Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3449 del 2025, proposto da AL Cancelleria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7780A6BC9, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Quartiroli e Valentina Vaccarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. Piemonte S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CR S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Liparota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Appalti n. 352 del 31.10.2025, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato la “ Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 l.r. 19/2007 e s.m.i. e per l'azienda usl Valle d'Aosta ”;
- di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati, sia singolarmente che complessivamente, con particolare riferimento ai verbali del 04.09.2025, del 15.09.2025 e del 29.09.2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, derivanti e conseguenti agli atti impugnati, ancorché non noti, ivi incluso il contratto di fornitura relativo al lotto 1, se nel frattempo intervenuto.
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto, qualora medio tempore stipulato;
e per la condanna dell'Amministrazione all'aggiudicazione della fornitura e al subentro nella fornitura e nel contratto in favore della AL Cancelleria S.r.l., seconda graduata, ovvero per la condanna dell'Amministrazione medesima al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CR S.p.a. e di S.C.R. Piemonte S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. RO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato in data 30.11.2025 e depositato in data 12.12.2025, AL Cancelleria S.r.l. (di seguito, breviter , anche “AL”) ha impugnato la determinazione n. 352 del 31.10.2025 con cui S.C.R. Piemonte S.p.a. (di seguito, breviter , anche “SC”) ha aggiudicato alla controinteressata CR S.p.a. (di seguito, breviter , anche “CR”) la gara in epigrafe meglio indicata, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di 332 prodotti di cancelleria raggruppati in un unico lotto, per un importo complessivo stimato in € 2.440.000,00, oltre IVA, aumentabile a € 4.148.000,00 , oltre IVA, in caso di esercizio delle opzioni di proroga e/o aumento del quinto d’obbligo previste dal disciplinare di gara.
2. – Trattasi, in particolare, di un appalto della durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, rispetto al quale i concorrenti erano tenuti ad offrire almeno il 10% di prodotti di cancelleria ecologica, vale a dire accompagnati da idonea certificazione di ridotto impatto ambientale.
All’esito dell’apertura delle buste telematiche, CR è risultata prima classificata, avendo offerto il maggior ribasso. In data 15.09.2025, il seggio di gara ha tuttavia chiesto alla predetta società dei chiarimenti su alcuni dei prodotti offerti, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, essendo risultate delle incongruenze dall’esame delle relative schede tecniche e/o certificazioni ambientali. A seguito dei chiarimenti ottenuti da CR in data 19.09.2025, il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara in suo favore, che è stata poi disposta con la determinazione direttoriale del 31.10.2025, oggetto della presente impugnativa. A fronte dell’istanza di rivalutazione in autotutela presentata dalla seconda classificata AL in data 13.11.2025, la stazione appaltante ha aperto il relativo procedimento dandone comunicazione all’aggiudicataria, la quale, in data 05.12.2025, ha trasmesso le proprie controdeduzioni con la relativa documentazione di supporto. Con distinte note del 12.12.2025, la stazione appaltante ha quindi comunicato a AL e CR la conferma dell’aggiudicazione in capo a quest’ultima.
3. – AL è insorta avverso tale esito della procedura di gara, formulando due motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ 1) Violazione e/o falsa applicazione della legge di gara ed in particolare degli articoli 16 e 22 del disciplinare, dell’articolo 5 del capitolato tecnico e dell’allegato 1 al capitolato tecnico. violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 101 dlgs 36/2023. Violazione degli articoli 82, 87 dlgs 36/2023 e conseguente violazione del principio dell’autovincolo alla legge di gara. Violazione dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento. Violazione di legge ed eccesso di potere per ammissione di consegna di beni difformi dall’offerta – ammissione di aliud pro alio - eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ”: la stazione appaltante avrebbe illegittimamente utilizzato il soccorso istruttorio per consentire alla controinteressata di modificare la propria offerta, sostituendo due dei prodotti offerti che non avrebbero avuto le caratteristiche minime richieste a pena di esclusione, vale a dire: i) la cartella per documenti in formato A4, che avrebbero dovuto essere in prolipropilene, mentre dalla scheda tecnica risulterebbe essere in cartoncino; ii) le mine da 0.5 che avrebbero dovuto essere di tipo B, mentre dalla scheda tecnica risulterebbero di tipo 2B;
“ 2) Violazione e/o falsa applicazione della legge di gara ed in particolare degli articoli 16 e 22 del disciplinare, dell’articolo 5 del capitolato tecnico e dell’allegato 1 al capitolato tecnico. Violazione degli articoli 82, 87 del d.lgs. n. 36/2023 e conseguente violazione del principio dell’autovincolo alla legge di gara. violazione dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell’affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ”: anche un altro prodotto, ulteriore rispetto a quelli individuati dal seggio di gara nella richiesta di chiarimenti, sarebbe privo dei requisiti obbligatori stabiliti a pena di esclusione, vale a dire la bobina di film trasparente per imballaggi, dichiarata di lunghezza pari a 300 metri (come richiesto dal capitolato), ma che, in realtà, avrebbe una lunghezza di soli 250 metri (come il produttore avrebbe confermato alla ricorrente); inoltre, sedici dei prodotti “ecologici” offerti dalla controinteressata non sarebbero accompagnati da idonee certificazioni.
