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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile
***
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. NZ NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 43927/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Buscaino e Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Isabella Delfini
- attore contro
C.F. ) e CP_1 CodiceFiscale_2
C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pier Filippo Giuggioli, l'Avv. Adriano Curti e l'Avv. Federica Messina, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Gabrio
Serbelloni n. 14;
- convenuti
pagina 1 di 11 Conclusioni
Per l'attore Parte_1
In via principale: accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, revocare, a' sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico di compravendita stipulato il 14 dicembre 2018 fra CP_1
e a rogito del Notaio di Milano, a Rep. N. 49151, Raccolta N. 24559,
[...] Parte_2 Persona_1 avente ad oggetto le quote ereditarie di nelle seguenti percentuali e sui seguenti beni: CP_1 la piena proprietà, per la quota indivisa di 1/9 (un nono) su autorimessa nello stabile in comune di Ariccia, via
Barnaba Tortolini 7, al piano seminterrato, della consistenza di mq 30 (trenta) catastali, censita al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 891, subalterno 28, via Barnaba Tortolini snc, piano s1, categoria c/6, classe 5, cons. mq 30, sup. cat. totale mq 30, rendita catastale euro 103,81; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 su due beni immobili nello stabile in comune di Corsico, via
Michelangelo Buonarroti 2, e precisamente: appartamento posto al piano terra, con annessi numero 2 vani di cantina al piano terra ed al piano seminterrato, della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 2, via Michelangelo Buonarroti 2, piano s1-t, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 80 (totale escluse aree scoperte mq 78), rendita catastale euro 340,86; appartamento al piano primo della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 3, via Michelangelo Buonarroti n. 2, piano 1, categoria
a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 103 (totale escluse aree scoperte mq 102), rendita catastale euro
340,86; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 sul bene immobile nello stabile in comune di Camogli, via Enrico
Figari 45: appartamento al piano primo (interno n. 2) della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali. censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 190, subalterno 2, piano 1 (interno 2), categoria
a/3, classe 3, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq. 67 (totale escluse aree scoperte mq 67), rendita catastale euro
766,94, per essere stata la stessa compravendita stipulata dai contraenti nella dolosa consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato al signor nell'esazione del credito da quest'ultimo vantato nei Parte_1 confronti del signor CP_1 accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, revocare gli eventuali ulteriori negozi traslativi della proprietà delle medesime quote di comproprietà.
pagina 2 di 11 In via subordinata e alternativa: accertare e dichiarare la simulazione assoluta e/o relativa del contratto di compravendita di cui è causa, e la conseguente inefficacia dello stesso fra le parti contraenti e verso i terzi;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di cui è causa e degli eventuali ulteriori negozi traslativi della proprietà per aver i convenuti agito in frode della legge e/o del creditore, con conseguente illiceità della causa per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c.
In ogni caso: con condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., o con adozione nei loro confronti dei provvedimenti previsti dal secondo e terzo comma della stessa norma;
con vittoria di spese e compensi di causa (oltre rimborso spese generali, C.P.A. 4% e IVA 22%).
Per i convenuti e : CP_1 Parte_2
In via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via istruttoria: nonostante i fatti esposti dai convenuti siano da ritenersi provati ex art. 115 c.p.c. e dimostrati per tabulas, si formulano, per mero tuziorismo difensivo, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava che – fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – ha effettuato Parte_2 erogazioni di denaro in favore di per un totale di Euro 33.350,00? CP_1
2) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava che – fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – ha effettuato Parte_2 erogazioni di denaro in favore di per un totale di Euro 33.350,00, visto che il medesimo versava CP_1 in una situazione di difficoltà economica (come da doc. 7 avv. che si rammostra al teste)?
3) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di essere preoccupata che il rapporto sentimentale Parte_2 con fosse influenzato dalle necessità economiche di quest'ultimo? CP_1
4) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di essere preoccupata che fosse Parte_2 CP_1 impegnato nella relazione sentimentale con la medesima anche al fine di far fronte alle proprie necessità economiche?
5) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di voler ottenere un impegno economico da parte di Parte_2 al ripagamento di quanto dalla medesima erogato in favore di quest'ultimo (Euro 33.350,00, fra CP_1
l'anno 2014 e l'anno 2016) anche al fine di fugare i dubbi sull'autenticità della loro relazione sentimentale?
6) Vero che nell'anno 2017, ha esternato la propria preoccupazione che le elargizioni in favore di Parte_2
– effettuate fra l'anno 2014 e l'anno 2016 per un totale di Euro 33.350,00 – potessero CP_1 pregiudicare la situazione economica futura del figlio Parte_3
pagina 3 di 11 7) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che le aveva proposto un accordo di Parte_2 CP_1 esdebitazione che prevedeva un termine di un ulteriore anno per il medesimo per ripagare il debito contratto nei suoi confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 per un totale di Euro 33.350,00?
