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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Silvia CALZOLARO RICORRENTE Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.25.
In particolare, parte attrice, richiamate le conclusioni espresse dalla relazione di CTU, ha concluso come da ricorso, chiedendo:
- disporre la rettificazione degli atti dello stato civile in cui recepire l'intervenuta riassegnazione del genere con il nome di , ; CP_1 CP_2 CP_3
- autorizzare il ricorrente al trattamento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri anatomici primari.
Il PM ha emesso visto e in data 3.7.25, letta la relazione, ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso (con rinuncia ai termini).
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere l'autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione di genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri da maschili a femminili.
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione allegata, disposta e discussa relazione di CTU, all'esito, la causa passava direttamente alla fase di decisione collegiale.
La domanda è fondata e, in quanto tale, va accolta.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da maschili a femminili (cd. transizione female to male - M2F -).
Come noto, si tratta di condizione non più ritenuta necessaria per ottenere la rettifica dell'attribuzione di sesso: ciò alla luce di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. 164/1982 e succ. mod.; percorso culminato nella decisione (Cass, I, n.
15138 del 20/7/2015) con cui i giudici di legittimità hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere;
cui l'intervento in sede chirurgica può accedere in via meramente eventuale (superato cd. procedimento bifasico).
In linea, il successivo intervento della Corte costituzionale (21/10/2015, n. 221) che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento (ord. 20.8.2014,
n. 228) con riferimento all'art. 1, I, L. 164/1982 e succ.mod. rispetto agli artt. 2, 3, 32, 117, I, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU: nel senso della non obbligatorietà dell'intervento, fermo il rigoroso controllo giurisprudenziale sull'accertamento dei trattamenti svolti e sulla effettiva serietà dell'intendimento di parte ricorrente. Premesso che, quando è entrata in vigore la L. n. 164 del 1982, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Sennonchè, più in generale, va dato atto dell'assenza, nel testo dell'art. 1, I della L. 164/1982 e succ.mod., di qualsivoglia specifico riferimento alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere;
il che depone nel senso di non ritenere la necessità di trattamenti chirurgici (es. plastico/altro di adeguamento) funzionali allo scopo di ottenere la riattribuzione del sesso in sede anagrafica: trattandosi di misure che possono rappresentare solo parte delle tecniche che la scienza (e le neuroscienze, in particolare) pongono a disposizione della persona per raggiungere l'equilibrio fra soma e psiche;
nell'ambito di uno sfondo di valutazione più complesso e più ampio – significativamente, in tal senso, si era posta l'esigenza di superare la condizione giuridicamente discriminatoria nella quale versava il transessuale già prima dell'entrata in vigore della legge predetta (Corte Cost., n. 161 del 1985) -.
Successivamente, si è assistito ad un progresso scientifico marcato in campo medico – in particolare, nei settori della psicologia e della psichiatria -, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità
(di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle libertà individuali e relazionali;
da cui l'emersione ed il progressivo riconoscimento di diritti (anche) in materia di determinazione del genere,
pagina 2 di 7 nel segno di agevolare la persona nella scelta del percorso (non solo strettamente sanitario) più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Atteso che il momento determinativo- conclusivo di tale percorso individuale è assolutamente personale e certamente non standardizzabile, involgendo la sfera più esclusiva della personalità.
Già con sentenza n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Da ultimo, va richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1° settembre 2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143), nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico laddove le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti
(dal Tribunale) all'accoglimento della domanda;
potendosi compiere il percorso di transizione anche senza un intervento di adeguamento medico-sanitario (es. trattamenti ormonali, sostegno psicologico comportamentale ecc.).
Se ne ricava la massima valorizzazione del processo di libera autodeterminazione individuale (e il consenso scrimina ex art. 32 Cost. il divieto degli atti di disposizione del corpo ex art. 5 c.c.) verso l'obiettivo (purchè clinicamente supportato e consapevolmente perseguito) del mutamento di genere sessuale;
obiettivo che è completamento della personalità individuale: da realizzarsi mediante la più varia (nel senso di variamente declinabile) serie di trattamenti medici e psicologici e (anche) chirurgici, laddove ritenuti nel caso necessari (ex multis, T. Vicenza, II, 19/6/2024, n.1238; T. Padova, I, 17/06/2024, n.1124; T. Rovigo, I, 20/01/2023, n.68; T. Napoli, XIII, 23/05/2022, n.5066; T. Milano, sez. I, 04/11/2021, n. 8952; T. Grosseto, 3/10/2019, n.740).
