Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1086/2022 R.G. TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Patti (Me) Via G. Ambrosoli n. 4, presso lo studio dall'avv. Carmelina Virzì che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Castell'Umberto (ME) in C.F._2
Via Cammara Superiore, n. 67, presso lo studio dell'avv. Adriana Pruiti Ciarello che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO premettendo di avere contratto matrimonio in data 12.04.1997 con Parte_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Patti, Controparte_1
1
data 29.11.1999 e , in data 13.01.2007 che, successivamente, l'affectio Per_2
maritalis era venuta meno per reciproche incomprensioni e incompatibilità caratteriali, ha chiesto all'adìto Tribunale la separazione giudiziale,
l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la corresponsione a carico della controparte di un contributo per il mantenimento del figlio , oltre la Per_2
quota del 50% delle spese straordinarie.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto la pronuncia di addebito Controparte_1
della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, l'assegno di mantenimento in suo favore e la restituzione del denaro corrisposto in costanza di matrimonio in quanto frutto dei suoi risparmi.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 13.02.2023, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti stante l'assenza del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 461/23 depositata in atti è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio.
Orbene, con riferimento alle domande avanzate dalle parti aventi ad oggetto l'affido congiunto del figlio , la collocazione presso la casa materna e la Per_2
regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita osserva il Collegio che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo il figlio - nelle more del procedimento - raggiunto la maggiore età e, conseguentemente, acquisito la piena capacità di agire.
Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della prole si osserva quanto segue.
2 E' noto che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'obbligo alla contribuzione permane, dunque, anche per il genitore disoccupato o inoccupato o privo di reddito.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
L'assegno di mantenimento per il figlio, invece, maggiorenne è un obbligo che può essere imposto a uno dei genitori, generalmente al genitore non convivente, al fine di garantire al figlio un sostegno economico adeguato;
l'assegno di mantenimento viene stabilito in base alle esigenze del figlio e alle possibilità economiche dei genitori.
Secondo l'articolo 337-septies del Codice Civile, l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può essere richiesto qualora il figlio si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
3 L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
in particolare, occorre provare la circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Pertanto, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa
(cfr. Cass. n. 26875/23).
Nel caso di specie, considerato che il figlio ha raggiunto da poco la Per_2
maggiore età e, pertanto quest'ultimo - verosimilmente - non ha ancora conseguito la sua indipendenza economica, il Collegio ritiene equo porre a carico dello – tenuto conto delle sue modeste condizioni economiche, CP_1
documentate in atti – l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura mensile di € 100,00, oltre le spese straordinarie nella misura del
50%, preventivamente concordate.
La suddetta somma, che sarà annualmente rivalutata secondo l'indice Istat, deve essere corrisposta presso il domicilio della ricorrente entro giorno 5 del mese, salvo diverso accordo tra le parti,
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare occorre evidenziare che in sede di separazione il Tribunale stabilisce quale coniuge continuerà a vivere nella casa che un tempo era destinata alla famiglia;
l'assegnazione della casa familiare per costante giurisprudenza non rappresenta una componente dell'assegno di mantenimento ed è espressamente condizionata all'esclusivo interesse della prole (cfr. Cass. civ. sez. I n. 772 del 15.1.2018).
Nella fattispecie in esame, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza la casa deve essere assegnata alla ricorrente in quanto il figlio - non Per_2
4 ancora economicamente autosufficiente - continua ad abitare insieme alla madre nella casa che un tempo era destinata alla famiglia.
La domanda avanzata dal resistente avente ad oggetto l'assegnazione di una quota della casa coniugale essendo l'immobile agevolmente divisibile è, invece, inammissibile nel presente procedimento.
Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638; Tribunale di Milano, 15 luglio
2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40
c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione”
(Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023, n.34,Tribunale
Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947)
5 Al pari e per le stesse motivazioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal resistente avente ad oggetto la condanna della controparte alla restituzione del denaro consegnato alla controparte in costanza di matrimonio, frutto dei suoi risparmi.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di separazione avanzata dal resistente si osserva quanto segue.
Sulla base dell'art. dell'art. 156 c.c., il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo la Corte di Cassazione la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
qualora il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio resta attuale il dovere di assistenza materiale tra i coniugi, che presenta una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12196/2017; Cass. civ., sez. I,
n. 41797/2021).
Per costante orientamento della giurisprudenza l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone: 1) l'assenza di addebito della separazione, 2) la mancanza di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, 3) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Non è necessaria una ricostruzione dell'esatto importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario
6 al soddisfacimento dei bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle abitudini familiari.
Secondo un recente orientamento della giurisprudenza il richiedente l'assegno di mantenimento è gravato dall'onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli - pur potendo - non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini e capacità (cfr. Cass. 5242/24).
Nel caso di specie risulta che la ricorrente non ha un'occupazione stabile e retribuita mentre il resistente percepisce una pensione sebbene di modico valore, pertanto, ritiene il Collegio che non ci sono i presupposti per porre a carico della l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del Pt_1
marito; conseguentemente la domanda deve essere rigettata.
La domanda di addebito avanzata dal resistente è infondata.
L'obiettiva impossibilità dei coniugi alla continuazione della convivenza è il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, mentre l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, sempre ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno, poi, sottolineato che il Legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass.
Civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
A ciò si aggiunge, inoltre, che l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, bensì sulla effettiva incidenza di detta violazione sul determinarsi della situazione di intollerabilità
7 della convivenza o di grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass.
20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene, nel caso di specie il resistente non ha fornito la prova di circostanze o validi e idonei elementi utili da cui è possibile evincere in modo chiaro e univoco che la crisi del matrimonio era imputabile alla condotta posta in essere dalla moglie;
invero la crisi del matrimonio appare la naturale conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis da parte di entrambi i coniugi.
Ne consegue, pertanto, che le domanda di addebito avanzata dal resistente deve essere rigettata per carenza di elementi probatori a supporto della stessa.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, per come successivamente aggiornati, tenuto conto della natura della controversia delle questioni trattate e dell'attività espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 428/2021 R.G. così provvede:
1. dichiara cessata materia del contendere con riferimento alle domande avanzate da entrambe le parti relative all'affido del figlio , Per_2
collocazione ed esercizio del diritto di visita nei suoi confronti;
8 2. assegna la casa familiare a , che vi abiterà insieme ai Parte_1
figli;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, per il mantenimento del figlio , un assegno Parte_1 Per_2
mensile di € 100.00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre la quota del 50% per le spese straordinarie;
4. rigetta la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento avanzata dal resistente;
5. rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente;
6. dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dal resistente;
7. condanna alla rifusione delle spese del giudizio Controparte_1
che liquida in favore di in € 2.500,00 per onorari di Parte_1
avvocato, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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