8) Vero che e hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2017 l'accordo di Parte_2 CP_1 esdebitazione del debito di Euro 33.350,00 di cui al doc. 1 che si rammostra al teste?
9) Vero che l'accordo di esdebitazione del debito di Euro 33.350,00 di cui al doc. 1 che si rammostra al teste è stato sottoscritto da e da in data 7 dicembre 2017 in mia presenza? Parte_2 CP_1
10) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che l'accordo di esdebitazione Parte_2 sottoscritto con prevedeva che – laddove entro la nuova scadenza (dicembre 2018) CP_1 avesse omesso di reperire la liquidità sufficiente per ripagare il debito assunto nei suoi CP_1 confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 di Euro 33.350,00 (di cui al doc. 7 avv. che si rammostra al teste e di cui al doc. 1 che si rammostra al teste) – il medesimo avrebbe estinto detto debito mediante la vendita delle quote di comproprietà di alcuni immobili ricevuti in eredità dal padre al prezzo complessivo di Euro 33.350,00, riservandosi il diritto di ricomprarsi tali beni nei successivi 5 anni, in caso di miglioramento della sua situazione reddituale (come da doc. 1 che si rammostra al teste)?
11) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che avrebbe rinunciato alla stipula Parte_2 dell'atto notarile di cessione delle quote di comproprietà di alcuni immobili ricevuti da CP_1 in eredità dal padre, nel caso in cui quest'ultimo si fosse presentato, alla data stabilita con l'accordo di esdebitazione del 7 dicembre 2017, avanti al Notaio munito di assegno circolare o di altra forma di pagamento del debito di Euro 33.350,00 assunto nei suoi confronti da fra l'anno 2014 e CP_1
l'anno 2016 (come da doc. 1 che si rammostra al teste)?
12) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che l'obiettivo dell'accordo di Parte_2 esdebitazione sottoscritto il 7 dicembre 2017 con era quello di trovare un punto di CP_1 equilibrio per soddisfare le reciproche aspettative economiche e patrimoniali laddove fosse fallita la loro relazione sentimentale?
13) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato di aver sottoscritto l'accordo del 7 Parte_2 dicembre 2017 con – avente ad oggetto il ripagamento da parte di quest'ultimo del CP_1 debito complessivo di Euro 33.350,00 contratto nei suoi confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – al
pagina 4 di 11 fine evitare che il suo legame con rimanesse inquinato da retropensieri circa pendenze CP_1 debitorie?
14) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato di ritenersi soddisfatta per l'accordo Parte_2 raggiunto con per il ripagamento del debito di Euro 33.350,00, anche nell'interesse del CP_1 proprio figlio Parte_3
Si indica a testimone sui predetti capitoli di prova: IGnora (Settimo Milanese, Milano). Testimone_1
In ogni caso: condannare il IGnor alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.11.2023, il IG. conveniva in giudizio il IG. Parte_1
e la IG.ra , domandando al Tribunale di dichiarare CP_1 Parte_2
l'inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti dell'attore medesimo, dell'atto di disposizione compiuto dal IG. in favore della IG.ra , costituito dall'atto di compravendita CP_1 Pt_2
(cessione di quota ereditaria), stipulato il 14.12.2018, a rogito del Notaio Dott. di Persona_1
Milano, Rep. n. 49151, Racc. n. 24559, avente ad oggetto vari immobili pervenuti al convenuto dalla successione paterna.
Il IG. e la IG.ra si costituivano con comparsa del 05.03.2024, chiedendo il CP_1 Pt_2
rigetto delle domande del IG. in particolare eccependo l'inammissibilità dell'azione Pt_1
attorea per abuso del diritto e/o del processo, sollevando eccezione ex art. 2901, terzo comma,
c.c. e, infine, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle avversarie domande subordinate ed alternative.
Successivamente al deposito delle memorie di rito, il Giudice Istruttore, con provvedimento del 25.06.2024, respingeva l'eccezione attorea di inammissibilità delle memorie ex art. 171-ter
c.p.c. depositate da parte convenuta, rigettava l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della domanda del IG. per abuso del processo, rigettava le istanze istruttorie (prova Pt_1
per testimoni) formulate dai convenuti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa, al termine dell'udienza del 25.11.2025, veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Come noto, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono i seguenti:
- esistenza di un diritto di credito in capo all'attore;
- compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo che arreca pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni);
- consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo, di tale pregiudizio (scientia damni), con la precisazione che non è richiesta la dimostrazione della dolosa preordinazione in caso di compimento di un atto posteriore al sorgere del credito.
Il Tribunale ritiene quindi che, nel caso in esame, sussistano tutti i requisiti normativamente previsti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita di cui sopra.
Segnatamente, il IG. ha dimostrato di essere creditore nei confronti del IG. Pt_1 CP_1 della somma di Euro 250.000,00, oltre interessi di legge e spese legali, come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 606 del 24.08.2010, poi confermato (all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.) con sentenza n. 1123/2018 del 19.12.2018, non oggetto di impugnazione.
