Articolo 70 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 69Articolo 71
Versione
10 febbraio 1970
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1959-60 (articolo 66)............ L. 44.835.568.610 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 68)..... " 10.708.080.372
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 55.543.648.982
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970