Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 466
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Decadenza dell'Ufficio per notifica tardiva

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che la notifica sia avvenuta entro i termini di decadenza, sospesi e prorogati ai sensi dell'art. 67 del DL 18/2020 e dell'art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 218/1997.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della prova contraria

    La Corte ha ritenuto l'accertamento adeguatamente motivato e applicato correttamente l'art. 38 del dpr 600/1973. Ha evidenziato che il contribuente non ha fornito prova sufficiente della provenienza dei fondi accreditati sul suo conto corrente, né ha prodotto documentazione idonea a giustificare l'esclusione dalla base imponibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 466
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 466
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo