Articolo 1 della Legge 22 novembre 1967, n. 1225
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12 gennaio 1968
Art. 1. Articolo unico.

Gli articoli 219, 220, 221, 222 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 219. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane o di guide telefoniche per determinate zone o di estratti sono riservate esclusivamente all'esercente del servizio telefonico, il quale dovra' pubblicare, ogni anno, gli elenchi dei propri abbonati".
Art. 220. - "La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione dell'elenco generale di tutti gli abbonati della Repubblica o di guide telefoniche generali o di estratti sono riservate esclusivamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che vi provvedera' direttamente, oppure per concessione ad uno degli istituti di previdenza sottoposti alla sua vigilanza e tutela.
I concessionari dei servizi telefonici sono obbligati a fornire i dati e le notizie necessarie nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero".
Art. 221. - "E' consentito l'inserimento in guide turistiche o commerciali, annuari e albi professionali di numeri telefonici corrispondenti a persone ed enti in detti elenchi nominati, sempreche' gli elenchi medesimi non consistano in meri estratti delle pubblicazioni indicate nei precedenti articoli 219 e 220".
Art. 222. - "Chiunque pubblica, vende o distribuisce comunque appagamento o gratuitamente elenchi di abbonati al telefono, sotto qualsiasi forma o denominazione, o altre pubblicazioni in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 219 e 220, e' punito con l'ammenda fino a lire 400.000.
Le pubblicazioni suddette sono soggette a sequestro ovunque si trovino anche se non ancora poste in vendita o in distribuzione".

Entrata in vigore il 12 gennaio 1968