A fronte di ciò - e poiché nell'azione revocatoria ordinaria rileva il momento del sorgere del credito, e non quello dell'accertamento - non può esservi alcun dubbio che il credito del IG. sia sorto anteriormente all'atto dispositivo compiuto dal debitore: come già Pt_1
evidenziato, infatti, la compravendita è del 14.12.2018, quindi di ben otto anni posteriore al decreto ingiuntivo, che a sua volta menziona un riconoscimento di debito dell'anno 2008.
Sussiste altresì il requisito dell'eventus damni, in quanto risulta documentalmente provato il compimento, da parte del convenuto debitore, di un atto dispositivo che ha determinato un depauperamento del patrimonio del medesimo in pregiudizio dei diritti del creditore.
pagina 6 di 11 A tal riguardo, va rammentato che il requisito dell'eventus damni è presente non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa, o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. Civ., 14.07.2023, n. 20232).
Pertanto, se è pur vero che grava sul creditore l'onere di dimostrare l'esistenza delle predette modificazioni quantitative o qualitative, è altrettanto vero che costituisce onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni attoree (Cass. Civ., 09.11.2021, n. 32835; Cass. Civ., 18.06.2019,
n. 16221).
Nel caso che qui occupa, è indiscutibile come l'atto dispositivo compiuto dal IG. CP_1
abbia pregiudicato in maniera seria la posizione del creditore: anche a voler prescindere dalla congruità del prezzo della compravendita, va rilevato come il debitore abbia trasferito alla convivente - poi divenuta coniuge - la proprietà di diversi immobili, in tal modo spogliandosi di un diritto reale su beni agevolmente aggredibili, e sostituendoli con un corrispettivo in denaro che, tuttavia, può essere trasferito con maggiore facilità, in evidente danno del creditore (Cass. Civ., 09.02.2012, n. 1896).
A tanto si aggiunga poi la circostanza che il convenuto, malgrado l'onere della prova su di sé gravante, non ha affatto dimostrato di essere proprietario di altri beni che possano soddisfare il credito - di importo non trascurabile - del IG. Pt_1
A tal proposito, non assumono alcun rilievo le visure prodotte dal IG. sub doc. n. 2, CP_1
sia perché non attestano l'assenza di gravami sugli immobili, sia perché non contengono ovviamente alcuna indicazione con riguardo al valore dei predetti beni, sia infine perché, a tutto voler concedere, attestano il diritto di comproprietà del convenuto per quote minime unitamente ad altri soggetti, ciò che rende assai improbabile che detti immobili possano garantire il credito dell'attore.
pagina 7 di 11 Quanto poi alla scientia damni, stante la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del danno che ragionevolmente può derivare al creditore a seguito del compimento dell'atto de quo (Cass.
Civ., 02.04.2021, n. 9192), e la relativa dimostrazione può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. Civ., 18.04.2025, n. 10277).
Nel caso specifico, è palese la sussistenza di tale requisito in capo il IG. il quale, come CP_1 evidenziato, in presenza di una situazione debitoria già da tempo acclarata, sottraeva alla garanzia del creditore vari immobili (stipulando il relativo atto di compravendita praticamente a ridosso della summenzionata sentenza del Tribunale di Civitavecchia).
Non si trascuri poi la circostanza, allegata da parte attrice (doc. n. 15) e non contestata dal IG.
secondo cui quest'ultimo ha continuato a risiedere sino al mese di settembre 2022 in CP_1
uno degli appartamenti oggetto della compravendita stipulata quattro anni prima.
Tale circostanza corrobora ulteriormente la presenza della scientia damni, se non addirittura dell'intento fraudolento, in capo al convenuto: lo scopo di quest'ultimo, all'evidenza, era infatti quello di sottrarre l'immobile alla garanzia del creditore, pur continuando ad abitarvi.
Per quanto concerne poi il terzo acquirente IG.ra , emergono numerosi elementi Pt_2
comprovanti la consapevolezza, in capo alla medesima, sia della complicata posizione finanziaria del IG. sia del conseguente pregiudizio che la compravendita per cui è CP_1
lite avrebbe arrecato al IG. Innanzitutto, a pg. 5 della propria comparsa di Pt_1 costituzione, la IG.ra riconosce espressamente che la difficile situazione economica Pt_2 del IG. le era nota sin dall'anno 2014. Inoltre, è emerso che i convenuti erano CP_1
dapprima conviventi e poi coniugi (Cass. Civ., 09.04.2009, n. 8735), e che ricoprivano ruoli all'interno della medesima società Alfaro S.r.l. già dall'anno 2017 (doc. n. 16 attore).
