Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.9150/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9150/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in IN GL (S
[...] resso lo studio dall'avv. Vincenzo Procida che lo rappresenta e difende in virtu di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2 ente domiciliata in Colliano (SA) alla Via P
[...] presso lo studio dell'avv. Antonella Mastrolia che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 29 novembre 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile nel Comune di ) in data 31 agosto 2021 con e che, dalla loro unione non erano nati figli, CP_1 chiedeva pronun e dal coniuge. In particolare, il ricorrente, rilevata l'intollerabilità della convivenza, chiedeva la separazione personale con pronuncia di addebito nei confronti della moglie, precisando che, nel corso della vita matrimoniale, quest'ultima aveva avuto atteggiamenti pretestuosi e prevaricatori nei propri confronti causa di continue discussioni con conseguente violazione del dovere di assistenza morale;
precisava inoltre che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti e, pertanto, che nulla fosse previsto sul reciproco mantenimento. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, contestava quanto o in merito ai motivi che avevano determinato la crisi coniugale, precisando che il marito aveva abbandonato la casa familiare in seguito ad una relazione extraconiugale;
rilevava inoltre che tale situazione le aveva provocato anche un profondo stato di ansia e depressione e chiedeva pertanto il risarcimento dei danni causati dai suddetti comportamenti, oltre alla pronuncia di addebito nei confronti del ricorrente. Inoltre, la resistente precisava di versare in difficili condizioni economiche, non riuscendo a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale in seguito al suddetto allontanamento e, pertanto, chiedeva l'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il suo mantenimento o, in subordine, la meta della somma da corrispondere a titolo di canone di locazione. In data 8 aprile 2025, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre premettere che parte ricorrente ha iscritto e qualificato il ricorso quale domanda di separazione giudiziale con istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel corpo dell'atto e nelle conclusioni, non vi e alcun riferimento specifico alla domanda di divorzio con la conseguenza che la stessa non puo considerarsi validamente avanzata nel presente giudizio e che, pertanto, il ricorso non puo ritenersi proposto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ma unicamente come domanda di separazione giudiziale con conseguente inammissibilita allo stato di quella di scioglimento di matrimonio che deve essere proposta con separato giudizio. Tanto premesso, in merito alla pronuncia di separazione, si evidenzia che, dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente risultano confermate dalla resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Domande di addebito Le domande di addebito avanzate dalle parti devono essere rigettate. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Nel caso di specie, si evidenzia che nessuna delle parti ha avanzato richieste istruttorie in merito ai fatti dedotti che, pertanto, restano sforniti di riscontri probatori sia sotto il profilo delle circostanze allegate sia sotto quello del nesso causale;
a tal proposito, si rileva che anche il dedotto abbandono della casa familiare non può comportare nel caso di specie una pronuncia di addebito in ragione delle reciproche allegazioni che lasciano verosimilmente presumere la sussistenza di una crisi coniugale antecedente al suddetto allontanamento. Mantenimento in favore della moglie Occorre, dunque, valutare la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla resistente di cui il ricorrente ne ha chiesto il rigetto. A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tanto premesso, si evidenzia che, alla prima udienza di comparizione, il ricorrente ha dichiarato di essere agente penitenziario con una retribuzione di circa € 1.500,00 al mese, precisando che durante la convivenza matrimoniale i coniugi hanno sempre diviso tutte le spese, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare con contratto part-time con una retribuzione di circa € 800,00 mensili e di essere stata sempre supportata economicamente dal marito in caso di necessità e di essere allo stato aiutata dalla madre e dal fratello con cui convive nella casa familiare (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, si evidenzia che, dalla documentazione depositata, risulta che la resistente percepito un reddito di circa
€ 4.900,00 nell'anno 2021, di circa € 8.900,00 nell'anno 2022 e di circa € 9.500,00 nell'anno 2023 (cfr. documentazione in atti). Orbene, nel caso di specie, non sussiste il diritto della resistente di ricevere una somma per il proprio mantenimento atteso che la stessa ha contribuito alle esigenze della famiglia durante la vita matrimoniale con le proprie entrate, come evidenziato da entrambe le parti, e ha una capacità lavorativa in relazione alla sua età che le consente di incrementare le proprie risorse tenuto conto anche della convivenza con la madre e il fratello con cui divide le spese e considerata infine la breve durata della convivenza dei coniugi (poco più di tre anni). Pertanto, per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata. Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile la domanda avanzata dalla resistente in via subordinata di divisione del canone di locazione dell'ex casa familiare in cui la stessa continua ad abitare, non rientrando nell'oggetto tipico del presente giudizio. Domanda di risarcimento Deve infine rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla resistente in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio sia dei comportamenti dedotti sia dei danni subiti. Devono essere compiute le formalità di rito. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
AG (SA) il 06.11.1990, C.F.: CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il 05.0
[...] CodiceFiscale_2 nno contratto matrimonio civile nel Com data 31 agosto 2021; b. rigetta le domande di addebito avanzate dalle parti;
c. rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente;
d. rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla resistente;
e. dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dalla resistente;
f. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento del matrimonio;
g. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AG (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 29, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021); h. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi