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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 3/07/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16080 /2024
Tra Parte 1 (avv.CONDARELLI AGNESE,)
E
Controparte_1
Nonchè
CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. GUSTAVO IANDOLO )
nonché
CP 3
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900013807000 fondato su tre avvisi di addebito CP_2 (nn.
39720120004711079000, 39720120021678428000, 39720130004642629000) e su una cartella di pagamento CP_3 (n. 09720110238501684000). A fondamento del ricorso ha dedotto di avere appreso dell'esistenza del preavviso solo nel corso di un precedente giudizio, contestando la ritualità della notifica degli atti presupposti ed eccependo l'intervenuta prescrizione. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale, nonché la declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti prodromici alla riscossione.
Si è costituito l' CP_2, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto il preavviso di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto impugnabile e non produrrebbe effetti lesivi immediati sul patrimonio del debitore. Ha altresì rilevato l'erroneità dello strumento processuale, trattandosi di contestazione relativa ad atti esecutivi, da farsi valere con opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. , ormai decorsi. Ha eccepito la tardività dell'opposizione affermando che gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati e che eventuali contestazioni dovevano essere sollevate entro 40 giorni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999. Nel merito, l' CP_4 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendola infondata in quanto tempestivamente interrotta dagli atti notificati e, comunque, sospesa per effetto della normativa emergenziale COVID-
19.Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi relativi al preavviso di iscrizione ipotecaria, atto ascrivibile alla sola CP 1
[...] CP 5
Controparte_1 sono rimasti contumaci. L'CP 3 el
Preliminarmente va ribadita l'impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo :
Cassazione n. 23528 / 2024), trattandosi di atto idoneo a produrre un effetto lesivo immediato nella sfera giuridica del destinatario, preannunciando l'iscrizione di una garanzia reale sul bene immobile del debitore.
Quanto all'asserita tardività della domanda si osserva che il ricorrente ha agito per far valere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati da una cartella di pagamento e tre avvisi di addebito in relazione ai quali deduce l'assenza di atti successivi interruttivi della prescrizione. La doglianza non attiene al merito della pretesa contributiva (non vengono cioè contestati l'an o il quantum del credito), né concerne vizi formali degli atti esecutivi, ma riguarda un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo. In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza, nei casi in cui il debitore faccia valere cause estintive sopravvenute rispetto alla formazione del titolo, quali il pagamento o la prescrizione, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.che non è soggetta a termini di decadenza.
Orbene dagli atti risulta che gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati rispettivamente il 9.5.12 (n. 397 2012 0004711079 000); il 16.1.13 per compiuta giacenza (n. 397 2012 0021678428 000) e il 28.4.13 per compiuta giacenza ( 397
2013 0004642629 000) come comprovato dalla documentazione prodotta dall CP_2 .
Tuttavia, non è stata fornita prova della notifica di successivi atti interruttivi sicchè, già alla data di emissione del preavviso di ipoteca il 6.9.19 ( a prescindere dalla prova della notifica anche di questo atto) la prescrizione era interamente maturata. Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720110238501684000 relativamente alla quale risulta indicata nel preavviso di iscrizione ipotecaria una notifica il 28 luglio 2012, si osserva che non è stata fornita alcuna prova della notifica, non essendo agli atti né l'avviso di ricevimento né altra documentazione idonea a dimostrarne la regolare esecuzione. In ogni caso, trattandosi di credito contributivo, e in mancanza di validi atti interruttivi, deve ritenersi comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione anche rispetto a tale cartella.
Alla luce di quanto sopra, le pretese degli enti impositori risultano integralmente estinti per prescrizione con conseguente accoglimento dell' opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate applicando gli importi della tabella n. 4 (cause di previdenza ) allegata al DM. n. 147/2022 considerando solo le fasi 1, 2 e 4
(studio, introduttiva e decisionale) tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti,
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto 6) delle predisposizioni per pct .Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900013807000 in relazione agli avvisi di addebito n.
39720120004711079000, n. 39720120021678428000, n. 39720130004642629000, nonché alla cartella di pagamento n. 09720110238501684000; dispone l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2424,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge con distrazione.
Il Giudice
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 3/07/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16080 /2024
Tra Parte 1 (avv.CONDARELLI AGNESE,)
E
Controparte_1
Nonchè
CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. GUSTAVO IANDOLO )
nonché
CP 3
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900013807000 fondato su tre avvisi di addebito CP_2 (nn.