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione acquisita, si riscontra complessivamente che:
1. (nato a [...] il [...]), da poco laureato grafico, risulta in stato libero Parte_1
e senza figli;
fin dall'infanzia si sente e tende a comportarsi come una ragazza;
dopo il confronto con i familiari e l'avvio di percorso psicologico, il disagio si trasforma in transizione consapevole (diagnosticata disforia di genere a partire dalla maggiore età); da cui l'inizio della terapia ormonale;
2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. che dà atto di percorso terapeutico di Tes_1 accompagnamento nell'esplorazione dell'identità sessuale del paziente: “(…) lo stato fortemente ansioso determinato dalla incongruità tra identità di genere di sesso assegnato si è gradualmente attenuato grazie all'espressione della sua vera identità. Ciò gli ha consentito di ridurre l'ansia sociale, migliorare le relazioni interpersonali e trovare una sua collocazione nella quotidianità (…) il completamento della transizione, anche a livello anagrafico gli consentirebbe di vivere ed esprimere appieno la sua identità sessuale e di interfacciarsi nel contesto sociale con maggiore sicurezza e libertà” (relazione 30.11.23);
pagina 3 di 7 - relazione redatta dalla specialista endocrinologa (dott. che ha illustrato trattamento Per_1 ormonale svolto sul paziente: “(…) paziente in follow up per un trattamento affermativo del genere femminile iniziato in primavera 2022 (…) iniziato trattamento con microdosi (…) con femminilizzazione progressiva, favorita anche dall'essere longilinea (…) soggettivamente afferma di sentirsi bene sta completando laser al volto (…) paziente non ha crioconservato precedentemente il seme (…); si conclude per femminilizzazione fenotipica in ottimo avanzamento in corso di trattamento (…); interessata già firmato (…) consenso informato all'assunzione delle molecole ed in questa sede conferma la sua consapevolezza di assumere sostanze off label per l'ottenimento di un fenotipo femminile e di conoscerne l'effetto (…). Si segnala l'opportunità di mantenere un supporto psicologico regolare il trattamento ormonale ottimizzato fino agli eventuali interventi ancora da programmare per ottenere la migliore evoluzione dei tratti femminili” (relazioni 9.3.24 e 16.9.24);
3. si è ritenuto, inoltre, di disporre approfondimenti e, in tal senso, ha analizzato la situazione sanitaria della ricorrente la CTU dott. che, acquisita documentazione clinica ed Per_2 esaminata la paziente, ha specificato: “(…) In data 14 ottobre 2021 la dottoressa P. Montone ed il dott certificano che (alias presenta una condizione di Per_3 Parte_1 CP_1
Disforia di Genere coesistente con sintomatologia ansiosa depressiva, trattata con psicoterapia a cadenza settimanale e antidepressivo. Conformemente agli Standard di Cura internazionali della
WPATH e al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Città della Salute e della Scienza di Torino, l'eventuale coesistenza di una psicopatologia in comorbidità con l'IG/DG non costituisce, nella maggior parte dei casi, una controindicazione all'inizio o alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere, qualora tale condizione psicopatologica risulti trattata e clinicamente compensata. Stante i criteri di eleggibilità al percorso di affermazione di genere (alias in data 29 ottobre 2021 si è rivolta alla Parte_1 CP_1 dottoressa , endocrinologa di Roma, con la richiesta d'iniziare la terapia Persona_4 ormonale di affermazione di genere per femminilizzare il corpo. Dopo aver escluso, mediante esami ematochimici e strumentali, la presenza di condizioni internistiche controindicanti l'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, nel corso della visita del 28 aprile 2022 (…) è stata prescritta la terapia ormonale, finalizzata alla femminilizzazione del corpo (…); dopodichè, le visite di follow up sono state effettuate sino al 8 maggio 2023 con la dottoressa , endocrinologa, e successivamente dal 20 maggio 2023 ad oggi con la Persona_5
