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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2556/2023 R.G.L.
TRA
in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv.ta Costa Parte_1 Persona_1
Valeria
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2023, – premesso di essere titolare di pensione ai Persona_1 superstiti cat. EL n. 00333598, con decorrenza dal 1.7.2006 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 21.11.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza dall'1.1.2017, siccome invalida ultraottantenne affetta da “atrofia senile diffusa. Collasso completo del polmone sn con densità disomogenea nel contesto del lobo inferiore e presenza di falda fluida pleurica
a densità omogenea che si estende sino all'apice. Cuore dilatato, in particolare l'atrio sn. Parziale atelettasia anche del lobo inferiore omolaterale con diramazioni bronchiali interne pervie e distorte.
Aorta ectasica. Nodulo di 5mm in sede postero basale dx. Versamento pleurico basale sn con spessore massimo di circa 32 mm e disventilazione polmonare contigua. Esiti di colecistectomia con clips chirurgiche nella sede di intervento. Plurime cisti renali bilaterali” ed essendo già stata riconosciuta CP_ dall' quale invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i CP_ compiti della sua età, a far data dal 18.01.2022; che l' in data 2.01.2023, le ha comunicato la pagina 1 di 6 riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento solo a decorrere dal 1.03.2020, adducendo la seguente motivazione: “il ricalcolo comprende la: -variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”; di aver presentato, in data 25.01.2023, nuova domanda, nella quale ha allegato i redditi riferiti agli anni precedenti;
che l' , con provvedimento del 26.01.2023, CP le ha comunicato la reiezione della suddetta domanda, adducendo la seguente motivazione: “la prestazione è stata concessa a seguito della precedente richiesta del 21.11.2022”; di aver proposto, in data 3.02.2022, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettato dall' con CP provvedimento del 8.03.2023, con la seguente motivazione: “il giudizio MEDICO LEGALE è il seguente: presa visione del verbale d'invalidità civile (data domanda 28.2.2020. N.
Domanda:3930845906282) si conferma la decorrenza del trattamento di famiglia al 28.02.2020 in assenza di documentazione sanitaria precedente”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. EL n.°00333598 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.1.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere CP dall'1.1.20017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Vinte le spese di lite, con distrazione.
In data 12.07.2023, si è costituito in giudizio , in qualità di erede, stante il decesso Parte_1 della de cuius avvenuto in data 3.06.2023. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l' ha eccepito la inammissibilità della domanda per mancata proposizione del CP ricorso ex art 445 bis c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
pagina 2 di 6 Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto, sia pure nei ristretti limiti di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel
Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare
pagina 3 di 6 sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che
l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10), sicché l'eventuale riconoscimento dello status di invalido civile non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come s'è detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto Per_2 segue: “Dalla valutazione dei referti medici in atti si formula la seguente diagnosi: Atrofia cerebrale diffusa e cardiopatia tachicardica fibrillante scompensata già sottoposta ad ablazione transcatetere in
pagina 4 di 6 trattamento con warfarin in soggetto obeso affetto da malattia renale cronica III stadio e portatore di neoformazione polmonare atelettasica sinistra. Trattasi di patologie già documentate dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità.
Nella valutazione medico-legale per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti (nel caso specifico riconoscimento della pensione di reversibilità) è opportuno considerare che la periziando, presentava in data 21-11-2022 la domanda per il riconoscimento dell'assegno e, dalla documentazione agli atti ritengo che possa essere riconosciuto quanto richiesto con decorrenza 23-11-
2019 data delle dimissioni dal reparto di medicina interna OO.RR. Foggia diagnosi: Dolore toracico atipico in paziente con fibrillo flutter già sottoposta ad ablazione transcatetere in trattamento con warfarin. Insufficienza mitro tricuspidalica di grado lieve. Ipotensione iatrogena. Steatosi epatica in paziente con ipercolesterolemia ed obesità di alto grado. Malattia renale cronica III stadio. Gozzo multinodulare normofunzionante”.
Il C.T.U. ha così concluso: “Per la de cuius in base alla documentazione in atti ritengo Persona_1 che possa essere riconosciuto quanto richiesto a decorrere dal 23-11-2019 data delle dimissioni dal reparto di medicina interna OO.RR. Foggia dove veniva posta la seguente diagnosi: Dolore toracico atipico in paziente con fibrillo flutter già sottoposta ad ablazione transcatetere in trattamento con warfarin. Insufficienza mitro tricuspidalica di grado lieve. Ipotensione iatrogena. Steatosi epatica in paziente con ipercolesterolemia ed obesità di alto grado. Malattia renale cronica III stadio. Gozzo multinodulare normofunzionante”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2018 al CP_ 2022: cfr. doc. 8), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di pagina 5 di 6 liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.1.2017 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire dal 23.11.2019, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il Persona_1 nucleo familiare sulla pensione cat. EL n. 00333598 a decorrere dal 23.11.2019 e fino al 28.2.2020 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del 2.01.2023), con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea e della sostanziale sovrapponibilità CP_ dell'accertamento compiuto dal C.T.U. con quello operato dai sanitari dell' (cfr., in proposito, la relazione medico-legale versata in atti dall'Istituto, doc. 3).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP
, in qualità di erede di dell'assegno per il nucleo familiare sulla Parte_1 Persona_1 pensione ai superstiti cat. cat. EL n. 00333598 a decorrere dal 23.11.2019 e fino al 28.2.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2556/2023 R.G.L.