A tanto si aggiungano, quali indici di anomalia della condotta della IG.ra , sia la Pt_2
circostanza che quest'ultima, all'atto dell'acquisto degli immobili per cui è lite, pur affermando di aver già versato l'intero prezzo di acquisto, si dichiarava consapevole che i pagina 8 di 11 coeredi pretermessi potevano esercitare la prelazione ex art. 732 c.c., sia l'ulteriore circostanza che la compravendita si svolgeva senza l'intervento di intermediari.
Non si trascuri poi, come già sottolineato, che la compravendita de qua ha avuto ad oggetto una pluralità di beni: in presenza di tale situazione, la giurisprudenza ha più volte affermato che la scientia damni - in capo non solo al debitore, ma anche al terzo - deve ritenersi in re ipsa
(Cass. Civ., 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., 06.04.2025, n. 7104).
Quanto poi all'eccezione di parte convenuta ex art. 2901, terzo comma, c.c., la stessa va disattesa per plurime ragioni.
In primo luogo l'accordo del 07.12.2017, stipulato tra i convenuti, è privo di data certa e, in quanto tal, non opponibile all'attore; in secondo luogo, tale accordo non risulta menzionato nel contratto di compravendita per cui è lite.
Ne consegue l'impossibilità di ravvisare la sussistenza della datio in solutum, difettando una specifica allegazione (prima ancora della prova) che il trasferimento dell'immobile costituisse la diversa prestazione, sostitutiva della restituzione da ad della somma di CP_1 Pt_2
Euro 33.350,00.
Alla luce di tutto quanto esposto, va dunque dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del IG. dell'atto di compravendita per cui è lite, restando assorbita ogni Pt_1 ulteriore domanda ed eccezione logicamente incompatibile con le statuizioni di cui sopra e dovendosi richiamare, quanto alle istanze istruttorie, l'ordinanza del 25.6.2024, da intendersi qui ritrascritta integralmente.
In particolare, non essendo emersa la presenza di successivi negozi traslativi della proprietà dei beni per cui è lite, eventualmente compiuti dalla IG.ra , non occorre soffermarsi Pt_2 sulla ulteriore domanda principale di parte attrice.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico dei convenuti in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo, con riguardo alle fasi in concreto svoltesi, sulla base dei valori medi ex D.M. n. 55/2014 e pagina 9 di 11 ss.mm.ii, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile (come dichiarato in citazione) di complessità bassa, alla luce del tenore delle questioni affrontate.
Non vi sono i presupposti per una statuizione di condanna di parte convenuta ex art. 96, comma primo, c.p.c.: a tacer della mancata allegazione e prova di un danno, rileva come le difese dei convenuti, di tipo tecnico, siano state sviluppate secondo modalità fisiologiche, ancorché poi rivelatesi infondate nel merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del IG. dell'atto Parte_1
pubblico di compravendita stipulato il 14.12.2018 fra e , a CP_1 Parte_2 rogito del Notaio di Milano, a Rep. N. 49151, Raccolta N. 24559, avente ad Persona_1
oggetto le quote ereditarie di nelle seguenti percentuali e sui seguenti beni: CP_1 la piena proprietà, per la quota indivisa di 1/9 (un nono) su autorimessa nello stabile in comune di Ariccia, via Barnaba Tortolini 7, al piano seminterrato, della consistenza di mq
30 (trenta) catastali, censita al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale
891, subalterno 28, via Barnaba Tortolini snc, piano s1, categoria c/6, classe 5, cons. mq 30, sup. cat. totale mq 30, rendita catastale euro 103,81; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 su due beni immobili nello stabile in comune di Corsico, via Michelangelo
Buonarroti 2, e precisamente: appartamento posto al piano terra, con annessi numero 2 vani di cantina al piano terra ed al piano seminterrato, della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 2, via
Michelangelo Buonarroti 2, piano s1-t, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 80
(totale escluse aree scoperte mq 78), rendita catastale euro 340,86; appartamento al piano primo della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 3, via Michelangelo
Buonarroti n. 2, piano 1, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 103 (totale escluse aree scoperte mq 102), rendita catastale euro 340,86; pagina 10 di 11 la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 sul bene immobile nello stabile in comune di
Camogli, via Enrico Figari 45: appartamento al piano primo (interno n. 2) della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali. censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 190, subalterno 2, piano 1 (interno 2), categoria a/3, classe 3, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq. 67 (totale escluse aree scoperte mq 67), rendita catastale euro 766,94;
2) condanna il IG. e la IG.ra , in solido tra loro, al rimborso CP_1 Parte_2
in favore del IG. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 7.500,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Milano, 02.12.2025
Il giudice
NZ NT
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile
***
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. NZ NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 43927/2023 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Giuseppe Buscaino e Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Isabella Delfini
- attore contro
C.F. ) e CP_1 CodiceFiscale_2
C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pier Filippo Giuggioli, l'Avv. Adriano Curti e l'Avv. Federica Messina, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Gabrio
Serbelloni n. 14;
- convenuti
pagina 1 di 11 Conclusioni