Prof endocrinologa, secondo le linee guida internazionali di endocrinologia in Per_6 accordo agli Standard di cura Nazionali ONIG ed Internazionali della WPATH”;
- in particolare, sulla valutazione della ricorrente, scrive la CTU: “(…) Nei colloqui emerge (…) un disagio clinicamente significativo in (alias ogni qualvolta (…) si Parte_1 CP_1 trova in contesti pubblici in cui è richiesta l'esibizione dei documenti identificativi (…) Tale incongruenza rappresenta inoltre un ostacolo nella ricerca di un'occupazione, con ulteriori ripercussioni negative sulla qualità della vita (…) Quanto emerso dalla documentazione e dai colloqui con (alias conferma il persistere dei criteri di eleggibilità, in Parte_1 CP_1 linea con gli Standard di cura Internazionali”; riferisce la dott. che non risultano Per_2 psicopatologie rilevanti in atto: “(…) Durante i colloqui è sempre stata vigile, mnesica e orientata nel tempo, spazio e secondo la propria persona. L'eloquio fluido e coerente è apparso consono ad un buon livello socio-culturale. Non sono emerse alterazioni nel contenuto e forma del pensiero. Non elementi psicopatologica di tipo psicotico. Buona la critica e la consapevolezza del percorso intrapreso di affermazione di genere. Il tono dell'umore è apparso sintonico ai contenuti trattati e l'ansia nei limiti di norma”;
pagina 4 di 7 - sicchè, conclude la CTU: “(…) Alla luce dell'analisi anamnestica, dei colloqui clinici effettuati, dell'osservazione del comportamento e della coerenza tra il vissuto soggettivo e le manifestazioni comportamentali riferite e osservate, si ritiene che (alias Parte_1
presenti un quadro clinico pienamente compatibile con i criteri diagnostici per la CP_1 disforia di genere in adulto post transizione secondo il DSM-5-TR, nonché riconducibile alla condizione di incongruenza di genere, così come definita dall'ICD-11. Tali evidenze risultano persistenti nel tempo, consistenti nella loro espressione e clinicamente significative, confermando l'identificazione di genere femminile in modo stabile e strutturato, in discontinuità con il sesso assegnato alla nascita (…). I medici e la psicologa coinvolti nel percorso clinico di
(alias non hanno evidenziato alcuna controindicazione al Parte_1 CP_1 proseguimento del trattamento ormonale, né ostacoli per eventuali interventi chirurgici successivi di affermazione di genere, come la mastoplastica additiva e la tiroplastica. Anzi, tali interventi sono considerati necessari per il completamento dell'aspetto fenotipico, al fine di allineare ulteriormente il corpo al genere esperito/espresso (…). Alla luce della documentazione clinica e psicodiagnostica acquisita, del percorso medico e psicologico seguito, e della coerenza manifestata nel tempo tra identità esperita, espressione di genere e adesione alla terapia ormonale, si ritiene che la persona sia giunta a un approdo identitario univoco, stabile e, con ragionevole certezza, di natura irreversibile”; con la precisazione che “(…) la sintomatologia ansiosa lieve, già oggetto di trattamento farmacologico ed in buon compenso, non interferisce con la capacità di comprendere, valutare ed esprimere in modo consapevole le proprie scelte. (…) (alias appare in grado di autodeterminarsi in modo coerente e Parte_1 CP_1 consapevole rispetto al percorso di affermazione di genere. (…) si ritiene che la parte abbia raggiunto un'identità di genere femminile stabile, univoca e consolidata. Con ragionevole certezza clinica, tale identità può essere considerata non transitoria ed irreversibile, in coerenza con i criteri previsti dagli Standard of Care per l'affermazione di genere (WPATH)”.