TRA
in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'avv.ta Costa Parte_1 Persona_1
Valeria
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: ANF su pensione di reversibilità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2023, – premesso di essere titolare di pensione ai Persona_1 superstiti cat. EL n. 00333598, con decorrenza dal 1.7.2006 – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 21.11.2022, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza dall'1.1.2017, siccome invalida ultraottantenne affetta da “atrofia senile diffusa. Collasso completo del polmone sn con densità disomogenea nel contesto del lobo inferiore e presenza di falda fluida pleurica
a densità omogenea che si estende sino all'apice. Cuore dilatato, in particolare l'atrio sn. Parziale atelettasia anche del lobo inferiore omolaterale con diramazioni bronchiali interne pervie e distorte.
Aorta ectasica. Nodulo di 5mm in sede postero basale dx. Versamento pleurico basale sn con spessore massimo di circa 32 mm e disventilazione polmonare contigua. Esiti di colecistectomia con clips chirurgiche nella sede di intervento. Plurime cisti renali bilaterali” ed essendo già stata riconosciuta CP_ dall' quale invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i CP_ compiti della sua età, a far data dal 18.01.2022; che l' in data 2.01.2023, le ha comunicato la pagina 1 di 6 riliquidazione della prestazione pensionistica in suo godimento solo a decorrere dal 1.03.2020, adducendo la seguente motivazione: “il ricalcolo comprende la: -variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione”; di aver presentato, in data 25.01.2023, nuova domanda, nella quale ha allegato i redditi riferiti agli anni precedenti;
che l' , con provvedimento del 26.01.2023, CP le ha comunicato la reiezione della suddetta domanda, adducendo la seguente motivazione: “la prestazione è stata concessa a seguito della precedente richiesta del 21.11.2022”; di aver proposto, in data 3.02.2022, ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale, rigettato dall' con CP provvedimento del 8.03.2023, con la seguente motivazione: “il giudizio MEDICO LEGALE è il seguente: presa visione del verbale d'invalidità civile (data domanda 28.2.2020. N.
Domanda:3930845906282) si conferma la decorrenza del trattamento di famiglia al 28.02.2020 in assenza di documentazione sanitaria precedente”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. EL n.°00333598 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.1.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni familiari a decorrere CP dall'1.1.20017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Vinte le spese di lite, con distrazione.
In data 12.07.2023, si è costituito in giudizio , in qualità di erede, stante il decesso Parte_1 della de cuius avvenuto in data 3.06.2023. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, l' ha eccepito la inammissibilità della domanda per mancata proposizione del CP ricorso ex art 445 bis c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
pagina 2 di 6 Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto, sia pure nei ristretti limiti di seguito esposti.
Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n.
69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel
Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo
1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare
pagina 3 di 6 sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che
l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955;
Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione,
“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez.
Lav. n. 16710/2022 cit.)
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 10), sicché l'eventuale riconoscimento dello status di invalido civile non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come s'è detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacché “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, il CTU, dott. , scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto Per_2 segue: “Dalla valutazione dei referti medici in atti si formula la seguente diagnosi: Atrofia cerebrale diffusa e cardiopatia tachicardica fibrillante scompensata già sottoposta ad ablazione transcatetere in
pagina 4 di 6 trattamento con warfarin in soggetto obeso affetto da malattia renale cronica III stadio e portatore di neoformazione polmonare atelettasica sinistra. Trattasi di patologie già documentate dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità.
Nella valutazione medico-legale per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti (nel caso specifico riconoscimento della pensione di reversibilità) è opportuno considerare che la periziando, presentava in data 21-11-2022 la domanda per il riconoscimento dell'assegno e, dalla documentazione agli atti ritengo che possa essere riconosciuto quanto richiesto con decorrenza 23-11-
2019 data delle dimissioni dal reparto di medicina interna OO.RR. Foggia diagnosi: Dolore toracico atipico in paziente con fibrillo flutter già sottoposta ad ablazione transcatetere in trattamento con warfarin. Insufficienza mitro tricuspidalica di grado lieve. Ipotensione iatrogena. Steatosi epatica in paziente con ipercolesterolemia ed obesità di alto grado. Malattia renale cronica III stadio. Gozzo multinodulare normofunzionante”.
Il C.T.U. ha così concluso: “Per la de cuius in base alla documentazione in atti ritengo Persona_1 che possa essere riconosciuto quanto richiesto a decorrere dal 23-11-2019 data delle dimissioni dal reparto di medicina interna OO.RR. Foggia dove veniva posta la seguente diagnosi: Dolore toracico atipico in paziente con fibrillo flutter già sottoposta ad ablazione transcatetere in trattamento con warfarin. Insufficienza mitro tricuspidalica di grado lieve. Ipotensione iatrogena. Steatosi epatica in paziente con ipercolesterolemia ed obesità di alto grado. Malattia renale cronica III stadio. Gozzo multinodulare normofunzionante”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2018 al CP_ 2022: cfr. doc. 8), alcuna contestazione specifica è stata sollevata dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di pagina 5 di 6 liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 1.1.2017 (ovvero cinque anni prima della presentazione della domanda amministrativa).
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire dal 23.11.2019, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il Persona_1 nucleo familiare sulla pensione cat. EL n. 00333598 a decorrere dal 23.11.2019 e fino al 28.2.2020 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del 2.01.2023), con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea e della sostanziale sovrapponibilità CP_ dell'accertamento compiuto dal C.T.U. con quello operato dai sanitari dell' (cfr., in proposito, la relazione medico-legale versata in atti dall'Istituto, doc. 3).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP
, in qualità di erede di dell'assegno per il nucleo familiare sulla Parte_1 Persona_1 pensione ai superstiti cat. cat. EL n. 00333598 a decorrere dal 23.11.2019 e fino al 28.2.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n, 412/1991;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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