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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott. Alberto Pavan Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1630/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Ciarrocchi e domiciliato presso il suo studio sito a Porto San Giorgio, via Simonetti n. 70;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Perticarà e domiciliata presso il suo studio sito a Porto Potenza Picena via Regina Margherita n. 133/C;
-resistente-
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia sullo status;
***
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, ha instaurato il presente procedimento al Parte_1 fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Controparte_1
Civitanova Marche il 31.12.2016- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Civitanova Marche anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, ufficio 1.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale è nato in data [...] il figlio;
b) a decorrere alla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo Per_1 nell'ambito del procedimento di separazione R.G.314/2023 (conclusosi con sentenza di separazione n.
896/2023 emessa il 21.11.2023), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
c) l'unione matrimoniale è venuta meno a causa del comportamento infedele della la quale ha istaurato una relazione extraconiugale con un altro uomo di cui il ne CP_1 Pt_1
è venuto a conoscenza tramite l'attività svolta da un'agenzia investigativa incaricata dal medesimo;
d) le parti sono entrambe economicamente indipendenti e hanno regolato ogni questione economica tra di loro in sede di separazione;
e) il figlio , dopo la sentenza di separazione ha manifestato la volontà di Per_1 trascorrere più tempo nell'abitazione paterna.
Pertanto, il ricorrente ha domandato di: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in Civitanova Marche Controparte_2 celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto nell'anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare Via Petrarca n. 36 in capo a per i motivi sopra esplicati ed il contributo al mantenimento nei confronti del figlio Controparte_1
a carico del Sig. ; - affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 Parte_1 paritetica alternata presso le abitazione dei rispettivi genitori a settimane alterne;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il minore. - Quanto alla regolamentazione della frequentazione e permanenza del figlio presso ciascun genitore, si chiede che il figlio trascorra identici tempi di permanenza Per_1 presso ciascun genitore a settimane alterne in modo che il bambino possa beneficiare della presenza qualificante di entrambi i genitori, per una equilibrata ed armoniosa crescita affettiva-relazionale senza scegliere un genitore primario ed uno secondario, evitando al minore di spostarsi nelle diverse abitazioni per i motivi sopra esplicati;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate pagina 2 di 5 dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. - con vittoria di spese di lite nel caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 20.01.2025 si è costituita in giudizio la quale, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:” 1. il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur Persona_2 rimanendo collocato presso la residenza materna;
2. la casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare alla via Petrarca n. 36 di proprietà del sarà assegnata in via esclusiva alla quale genitore Pt_1 CP_1 collocatario del figlio minore .
3. Il padre terrà il minore tutti i mercoledì dall'uscita della scuola Per_1
(o dalle 15.00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola e a settimane alternate il fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola o alle 15.00 in periodo non scolastico al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola. Nel fine settimana in cui il minore pernotterà dal padre la madre potrà effettuare una videochiamata con il figlio.
4. Durante le festività natalizie il figlio starà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e il periodo dal 31 dicembre al 5 gennaio e con l'altro dal 25 dicembre al 30 dicembre e il 6 gennaio. Durante questo periodo l'altro genitore potrà effettuare una videochiamata al giorno. Durante le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il genitore e il lunedì in albis con l'altro. D'estate il minore trascorrerà la prima settimana di luglio con il padre e successivamente due settimane ad agosto con ciascun genitore da concordare. In caso di disaccordo il minore trascorrerà ad anni alterni la prima e la terza settimana di agosto con un genitore e la seconda e la quarta con l'altro.
5. Il verserà a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili rivalutabile secondo gli indici istat Per_1 annualmente.
6. i coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% come da protocollo regionale del luglio 2024 in vigore presso tutti i Tribunali delle Marche. 7.
