Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01844/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2025, proposto da
K2 Costruzioni di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Valentina Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2025, a mezzo posta elettronica certificata protocollo.prefbo@pec.interno.it, con il quale è stato revocato il nulla osta -OMISSIS- rilasciato nei confronti dello straniero -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impresa individuale K2 costruzioni di -OMISSIS-, in data 27 marzo 2023, ha inviato, per il tramite del Patronato Enac denominato -OMISSIS-, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato nei confronti dello straniero -OMISSIS-.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura di Bologna, ha rilasciato, in data 1 maggio 2023, il nulla osta n. -OMISSIS-
In data 14 ottobre 2025, d’altronde, la Prefettura di Bologna ha disposto la revoca del suddetto nulla osta, con la seguente motivazione « l’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Bologna ha emesso parere negativo, sulla base delle seguenti motivazioni: "Si esprime parere negativo in quanto la capacità economica del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, non risulta congrua, tenuto conto del numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro nell'ambito dei "Flussi 2024 - Categoria B-2020", nello specifico n. 5 istanze, e della proposta di contratto formulata in riferimento al CCNL applicato. Si evidenzia, infatti, che la capacità reddituale del datore di lavoro è risultata congrua ad esprime parere positivo per n. 3 istanze cronologicamente antecedenti." Inoltre, la documentazione prodotta non risulta essere idonea in quanto manca della Ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa riguardante l'alloggio; del DURC in corso di validità e del documento di Asseverazione debitamente compilato con i dati del lavoratore e completo del documento di riconoscimento e tesserino di iscrizione all'ordine dell'asseveratore ».
Avverso il suddetto provvedimento l’impresa ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 14 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la situazione di fatto e diritto della ricorrente, ovvero il bilancio economico per l’anno 2025, la regolarità contributiva e tutti i contratti in essere della società; non sarebbe stato acquisito un parere della Direzione Provinciale del Lavoro competente, sulla congruità del numero di richieste presentate dall’impresa ricorrente in relazione alla sua capacità economica, con asserita violazione degli artt. 30 bis, comma 8, d.p.r. n. 394/1999, e 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito con l. n. 122/2022; ancora, l’Amministrazione non avrebbe fornito prova delle comunicazioni di preavviso e di revoca del nulla osta -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Ai sensi dell’art. 30 bis (recante “Richiesta assunzione lavoratori stranieri”), d.p.r. n. 394 del 1999, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall' articolo 22 , comma 2, del testo unico.
In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
d) l'impegno di cui all' articolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
e) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. 8 agosto 1995, n. 335.
Lo Sportello unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Va rammentato, poi, che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, tra le altre cose, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
Nel caso di specie, emerge anzitutto che il provvedimento impugnato è plurimotivato, sì che è applicabile la costante giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2012, n. 3970; id. 6 giugno 2011, n. 3382) secondo cui quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di autonomi motivi, la legittimità di uno solo di essi è sufficiente a sorreggerlo, mentre l'eventuale illegittimità di uno solo o più degli altri motivi non basta a determinarne l'illegittimità.
A tal proposito, va sottolineato come tra le ragioni di revoca del nulla osta vi sia anche la mancanza della ricevuta della richiesta/certificato di idoneità alloggiativa.
Sul punto l’impresa ricorrente non ha sollevato una specifica censura, e, in ogni caso, non ha offerto elementi documentali idonei a dimostrare di aver assolto l’obbligo documentale relativo o di essere comunque in possesso del documento che precede.
Sotto altro profilo, per quanto concerne il tema della sussistenza del requisito economico-patrimoniale in capo al datore di lavoro, va rilevato che, ai sensi dell’art. 44, d.l. n. 73/2022, conv. in l. n. 122/2022, « in relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ».
La circolare n. 3/2022 dell'Ispettorato Nazionale di Lavoro prevede che « ai sensi del comma 2 dell'art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all'osservanza dei seguenti criteri: - capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell'impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; - equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l'impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; - fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall'impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; - numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato [...] In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero ».
Nel caso di specie l'Amministrazione ha dimostrato di essersi attenuta a tali parametri normativi, avendo peraltro richiesto il supporto dell'Ispettorato Territoriale per il lavoro, in conformità all’art. 30 bis, comma 8, d.p.r. n. 394 del 1999, e avendo istruito e motivato la propria decisione sulla scorta delle valutazioni di congruità da quest'ultimo esplicitate.
Come riferito dall’Ispettorato con l’atto depositato dall’Amministrazione in data 19 dicembre 2025, il parere negativo dell’ITL, richiamato nel provvedimento impugnato, era fondato sulla circostanza per cui: nella dichiarazione dei redditi del 2024 il reddito era pari a Euro 22.284, mentre nella dichiarazione IVA 2024 a fronte di un volume di affari pari ad Euro 58.179,00 risultavano acquisti per Euro 22.405,00.
L’Amministrazione ha, quindi, non irragionevolmente ritenuto che, considerato il già avvenuto accoglimento di altre tre istanze simili a quelle oggetto del presente giudizio, non vi fosse una disponibilità sufficiente a giustificare l’ulteriore accoglimento dell’ulteriore istanza in esame.
Infatti, tanto il dato reddituale quale quello del volume di affari al netto delle passività non consentono di ricavare in modo evidente una capienza economico-patrimoniale idonea a giustificare il rilascio del nulla osta.
Tale valutazione risulta peraltro in linea con la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2066 del 21.3.2023 secondo cui, in caso di più domande del medesimo datore di lavoro la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi.
Né la documentazione prodotta in giudizio dalla società ricorrente consente di confutare la legittimità della valutazione operata dall’Amministrazione.
Infatti, è vero che il bilancio 2025 reca un fatturato pari ad Euro 85.435,00, ma è anche vero che le passività ammontano a ben Euro 65.002,89, sì che l’utile è pari a soli Euro 20.432,11.
Pertanto, nel complesso, la valutazione tecnica operata dall’Amministrazione in ordine alla capacità economico-patrimoniale del datore di lavoro non appare censurabile.
Per quanto concerne, infine, la censura relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca (non trovando applicazione l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, che riguarda invece i procedimenti a istanza di parte), la stessa, quand’anche fosse fondata (il Ministero, infatti, nel costituirsi in giudizio non ha dimostrato di aver effettivamente assolto il suddetto obbligo partecipativo), non potrebbe comunque giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato.
Infatti, rammentata la natura vincolata del potere esercitato dall’Amministrazione - venendo in rilievo al più una discrezionalità di natura tecnica e non amministrativa -, può trovare applicazione l’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, ai sensi del quale « non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
Infatti, per le ragioni sopra espresse, l’eventuale coinvolgimento procedimentale dell’impresa ricorrente non avrebbe ragionevolmente potuto modificare le determinazioni assunte dall’Amministrazione le quali, alla luce della documentazione in atti, non avrebbero potuto essere diverse da quelle assunte.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone indicate in sentenza.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | OL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.