 che ben potevano coprire le spese effettuate nel periodo di imposta.
La ragione esposta nella parte motiva dell'atto impugnato non costituiva la necessaria “motivazione rafforzata”, posto che l'Ufficio si era limitato ad affermare, in ordine alla provvista con cui erano state sostenute le spese 2017, che essa non era idonea giustificare la spesa in quanto derivava da una società (la Società_3) di cui il contribuente era socio al 25%, anzi tale circostanza confermava la presenza di imponibile sottratto a tassazione.
Tale motivazione a suo avviso era illegittima in quanto, aldilà dell'errore (il ricorrente era socio della Società_2
mentre la Società_3 era la società a cui aveva pagato i lavori di ristrutturazione di un immobile), a suo avviso mancava la prova della sottrazione di imponibile e la specificazione del reddito non dichiarato;
né la società di cui era socio aveva mai ricevuto la notifica di un accertamento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- la notifica era avvenuta in data 30/04/2024, quindi nei termini di legge, sia per la proroga di 85 giorni disposta dall'art.67 del D.L.18/2020 (al 25/3/2024), sia in considerazione dell'applicabilità dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art.5 comma 3-bis del D. Lgs.218/97, posto che la data di comparizione per l'eventuale adesione era stata fissata al 21/02/2024.
- l'atto era adeguatamente motivato ed era stata fatta corretta applicazione dell'art.38 del dpr 600/73, determinando il reddito accertabile sulla scorta delle tipologie di spese previste dalla normativa: competeva al contribuente fornire la prova che lo scostamento del reddito determinato sinteticamente rispetto al dichiarato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, anche che il reddito presunto non esistesse o esistesse in misura inferiore;
- in seguito alla notifica dell'invito al contraddittorio il contribuente si era riservato di recuperare e depositare la documentazione idonea in merito alla provenienza degli accrediti in conto corrente, ma l'Ufficio non aveva ricevuto nulla;
quindi, non aveva offerto un'adeguata dimostrazione della propria capacità di spesa a fronte del reddito dichiarato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sull'intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'accertamento avvenuta oltre il termine del 31/12/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La prima eccezione va respinta, perché la notifica dell'avviso di accertamento è certamente avvenuta entro il termine di decadenza così come sospeso e prorogato ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020 e dell'art.5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997. Com'è noto, il Presidente della Corte di Cassazione con decreto n.
1630/2025 ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
Analogamente risulta infondato il secondo motivo. Premesso che l'accertamento è adeguatamente motivato, avendo l'Ufficio elencato le spese certe e le spese per investimenti effettuate sulla corta delle quali ha provveduto a determinare sinteticamente il reddito, è stata fatta corretta applicazione dell'art. 38 del dpr
600/1973 nella versione vigente al momento dell'emissione dell'atto impositivo, giacchè la norma disponeva che l'A.F. potesse sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova, che gravava sul contribuente, che il relativo finanziamento fosse avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti (e dichiarati) già assoggettati a tassazione per lo stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Nel caso di specie, sono stati effettuati nel corso del 2017 sul c/c del ricorrente bonifici per complessivi
177.700,00 (molti con le causali “compenso amministratore” o “giroconto”) con riferimento ai quali non è stato provato, né in sede di contraddittorio preventivo né in giudizio, che costituissero reddito dichiarato, o reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque che tale provvista dovesse essere esclusa dalla base imponibile del periodo di imposta;
né il ricorrente ha fornito altra documentazione utile, quali gli e/c di tutti i c/c a lui intestati, o la sua dichiarazione dei redditi per il 2017 con allegata contabilità della ditta individuale o la dichiarazione dei redditi con relativo bilancio della società partecipata.
Ne discende la legittimità dell'accertamento sintetico operato dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 10.000,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMA, RE
PICCIRILLI RD MA, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5517/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N° 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700285 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 509/2025 depositato il
28/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'01/07/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato il 30/07/2024 ed iscritto al n. 5517/2024 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TF901P700285/2024 per l'anno 2017, notificato il 30/04/2024, con cui l'A.F. aveva accertato ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss., del dpr 600/73 un reddito complessivo ai fini Irpef e relative addizionali di € 181.023,00, con richiesta di pagamento di complessivi euro 150.062,14 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
In particolare, l'Ufficio, aveva dapprima invitato ai sensi dell'art.32 del dpr 600/1973 il contribuente a chiarire lo scostamento rilevato, per il periodo d'imposta 2017, tra il reddito dichiarato (€ 17.108,00) e quello determinabile sinteticamente ex art 38, commi 4 e ss. del DPR 600/73 sulla base di elementi e circostanze di fatto rilevati dalla Anagrafe Tributaria;
quindi, sulla base della documentazione giustificativa prodotta aveva riconosciuto solo una duplicazione relativa alle spese per investimenti, ed aveva provveduto a notificare invito ex art.5 del d.lgs. 218/1997 a comparire il 21/2/24, al fine di instaurare il contraddittorio preventivo ed addivenire ad un'eventuale adesione in merito al reddito sintetico accertabile, quantificato in euro 181.023,00
(euro 38.041 per spese certe ed euro 142.982 per investimenti dell'anno).