Per l'attore Parte_1
In via principale: accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, revocare, a' sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico di compravendita stipulato il 14 dicembre 2018 fra CP_1
e a rogito del Notaio di Milano, a Rep. N. 49151, Raccolta N. 24559,
[...] Parte_2 Persona_1 avente ad oggetto le quote ereditarie di nelle seguenti percentuali e sui seguenti beni: CP_1 la piena proprietà, per la quota indivisa di 1/9 (un nono) su autorimessa nello stabile in comune di Ariccia, via
Barnaba Tortolini 7, al piano seminterrato, della consistenza di mq 30 (trenta) catastali, censita al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 891, subalterno 28, via Barnaba Tortolini snc, piano s1, categoria c/6, classe 5, cons. mq 30, sup. cat. totale mq 30, rendita catastale euro 103,81; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 su due beni immobili nello stabile in comune di Corsico, via
Michelangelo Buonarroti 2, e precisamente: appartamento posto al piano terra, con annessi numero 2 vani di cantina al piano terra ed al piano seminterrato, della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 2, via Michelangelo Buonarroti 2, piano s1-t, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 80 (totale escluse aree scoperte mq 78), rendita catastale euro 340,86; appartamento al piano primo della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 3, via Michelangelo Buonarroti n. 2, piano 1, categoria
a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 103 (totale escluse aree scoperte mq 102), rendita catastale euro
340,86; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 sul bene immobile nello stabile in comune di Camogli, via Enrico
Figari 45: appartamento al piano primo (interno n. 2) della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali. censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 190, subalterno 2, piano 1 (interno 2), categoria
a/3, classe 3, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq. 67 (totale escluse aree scoperte mq 67), rendita catastale euro
766,94, per essere stata la stessa compravendita stipulata dai contraenti nella dolosa consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato al signor nell'esazione del credito da quest'ultimo vantato nei Parte_1 confronti del signor CP_1 accertata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, revocare gli eventuali ulteriori negozi traslativi della proprietà delle medesime quote di comproprietà.
pagina 2 di 11 In via subordinata e alternativa: accertare e dichiarare la simulazione assoluta e/o relativa del contratto di compravendita di cui è causa, e la conseguente inefficacia dello stesso fra le parti contraenti e verso i terzi;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di cui è causa e degli eventuali ulteriori negozi traslativi della proprietà per aver i convenuti agito in frode della legge e/o del creditore, con conseguente illiceità della causa per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1344 c.c.
In ogni caso: con condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., o con adozione nei loro confronti dei provvedimenti previsti dal secondo e terzo comma della stessa norma;
con vittoria di spese e compensi di causa (oltre rimborso spese generali, C.P.A. 4% e IVA 22%).
Per i convenuti e : CP_1 Parte_2
In via principale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito, rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa.
In via istruttoria: nonostante i fatti esposti dai convenuti siano da ritenersi provati ex art. 115 c.p.c. e dimostrati per tabulas, si formulano, per mero tuziorismo difensivo, i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava che – fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – ha effettuato Parte_2 erogazioni di denaro in favore di per un totale di Euro 33.350,00? CP_1
2) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava che – fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – ha effettuato Parte_2 erogazioni di denaro in favore di per un totale di Euro 33.350,00, visto che il medesimo versava CP_1 in una situazione di difficoltà economica (come da doc. 7 avv. che si rammostra al teste)?
3) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di essere preoccupata che il rapporto sentimentale Parte_2 con fosse influenzato dalle necessità economiche di quest'ultimo? CP_1
4) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di essere preoccupata che fosse Parte_2 CP_1 impegnato nella relazione sentimentale con la medesima anche al fine di far fronte alle proprie necessità economiche?
5) Vero che, nel novembre 2017, dichiarava di voler ottenere un impegno economico da parte di Parte_2 al ripagamento di quanto dalla medesima erogato in favore di quest'ultimo (Euro 33.350,00, fra CP_1
l'anno 2014 e l'anno 2016) anche al fine di fugare i dubbi sull'autenticità della loro relazione sentimentale?
6) Vero che nell'anno 2017, ha esternato la propria preoccupazione che le elargizioni in favore di Parte_2
– effettuate fra l'anno 2014 e l'anno 2016 per un totale di Euro 33.350,00 – potessero CP_1 pregiudicare la situazione economica futura del figlio Parte_3
pagina 3 di 11 7) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che le aveva proposto un accordo di Parte_2 CP_1 esdebitazione che prevedeva un termine di un ulteriore anno per il medesimo per ripagare il debito contratto nei suoi confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 per un totale di Euro 33.350,00?
8) Vero che e hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2017 l'accordo di Parte_2 CP_1 esdebitazione del debito di Euro 33.350,00 di cui al doc. 1 che si rammostra al teste?