L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla quale genitore collocatario. CP_1
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.- depositate dalle parti - ha precisato le Parte_1 conclusioni già formulate, chiedendo nel merito segnatamente :” IN VIA PRINCIPALE: - Dichiarare la
- Parte_1[...]
in Civitanova Marche celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto nell'anno 2017, Controparte_1 parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio pagina 3 di 5 a Mare Via Petrarca, 36 in capo a per i motivi sopra esplicati ed il contributo al Controparte_1 mantenimento nei confronti del figlio a carico di;
- all'esito del deposito della Per_1 Parte_1 relazione da parte del CTU si chiede l' affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata di presso l'abitazione paterna sita in Montottone Via Giacomo Puccini n. 5 , il quale Per_1 figlio potrà frequentare la scuola primaria di Montottone “Breccia Fratadocchi” e la madre secondo i tempi indicati dal CTU;
- Versamento di un contributo a carico della al quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore della somma mensile di euro 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. -con vittoria di spese di lite -e - IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
in Civitanova Marche celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto Parte_2 nell'anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare Via Petrarca n. 36 in capo a per i motivi sopra esplicati Controparte_1 ed il contributo al mantenimento nei confronti del figlio a carico di;
- Per_1 Parte_1 affidamento condiviso del figlio minore con collocazione paritetica alternata presso le abitazione dei rispettivi genitori a settimane alterne con previsione di contribuire al mantenimento in via diretta da parte dei genitori nei rispettivi periodi;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il minore. - Quanto alla regolamentazione della frequentazione e permanenza del figlio presso ciascun genitore, si chiede che il figlio trascorra identici tempi di permanenza presso ciascun genitore a Per_1 settimane alterne in modo che il bambino possa beneficiare della presenza qualificante di entrambi i genitori, per una equilibrata ed armoniosa crescita affettiva - relazionale senza scegliere un genitore primario ed uno secondario;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della pagina 4 di 5 metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. - con vittoria di spese di lite”. Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive difese e con ordinanza del
24.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo. Alla successiva udienza del 24.06.2025, previa richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti va accolta.
Risulta adeguatamente provato, dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Civitanova Marche il 31.12.2016 tra e - trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Civitanova Marche anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, ufficio.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott. Alberto Pavan Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1630/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Ciarrocchi e domiciliato presso il suo studio sito a Porto San Giorgio, via Simonetti n. 70;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Perticarà e domiciliata presso il suo studio sito a Porto Potenza Picena via Regina Margherita n. 133/C;
-resistente-
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.06.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia sullo status;
***
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, ha instaurato il presente procedimento al Parte_1 fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato a Controparte_1
Civitanova Marche il 31.12.2016- trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di
Civitanova Marche anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, ufficio 1.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che: a) dall'unione matrimoniale è nato in data [...] il figlio;
b) a decorrere alla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Fermo Per_1 nell'ambito del procedimento di separazione R.G.314/2023 (conclusosi con sentenza di separazione n.
896/2023 emessa il 21.11.2023), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
c) l'unione matrimoniale è venuta meno a causa del comportamento infedele della la quale ha istaurato una relazione extraconiugale con un altro uomo di cui il ne CP_1 Pt_1
è venuto a conoscenza tramite l'attività svolta da un'agenzia investigativa incaricata dal medesimo;
d) le parti sono entrambe economicamente indipendenti e hanno regolato ogni questione economica tra di loro in sede di separazione;
e) il figlio , dopo la sentenza di separazione ha manifestato la volontà di Per_1 trascorrere più tempo nell'abitazione paterna.
Pertanto, il ricorrente ha domandato di: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in Civitanova Marche Controparte_2 celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto nell'anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare Via Petrarca n. 36 in capo a per i motivi sopra esplicati ed il contributo al mantenimento nei confronti del figlio Controparte_1
a carico del Sig. ; - affidamento condiviso del figlio minore con collocazione Per_1 Parte_1 paritetica alternata presso le abitazione dei rispettivi genitori a settimane alterne;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il minore. - Quanto alla regolamentazione della frequentazione e permanenza del figlio presso ciascun genitore, si chiede che il figlio trascorra identici tempi di permanenza Per_1 presso ciascun genitore a settimane alterne in modo che il bambino possa beneficiare della presenza qualificante di entrambi i genitori, per una equilibrata ed armoniosa crescita affettiva-relazionale senza scegliere un genitore primario ed uno secondario, evitando al minore di spostarsi nelle diverse abitazioni per i motivi sopra esplicati;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate pagina 2 di 5 dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. - con vittoria di spese di lite nel caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 20.01.2025 si è costituita in giudizio la quale, senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:” 1. il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, pur Persona_2 rimanendo collocato presso la residenza materna;
2. la casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare alla via Petrarca n. 36 di proprietà del sarà assegnata in via esclusiva alla quale genitore Pt_1 CP_1 collocatario del figlio minore .
