Articolo 10 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 9Articolo 11
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24 febbraio 1991
Art. 10. Il direttore associato 1. Il direttore associato e' nominato dal rettore della Universita' di Firenze su proposta del consiglio direttivo. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
2. Quando il direttore e' cittadino italiano, il direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.
3. Il direttore associato coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dallo statuto.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991
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