4. – Si sono costituite in giudizio SC e la controinteressata, rilevando l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
5. – A seguito della rinuncia all’istanza cautelare, le parti hanno depositato ulteriori documenti e le memorie difensive di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. in vista della trattazione del merito del ricorso.
6. – All’udienza pubblica del 02.04.2026, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. – Come già anticipato, con la prima censura la ricorrente lamenta che la stazione appaltante, attraverso un improprio utilizzo del soccorso istruttorio, abbia consentito all’aggiudicataria di modificare la propria offerta, sostituendo, in sostanza, due dei prodotti inizialmente offerti, risultati privi dei requisiti richiesti dal capitolato tecnico a pena di esclusione.
La doglianza non coglie nel segno.
7.1. – L’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che “ La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato ”, precisando tuttavia che “ I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica ”.
Tale disposizione codifica il c.d. “ soccorso istruttorio in senso stretto ”, che, “ recuperando spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale, legittima la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica ” (così, Cons. Stato, Sez. V, 20.02.2025, n. 1425. Nello stesso senso, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2025, n. 2789: Cons. Stato, Sez. V, 04.06.2024, n. 4984; C.G.A.R.S., 04.04.2025, n. 290).
Nel caso in esame, la richiesta di chiarimenti rivolta dalla stazione appaltante all’odierna controinteressata risulta giustificata dal fatto che la sua offerta presentava effettivamente delle ambiguità in relazione ad alcuni prodotti offerti che, pur dichiarati conformi ai requisiti richiesti dal capitolato tecnico, risultavano accompagnati da schede tecniche che recavano descrizioni parzialmente diverse (cfr. verbale della seduta del 15.09.2025: doc. 8 SC). Il riferimento è, in particolare, alla cartella per documenti di formato A4 (codice prodotto n. 0208805; codice gara SC 080) ed alle mine da 0,5 (codice prodotto n. 45NIK009; codice gara SC 197), posto che la prima pareva essere in cartoncino (anziché in prolipropilene) e le seconde sembravano essere di durezza/gradazione 2B (anziché B). Con i chiarimenti del 19.09.2025 (doc. 10 SC), la controinteressata ha, tuttavia, precisato che i prodotti in questione erano stati offerti e sarebbero stati forniti con le caratteristiche tecniche richieste dalla stazione appaltante e, quindi, la cartella per documenti in prolipropilene e le mine con grado di durezza B.
Che ciò non costituisca una modificazione dell’offerta (attraverso una sostanziale sostituzione dei prodotti originariamente offerti) risulta confermato nel successivo procedimento di autotutela aperto dalla stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione, su istanza dell’odierna ricorrente. In tale sede, infatti, l’aggiudicataria, assieme alle proprie controdeduzioni (doc. 16 SC), ha trasmesso alla stazione appaltante anche le dichiarazioni rese dai produttori dei due articoli in contestazione, con cui questi ultimi hanno attestato che gli stessi sarebbero stati forniti con le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.
Più nel dettaglio, con nota del 14.07.2025, Industriaumbra S.p.a., produttrice della cartella per documenti offerta dall’aggiudicataria (codice n. 0208805), ha dichiarato che tale prodotto “ potrà essere fornito alla società CR spa nell’ambito della gara pubblica 049-2025 interamente in polipropilene ” (doc. 21 SC). Con nota del 03.12.2025, A.N.S. International S.r.l., produttrice delle mine NikOffice da 0,5 offerte dalla controinteressate (codice n. 45NIK009) ha espressamente chiarito che quelle con gradazione B “ risultano comprese nella voce “Mina 2B” presente nella scheda tecnica, trattandosi di una categoria aggregata che comprende entrambe le gradazioni ”, con ciò confermando la possibilità di fornirle anche con gradazione B, come richiesto dalla legge di gara (doc. 22 SC).