In linea con i predetti riscontri documentali, risultano altresì le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e modi femminili e che, alle domande del GR, ha specificato: “(…) sono di Bra (…) già da piccola non mi sentivo a posto ma me lo tenevo per me, sentivo che era una cosa non accettata dagli altri;
poi a 7/8 anni ho cominciato proprio a sentirmi sbagliata;
allora mi sono lasciata crescere i capelli e quando mi scambiavano per la ragazza che io mi sentivo di essere allora io sentivo come un'euforia, così quando mi capitava di indossare vestiti da ragazza;
poi ho cominciato ad avere crisi di panico (…) ne ho parlato (…) coi genitori solo verso i 16/17 anni e allora abbiamo deciso iniziare percorso (psicologa, dott. dal 2021 e dott. endocrinologa); ho fatto la Tes_1 Per_1 richiesta al Cidigem nel 2019 ma mi hanno detto che si doveva aspettare fino a 24 mesi, per questo ho intrapreso un percorso privato;
sono in fase finale nel senso che sto seguendo terapia ormonale (…); preciso che ho chiesto di chiamarmi come tutti già mi conoscono;
preciso che ho fatto il liceo CP_1 poi ho smesso e adesso mi sono laureata grafica, ho la passione per i fumetti” (verbale ud. 8.8.24).
In definitiva, pertanto, l'oggettività delle risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come , pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche maschili, CP_1 parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere
(femminile) nel quale si riconosce;
scelta in ragione della quale ha intrapreso il percorso complessivamente documentato, nonché quello di modificazione fisica, oltre alla contemporanea spendita a livello sociale della propria identità femminile.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità
pagina 5 di 7 rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, fermo il superamento del cd. procedimento bifasico (Corte Cost. 143/24 cit.); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
peraltro, senza gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del nome da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita – l'assenza CP_1 Pt_1 di condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: “ , CP_1 CP_2
anziché sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi CP_3 Pt_1 esclusivamente – in uso e ormai identificativo di parte ricorrente.
- SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con il nome già in uso di “ determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde evitare CP_1 difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità profonda della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerati gli esiti e la natura del giudizio, restano irripetibili.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, restano a carico di parte ricorrente nel cui interesse è stato disposto l'approfondimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte attrice, , Pt_1 Pt_1 da maschile a femminile;
pagina 6 di 7 2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ il prenome di parte attrice ( Pt_1 [...]
debba sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “ , ”; Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome “ CP_1
, ”; CP_2 CP_3
4) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte ricorrente;
5) spese irripetibili.
Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seg. sig.ri Magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Elga Bulgarelli Giudice dott. Paola Amisano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Silvia CALZOLARO RICORRENTE Nei confronti di
PM in sede
Ogg.: mutamento sesso.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.25.
In particolare, parte attrice, richiamate le conclusioni espresse dalla relazione di CTU, ha concluso come da ricorso, chiedendo:
- disporre la rettificazione degli atti dello stato civile in cui recepire l'intervenuta riassegnazione del genere con il nome di , ; CP_1 CP_2 CP_3
- autorizzare il ricorrente al trattamento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri anatomici primari.
Il PM ha emesso visto e in data 3.7.25, letta la relazione, ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso (con rinuncia ai termini).
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, parte ricorrente agisce per ottenere l'autorizzazione alla rettifica degli atti dello stato civile (riattribuzione di genere) nonché per sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri da maschili a femminili.
Si è costituito ritualmente il PM, associandosi alla domanda.
Verificato il contraddittorio, acquisita la documentazione allegata, disposta e discussa relazione di CTU, all'esito, la causa passava direttamente alla fase di decisione collegiale.
La domanda è fondata e, in quanto tale, va accolta.
- SUL MUTAMENTO DI SESSO
Parte ricorrente ha chiesto, in via principale, autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari;
segnatamente, da maschili a femminili (cd. transizione female to male - M2F -).
Come noto, si tratta di condizione non più ritenuta necessaria per ottenere la rettifica dell'attribuzione di sesso: ciò alla luce di articolato percorso evolutivo giurisprudenziale, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 1 e 3 L. 164/1982 e succ. mod.; percorso culminato nella decisione (Cass, I, n.
15138 del 20/7/2015) con cui i giudici di legittimità hanno sottolineato il rilievo preminente che occorre riservare al percorso individuale svolto dalla persona che decide di cambiare sesso: con conseguente valorizzazione della rappresentazione – ove documentata/riscontrata -, della serietà, univocità e definitività della scelta di genere;
cui l'intervento in sede chirurgica può accedere in via meramente eventuale (superato cd. procedimento bifasico).
