TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 149
TAR
Sentenza breve 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di idoneità alloggiativa

    La Corte rileva che la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa è uno dei motivi di revoca e che la ricorrente non ha sollevato censure specifiche né fornito la documentazione necessaria a dimostrare l'adempimento di tale obbligo.

  • Rigettato
    Insussistenza dei requisiti economico-patrimoniali

    L'Amministrazione ha agito conformemente ai parametri normativi, richiedendo il supporto dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La valutazione dell'Ispettorato, basata sul reddito e sul volume d'affari al netto delle passività, ha ritenuto la capacità economica insufficiente, soprattutto considerando l'accoglimento di altre tre istanze. La documentazione prodotta dalla ricorrente (bilancio 2025) mostra un utile netto esiguo rispetto alle passività.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca

    Anche qualora la censura fosse fondata, l'annullamento del provvedimento non sarebbe giustificato ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990, poiché, data la natura vincolata del potere amministrativo e le ragioni di merito (insussistenza dei requisiti economico-patrimoniali e mancanza di idoneità alloggiativa), il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 149
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 149
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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