3. Il padre terrà il minore tutti i mercoledì dall'uscita della scuola Per_1
(o dalle 15.00 in periodo non scolastico) sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola e a settimane alternate il fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola o alle 15.00 in periodo non scolastico al lunedì mattina quando lo riporterà a scuola. Nel fine settimana in cui il minore pernotterà dal padre la madre potrà effettuare una videochiamata con il figlio.
4. Durante le festività natalizie il figlio starà ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e il periodo dal 31 dicembre al 5 gennaio e con l'altro dal 25 dicembre al 30 dicembre e il 6 gennaio. Durante questo periodo l'altro genitore potrà effettuare una videochiamata al giorno. Durante le festività pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con il genitore e il lunedì in albis con l'altro. D'estate il minore trascorrerà la prima settimana di luglio con il padre e successivamente due settimane ad agosto con ciascun genitore da concordare. In caso di disaccordo il minore trascorrerà ad anni alterni la prima e la terza settimana di agosto con un genitore e la seconda e la quarta con l'altro.
5. Il verserà a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento del figlio la somma di € 400,00 mensili rivalutabile secondo gli indici istat Per_1 annualmente.
6. i coniugi provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
50% come da protocollo regionale del luglio 2024 in vigore presso tutti i Tribunali delle Marche. 7.
L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla quale genitore collocatario. CP_1
Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.- depositate dalle parti - ha precisato le Parte_1 conclusioni già formulate, chiedendo nel merito segnatamente :” IN VIA PRINCIPALE: - Dichiarare la
- Parte_1[...]
in Civitanova Marche celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto nell'anno 2017, Controparte_1 parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio pagina 3 di 5 a Mare Via Petrarca, 36 in capo a per i motivi sopra esplicati ed il contributo al Controparte_1 mantenimento nei confronti del figlio a carico di;
- all'esito del deposito della Per_1 Parte_1 relazione da parte del CTU si chiede l' affidamento condiviso del figlio minore con collocazione privilegiata di presso l'abitazione paterna sita in Montottone Via Giacomo Puccini n. 5 , il quale Per_1 figlio potrà frequentare la scuola primaria di Montottone “Breccia Fratadocchi” e la madre secondo i tempi indicati dal CTU;
- Versamento di un contributo a carico della al quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore della somma mensile di euro 200,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. -con vittoria di spese di lite -e - IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
in Civitanova Marche celebrato il giorno 31.12.2016 e trascritto Parte_2 nell'anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, Ufficio 1; - revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Sant'Elpidio a Mare Via Petrarca n. 36 in capo a per i motivi sopra esplicati Controparte_1 ed il contributo al mantenimento nei confronti del figlio a carico di;
- Per_1 Parte_1 affidamento condiviso del figlio minore con collocazione paritetica alternata presso le abitazione dei rispettivi genitori a settimane alterne con previsione di contribuire al mantenimento in via diretta da parte dei genitori nei rispettivi periodi;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti il minore. - Quanto alla regolamentazione della frequentazione e permanenza del figlio presso ciascun genitore, si chiede che il figlio trascorra identici tempi di permanenza presso ciascun genitore a Per_1 settimane alterne in modo che il bambino possa beneficiare della presenza qualificante di entrambi i genitori, per una equilibrata ed armoniosa crescita affettiva - relazionale senza scegliere un genitore primario ed uno secondario;
- le spese straordinarie sostenute per il figlio minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del 10.07.2024, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno e il genitore che le anticiperà dovrà ottenere il rimborso della pagina 4 di 5 metà dall'altro entro 10 giorni dalla richiesta. - con vittoria di spese di lite”. Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive difese e con ordinanza del
24.03.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, non venivano adottati provvedimenti provvisori ed urgenti e veniva disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo. Alla successiva udienza del 24.06.2025, previa richiesta delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti va accolta.
Risulta adeguatamente provato, dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898.
La causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Civitanova Marche il 31.12.2016 tra e - trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Civitanova Marche anno 2017, parte 2, serie A, numero 1, ufficio.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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