La parte si era presentata, riservandosi di esibire documentazione relativa agli accrediti risultanti dall'e/c bancario già depositato;
in mancanza, l'Ufficio aveva notificato l'atto impugnato, con cui, atteso il reddito dichiarato di euro17.108, era stato assoggettato a tassazione la differenza con il reddito di euro 181.023 accertato sinteticamente.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'avviso di accertamento avvenuta oltre il termine di cui all'art.43 del dpr 600/1973 (nel caso di specie, il 31/12/2023), non potendo applicarsi a cascata la proroga disposta dalla normativa emergenziale;
2. violazione dell'art. 38 commi 4° e 5° del D.P.R. n° 600/1973 - Erronea valutazione della prova contraria offerta dal contribuente. Rappresentava che l'Ufficio non aveva adeguatamente motivato il disconoscimento delle giustificazioni già addotte in sede di contraddittorio dal contribuente: in particolare, questi aveva prodotto l'e/c dell'anno 2017 del c/c a lui intestato presso Banca_1 spa, da cui risultavano accrediti da parte della ditta individuale Società_1 (euro 120.700) nonché dalla società Società_2 RL (euro 57.000) per complessivi 177.700,00 che ben potevano coprire le spese effettuate nel periodo di imposta.
La ragione esposta nella parte motiva dell'atto impugnato non costituiva la necessaria “motivazione rafforzata”, posto che l'Ufficio si era limitato ad affermare, in ordine alla provvista con cui erano state sostenute le spese 2017, che essa non era idonea giustificare la spesa in quanto derivava da una società (la Società_3) di cui il contribuente era socio al 25%, anzi tale circostanza confermava la presenza di imponibile sottratto a tassazione.
Tale motivazione a suo avviso era illegittima in quanto, aldilà dell'errore (il ricorrente era socio della Società_2
mentre la Società_3 era la società a cui aveva pagato i lavori di ristrutturazione di un immobile), a suo avviso mancava la prova della sottrazione di imponibile e la specificazione del reddito non dichiarato;
né la società di cui era socio aveva mai ricevuto la notifica di un accertamento, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- la notifica era avvenuta in data 30/04/2024, quindi nei termini di legge, sia per la proroga di 85 giorni disposta dall'art.67 del D.L.18/2020 (al 25/3/2024), sia in considerazione dell'applicabilità dell'ulteriore proroga di 120 giorni prevista dall'art.5 comma 3-bis del D. Lgs.218/97, posto che la data di comparizione per l'eventuale adesione era stata fissata al 21/02/2024.
- l'atto era adeguatamente motivato ed era stata fatta corretta applicazione dell'art.38 del dpr 600/73, determinando il reddito accertabile sulla scorta delle tipologie di spese previste dalla normativa: competeva al contribuente fornire la prova che lo scostamento del reddito determinato sinteticamente rispetto al dichiarato fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, anche che il reddito presunto non esistesse o esistesse in misura inferiore;
- in seguito alla notifica dell'invito al contraddittorio il contribuente si era riservato di recuperare e depositare la documentazione idonea in merito alla provenienza degli accrediti in conto corrente, ma l'Ufficio non aveva ricevuto nulla;
quindi, non aveva offerto un'adeguata dimostrazione della propria capacità di spesa a fronte del reddito dichiarato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sull'intervenuta decadenza dell'Ufficio per notifica dell'accertamento avvenuta oltre il termine del 31/12/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La prima eccezione va respinta, perché la notifica dell'avviso di accertamento è certamente avvenuta entro il termine di decadenza così come sospeso e prorogato ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020 e dell'art.5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997. Com'è noto, il Presidente della Corte di Cassazione con decreto n.
1630/2025 ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020.
Analogamente risulta infondato il secondo motivo. Premesso che l'accertamento è adeguatamente motivato, avendo l'Ufficio elencato le spese certe e le spese per investimenti effettuate sulla corta delle quali ha provveduto a determinare sinteticamente il reddito, è stata fatta corretta applicazione dell'art. 38 del dpr
600/1973 nella versione vigente al momento dell'emissione dell'atto impositivo, giacchè la norma disponeva che l'A.F. potesse sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova, che gravava sul contribuente, che il relativo finanziamento fosse avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti (e dichiarati) già assoggettati a tassazione per lo stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Nel caso di specie, sono stati effettuati nel corso del 2017 sul c/c del ricorrente bonifici per complessivi
177.700,00 (molti con le causali “compenso amministratore” o “giroconto”) con riferimento ai quali non è stato provato, né in sede di contraddittorio preventivo né in giudizio, che costituissero reddito dichiarato, o reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o comunque che tale provvista dovesse essere esclusa dalla base imponibile del periodo di imposta;
né il ricorrente ha fornito altra documentazione utile, quali gli e/c di tutti i c/c a lui intestati, o la sua dichiarazione dei redditi per il 2017 con allegata contabilità della ditta individuale o la dichiarazione dei redditi con relativo bilancio della società partecipata.
Ne discende la legittimità dell'accertamento sintetico operato dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO CHE
LIQUIDA IN EURO 10.000,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.