9) Vero che l'accordo di esdebitazione del debito di Euro 33.350,00 di cui al doc. 1 che si rammostra al teste è stato sottoscritto da e da in data 7 dicembre 2017 in mia presenza? Parte_2 CP_1
10) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che l'accordo di esdebitazione Parte_2 sottoscritto con prevedeva che – laddove entro la nuova scadenza (dicembre 2018) CP_1 avesse omesso di reperire la liquidità sufficiente per ripagare il debito assunto nei suoi CP_1 confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 di Euro 33.350,00 (di cui al doc. 7 avv. che si rammostra al teste e di cui al doc. 1 che si rammostra al teste) – il medesimo avrebbe estinto detto debito mediante la vendita delle quote di comproprietà di alcuni immobili ricevuti in eredità dal padre al prezzo complessivo di Euro 33.350,00, riservandosi il diritto di ricomprarsi tali beni nei successivi 5 anni, in caso di miglioramento della sua situazione reddituale (come da doc. 1 che si rammostra al teste)?
11) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che avrebbe rinunciato alla stipula Parte_2 dell'atto notarile di cessione delle quote di comproprietà di alcuni immobili ricevuti da CP_1 in eredità dal padre, nel caso in cui quest'ultimo si fosse presentato, alla data stabilita con l'accordo di esdebitazione del 7 dicembre 2017, avanti al Notaio munito di assegno circolare o di altra forma di pagamento del debito di Euro 33.350,00 assunto nei suoi confronti da fra l'anno 2014 e CP_1
l'anno 2016 (come da doc. 1 che si rammostra al teste)?
12) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato che l'obiettivo dell'accordo di Parte_2 esdebitazione sottoscritto il 7 dicembre 2017 con era quello di trovare un punto di CP_1 equilibrio per soddisfare le reciproche aspettative economiche e patrimoniali laddove fosse fallita la loro relazione sentimentale?
13) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato di aver sottoscritto l'accordo del 7 Parte_2 dicembre 2017 con – avente ad oggetto il ripagamento da parte di quest'ultimo del CP_1 debito complessivo di Euro 33.350,00 contratto nei suoi confronti fra l'anno 2014 e l'anno 2016 – al
pagina 4 di 11 fine evitare che il suo legame con rimanesse inquinato da retropensieri circa pendenze CP_1 debitorie?
14) Vero che nel dicembre 2017, ha dichiarato di ritenersi soddisfatta per l'accordo Parte_2 raggiunto con per il ripagamento del debito di Euro 33.350,00, anche nell'interesse del CP_1 proprio figlio Parte_3
Si indica a testimone sui predetti capitoli di prova: IGnora (Settimo Milanese, Milano). Testimone_1
In ogni caso: condannare il IGnor alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 29.11.2023, il IG. conveniva in giudizio il IG. Parte_1
e la IG.ra , domandando al Tribunale di dichiarare CP_1 Parte_2
l'inefficacia ex artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti dell'attore medesimo, dell'atto di disposizione compiuto dal IG. in favore della IG.ra , costituito dall'atto di compravendita CP_1 Pt_2
(cessione di quota ereditaria), stipulato il 14.12.2018, a rogito del Notaio Dott. di Persona_1
Milano, Rep. n. 49151, Racc. n. 24559, avente ad oggetto vari immobili pervenuti al convenuto dalla successione paterna.
Il IG. e la IG.ra si costituivano con comparsa del 05.03.2024, chiedendo il CP_1 Pt_2
rigetto delle domande del IG. in particolare eccependo l'inammissibilità dell'azione Pt_1
attorea per abuso del diritto e/o del processo, sollevando eccezione ex art. 2901, terzo comma,
c.c. e, infine, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza delle avversarie domande subordinate ed alternative.
Successivamente al deposito delle memorie di rito, il Giudice Istruttore, con provvedimento del 25.06.2024, respingeva l'eccezione attorea di inammissibilità delle memorie ex art. 171-ter
c.p.c. depositate da parte convenuta, rigettava l'eccezione dei convenuti di inammissibilità della domanda del IG. per abuso del processo, rigettava le istanze istruttorie (prova Pt_1
per testimoni) formulate dai convenuti, fissando quindi udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 11 Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa, al termine dell'udienza del 25.11.2025, veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Come noto, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria sono i seguenti:
- esistenza di un diritto di credito in capo all'attore;
- compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo che arreca pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni);
- consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo, di tale pregiudizio (scientia damni), con la precisazione che non è richiesta la dimostrazione della dolosa preordinazione in caso di compimento di un atto posteriore al sorgere del credito.
Il Tribunale ritiene quindi che, nel caso in esame, sussistano tutti i requisiti normativamente previsti per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita di cui sopra.
Segnatamente, il IG. ha dimostrato di essere creditore nei confronti del IG. Pt_1 CP_1 della somma di Euro 250.000,00, oltre interessi di legge e spese legali, come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Civitavecchia n. 606 del 24.08.2010, poi confermato (all'esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.) con sentenza n. 1123/2018 del 19.12.2018, non oggetto di impugnazione.
