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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1197/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008910480000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, essendo intervenuta l'estinzione del credito per pagamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso che tra l'Ufficio e la ricorrente, era intervenuto accordo conciliativo.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto accordo conciliativo tra le parti.
In considerazione dell'esito della vicenda sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1197/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Via Aldo Moro 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240008910480000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, essendo intervenuta l'estinzione del credito per pagamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, atteso che tra l'Ufficio e la ricorrente, era intervenuto accordo conciliativo.
All'esito dell'udienza del 29/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, essendo intervenuto accordo conciliativo tra le parti.
In considerazione dell'esito della vicenda sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese tra le parti.