CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. COMPENSAZ. n. DINIEGO DEL 22/12/2023 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava il provvedimento di “scarto” del pagamento telematico Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, protocollo 23121812264920826 prog. 000001 del 18/12/2023, comunicato telematicamente il 22 dicembre 2023, avente ad oggetto CREDITO DI IMPOSTA 2023 di
€ 979.070,00 a favore di “imprese energivore” ex L. 197/2022 e D.L. 34/2023 conv. L. 34/2023, non inoltrato alla banca con la dizione «credito codice 7015 non ammissibile: il periodo di utilizzo del credito è terminato il 16/11/2023. I pagamenti e le compensazioni in esso contenuti sono da considerarsi non effettuati.».
La ricorrente chiedeva di dichiarare la compensazione regolarmente eseguita nei diversi termini, fissati entro il 18 dicembre 2023 per i soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani afflitti dall'alluvione del 2 novembre 2023, ai sensi dell'art 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145. Denunciava plurime violazioni dello Statuto del Contribuente con riferimento all'art. 2, comma1, art. 3, comma 3, operate dal D.L. 132/2023, e all'art. 10, comma1, da parte dell'Agenzia, non avendo questa dato risposta alla propria istanza di autotutela presentata il 9 gennaio 2024; dichiarava di aver provato ad eseguire il ravvedimento previsto dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, chiedendo di usufruire dell'istituto della remissione in bonis, come richiesto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2023 n. 27.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, che ribadiva la legittimità del proprio operato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ritenendo il termine del periodo di utilizzo del credito del 16/11/2023 non rientrante nelle disposizioni dell'art. 21bis del D.L. 145/2023.
Con memoria del 9 dicembre 2024 la ricorrente replicava alla costituzione in giudizio dell'Agenzia, seguita da una seconda memoria del 28 dicembre 2024 con la quale chiedeva di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.7, comma 1, del D.L. 132/2023 nella parte in cui ha previsto di anticipare per le imprese energivore (e non) il termine per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023.
Il 24 marzo 2025, su richiesta congiunta delle parti, la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo.
Il 17 novembre 2025 l'Agenzia depositava memoria soffermandosi sull'ambito applicativo della proroga di cui all'art. 21 bis del D.L. n. 115/2023 e sulle condizioni per l'utilizzo della cosiddetta remissione in bonis di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, non costituendo la presentazione del mod. F24 in compensazione un mero adempimento formale.
Il 5 dicembre 2025 la ricorrente controdeduceva a parte resistente circa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 21 bis del D.L. n. 115/2023, sostenendo che l'utilizzo del credito di imposta è adempimento facoltativo, ma quando è utilizzato per estinguere un debito tributario esso è parte integrante dell'adempimento il cui termine è stato prorogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si manifesta fondato e merita accoglimento.
L'articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il primo trimestre e l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per il secondo trimestre, hanno istituito per il 2023 un apposito contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a favore delle imprese “energivore”, al fine di contrastare gli aumenti di prezzo dell'energia.
L'art. 7, D.L. n. 132/2023, ha fissato il 16 novembre 2023 quale termine di scadenza per l'utilizzo in compensazione del credito, anticipandolo dal 31 dicembre 2023 inizialmente previso.
Ricorrente_1 SRL trasmetteva un primo modello F24 in data 30 novembre 2023, recante il credito cod. 7010/2023 di € 691.353,18 e il credito cod. 7015/2023 di € 287.717,40, utilizzandoli in compensazione con il debito cod. 2002/2023 IRES di € 771.888,80 e con il debito cod. 3813/2023 IRAP di € 209.182,40 con un saldo di € 2.000,62. Il pagamento in compensazione indicato nel Modello F24 “è stato scartato” con la dizione: “credito 7015 non ammissibile: il periodo di utilizzo del credito è terminato il 16/11/2023”. Il 18 dicembre 2023 la società trasmetteva nuovamente un modello F24 dello stesso contenuto del precedente, che veniva scartato per le stesse ragioni;
questo ultimo provvedimento è oggetto del presente ricorso.
In questa sede non è in contestazione la sussistenza del credito di imposta, bensì la negata possibilità di utilizzarlo in compensazione nel termine successivo al 16 novembre 2023, previsto dall'art. 7, D.L. n. 132/2023, e cioè entro il termine del 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, avendo la società ricorrente sede e stabilimenti nei Comuni di Prato e di Campi Bisenzio, ambedue colpiti dagli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.