In linea, il successivo intervento della Corte costituzionale (21/10/2015, n. 221) che ha ritenuto inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento (ord. 20.8.2014,
n. 228) con riferimento all'art. 1, I, L. 164/1982 e succ.mod. rispetto agli artt. 2, 3, 32, 117, I, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU: nel senso della non obbligatorietà dell'intervento, fermo il rigoroso controllo giurisprudenziale sull'accertamento dei trattamenti svolti e sulla effettiva serietà dell'intendimento di parte ricorrente. Premesso che, quando è entrata in vigore la L. n. 164 del 1982, il mutamento dei caratteri anatomici era ritenuto condizione necessaria ai fini del compimento del processo di mutamento del sesso (cd. procedimento bifasico).
Sennonchè, più in generale, va dato atto dell'assenza, nel testo dell'art. 1, I della L. 164/1982 e succ.mod., di qualsivoglia specifico riferimento alle condizioni (chirurgiche, ormonali, psicologiche, etc.,) di ottenimento della modificazione di genere;
il che depone nel senso di non ritenere la necessità di trattamenti chirurgici (es. plastico/altro di adeguamento) funzionali allo scopo di ottenere la riattribuzione del sesso in sede anagrafica: trattandosi di misure che possono rappresentare solo parte delle tecniche che la scienza (e le neuroscienze, in particolare) pongono a disposizione della persona per raggiungere l'equilibrio fra soma e psiche;
nell'ambito di uno sfondo di valutazione più complesso e più ampio – significativamente, in tal senso, si era posta l'esigenza di superare la condizione giuridicamente discriminatoria nella quale versava il transessuale già prima dell'entrata in vigore della legge predetta (Corte Cost., n. 161 del 1985) -.
Successivamente, si è assistito ad un progresso scientifico marcato in campo medico – in particolare, nei settori della psicologia e della psichiatria -, in una con l'accrescimento di una rinnovata sensibilità
(di matrice internazionale ed eurounitaria) rispetto al tema delle libertà individuali e relazionali;
da cui l'emersione ed il progressivo riconoscimento di diritti (anche) in materia di determinazione del genere,
pagina 2 di 7 nel segno di agevolare la persona nella scelta del percorso (non solo strettamente sanitario) più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere. Atteso che il momento determinativo- conclusivo di tale percorso individuale è assolutamente personale e certamente non standardizzabile, involgendo la sfera più esclusiva della personalità.
Già con sentenza n° 161 del 1985, la Corte Costituzionale aveva osservato che la L. n. 164 del 1982 accoglie «(…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana».
Da ultimo, va richiamata la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, IV, D.lgs.vo 1° settembre 2011, n. 150 (Corte Cost., 23/7/2024, n.143), nella parte in cui impone l'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico laddove le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti
(dal Tribunale) all'accoglimento della domanda;
potendosi compiere il percorso di transizione anche senza un intervento di adeguamento medico-sanitario (es. trattamenti ormonali, sostegno psicologico comportamentale ecc.).
Se ne ricava la massima valorizzazione del processo di libera autodeterminazione individuale (e il consenso scrimina ex art. 32 Cost. il divieto degli atti di disposizione del corpo ex art. 5 c.c.) verso l'obiettivo (purchè clinicamente supportato e consapevolmente perseguito) del mutamento di genere sessuale;
obiettivo che è completamento della personalità individuale: da realizzarsi mediante la più varia (nel senso di variamente declinabile) serie di trattamenti medici e psicologici e (anche) chirurgici, laddove ritenuti nel caso necessari (ex multis, T. Vicenza, II, 19/6/2024, n.1238; T. Padova, I, 17/06/2024, n.1124; T. Rovigo, I, 20/01/2023, n.68; T. Napoli, XIII, 23/05/2022, n.5066; T. Milano, sez. I, 04/11/2021, n. 8952; T. Grosseto, 3/10/2019, n.740).
