Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1966, n. 1639
CASS
Sentenza 25 giugno 1966

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Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico, ma e tenuto soltanto a dare adeguata motivazione del proprio dissenso mediante l'indicazione di nozioni, dati ed elementi di cui si e avvalso per pervenire alla soluzione adottata. ( Cfr 2575/63; 1899/63).*

La notificazione dell'impugnazione fatta al procuratore domiciliatario della parte equivale alla notificazione fatta alla parte presso il procuratore medesimo. ( Cfr 1956/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/1966, n. 1639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1639
    Data del deposito : 25 giugno 1966

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