39720120004711079000, 39720120021678428000, 39720130004642629000) e su una cartella di pagamento CP_3 (n. 09720110238501684000). A fondamento del ricorso ha dedotto di avere appreso dell'esistenza del preavviso solo nel corso di un precedente giudizio, contestando la ritualità della notifica degli atti presupposti ed eccependo l'intervenuta prescrizione. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'estinzione dei crediti per prescrizione quinquennale, nonché la declaratoria di nullità e/o inefficacia degli atti prodromici alla riscossione.
Si è costituito l' CP_2, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, in quanto il preavviso di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto impugnabile e non produrrebbe effetti lesivi immediati sul patrimonio del debitore. Ha altresì rilevato l'erroneità dello strumento processuale, trattandosi di contestazione relativa ad atti esecutivi, da farsi valere con opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. , ormai decorsi. Ha eccepito la tardività dell'opposizione affermando che gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati e che eventuali contestazioni dovevano essere sollevate entro 40 giorni ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999. Nel merito, l' CP_4 ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendola infondata in quanto tempestivamente interrotta dagli atti notificati e, comunque, sospesa per effetto della normativa emergenziale COVID-
19.Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi relativi al preavviso di iscrizione ipotecaria, atto ascrivibile alla sola CP 1
[...] CP 5
Controparte_1 sono rimasti contumaci. L'CP 3 el
Preliminarmente va ribadita l'impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo :
Cassazione n. 23528 / 2024), trattandosi di atto idoneo a produrre un effetto lesivo immediato nella sfera giuridica del destinatario, preannunciando l'iscrizione di una garanzia reale sul bene immobile del debitore.
Quanto all'asserita tardività della domanda si osserva che il ricorrente ha agito per far valere l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi portati da una cartella di pagamento e tre avvisi di addebito in relazione ai quali deduce l'assenza di atti successivi interruttivi della prescrizione. La doglianza non attiene al merito della pretesa contributiva (non vengono cioè contestati l'an o il quantum del credito), né concerne vizi formali degli atti esecutivi, ma riguarda un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo. In base all'orientamento consolidato della giurisprudenza, nei casi in cui il debitore faccia valere cause estintive sopravvenute rispetto alla formazione del titolo, quali il pagamento o la prescrizione, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.che non è soggetta a termini di decadenza.
Orbene dagli atti risulta che gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati rispettivamente il 9.5.12 (n. 397 2012 0004711079 000); il 16.1.13 per compiuta giacenza (n. 397 2012 0021678428 000) e il 28.4.13 per compiuta giacenza ( 397
2013 0004642629 000) come comprovato dalla documentazione prodotta dall CP_2 .
Tuttavia, non è stata fornita prova della notifica di successivi atti interruttivi sicchè, già alla data di emissione del preavviso di ipoteca il 6.9.19 ( a prescindere dalla prova della notifica anche di questo atto) la prescrizione era interamente maturata. Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720110238501684000 relativamente alla quale risulta indicata nel preavviso di iscrizione ipotecaria una notifica il 28 luglio 2012, si osserva che non è stata fornita alcuna prova della notifica, non essendo agli atti né l'avviso di ricevimento né altra documentazione idonea a dimostrarne la regolare esecuzione. In ogni caso, trattandosi di credito contributivo, e in mancanza di validi atti interruttivi, deve ritenersi comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione anche rispetto a tale cartella.
Alla luce di quanto sopra, le pretese degli enti impositori risultano integralmente estinti per prescrizione con conseguente accoglimento dell' opposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate applicando gli importi della tabella n. 4 (cause di previdenza ) allegata al DM. n. 147/2022 considerando solo le fasi 1, 2 e 4
(studio, introduttiva e decisionale) tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti,
5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.200,00, in considerazione della non complessità delle questioni di diritto esaminate e della sostanziale mancanza di questioni di fatto 6) delle predisposizioni per pct .Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva oggetto del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900013807000 in relazione agli avvisi di addebito n.
39720120004711079000, n. 39720120021678428000, n. 39720130004642629000, nonché alla cartella di pagamento n. 09720110238501684000; dispone l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2424,50 per compensi professionali, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge con distrazione.
Il Giudice