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione acquisita, si riscontra complessivamente che:
1. (nato a [...] il [...]), da poco laureato grafico, risulta in stato libero Parte_1
e senza figli;
fin dall'infanzia si sente e tende a comportarsi come una ragazza;
dopo il confronto con i familiari e l'avvio di percorso psicologico, il disagio si trasforma in transizione consapevole (diagnosticata disforia di genere a partire dalla maggiore età); da cui l'inizio della terapia ormonale;
2. in particolare, risultano documentati in atti, rispettivamente:
- relazione a firma della psicologa (dott. che dà atto di percorso terapeutico di Tes_1 accompagnamento nell'esplorazione dell'identità sessuale del paziente: “(…) lo stato fortemente ansioso determinato dalla incongruità tra identità di genere di sesso assegnato si è gradualmente attenuato grazie all'espressione della sua vera identità. Ciò gli ha consentito di ridurre l'ansia sociale, migliorare le relazioni interpersonali e trovare una sua collocazione nella quotidianità (…) il completamento della transizione, anche a livello anagrafico gli consentirebbe di vivere ed esprimere appieno la sua identità sessuale e di interfacciarsi nel contesto sociale con maggiore sicurezza e libertà” (relazione 30.11.23);
pagina 3 di 7 - relazione redatta dalla specialista endocrinologa (dott. che ha illustrato trattamento Per_1 ormonale svolto sul paziente: “(…) paziente in follow up per un trattamento affermativo del genere femminile iniziato in primavera 2022 (…) iniziato trattamento con microdosi (…) con femminilizzazione progressiva, favorita anche dall'essere longilinea (…) soggettivamente afferma di sentirsi bene sta completando laser al volto (…) paziente non ha crioconservato precedentemente il seme (…); si conclude per femminilizzazione fenotipica in ottimo avanzamento in corso di trattamento (…); interessata già firmato (…) consenso informato all'assunzione delle molecole ed in questa sede conferma la sua consapevolezza di assumere sostanze off label per l'ottenimento di un fenotipo femminile e di conoscerne l'effetto (…). Si segnala l'opportunità di mantenere un supporto psicologico regolare il trattamento ormonale ottimizzato fino agli eventuali interventi ancora da programmare per ottenere la migliore evoluzione dei tratti femminili” (relazioni 9.3.24 e 16.9.24);
3. si è ritenuto, inoltre, di disporre approfondimenti e, in tal senso, ha analizzato la situazione sanitaria della ricorrente la CTU dott. che, acquisita documentazione clinica ed Per_2 esaminata la paziente, ha specificato: “(…) In data 14 ottobre 2021 la dottoressa P. Montone ed il dott certificano che (alias presenta una condizione di Per_3 Parte_1 CP_1
Disforia di Genere coesistente con sintomatologia ansiosa depressiva, trattata con psicoterapia a cadenza settimanale e antidepressivo. Conformemente agli Standard di Cura internazionali della
WPATH e al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) della Città della Salute e della Scienza di Torino, l'eventuale coesistenza di una psicopatologia in comorbidità con l'IG/DG non costituisce, nella maggior parte dei casi, una controindicazione all'inizio o alla prosecuzione del percorso di affermazione di genere, qualora tale condizione psicopatologica risulti trattata e clinicamente compensata. Stante i criteri di eleggibilità al percorso di affermazione di genere (alias in data 29 ottobre 2021 si è rivolta alla Parte_1 CP_1 dottoressa , endocrinologa di Roma, con la richiesta d'iniziare la terapia Persona_4 ormonale di affermazione di genere per femminilizzare il corpo. Dopo aver escluso, mediante esami ematochimici e strumentali, la presenza di condizioni internistiche controindicanti l'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, nel corso della visita del 28 aprile 2022 (…) è stata prescritta la terapia ormonale, finalizzata alla femminilizzazione del corpo (…); dopodichè, le visite di follow up sono state effettuate sino al 8 maggio 2023 con la dottoressa , endocrinologa, e successivamente dal 20 maggio 2023 ad oggi con la Persona_5
Prof endocrinologa, secondo le linee guida internazionali di endocrinologia in Per_6 accordo agli Standard di cura Nazionali ONIG ed Internazionali della WPATH”;