Tali dichiarazioni confermano, quindi, che gli specifici prodotti originariamente offerti dalla controinteressata (identificati dal codice indicato nell’offerta) soddisfano i requisiti richiesti dalla stazione appaltante e che non sono stati sostituititi da articoli diversi (aventi produttori o codici identificativi differenti da quelli inizialmente indicati). Pertanto, né i chiarimenti resi in sede di gara né le dichiarazioni dei produttori trasmesse alla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di autotutela introducono un quid novi nell'offerta della controinteressata (rimasta immutata) e non servono a porre rimedio ad un iniziale aliud pro alio , limitandosi piuttosto a precisare e chiarire il contenuto dell’offerta originaria (cf. Cons. Stato, Sez. III, 04.06.2024, n. 5016)
7.2. – Le contestazioni che la ricorrente muove alle dichiarazioni dei produttori fornite dall’aggiudicataria non sono condivisibili. Tali dichiarazioni sono state comunque redatte su loro carta intestata e sono state timbrate e firmate da questi ultimi, quindi sono ad essi pienamente riferibili. Il fatto che, con riferimento alle mine da 0,5, la dichiarazione del produttore sia successiva al termine stabilito per la presentazione delle offerte non ha alcun rilievo, perché ciò che conta è che essa sia idonea a comprovare (al pari della dichiarazione resa dal produttore della cartellina per documenti, avente invece data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte) che il prodotto offerto possedesse comunque, sin dall'origine, le prescrizioni tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.06.2025, n. 954; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 05.02.2024, n. 2223). Né, d’altra parte, la controinteressata era onerata di allegare tali dichiarazioni alla propria offerta (non risultando alcun obbligo in tal senso della documentazione di gara) o di trasmetterle già in risposta alla richiesta di chiarimenti (posto che, con tale richiesta, la stazione appaltante domandava soltanto di confermare che la cartellina per documenti sarebbe stata fornita in polipropilene, e non in cartoncino, e che le mine avrebbero avuto un grado di durezza B, e non 2B). È solo a fronte delle contestazioni dell’odierna ricorrente e dell’apertura del procedimento di eventuale revoca dell’aggiudicazione che CR ha quindi avuto la necessità di difendersi, ottenendo dai produttori e trasmettendo alla stazione appaltante idonea documentazione a conferma del fatto che gli articoli offerti in sede di gara avessero le caratteristiche richieste dalla lex specialis (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.06.2025, n. 954).
8. – Le considerazioni appena svolte depongono anche per l’infondatezza del secondo motivo di ricorso nella parte in cui la ricorrente deduce la difformità di un altro prodotto offerto dall’aggiudicataria perché privo dei requisiti stabiliti dal capitolato tecnico.
8.1. – Il riferimento è alla bobina di film trasparente per imballaggi (codice SC 166), per la quale la controinteressata ha offerto l’articolo codice 1390A, fabbricato da Viva S.r.l., dichiarato di lunghezza pari a “ 300 mt +/- 8% ” nella scheda tecnica allegata alla propria offerta. Da informazioni acquisite dalla ricorrente presso il predetto produttore, tale prodotto avrebbe, a suo dire, una lunghezza di soli “ 250 mt +/- 8% ”, quindi inferiore di 50 mt a quanto richiesto dalla lex specialis .
Sennonché, a conferma della correttezza della scheda tecnica prodotta in sede di gara, l’aggiudicataria ha trasmesso alla stazione appaltante, a seguito dell’apertura del procedimento per l’eventuale revoca in autotutela dell’aggiudicazione, una dichiarazione resa in suo favore dalla produttrice Viva S.r.l. e datata 27.11.2025 (anch’essa su carta intestata della predetta società, nonché debitamente timbrata e firmata) attestante che l’articolo in questione, recante codice 1390A, è “ fatto su misura per la Vostra azienda ed ha una bobina di lunghezza di 300 mt (+- 8%) ” (cfr. doc. 25 SC). Ciò significa che il prodotto offerto dalla controinteressata è conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico, trattandosi di un articolo la cui lunghezza lineare è modulabile su richiesta degli interessati e che, nel caso di specie, è stata appunto modificata su specifica richiesta della controinteressata CR ai fini della fornitura oggetto della gara di cui si discute.
8.2. – Il secondo motivo va respinto anche nella parte in cui viene dedotto che una parte dei prodotti offerti dalla controinteressata quali “ecologici” non sarebbero accompagnati da idonee certificazioni ambientali.
L’art. 16, punto B.2, del disciplinare di gara prevede che ciascun concorrente debba offrire “ almeno il 10% (in termini di tipologia) di prodotti di cancelleria ecologica ” (doc. 3 SC). Il chiarimento n. 6 del 21.07.2025, reso in sede di gara a fronte di specifica domanda, ha ulteriormente spiegato che sono dunque “ sufficienti n. 33 articoli di cancelleria ecologica ” (doc. 26 SC), trattandosi di un lotto unico da 332 prodotti.
Ebbene, CR ha offerto 75 prodotti ecologici con le relative certificazioni ambientali (docc. 21 e 21 bis CR). Quindi, anche a non voler considerare idonee le certificazioni di 16 dei 75 prodotti offerti (quelle contestate dalla ricorrente), la controinteressata avrebbe comunque proposto almeno 59 articoli ecologici, soddisfacendo ampiamente la percentuale del 10% richiesta dal disciplinare di gara.
9. – In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
10. – La particolarità della fattispecie induce comunque il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
RO FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO FA | AN EL |
IL SEGRETARIO