TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa EL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7244/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Alessia Cusimano in sostituzione dell'avv.
LE IN per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
NA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa EL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7244 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LE IN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA NA
- resistente - oggetto: assegno ordinario di invalidità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_2
in €. 1.250,00, oltre CPA e IVA.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico della ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso avverso il provvedimento di reiezione del 14.11.2023, chiedendo, previa consulenza medica, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità. Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico -legale, la causa all'udienza odierna è stata posta in decisione.
Rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in quanto Persona_1
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti+ integrazione) e, pertanto “le patologie da cui è affetta la ricorrente non sono di tale gravità, da ridurne a meno di 1/3 la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti le sue attitudini e, pertanto la suddetta non ha diritto, all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi del disposto dell'art. 1 della Legge n. 222 del 1984, e successive modifiche ed integrazioni”.
Il ricorso pertanto, non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne le spese, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico della ricorrente le spese per la consulenza tecnica separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa EL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7244/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. Alessia Cusimano in sostituzione dell'avv.
LE IN per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA
NA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa EL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7244 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LE IN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA NA
- resistente - oggetto: assegno ordinario di invalidità avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
-rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_2
in €. 1.250,00, oltre CPA e IVA.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico della ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso avverso il provvedimento di reiezione del 14.11.2023, chiedendo, previa consulenza medica, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità. Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico -legale, la causa all'udienza odierna è stata posta in decisione.
Rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in quanto Persona_1
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti+ integrazione) e, pertanto “le patologie da cui è affetta la ricorrente non sono di tale gravità, da ridurne a meno di 1/3 la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti le sue attitudini e, pertanto la suddetta non ha diritto, all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi del disposto dell'art. 1 della Legge n. 222 del 1984, e successive modifiche ed integrazioni”.
Il ricorso pertanto, non può trovare accoglimento.
Per ciò che concerne le spese, in assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
Restano definitivamente a carico della ricorrente le spese per la consulenza tecnica separatamente liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 11/12/2025
Il Giudice Onorario
EL Di Maio