- in particolare, sulla valutazione della ricorrente, scrive la CTU: “(…) Nei colloqui emerge (…) un disagio clinicamente significativo in (alias ogni qualvolta (…) si Parte_1 CP_1 trova in contesti pubblici in cui è richiesta l'esibizione dei documenti identificativi (…) Tale incongruenza rappresenta inoltre un ostacolo nella ricerca di un'occupazione, con ulteriori ripercussioni negative sulla qualità della vita (…) Quanto emerso dalla documentazione e dai colloqui con (alias conferma il persistere dei criteri di eleggibilità, in Parte_1 CP_1 linea con gli Standard di cura Internazionali”; riferisce la dott. che non risultano Per_2 psicopatologie rilevanti in atto: “(…) Durante i colloqui è sempre stata vigile, mnesica e orientata nel tempo, spazio e secondo la propria persona. L'eloquio fluido e coerente è apparso consono ad un buon livello socio-culturale. Non sono emerse alterazioni nel contenuto e forma del pensiero. Non elementi psicopatologica di tipo psicotico. Buona la critica e la consapevolezza del percorso intrapreso di affermazione di genere. Il tono dell'umore è apparso sintonico ai contenuti trattati e l'ansia nei limiti di norma”;
pagina 4 di 7 - sicchè, conclude la CTU: “(…) Alla luce dell'analisi anamnestica, dei colloqui clinici effettuati, dell'osservazione del comportamento e della coerenza tra il vissuto soggettivo e le manifestazioni comportamentali riferite e osservate, si ritiene che (alias Parte_1
presenti un quadro clinico pienamente compatibile con i criteri diagnostici per la CP_1 disforia di genere in adulto post transizione secondo il DSM-5-TR, nonché riconducibile alla condizione di incongruenza di genere, così come definita dall'ICD-11. Tali evidenze risultano persistenti nel tempo, consistenti nella loro espressione e clinicamente significative, confermando l'identificazione di genere femminile in modo stabile e strutturato, in discontinuità con il sesso assegnato alla nascita (…). I medici e la psicologa coinvolti nel percorso clinico di
(alias non hanno evidenziato alcuna controindicazione al Parte_1 CP_1 proseguimento del trattamento ormonale, né ostacoli per eventuali interventi chirurgici successivi di affermazione di genere, come la mastoplastica additiva e la tiroplastica. Anzi, tali interventi sono considerati necessari per il completamento dell'aspetto fenotipico, al fine di allineare ulteriormente il corpo al genere esperito/espresso (…). Alla luce della documentazione clinica e psicodiagnostica acquisita, del percorso medico e psicologico seguito, e della coerenza manifestata nel tempo tra identità esperita, espressione di genere e adesione alla terapia ormonale, si ritiene che la persona sia giunta a un approdo identitario univoco, stabile e, con ragionevole certezza, di natura irreversibile”; con la precisazione che “(…) la sintomatologia ansiosa lieve, già oggetto di trattamento farmacologico ed in buon compenso, non interferisce con la capacità di comprendere, valutare ed esprimere in modo consapevole le proprie scelte. (…) (alias appare in grado di autodeterminarsi in modo coerente e Parte_1 CP_1 consapevole rispetto al percorso di affermazione di genere. (…) si ritiene che la parte abbia raggiunto un'identità di genere femminile stabile, univoca e consolidata. Con ragionevole certezza clinica, tale identità può essere considerata non transitoria ed irreversibile, in coerenza con i criteri previsti dagli Standard of Care per l'affermazione di genere (WPATH)”.
In linea con i predetti riscontri documentali, risultano altresì le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che si è presentata in udienza con abiti e modi femminili e che, alle domande del GR, ha specificato: “(…) sono di Bra (…) già da piccola non mi sentivo a posto ma me lo tenevo per me, sentivo che era una cosa non accettata dagli altri;
poi a 7/8 anni ho cominciato proprio a sentirmi sbagliata;
allora mi sono lasciata crescere i capelli e quando mi scambiavano per la ragazza che io mi sentivo di essere allora io sentivo come un'euforia, così quando mi capitava di indossare vestiti da ragazza;
poi ho cominciato ad avere crisi di panico (…) ne ho parlato (…) coi genitori solo verso i 16/17 anni e allora abbiamo deciso iniziare percorso (psicologa, dott. dal 2021 e dott. endocrinologa); ho fatto la Tes_1 Per_1 richiesta al Cidigem nel 2019 ma mi hanno detto che si doveva aspettare fino a 24 mesi, per questo ho intrapreso un percorso privato;
sono in fase finale nel senso che sto seguendo terapia ormonale (…); preciso che ho chiesto di chiamarmi come tutti già mi conoscono;
preciso che ho fatto il liceo CP_1 poi ho smesso e adesso mi sono laureata grafica, ho la passione per i fumetti” (verbale ud. 8.8.24).