A fronte di ciò - e poiché nell'azione revocatoria ordinaria rileva il momento del sorgere del credito, e non quello dell'accertamento - non può esservi alcun dubbio che il credito del IG. sia sorto anteriormente all'atto dispositivo compiuto dal debitore: come già Pt_1
evidenziato, infatti, la compravendita è del 14.12.2018, quindi di ben otto anni posteriore al decreto ingiuntivo, che a sua volta menziona un riconoscimento di debito dell'anno 2008.
Sussiste altresì il requisito dell'eventus damni, in quanto risulta documentalmente provato il compimento, da parte del convenuto debitore, di un atto dispositivo che ha determinato un depauperamento del patrimonio del medesimo in pregiudizio dei diritti del creditore.
pagina 6 di 11 A tal riguardo, va rammentato che il requisito dell'eventus damni è presente non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa, o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. Civ., 14.07.2023, n. 20232).
Pertanto, se è pur vero che grava sul creditore l'onere di dimostrare l'esistenza delle predette modificazioni quantitative o qualitative, è altrettanto vero che costituisce onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni attoree (Cass. Civ., 09.11.2021, n. 32835; Cass. Civ., 18.06.2019,
n. 16221).
Nel caso che qui occupa, è indiscutibile come l'atto dispositivo compiuto dal IG. CP_1
abbia pregiudicato in maniera seria la posizione del creditore: anche a voler prescindere dalla congruità del prezzo della compravendita, va rilevato come il debitore abbia trasferito alla convivente - poi divenuta coniuge - la proprietà di diversi immobili, in tal modo spogliandosi di un diritto reale su beni agevolmente aggredibili, e sostituendoli con un corrispettivo in denaro che, tuttavia, può essere trasferito con maggiore facilità, in evidente danno del creditore (Cass. Civ., 09.02.2012, n. 1896).
A tanto si aggiunga poi la circostanza che il convenuto, malgrado l'onere della prova su di sé gravante, non ha affatto dimostrato di essere proprietario di altri beni che possano soddisfare il credito - di importo non trascurabile - del IG. Pt_1
A tal proposito, non assumono alcun rilievo le visure prodotte dal IG. sub doc. n. 2, CP_1
sia perché non attestano l'assenza di gravami sugli immobili, sia perché non contengono ovviamente alcuna indicazione con riguardo al valore dei predetti beni, sia infine perché, a tutto voler concedere, attestano il diritto di comproprietà del convenuto per quote minime unitamente ad altri soggetti, ciò che rende assai improbabile che detti immobili possano garantire il credito dell'attore.
pagina 7 di 11 Quanto poi alla scientia damni, stante la posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del danno che ragionevolmente può derivare al creditore a seguito del compimento dell'atto de quo (Cass.
Civ., 02.04.2021, n. 9192), e la relativa dimostrazione può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. Civ., 18.04.2025, n. 10277).
Nel caso specifico, è palese la sussistenza di tale requisito in capo il IG. il quale, come CP_1 evidenziato, in presenza di una situazione debitoria già da tempo acclarata, sottraeva alla garanzia del creditore vari immobili (stipulando il relativo atto di compravendita praticamente a ridosso della summenzionata sentenza del Tribunale di Civitavecchia).
Non si trascuri poi la circostanza, allegata da parte attrice (doc. n. 15) e non contestata dal IG.
secondo cui quest'ultimo ha continuato a risiedere sino al mese di settembre 2022 in CP_1
uno degli appartamenti oggetto della compravendita stipulata quattro anni prima.
Tale circostanza corrobora ulteriormente la presenza della scientia damni, se non addirittura dell'intento fraudolento, in capo al convenuto: lo scopo di quest'ultimo, all'evidenza, era infatti quello di sottrarre l'immobile alla garanzia del creditore, pur continuando ad abitarvi.
Per quanto concerne poi il terzo acquirente IG.ra , emergono numerosi elementi Pt_2
comprovanti la consapevolezza, in capo alla medesima, sia della complicata posizione finanziaria del IG. sia del conseguente pregiudizio che la compravendita per cui è CP_1
lite avrebbe arrecato al IG. Innanzitutto, a pg. 5 della propria comparsa di Pt_1 costituzione, la IG.ra riconosce espressamente che la difficile situazione economica Pt_2 del IG. le era nota sin dall'anno 2014. Inoltre, è emerso che i convenuti erano CP_1
dapprima conviventi e poi coniugi (Cass. Civ., 09.04.2009, n. 8735), e che ricoprivano ruoli all'interno della medesima società Alfaro S.r.l. già dall'anno 2017 (doc. n. 16 attore).
