Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 21 bis del D.L. 145/2023

    La Corte ritiene che l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta costituisca un adempimento tributario e che, pertanto, il termine sia stato prorogato al 18 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 145/2023, data la sede della società nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi.

  • Altro
    Violazione dello Statuto del Contribuente e richiesta di remissione in bonis

    Le ulteriori ragioni dedotte in impugnazione sono state ritenute assorbite dalla decisione sulla principale questione relativa alla tempestività dell'adempimento.

  • Altro
    Anticipazione del termine per l'utilizzo del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso sulla base dell'interpretazione dell'art. 21 bis del D.L. 145/2023, assorbendo implicitamente questa richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 9
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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