CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 38918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38918 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO IA LM IAPAOLA RI PE SG - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di FORLI' nei confronti di: FO IO in proprio e quale legale rappresentante della GLOBAL CAR SNC nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere CE LO;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria inviata dall’Avv. VITO LACOPPOLA del Foro di BARI per IO FO che ha chiesto la conferma dell’impugnata ordinanza;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Forlì, decidendo sull’istanza di riesame presentata da NI TA, ha revocato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì, avente ad oggetto la vettura acquistata dal ricorrente nei confronti di LI CI, indagata per truffa nell’acquisto della vettura medesima.
2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Sotto un primo profilo, si lamenta, ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in ordine all’estensione del sequestro impeditivo al terzo di buona fede.
2.2 Con un secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla natura di corpo di reato della vettura, sia in considerazione della contestazione di truffa che di incauto acquisto.
2.3 Infine, si deduce violazione di legge (art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 712 cod. pen.) sugli elementi costitutivi della contravvenzione contestata al TA. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38918 Anno 2025 Presidente: CC LU Relatore: LO CE Data Udienza: 22/10/2025 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce motivi manifestamente infondati o non consentiti.
2. A quest’ultima categoria (quella dei motivi non consentiti) appartiene senza dubbio il secondo motivo: a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salva la carenza radicale di motivazione quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ricorrendo in tal caso la violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), condizione non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove il Tribunale ha sufficientemente motivato sulla natura del bene come corpo di reato.
3. Dei due motivi (il primo ed il terzo) che denunciano violazioni di legge, l’uno è manifestamente infondato, mentre l’altro è, nuovamente, non consentito.
3.1 Il primo, contestando la mancata estensione del sequestro c.d. impeditivo al terzo di buona fede, non pare confrontarsi con il nucleo centrale della decisione sul punto, che ha annullato il vincolo non in linea di principio, ma perché nel caso concreto è divenuto carente il periculum in mora, a seguito del cristallizzarsi, in forma definitiva del pregiudizio per la persona offesa. Ciò per effetto – secondo il principio affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022 Pmt/Mennella, Rv. 283635 – 01, citata nel provvedimento impugnato - dell’acquisto del bene da parte del terzo che si trovi in buona fede, valutazione, quest’ultima, che non spetta a questa Corte riesaminare, non solo per ragioni ordinamentali, se la motivazione sia priva di contraddizioni o di illogicità manifeste, ma anche per il limitato perimetro del ricorso cautelare reale, come indicato sopra.
3.2 Il terzo motivo, in verità, è solamente ‘vestito’ come violazione di legge, ma in realtà, alla lettura, svela il contenuto motivazionale della critica al provvedimento. Infatti, si contestano le argomentazioni, ritenute non condivisibili, in base alle quali si è esclusa la configurabilità del reato contravvenzionale ipoteticamente ascritto al TA (art. 712 cod. pen., acquisto di cose di sospetta provenienza), nel tentativo di coinvolgere la Corte nella rivalutazione di profili quali quelli della congruità del prezzo o della sospetta rapidità dei passaggi di proprietà, concludendo nel senso che “l’Ordinanza che qui si impugna è gravemente carente sotto il profilo motivazionale” (pg. 6) disvelando così la vera natura del vizio di motivazione. Anche in questo caso, si tratta, pertanto, di un motivo non consentito.
4. Per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE LO LU CC 2
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria inviata dall’Avv. VITO LACOPPOLA del Foro di BARI per IO FO che ha chiesto la conferma dell’impugnata ordinanza;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Forlì, decidendo sull’istanza di riesame presentata da NI TA, ha revocato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì, avente ad oggetto la vettura acquistata dal ricorrente nei confronti di LI CI, indagata per truffa nell’acquisto della vettura medesima.
2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Sotto un primo profilo, si lamenta, ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in ordine all’estensione del sequestro impeditivo al terzo di buona fede.
2.2 Con un secondo motivo, si denuncia l’omessa motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla natura di corpo di reato della vettura, sia in considerazione della contestazione di truffa che di incauto acquisto.
2.3 Infine, si deduce violazione di legge (art. 606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione all’art. 712 cod. pen.) sugli elementi costitutivi della contravvenzione contestata al TA. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38918 Anno 2025 Presidente: CC LU Relatore: LO CE Data Udienza: 22/10/2025 1. Il ricorso è inammissibile perché adduce motivi manifestamente infondati o non consentiti.
2. A quest’ultima categoria (quella dei motivi non consentiti) appartiene senza dubbio il secondo motivo: a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salva la carenza radicale di motivazione quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ricorrendo in tal caso la violazione di legge ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), condizione non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino, ove il Tribunale ha sufficientemente motivato sulla natura del bene come corpo di reato.
3. Dei due motivi (il primo ed il terzo) che denunciano violazioni di legge, l’uno è manifestamente infondato, mentre l’altro è, nuovamente, non consentito.
3.1 Il primo, contestando la mancata estensione del sequestro c.d. impeditivo al terzo di buona fede, non pare confrontarsi con il nucleo centrale della decisione sul punto, che ha annullato il vincolo non in linea di principio, ma perché nel caso concreto è divenuto carente il periculum in mora, a seguito del cristallizzarsi, in forma definitiva del pregiudizio per la persona offesa. Ciò per effetto – secondo il principio affermato dalla sentenza Sez. 2, n. 27895 del 23/06/2022 Pmt/Mennella, Rv. 283635 – 01, citata nel provvedimento impugnato - dell’acquisto del bene da parte del terzo che si trovi in buona fede, valutazione, quest’ultima, che non spetta a questa Corte riesaminare, non solo per ragioni ordinamentali, se la motivazione sia priva di contraddizioni o di illogicità manifeste, ma anche per il limitato perimetro del ricorso cautelare reale, come indicato sopra.
3.2 Il terzo motivo, in verità, è solamente ‘vestito’ come violazione di legge, ma in realtà, alla lettura, svela il contenuto motivazionale della critica al provvedimento. Infatti, si contestano le argomentazioni, ritenute non condivisibili, in base alle quali si è esclusa la configurabilità del reato contravvenzionale ipoteticamente ascritto al TA (art. 712 cod. pen., acquisto di cose di sospetta provenienza), nel tentativo di coinvolgere la Corte nella rivalutazione di profili quali quelli della congruità del prezzo o della sospetta rapidità dei passaggi di proprietà, concludendo nel senso che “l’Ordinanza che qui si impugna è gravemente carente sotto il profilo motivazionale” (pg. 6) disvelando così la vera natura del vizio di motivazione. Anche in questo caso, si tratta, pertanto, di un motivo non consentito.
4. Per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CE LO LU CC 2