In definitiva, pertanto, l'oggettività delle risultanze emerse evidenziano l'acquisita e consapevole irreversibilità di una scelta di genere per cui parte ricorrente da molto tempo ha optato;
identificandosi come , pur presentando, in origine, caratteristiche cromosomiche ed anatomiche maschili, CP_1 parte ricorrente avverte (a quanto consta, irreversibilmente) di appartenere all'opposto genere
(femminile) nel quale si riconosce;
scelta in ragione della quale ha intrapreso il percorso complessivamente documentato, nonché quello di modificazione fisica, oltre alla contemporanea spendita a livello sociale della propria identità femminile.
La domanda va, pertanto, accolta: la prevalenza della tutela della salute e, più in generale, l'obiettivo della massima esplicazione della personalità dell'individuo, intesa in senso ampio (la sessualità
pagina 5 di 7 rappresentando uno dei modi di espressione della personalità umana), rispetto alla mera corrispondenza anatomica e anagrafica, comporta l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile;
inammissibile qualsivoglia ulteriore domanda, il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non essendo qualificabile in termini di prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, fermo il superamento del cd. procedimento bifasico (Corte Cost. 143/24 cit.); nulla osta pertanto che, a fronte dell'avvenuta rettificazione di genere, la parte possa, come di regola, rivolgere ai sanitari le richieste di terapie/interventi che si riterranno meglio rispondenti alla sua salute.
- SUL MUTAMENTO DEL PRENOME
La modifica del prenome contestualmente all'emissione della sentenza che decide in ordine all'attribuzione del sesso (orientamento dominante, ex aliis, T. Monza, IV, 19/07/2019, n.1820; T. Trapani, 6/7/2022, n.6; T. Padova, I, 26/2/2025, n.349), si pone in linea con l'esigenza di garantire la piena esplicazione della personalità individuale;
peraltro, senza gravare la parte della necessità di instaurare autonomo procedimento (art. 33 ss. DPR 396/2000 e succ.mod.).
Ferma - non contestata - la circostanza della progressiva implementazione a livello sociale dell'uso del nome da parte ricorrente, va considerato – rispetto al nome di nascita – l'assenza CP_1 Pt_1 di condizioni ostative alla richiesta di mutamento: il diritto alla riservatezza presidia la persona anche nella passata identità sicchè, di regola, prevale (privacy) sulle esigenze di ostensione dei terzi;
come conferma il tenore dell'art. 5 L. n. 164 del 1982 e succ.mod. secondo cui, espressamente: “Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”. Conseguentemente anche quanto al nome la domanda di parte ricorrente va accolta: “ , CP_1 CP_2
anziché sarà il nuovo nome, in quanto già prevalentemente - se non quasi CP_3 Pt_1 esclusivamente – in uso e ormai identificativo di parte ricorrente.
- SULLA RETTIFICA DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
La scelta consapevolmente perseguita da parte ricorrente di presentarsi come donna, con il nome già in uso di “ determina la necessità di adeguamento dei documenti di identificazione, onde evitare CP_1 difficoltà nella vita di relazione;
soprattutto, al fine di consentire maggiore corrispondenza fra l'identità profonda della ricorrente e gli atti dello stato civile.
Si dispone, pertanto, la rettificazione degli atti dello stato civile come da dispositivo.
Le spese, considerati gli esiti e la natura del giudizio, restano irripetibili.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, restano a carico di parte ricorrente nel cui interesse è stato disposto l'approfondimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone che si provveda alla rettificazione del genere di parte attrice, , Pt_1 Pt_1 da maschile a femminile;
pagina 6 di 7 2) dispone che l'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino proceda a rettificare l'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato in “ il prenome di parte attrice ( Pt_1 [...]
debba sostituirsi e intendersi scritto e leggersi il prenome “ , ”; Pt_1 CP_1 CP_2 CP_3
3) dispone che in ogni atto dello stato civile a parte attrice sia assegnato il prenome “ CP_1
, ”; CP_2 CP_3
4) spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte ricorrente;
5) spese irripetibili.
Asti, 9.7.25
Il Giudice Relatore dott. Paola Amisano
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
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