A tanto si aggiungano, quali indici di anomalia della condotta della IG.ra , sia la Pt_2
circostanza che quest'ultima, all'atto dell'acquisto degli immobili per cui è lite, pur affermando di aver già versato l'intero prezzo di acquisto, si dichiarava consapevole che i pagina 8 di 11 coeredi pretermessi potevano esercitare la prelazione ex art. 732 c.c., sia l'ulteriore circostanza che la compravendita si svolgeva senza l'intervento di intermediari.
Non si trascuri poi, come già sottolineato, che la compravendita de qua ha avuto ad oggetto una pluralità di beni: in presenza di tale situazione, la giurisprudenza ha più volte affermato che la scientia damni - in capo non solo al debitore, ma anche al terzo - deve ritenersi in re ipsa
(Cass. Civ., 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., 06.04.2025, n. 7104).
Quanto poi all'eccezione di parte convenuta ex art. 2901, terzo comma, c.c., la stessa va disattesa per plurime ragioni.
In primo luogo l'accordo del 07.12.2017, stipulato tra i convenuti, è privo di data certa e, in quanto tal, non opponibile all'attore; in secondo luogo, tale accordo non risulta menzionato nel contratto di compravendita per cui è lite.
Ne consegue l'impossibilità di ravvisare la sussistenza della datio in solutum, difettando una specifica allegazione (prima ancora della prova) che il trasferimento dell'immobile costituisse la diversa prestazione, sostitutiva della restituzione da ad della somma di CP_1 Pt_2
Euro 33.350,00.
Alla luce di tutto quanto esposto, va dunque dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del IG. dell'atto di compravendita per cui è lite, restando assorbita ogni Pt_1 ulteriore domanda ed eccezione logicamente incompatibile con le statuizioni di cui sopra e dovendosi richiamare, quanto alle istanze istruttorie, l'ordinanza del 25.6.2024, da intendersi qui ritrascritta integralmente.
In particolare, non essendo emersa la presenza di successivi negozi traslativi della proprietà dei beni per cui è lite, eventualmente compiuti dalla IG.ra , non occorre soffermarsi Pt_2 sulla ulteriore domanda principale di parte attrice.
Per quanto concerne le spese processuali, le stesse, in ossequio al criterio della soccombenza, vengono poste a carico dei convenuti in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo, con riguardo alle fasi in concreto svoltesi, sulla base dei valori medi ex D.M. n. 55/2014 e pagina 9 di 11 ss.mm.ii, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile (come dichiarato in citazione) di complessità bassa, alla luce del tenore delle questioni affrontate.
Non vi sono i presupposti per una statuizione di condanna di parte convenuta ex art. 96, comma primo, c.p.c.: a tacer della mancata allegazione e prova di un danno, rileva come le difese dei convenuti, di tipo tecnico, siano state sviluppate secondo modalità fisiologiche, ancorché poi rivelatesi infondate nel merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del IG. dell'atto Parte_1
pubblico di compravendita stipulato il 14.12.2018 fra e , a CP_1 Parte_2 rogito del Notaio di Milano, a Rep. N. 49151, Raccolta N. 24559, avente ad Persona_1
oggetto le quote ereditarie di nelle seguenti percentuali e sui seguenti beni: CP_1 la piena proprietà, per la quota indivisa di 1/9 (un nono) su autorimessa nello stabile in comune di Ariccia, via Barnaba Tortolini 7, al piano seminterrato, della consistenza di mq
30 (trenta) catastali, censita al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale
891, subalterno 28, via Barnaba Tortolini snc, piano s1, categoria c/6, classe 5, cons. mq 30, sup. cat. totale mq 30, rendita catastale euro 103,81; la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 su due beni immobili nello stabile in comune di Corsico, via Michelangelo
Buonarroti 2, e precisamente: appartamento posto al piano terra, con annessi numero 2 vani di cantina al piano terra ed al piano seminterrato, della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 2, via
Michelangelo Buonarroti 2, piano s1-t, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 80
(totale escluse aree scoperte mq 78), rendita catastale euro 340,86; appartamento al piano primo della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali, censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 18, mappale 420, subalterno 3, via Michelangelo
Buonarroti n. 2, piano 1, categoria a/3, classe 1, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq 103 (totale escluse aree scoperte mq 102), rendita catastale euro 340,86; pagina 10 di 11 la piena proprietà, per la quota indivisa di 2/9 sul bene immobile nello stabile in comune di
Camogli, via Enrico Figari 45: appartamento al piano primo (interno n. 2) della consistenza complessiva di vani 5,5 catastali. censito al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 5, mappale 190, subalterno 2, piano 1 (interno 2), categoria a/3, classe 3, cons. vani 5,5, sup. cat. totale mq. 67 (totale escluse aree scoperte mq 67), rendita catastale euro 766,94;
2) condanna il IG. e la IG.ra , in solido tra loro, al rimborso CP_1 Parte_2
in favore del IG. delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi Euro 7.500,00, oltre a spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Milano, 02.12.2025
Il giudice
NZ NT
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