L'art. 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, intitolato “Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato” dispone: «1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del residente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.»
A norma dell'art. 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 18 dicembre 2023.
Non può esservi dubbio che l'utilizzazione in compensazione del credito di imposta nel Modello F24 costituisca un “adempimento tributario”, considerato che il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, norma istitutiva del Contributo Straordinario sotto forma di Credito di Imposta, impone “esclusivamente” tale modo di fruizione dell'agevolazione e che, conseguentemente, il termine per l'utilizzo del credito di imposta non può non essere strettamente connesso con quello relativo all'esecuzione dei pagamenti mediante Modello F 24, che nel caso di specie è stato di fatto prorogato al 18 dicembre 2023 dalle disposizioni dell'art. 21-bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145.
Non può essere condiviso l'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, portando l'art. 21-bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 disposizioni agevolative, queste debbano essere interpretate in maniera restrittiva e, mancando una espressa previsione relativa alla materia dei Crediti di Imposta, la norma non può essere applicabile alla fattispecie di cui è causa.
Infatti, fermo restando quanto sopra affermato in ordine al concetto di “adempimento tributario”, la norma portante il “Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato”, seppure di natura agevolativa ha carattere emergenziale ed il riferimento in essa contenuto agli “adempimenti tributari” necessariamente va inteso come attinente alla generalità delle scadenze di carattere tributario, in quanto gli eventi calamitosi accaduti il 2 novembre 2023 ne hanno impedito il regolare adempimento per riconosciuta causa di forza maggiore, nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.
La Corte ritiene pertanto tempestiva la richiesta di utilizzazione in compensazione del credito di imposta di cui è causa avvenuta entro il 18 dicembre 2023, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente a utilizzare il credito di imposta vantato di € 979.070,00 come risultante nel mod. F24 oggetto di scarto.
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, considerata la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Prato, 15 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente TOCCAFONDI ALBERTO, Relatore GHERARDINI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN. COMPENSAZ. n. DINIEGO DEL 22/12/2023 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugnava il provvedimento di “scarto” del pagamento telematico Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate, protocollo 23121812264920826 prog. 000001 del 18/12/2023, comunicato telematicamente il 22 dicembre 2023, avente ad oggetto CREDITO DI IMPOSTA 2023 di
€ 979.070,00 a favore di “imprese energivore” ex L. 197/2022 e D.L. 34/2023 conv. L. 34/2023, non inoltrato alla banca con la dizione «credito codice 7015 non ammissibile: il periodo di utilizzo del credito è terminato il 16/11/2023. I pagamenti e le compensazioni in esso contenuti sono da considerarsi non effettuati.».
La ricorrente chiedeva di dichiarare la compensazione regolarmente eseguita nei diversi termini, fissati entro il 18 dicembre 2023 per i soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani afflitti dall'alluvione del 2 novembre 2023, ai sensi dell'art 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145. Denunciava plurime violazioni dello Statuto del Contribuente con riferimento all'art. 2, comma1, art. 3, comma 3, operate dal D.L. 132/2023, e all'art. 10, comma1, da parte dell'Agenzia, non avendo questa dato risposta alla propria istanza di autotutela presentata il 9 gennaio 2024; dichiarava di aver provato ad eseguire il ravvedimento previsto dal D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. L. 26 aprile 2012 n. 44, chiedendo di usufruire dell'istituto della remissione in bonis, come richiesto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2023 n. 27.
Resisteva in giudizio l'Agenzia, che ribadiva la legittimità del proprio operato, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e allegato, ritenendo il termine del periodo di utilizzo del credito del 16/11/2023 non rientrante nelle disposizioni dell'art. 21bis del D.L. 145/2023.
Con memoria del 9 dicembre 2024 la ricorrente replicava alla costituzione in giudizio dell'Agenzia, seguita da una seconda memoria del 28 dicembre 2024 con la quale chiedeva di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.7, comma 1, del D.L. 132/2023 nella parte in cui ha previsto di anticipare per le imprese energivore (e non) il termine per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023.
Il 24 marzo 2025, su richiesta congiunta delle parti, la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo.
Il 17 novembre 2025 l'Agenzia depositava memoria soffermandosi sull'ambito applicativo della proroga di cui all'art. 21 bis del D.L. n. 115/2023 e sulle condizioni per l'utilizzo della cosiddetta remissione in bonis di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, non costituendo la presentazione del mod. F24 in compensazione un mero adempimento formale.
