TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 761/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], (con l'avv. Graviano Caterina); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente procedimento.
2. Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 2977/2020 del 05/10/2020, passata in giudicato e succesiva sentenza definitiva n. 1032/2023 del 6 marzo 2023.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato.
3. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, non definitivamente pronunziando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data 07/10/2003, da nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo l'11/08/1976, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte 1, dell'anno 2003;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 761/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], (con l'avv. Graviano Caterina); Parte_1
E
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento matrimonio
Conclusioni: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente procedimento.
2. Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza non definitiva n. 2977/2020 del 05/10/2020, passata in giudicato e succesiva sentenza definitiva n. 1032/2023 del 6 marzo 2023.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato.
3. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte ricorrente, non definitivamente pronunziando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data 07/10/2003, da nata a [...] il [...], e da , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo l'11/08/1976, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 16, parte 1, dell'anno 2003;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.