Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2642/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2642/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Maestra, T.Q. 40/b, rappresentato e difeso dall'avv. Arianna De Luca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, alla Via Magnani Ricotti, 7 e 7/a, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Martinoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero alla Via Fratelli Maioni, n.8, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: Per_
“affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 dell'affidamento condiviso, con collazione prevalente presso la casa familiare che, per questa ragione sarà assegnata alla IG.ra , disponendo che la potestà sia esercitata da Controparte_1 entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti all'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, e sia esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i minori;
infrasettimanalmente dal mercoledì sera al giovedì mattina nelle settimane in cui starà con loro per l'intero weekend, salva sempre la diversa volontà dei minori che non dovrà subire alcuna pressione da entrambe le parti. Ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre (Natale) o dal 31 dicembre (Capodanno) al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i coniugi da comunicarsi con anticipo di almeno 15 giorni e con la possibilità di vedere i figli, comunque, durante il giorno di Natale, previo accordo tra le parti;
in occasione delle altre festività infrasettimanali, rispettando il principio dell'alternanza; durante le vacanze scolastiche estive, tre o quattro anche non consecutive, da stabilire di comune accordo. Porre a carico del IG. , a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, la somma di € Pt_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Porre a carico di ciascun genitore, nella quota pari al 50%, la partecipazione nel pagamento delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per la prole, secondo le linee guida del Tribunale di Novara che qui si hanno per ritrascritte, e comunque sempre al netto dei buoni welfare del IG.
. che qui si hanno come integralmente riportate. Pt_1
Il IG. si impegna al pagamento delle spese di mantenimento e cura del cane mentre il Pt_1 mantenimento e la cura dell'altro animale degli altri animali di affezione, il gatto i gatti, sarà a carico della . CP_1
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
Il IG. si impegna altresì al pagamento dell'intera quota di mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale e ciò sino al maggio 2026 o comunque prima laddove la signora chiedesse di CP_1 rinegoziarlo con altro istituto bancario. Nel qual caso, impegnandosi la al pagamento della CP_1 metà della rata di mutuo (attualmente pari a 712,00 euro), dal mese di aprile 2026, l'assegno di mantenimento per i figli minori sarà aumentato di euro 100,00 a figlio. L'assegno unico come per legge, al 50%, che la IG.ra tratterrà per l'intero, computando CP_1
Euro 100,00 in acconto sul contributo al mantenimento dovuto dal (che dunque Pt_1 corrisponderà Euro 400,00 mensili).” Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e sono Parte_1 Parte_2 nati (07/06/2009) e 19/04/2018), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 22/01/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi dei minori. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Parte_2
1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto delle ulteriori condizioni in epigrafe indicate, condizioni che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. dott.ssa Veronica Zanin