CASS
Sentenza 25 giugno 1966
Sentenza 25 giugno 1966
Massime • 2
Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l'indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. ( Cfr 2575/63; 1899/63).*
La notificazione dell'impugnazione fatta al procuratore domiciliatario della parte equivale alla notificazione fatta alla parte presso il procuratore medesimo. ( Cfr 1956/65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1966, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1966 |
Testo completo
La notificazione dell'impugnazione fatta al procuratore domiciliatario della parte equivale alla notificazione fatta alla parte presso il procuratore medesimo. ( Cfr 1956/65).*