Il 5 dicembre 2025 la ricorrente controdeduceva a parte resistente circa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 21 bis del D.L. n. 115/2023, sostenendo che l'utilizzo del credito di imposta è adempimento facoltativo, ma quando è utilizzato per estinguere un debito tributario esso è parte integrante dell'adempimento il cui termine è stato prorogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si manifesta fondato e merita accoglimento.
L'articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il primo trimestre e l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per il secondo trimestre, hanno istituito per il 2023 un apposito contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a favore delle imprese “energivore”, al fine di contrastare gli aumenti di prezzo dell'energia.
L'art. 7, D.L. n. 132/2023, ha fissato il 16 novembre 2023 quale termine di scadenza per l'utilizzo in compensazione del credito, anticipandolo dal 31 dicembre 2023 inizialmente previso.
Ricorrente_1 SRL trasmetteva un primo modello F24 in data 30 novembre 2023, recante il credito cod. 7010/2023 di € 691.353,18 e il credito cod. 7015/2023 di € 287.717,40, utilizzandoli in compensazione con il debito cod. 2002/2023 IRES di € 771.888,80 e con il debito cod. 3813/2023 IRAP di € 209.182,40 con un saldo di € 2.000,62. Il pagamento in compensazione indicato nel Modello F24 “è stato scartato” con la dizione: “credito 7015 non ammissibile: il periodo di utilizzo del credito è terminato il 16/11/2023”. Il 18 dicembre 2023 la società trasmetteva nuovamente un modello F24 dello stesso contenuto del precedente, che veniva scartato per le stesse ragioni;
questo ultimo provvedimento è oggetto del presente ricorso.
In questa sede non è in contestazione la sussistenza del credito di imposta, bensì la negata possibilità di utilizzarlo in compensazione nel termine successivo al 16 novembre 2023, previsto dall'art. 7, D.L. n. 132/2023, e cioè entro il termine del 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, avendo la società ricorrente sede e stabilimenti nei Comuni di Prato e di Campi Bisenzio, ambedue colpiti dagli eventi calamitosi del 2 novembre 2023.
L'art. 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023 n. 191, intitolato “Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato” dispone: «1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell'allegato A annesso al presente decreto.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del residente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.
5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 18 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato A, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.»
A norma dell'art. 21 bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 18 dicembre 2023.
Non può esservi dubbio che l'utilizzazione in compensazione del credito di imposta nel Modello F24 costituisca un “adempimento tributario”, considerato che il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, norma istitutiva del Contributo Straordinario sotto forma di Credito di Imposta, impone “esclusivamente” tale modo di fruizione dell'agevolazione e che, conseguentemente, il termine per l'utilizzo del credito di imposta non può non essere strettamente connesso con quello relativo all'esecuzione dei pagamenti mediante Modello F 24, che nel caso di specie è stato di fatto prorogato al 18 dicembre 2023 dalle disposizioni dell'art. 21-bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145.
Non può essere condiviso l'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, portando l'art. 21-bis del D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 disposizioni agevolative, queste debbano essere interpretate in maniera restrittiva e, mancando una espressa previsione relativa alla materia dei Crediti di Imposta, la norma non può essere applicabile alla fattispecie di cui è causa.
Infatti, fermo restando quanto sopra affermato in ordine al concetto di “adempimento tributario”, la norma portante il “Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato”, seppure di natura agevolativa ha carattere emergenziale ed il riferimento in essa contenuto agli “adempimenti tributari” necessariamente va inteso come attinente alla generalità delle scadenze di carattere tributario, in quanto gli eventi calamitosi accaduti il 2 novembre 2023 ne hanno impedito il regolare adempimento per riconosciuta causa di forza maggiore, nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.
La Corte ritiene pertanto tempestiva la richiesta di utilizzazione in compensazione del credito di imposta di cui è causa avvenuta entro il 18 dicembre 2023, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente a utilizzare il credito di imposta vantato di € 979.070,00 come risultante nel mod. F24 oggetto di scarto.
Con riferimento alle ulteriori ragioni dedotte in impugnazione, le stesse sono da ritenersi assorbite in ragione di quanto sopra evidenziato, ritenendosi implicitamente disattesi tutti gli argomenti e le tesi che, seppur non espressamente esaminati, siano tuttavia incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (conformemente a Cass. n. 407/2006; n. 4079/2005; n. 12121/2004; da ultimo sezione quinta n. 11238 del 20 maggio 2015).
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, considerata la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Prato, 15 dicembre 2025.